CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1147/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1147/2022 R.G., promossa d a
(già Parte_1
OGGETTO:
( , Parte_2 P.IVA_1 [...]
Parte_3
( ); (C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_4 [...]
C.F._2
) ( )
[...] Parte_5 CodiceFiscale_3
P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Pistilli del Foro di Milano e dall'Avv. Benedetta Cargnel domiciliati presso il loro studio in Milano,
via Boccaccio, 7, giusta procura alle liti,
APPELLANTI
c o n t r o
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1
già Controparte_2 Controparte_3 con l'avv.Laura Botti, elettivamente domiciliata nel di lei studio
[...]
in Bergamo, alla Via San Benedetto n. 6, giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.2243/2022 in data
18.10.22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così
giudicare:
Nel merito in via principale in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale Civile di
Bergamo, per i motivi tutti in fatto ed in diritto esposti nel presente atto di appello, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi di cui in narrativa,
revocare e, comunque, porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1872/2021 emesso dal Tribunale
di Bergamo;
accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che gli appellanti, anche disgiuntamente tra loro, nulla devono a in conseguenza del CP_1
rapporto bancario e dei negozi fideiussori;
e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento proposta da nei confronti CP_1
degli appellanti;
in via subordinata accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che i fideiussori nulla devono a in conseguenza del rapporto bancario in narrativa e CP_1
comunque dei negozi fideiussori;
e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento proposta da nei confronti CP_1
dei fideiussori;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, decaduta dal CP_1
diritto di escutere la Fideiussione 1 nei confronti dei fideiussori;
e per l'effetto limitare il debito dei fratelli all'importo determinato nella Pt_2
Fideiussione 2 o nell'ancor minor somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria ordinare ex art. 210 c.p.c. a Intesa Sanpaolo;
Deutsche Bank;
NC Monte
dei Paschi di Siena;
NC Sella;
; CP_4 CP_5 [...]
; Controparte_6 Controparte_7
; Credito Valtellinese;
Controparte_8
Deutsche Bank;
NC Monte dei Paschi di Siena;
NC Sella;
CP_4
; ; Credit Agricole –
[...] CP_5 Controparte_6
Cariparma, di esibire il Controparte_7 Controparte_8
modello inerente le fideiussioni omnibus in uso a ciascun istituto relativamente al periodo novembre 2008 e dicembre 2011 (periodo in cui
è stata concessa e integrata la Fideiussione 1) ordinare ex art. 210 c.p.c. di esibire il modello inerente le fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi (anche su mutui chirografari e ipotecari);
fideiussione a garanzia di apertura di credito per importo determinato in uso a ciascun istituto al marzo 2010 (periodo in cui è stata concessa la
Fideiussione 2)
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
Dell'appellata
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non ricorrendone i presupposti normativi;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da la
[...]
(già Parte_6 Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, il sig. il sig. d il sig. Parte_3 Parte_4 Pt_5
confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n.
[...]
2243/2022 pubblicata il 18.10.2022;
IN OGNI CASO:
- rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1772/21 del 7.6.2021;
- condannare (già Controparte_9
), in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, il sig. il sig. Parte_3 Pt_4
d il sig. a pagare immediatamente, tutti in via tra
[...] Parte_5
loro solidale, a i seguenti importi o quelli minori o Controparte_1
maggiori ritenuti di giustizia:
i. Euro 675.898,95 quale esposizione di conto corrente n. 4233/15050,
garantita da fideiussione, oltre agli interessi dal 23.08.2019 al saldo al tasso di mora dal 27.03.2018 al saldo;
ii. Euro 360.429,49 quale esposizione di mutuo chirografario, garantita da fideiussione, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto dal 27.03.2018 al saldo, da conteggiarsi sul solo importo capitale.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze avversarie perché inammissibili ed inutili ai fini della decisione per quanto descritto in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(poi Parte_2 Parte_1 ), , , e ricorrevano
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 1872/21 del 7.6.2021 emesso dal Tribunale
di Bergamo con la clausola di provvisoria esecutorietà su richiesta di
(di seguito anche , nei confronti degli Controparte_1 CP_1
opponenti per la somma di € 1.036328,44 ed interessi come da domanda,
oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 6000,00 per compenso professionale, € 870,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e oltre il costo delle copie autentiche del decreto, il costo della sua notifica e il costo degli esborsi per la registrazione dello stesso.
Esponevano che:
- in data 7.9.2004 aveva stipulato con CO Parte_2
Bpm presso la filiale di Caravaggio un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4233/15050, accompagnato da numerose linee di credito, ossia una in data 14.11.2008, per un massimo di € 250.000,00 a revoca, una ad utilizzo promiscuo di € 400.000,00 per un massimo di €
250.000,00 ed una denominata “Partner Facility” di € 100.000 con scadenza 18 mesi su conto corrente n. 65003, di cui non vi era traccia nei documenti;
- in data 11.3.2010, la NC aveva concesso alla stessa società opponente un finanziamento chirografario rubricato con n. 045/1452084 per l'importo capitale di € 500.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili,
garantito da una fideiussione prestata da , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 nell'interesse della società per €. 500.000,00, confermata in Parte_2
data 20.12.2011;
- con raccomandata del 22.12.2016, la NC recedeva dal contratto di mutuo intimando il pagamento dell'importo scaduto e asseritamente non pagato di €. 335.553,34, oltre ad €. 34.982,01 per interessi di mora su rate scadute e non pagate alla data di risoluzione.
Contestavano la titolarità del credito, in quanto si affermava CP_1
cessionaria del credito ma tale qualità non era provata dalla produzione della lista dei rapporti ceduti;
il saldo del conto non era esigibile, perché
esso era ancora in essere;
la fideiussione stipulata in data 18.11.2008 non era stata prodotta quindi era affetta da “nullità per indeterminatezza”;
- avendo agito a oltre tre anni dalla risoluzione del mutuo contro i fideiussori la creditrice era decaduta dall'azione ai sensi dell'art.1927 cc,
relativamente a entrambe le fideiussioni, poiché la deroga a tale articolo contenuta all'art.6 delle condizioni generali di contratto era invalida, quale parte di una più ampia intesa concorrenziale, precisamente quella avente ad oggetto lo schema Abi dichiarato illegittimo con provvedimento di
NC d'IA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, estensibile anche alle fideiussioni specifiche.
Tanto premesso, in via preliminare chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e domandavano, in via istruttoria, ordinarsi l'esibizione dei modelli di fideiussione utilizzati dalla NC all'epoca della stipula e dell'iscrizione del nominativo dei fideiussori quali garanti di rapporto iscritto nella categoria sofferenze della
Centrale Rischi della NC d'IA; nel merito, chiedevano, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle opposte domande di pagamento della in via subordinata domandavano dichiararsi la nullità delle CP_1
fideiussioni e rigettare le relative domande, ovvero dichiararsi CP_1
decaduta dall'azione; in via ulteriormente subordinata, domandavano accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'opposizione stante l'exceptio doli
da parte dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio denegando la ricostruzione Controparte_1
attorea e deducendo che:
- con il ricorso per ingiunzione aveva fornito prova di avere ottemperato a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dal TUB, dando notizia della cessione tramite pubblicazione ex art. 4 L. 130/1999 e art. 58 TUB sulla
Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019, Parte II n. 2 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio di e aveva inoltre prodotto, quale doc. n. 6, a riprova CP_1
della propria titolarità dei crediti in esame, la dichiarazione specifica del
CO PBM con la quale la banca confermava di avere ceduto a CP_1
nel blocco di crediti oggetto di cessione, anche il credito riferibile a
[...]
ed ai garanti odierni opponenti;
Parte_2
- il conto corrente n. 4233/15050 doveva considerarsi chiuso, in quanto era passato a sofferenza;
- la natura di garanzia specifica escludeva l'applicabilità del provvedimento di NC d'IA alla fideiussione stipulata in data 11.03.2010;
- la fideiussione omnibus stipulata in data 20.12.11 era parimenti valida in quanto era stata stipulata per iscritto, con contratto prodotto in atti;
le allegazioni di controparte erano generiche e comunque non conducevano alla necessaria nullità delle fideiussioni, ma a un mero risarcimento del danno;
non erano comunque allegati gli elementi costitutivi di tale asserito danno;
- nel negozio a valle, solo la NC sarebbe stata eventualmente interessata dall'intesa illecita;
la funzione del negozio comune ad entrambi i contraenti era quella di garantire una certa operazione;
le clausole di per sé non violavano alcun requisito strutturale o di contenuto, non ricorrevano perciò neppure le ipotesi di cui all'art. 1418 comma 2 c.c,
ferma comunque la derogabilità pattizia del termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.;
- in ogni caso dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'IA, non derivava la nullità
(a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate;
nella fattispecie non ne derivava la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.; inoltre, anche se fosse stata nulla, la clausola avrebbe avuto solamente la funzione di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia;
- data questa qualificazione, gli opponenti non erano legittimati ad opporre alcuna eccezione alla creditrice;
Tanto premesso, domandava rigettarsi integralmente le domande e condannarsi comunque i debitori al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese.
In sede di memorie di cui all'art. 183 c. VI n.1, gli opponenti sostenevano inoltre che la NC aveva applicato al conto corrente di corrispondenza tassi diversi da quelli pattuiti, nonché spese non pattuite.
In data 25.11.22 era reietta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.
La causa era istruita in via documentale.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.2243/2022 in data 18.10.22, rigettava integralmente l'opposizione e le altre domande, istanze ed eccezioni proposte dalle parti;
condannava inoltre gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio e del compenso del consulente.
In particolare affermava che:
- erano pacifici e documentati la conclusione dei contratti di conto corrente corredati da apercredito, di mutuo e di fideiussione, nonché la sussistenza e la quantificazione delle esposizioni debitorie e il passaggio a sofferenza del debito risultante dal conto corrente;
- l'enunciazione che il fideiussore fosse tenuto a pagare immediatamente all'istituto di credito, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio qualificava gli opponenti quali garanti autonomi della debitrice principale, legittimati a opporre la sola exceptio doli;
gli opponenti non avevano tuttavia allegato alcuna condotta abusiva della banca, non potendo qualificarsi come tale la semplice richiesta di pagamento;
- anche non volendo qualificare le garanzie de quibus in termini di contratti autonomi di garanzia, le clausole ivi contenute erano qualificabili come
“solve et repete”, le quali, prevedendo un obbligo di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, erano tali da inibire la facoltà
dei fideiussori di opporre eccezioni quantomeno fino al pagamento del credito, pur non alterando la natura giuridica del contratto di fideiussione;
- le doglianze degli opponenti circa la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali erano infondate, in relazione alla fideiussione rilasciata il 11.03.2010, poiché trattavasi di fideiussione specifica e non già di fideiussione omnibus, la sola per cui si poneva il problema della contestata violazione;
inoltre la clausola “a prima richiesta” non era in sé in contrasto con alcuna norma anticoncorrenziale;
solo l'applicazione di tale clausola era dirimente quindi le altre, anche fossero state in contrasto con tale disciplina, non avrebbero causato la nullità dell'intero negozio, perché la loro essenzialità non era stata provata;
- la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenzialità del mercato non poteva essere assunta quale premessa per ipotizzare la nullità del contratto a valle per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c..
-per quanto la definizione di “intese”, contenuta nell'art. 2 l. n. 287/1990,
includa anche delle mere “pratiche concordate” aventi come oggetto o per effetto di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, il riferimento era da intendersi esclusivamente riferito alle intese tra imprese in concorrenza, di conseguenza non interferiva sull'esecuzione dei rapporti commerciali tra queste ultime e i contraenti terzi;
- per ipotizzare un convogliamento degli effetti invalidanti dall'intesa anticoncorrenziale, a monte, verso i sottostanti contratti a valle era necessario l'accertamento preliminare dell'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza tra i due;
poiché le parti delle due categorie d'accordi non erano le stesse, non risultava l'adesione del fideiubente all'intesa anticoncorrenziale, né la sua sussistenza aveva fatto venir meno la ragion pratica della fideiussione, né risultava altrimenti un collegamento teleologico tra i due negozi, era impossibile individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni attenzionate con la deliberazione dell'ABI,
neanche richiamata, né, tantomeno, un vero e proprio collegamento negoziale;
- inoltre non era configurabile neanche una nullità per illiceità del motivo,
perché non vi era prova che esso fosse comune a entrambe le parti;
- ascrivendo alla violazione delle norme anticoncorrenziali l'effetto della nullità si addiveniva ad un'interferenza illegittima tra regole di validità e regole di condotta, per cui anche in assenza di incompatibilità oggettiva tra il disposto dell'articolo 2 l. n. 287/1990 e la regola negoziale era applicata una sanzione non prevista;
dunque l'unica tutela esperibile era quella risarcitoria;
- anche diversamente opinando, la nullità delle singole clausole non determinava la nullità dell'intero contratto, poiché non ne era stata provata la natura determinante;
inoltre dette clausole non erano state concretamente applicate nello svolgersi del rapporto;
- era documentalmente provato che l'istituto creditizio aveva formalmente richiesto alla debitrice principale di ripianare le esposizioni debitorie derivanti dai rapporti contrattuali de quibus sia con la raccomandata a.r.
del 10.05.2016 sia con le raccomandate a.r. del 22.12.2016 e del
17.01.2018, entro i termini di cui all'art. 1957cc;
- la domanda relativa all'applicazione al conto di tassi diversi da quelli pattuiti era tardiva e quindi inammissibile;
- le spese seguivano la soccombenza.
In data 1.12.22 (già Parte_1 [...]
), , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto appello domandando, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla era dovuto in forza dei rapporti bancari e delle fideiussioni, ovvero, in via subordinata, che nulla era dovuto in forza delle sole fideiussioni;
in via ulteriormente subordinata dichiarare decaduta dal diritto di escutere la fideiussione stipulata in data CP_1
18.11.2008, così come integrata con atto del 20.12.2011, con vittoria di spese.
Si è costituita in data 6.3.23 domandando, previa Controparte_1
reiezione della domanda di sospensione, rigettarsi ovvero dichiararsi inammissibili le domande avversarie, condannando per l'effetto controparte al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 29.03.23 la Corte d'Appello ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2024, poi rinviata al 5.03.25, data in cui la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa omette di pronunciarsi sulla eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Argomenta in particolare che l'estratto della Gazzetta Ufficiale citato nel ricorso monitorio (doc.5) condurrebbe a un sito inesistente o comunque non raggiungibile, la lista dei rapporti ceduti (doc.3) sarebbe priva di ogni attendibilità in quanto formata dalla stessa e il doc.6 del CP_1
fascicolo monitorio non sarebbe utilizzabile sia per la chiara lettera dell'art. 246 c.p.c., in quanto conterrebbe una dichiarazione proveniente da un terzo (CO BP asserito cedente) portatore di un interesse personale nella controversia, sia perché non sarebbe stata prodotta la prova dei poteri rappresentativi del sig. firmatario Persona_1
dell'elenco, verso l'esterno, sia infine per la disciplina dell'art. 244 e ss c.p.c., trattandosi di testimonianza irritualmente assunta in assenza di giuramento ex art. 251 c.p.c. .
Il motivo è infondato.
Sebbene sia vero che il link all'elenco analitico dei crediti riportato nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale prodotto in sede monitoria non sia più
funzionante, ritiene la Corte che non vi sia ragione per discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di cessione in blocco di crediti e contratti ad istituti di credito “È principio di diritto che «In caso di cessione "in blocco" dei
crediti da parte di una banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della
cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al
giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di
fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..» (cfr. Cass. 4277/2023. Principio
ulteriormente confermato da Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023 e
Cass. n. 17310/2025).
Nel caso di specie, risulta dall'avviso pubblicato in Gazzetta
(perfettamente leggibile) che sono stati oggetto di cessione a CP_1
da parte della “[…]tutti i crediti (per capitale,
[...] CP_10
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito,
scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti
finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati,
associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo
compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a
sofferenza" ai sensi della Circolare della NC d'IA n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della NC d'IA n. 139/1991 (i "Crediti")” con estensione a
“ eventuali loro garanti, successori o aventi causa”.
Poiché i mutui oggetto di causa rientrano nelle categorie specificamente elencate dall'avviso, sono stati stipulati in favore di società di capitali e proprio nel periodo interessato dalla cessione (ossia in quello compreso tra il 1960 e il 2018) ed è pacifico che il rapporto di conto corrente tra le parti sia stato girato a sofferenza, ciò già di per sé basta, in ossequio all'orientamento citato, a fare ritenere che essi debbano essere considerati tra quelli ceduti a CP_1
Rafforza tale conclusione il documento 6 del fascicolo di primo grado prodotto dall'appellata e contenente una dichiarazione con cui CO
BP (di cui il firmatario spende il nome) afferma di aver ceduto i crediti oggetto di questo procedimento a tale documento non è CP_1
inammissibile ma liberamente apprezzabile dal giudice, come affermato da un ormai costante orientamento del Supremo Collegio, da ultimo Sez.
3, Ordinanza n. 25522 del 2021: “di regola le scritture provenienti da terzi
sono liberamente valutabili e contestabili, onde ad esse non si applicano
gli artt. 2702 c.c e 214 c.p.c., e le stesse hanno solo valore indiziario (tali
principi di diritto risultano successivamente confermati, ad es., da Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31/10/2014, Rv. 633325 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 23788 del 07/11/2014, Rv. 633492 - 01; Sez. 3, Ordinanza n.
6650 del 09/03/2020, Rv. 657468 - 01 e Sez. 2, Sentenza n. 21554 del
07/10/2020, Rv. 659385 - 01), con la sola eccezione di casi particolari in
cui la contestazione richiede la querela di falso per la "portata
sostanziale" del documento, e cioè quando si tratta di scritture «la cui
natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale
intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde
contestarne la autenticità».
Ne segue che in quanto titolare del credito ceduto, è Controparte_1
legittimata ad agire in giudizio per chiederne il pagamento.
Quanto all'eccezione formulata a pag.9 della memoria di replica della cessionaria per cui ai sensi dell'art 4 comma 2 della l. 130 del 1999 non sarebbe possibile proporre alcuna azione nei confronti della società
veicolo, cessionaria del solo credito e i cui diritti ivi incorporati costituirebbero patrimonio separato, si precisa che l'azione proposta dai creditori riguarda l'accertamento di alcune nullità e delle conseguenti sopravvenute decadenze, non di compensazione o ripetizione d'indebito:
ne segue che il riferimento a tale norma è totalmente inconferente, perché
anche in caso di vittoria degli appellanti, non sarebbe tenuta ad CP_1
alcuna restituzione.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il giudice avrebbe equiparato indebitamente la segnalazione in Centrale Rischi con la risoluzione del contratto per inadempimento, errando in quanto la seconda soltanto sarebbe definitiva. La raccomandata del 10 maggio 2016
prevederebbe esclusivamente la revoca delle facilitazioni creditizie
(rectius linee di credito) a suo tempo concesse ed essa non implicherebbe il recesso dal contratto di conto corrente, recesso da comunicarsi per iscritto, giusto quanto prescritto dall'art.119 TUB relativamente alla forma della stipula.
Pertanto il contratto di conto corrente sarebbe ancora aperto e il suo saldo sarebbe pertanto inesigibile.
Il motivo è infondato.
Il documento 8 del fascicolo monitorio, allegato alla comparsa di risposta in primo grado di reca la specifica dicitura TRASFERIMENTO CP_1 RAPPORTO A SOFFERENZE quale descrizione dell'ultima voce del conto corrente disponibile in atti ed il documento 7 reca la dicitura per cui il saldo ivi segnalato era un “saldo finale”, sicché non vi è dubbio che il conto corrente sia stato chiuso all'atto del passaggio a sofferenza,
avvenuto il 26 marzo 2018, avendo la NC revocato tutti i rapporti,
comprese le aperture di credito appoggiate sul conto per un importo di euro 610.185,68 (cfr. lettera del 10 maggio 2016 inviata anche ai fideiussori, doc. 4 di , chiedendo il pagamento immediato del CP_1
saldo finale, con la conseguenza che il conto corrente non è più in essere ed il credito è, quindi, esigibile.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono dell'affermazione per cui le doglianze relative all'erronea applicazione degli interessi ultra legali erano inammissibili perché formulate in sede di prima memoria di cui all'art.183
comma VI, cc, dunque tardivamente. Si sarebbe trattato di un'eccezione in senso lato, dunque rilevabile d'ufficio in quanto riguarderebbe la validità del rapporto ed in specie la validità della pattuizione ex art 116
TUB sugli interessi debitori ultralegali.
La stessa documentazione prodotta dalla NC dimostrerebbe l'inesistenza di una valida pattuizione scritta su interessi e spese, fornendo al Tribunale sufficienti elementi per decidere sulla sollevata eccezione;
emergerebbe dall'esame incrociato del contenuto delle previsioni economiche del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 15050 con le evidenze degli estratti conto scalari che sarebbero state applicate al conto corrente condizioni diverse da quelle pattuite, e in particolare interessi maggiorati e spese mai pattuite.
Il motivo è infondato.
In sede di prima memoria di cui all'art.183 c.VI cc, gli allora opponenti lamentavano che: “L'esame del contratto di conto corrente di
corrispondenza n. 15050 (sub doc. 1 doc. 9 monitorio) incrociato con gli
estratti conto scalari dimostra che ha puntualmente applicato CP_1
a in Liquidazione tassi diversi da quelli pattuiti. Parte_2
- A mero titolo esemplificativo:
o pag. 4 (doc. 1 di doc. 8 monitorio n. 1) confrontato con doc. 1 doc. 9
monitorio
Contratto - Tasso debitore entro fido 6,50%
Estratto conto al 30.9.2006 – Tasso debitore entro fido 8,00% e
12,00%;
Contratto - Tasso debitore fuori fido non pattuito
Estratto conto al 30.9.2006 – Tasso debitore entro fido 12,00%;
Nessun'altra spesa addebitata risulta pattuita nel contratto;
o Pag. 12 (doc. 1 di doc. 8 monitorio n. 1) confrontato con doc. 1 doc. 9
monitorio
Contratto - Tasso debitore entro fido 6,50%
Estratto conto al 30.6.2006 – Tasso debitore entro fido 12,00% e 11,50% e 7,50%;
Contratto - Tasso debitore fuori fido non pattuito
Estratto conto al 30.6.2006 – Tasso debitore entro fido 11,50% e
12,00%;
Nessun'altra spesa addebitata all'opponente ed evidenziata negli estratti
conto risulta pattuita nel contratto di conto corrente di corrispondenza
che si limita a pattuire solo il tasso debitore entro fido;
- Anche l'esame del contratto di apertura di credito del 14.11.2008 (sub
doc. 1 doc. 10 monitorio) incrociato con gli estratti conto scalari dimostra
che ha applicato a tassi CP_1 Parte_2
diversi da quelli pattuiti.”
L'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti in forma scritta nel contratto di conto corrente e di apertura di credito comporta l'applicazione sostitutiva di quelli effettivamente concordati e la ripetibilità delle somme pagate indebitamente, ma non implica alcuna nullità: dunque la relativa domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile, perché tardivamente formulata e non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Quanto all'applicazione di spese mai pattuite per iscritto, essa comporta la nullità ove il patto non sia stato formalizzato per iscritto, ai sensi dell'art.117 TUB, e tale nullità è in effetti rilevabile in ogni stato e grado del processo ove risultante dagli atti. La domanda di nullità pertanto deve ritenersi formulata tempestivamente, ma in maniera affatto generica, dal momento che non sono stati neppure allegati quali sarebbero stati gli addebiti illegittimi né quantificate le spese asseritamente addebitate in assenza di patto valido, né ciò risulta evidente dagli atti, di tal che la domanda, pur ammissibile, va respinta.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano l'affermazione del primo giudice per cui la clausola di rinuncia al beneficio del termine contenuto nel contratto di Fideiussione 1 stipulato in data 18.11.2008 e integrato con atto del 20.12.2011 era valida, e quindi l'eccezione di decadenza nei confronti dei fideiussori era da respingere, in quanto la clausola “a prima richiesta” valeva a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia.
Sostengono in particolare che non sarebbe stato presente il requisito, tipico del contratto autonomo, dell'assenza di accessorietà della garanzia rispetto alla prestazione principale, come confermato dall' assenza di una clausola che prevedesse l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Parimenti errata sarebbe la qualificazione della clausola come solve et repete, in quanto ai sensi dell'art. 1462 c.c. essa non potrebbe essere invocata dal creditore, per le eccezioni di nullità (come nel caso che ci occupa), annullabilità e rescissione del contratto sollevate dal garante.
Le clausole 2, 6 e 9 di tale contratto sarebbero inoltre nulle perché aderenti al modello Abi dichiarato nullo perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale ai sensi del provvedimento n. 55 del 2009 di NC d'IA, intesa provata anche dalla similitudine dei modelli di fideiussione applicati da banche diverse nello stesso periodo (prodotti con l'atto di appello), ferma la domanda di emettersi ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a (già ), Controparte_8 Controparte_11 [...]
avente Controparte_12 Controparte_7 Controparte_8
ad oggetto il modello di fideiussioni omnibus in uso a ciascun istituto relativamente al periodo tra il 1.6.2011 e il 30.3.2012. Data la parziale nullità della fideiussione con riferimento alle predette clausole, CP_1
sarebbe decaduta dal diritto di escuterla ai sensi dell'art.1957cc, non essendo rilevanti le previe iniziative stragiudiziali della creditrice, a fronte della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo alla debitrice principale solo in data 16 luglio 2021.
Anche questo motivo è privo di pregio ed il rigetto della domanda di nullità
della fideiussione 1 da parte del primo giudicante deve essere confermata,
sebbene con diversa motivazione.
Il discrimine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta non deve essere tracciato attribuendosi prioritaria rilevanza alla locuzione adottata dalle parti.
E, infatti, la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché
eventualmente accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 cc, non comporta sempre, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma: l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU. della Suprema Corte (Cass. 3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro,
ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione
di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato
adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione
dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale
garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e
prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto
autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è
un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in
via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non
necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore”. La distinzione, in base al predetto criterio, opera, con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Recentemente, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che “L'inserimento
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con
il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice
circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso
che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un
impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla
polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche
perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di
surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma
o accessoria” (Cass. civ. sez VI, ord n. 27619/2022).
Ciò posto, la fideiussione stipulata il 18.11.2008 e la sua integrazione del
20.12.2011 prodotte da sono denominate come “Fideiussione CP_1
omnibus” con cui i sottoscrittori si costituivano fideiussori a garanzia di
“tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori
ed ogni altro accessorio , nonché per ogni spesa anche se di carattere
giudiziario ed ogni onere tributario”(art. 1 delle condizioni generali di contratto); l'art. 7 prevede che: “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole
per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Non è, quindi, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra le due obbligazioni (quella del rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia), né della causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale. Si rileva, inoltre, che nel contratto di fideiussione non è compresa alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale (art.1945 cc). L'art.9, infatti, prevede che “il
fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente
spettantegli ai sensi dell'art.1955 cod.civ. qualora, per fatto della NC,
non potesse aver luogo la surrogazione in suo favore nei diritti e in tutte
le altre garanzie della NC nei confronti del debitore principale.”; si tratta, pertanto, di rinuncia ad una sola categoria di eccezioni.
La deroga alla disciplina di cui all'art.1957 cc non può poi costituire argomento a favore della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, perché, se tale fosse, non vi sarebbe bisogno di prevederla,
trattandosi di contratto atipico per il quale non opera la disciplina legislativa relativa alla fideiussione.
Pertanto, la fattispecie in esame va ricondotta alla fideiussione omnibus a prima richiesta, e non a quella del contratto autonomo di garanzia.
Ciò, tuttavia, non può condurre alla riforma della sentenza impugnata e all'accoglimento della domanda di nullità, anche parziale, delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Sebbene, infatti, si tratti di fideiussione omnibus, dunque astrattamente ricompresa nel citato provvedimento di NC d'IA, essa deve comunque ritenersi valida per l'assorbente ragione che non è stata stipulata nel periodo di vigenza dell'intesa che il provvedimento censurava. Infatti essa è stata stipulata nel 2008, e successivamente integrata il
20.12.2011, in periodo ampiamente successivo alla vigenza del modello cui si riferiva il provvedimento di NC d'IA (2003-2005).
Ne consegue che, ferma la qualificazione giuridica del contratto come fideiussione omnibus, esso sia pienamente valido.
In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust avrebbe comportato unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che:
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto al credito azionato dall'istituto bancario in quanto la eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è infondata, giacchè è stato nuovamente ribadito dal Supremo Collegio che
‹‹in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima
richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma
dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ.
impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine
di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine
debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso
che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la
tradizionale esegesi della norma›› (Cass. n. 22346/17, citata da Sez. 3,
Ordinanza n. 660 del 2025). Inoltre, sulla valenza del termine dedotto in contratto, la Suprema Corte ha specificato che:
contratto autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza
della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione: il garante
copre il rischio dell'inadempimento del debitore principale da quando la
garanzia inizia ad avere efficacia fino al termine di scadenza che delimita
l'arco temporale dell'obbligazione del garante. Oltre al termine di
scadenza è possibile che le parti prevedano un termine di decadenza il
quale indica, invece, la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del
diritto di escussione della garanzia nei confronti del garante. Se il termine
non è espressamente qualificato come termine di decadenza, deve
risultare in modo chiaro ed univoco dal contratto l'effetto decadenziale
collegato a tale termine: in caso contrario non si è in presenza di
decadenza>> (cfr. Cass. n. 30185/2022); ne consegue che anche a voler qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, la decadenza non sarebbe comunque occorsa.
Il motivo va, dunque, respinto.
Con il quinto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice manca di dichiarare decaduta ai sensi dell'art.1957 CP_1
cc dal diritto di escutere la fideiussione specifica stipulata in data
11.3.2010. Tale decisione sarebbe errata in quanto NC d'IA non avrebbe effettuato alcuna istruttoria relativamente a tale tipo di fideiussioni, ma l'accordo anticoncorrenziale sussisterebbe anche per esse.
A prova di tale sussistenza producono moduli di fideiussione provenienti da altri istituti di credito, che riportano le stesse clausole di quello sottoscritto dai garanti. Pertanto tali fideiussioni sarebbero nulle perché
stipulate in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale.
Anche questo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio di aderire a quanto statuito di recente dal Supremo
Collegio, che ha precisato che il provvedimento n. 55 del 2005
della NC d'IA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può
essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. In particolare ha stabilito che “il provvedimento
n. 55 del 2005 della NC d'IA concerne le sole fideiussioni omnibus
(cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può
pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula
di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la
nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di
alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo
anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni
omnibus, e non altri negozi.” (Cass n. 26847 del 16/10/2024).
La mera produzione di una serie di contratti di contenuto analogo tra loro prova senza dubbio l'esistenza di una prassi, ma non quella di un'intesa:
infatti non risulta che sia mai stata svolta alcuna istruttoria relativamente all'impatto anticoncorrenziale di tale prassi- impatto, peraltro, di cui non
è fatta neanche puntuale allegazione-, né alla presenza di un coordinamento volontario tra i soggetti indicati.
Dunque, poiché non è stata provata l'esistenza di alcuna intesa vietata concernente le fideiussioni specifiche, e alla fideiussione oggetto del presente motivo non è applicabile né ratione materiae né ratione temporis
il provvedimento di NC d'IA n.55, perché anche questo contratto è
stato stipulato in epoca ampiamente successiva a quello di vigenza dell'intesa vietata, ne segue che la fideiussione è integralmente valida.
La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, valori medi tranne che per la fase istruttoria, che si liquida nel minimo giusta l'attività effettivamente svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.000.000 a 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 3.822,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.333,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , , e avverso la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
del Tribunale di Bergamo n.2243/2022 in data 18.10.22 nel contraddittorio con così provvede: Controparte_1
1) respinge integralmente l'appello;
2) condanna , , Parte_1 Parte_3 [...] , e alla rifusione in favore della parte appellata delle Pt_4 Parte_5
spese del grado, che si liquidano in complessivi € 22.333,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di Parte_1
, , , e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1147/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1147/2022 R.G., promossa d a
(già Parte_1
OGGETTO:
( , Parte_2 P.IVA_1 [...]
Parte_3
( ); (C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_4 [...]
C.F._2
) ( )
[...] Parte_5 CodiceFiscale_3
P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Pistilli del Foro di Milano e dall'Avv. Benedetta Cargnel domiciliati presso il loro studio in Milano,
via Boccaccio, 7, giusta procura alle liti,
APPELLANTI
c o n t r o
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1
già Controparte_2 Controparte_3 con l'avv.Laura Botti, elettivamente domiciliata nel di lei studio
[...]
in Bergamo, alla Via San Benedetto n. 6, giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.2243/2022 in data
18.10.22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così
giudicare:
Nel merito in via principale in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale Civile di
Bergamo, per i motivi tutti in fatto ed in diritto esposti nel presente atto di appello, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi di cui in narrativa,
revocare e, comunque, porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1872/2021 emesso dal Tribunale
di Bergamo;
accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che gli appellanti, anche disgiuntamente tra loro, nulla devono a in conseguenza del CP_1
rapporto bancario e dei negozi fideiussori;
e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento proposta da nei confronti CP_1
degli appellanti;
in via subordinata accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che i fideiussori nulla devono a in conseguenza del rapporto bancario in narrativa e CP_1
comunque dei negozi fideiussori;
e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento proposta da nei confronti CP_1
dei fideiussori;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, decaduta dal CP_1
diritto di escutere la Fideiussione 1 nei confronti dei fideiussori;
e per l'effetto limitare il debito dei fratelli all'importo determinato nella Pt_2
Fideiussione 2 o nell'ancor minor somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria ordinare ex art. 210 c.p.c. a Intesa Sanpaolo;
Deutsche Bank;
NC Monte
dei Paschi di Siena;
NC Sella;
; CP_4 CP_5 [...]
; Controparte_6 Controparte_7
; Credito Valtellinese;
Controparte_8
Deutsche Bank;
NC Monte dei Paschi di Siena;
NC Sella;
CP_4
; ; Credit Agricole –
[...] CP_5 Controparte_6
Cariparma, di esibire il Controparte_7 Controparte_8
modello inerente le fideiussioni omnibus in uso a ciascun istituto relativamente al periodo novembre 2008 e dicembre 2011 (periodo in cui
è stata concessa e integrata la Fideiussione 1) ordinare ex art. 210 c.p.c. di esibire il modello inerente le fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi (anche su mutui chirografari e ipotecari);
fideiussione a garanzia di apertura di credito per importo determinato in uso a ciascun istituto al marzo 2010 (periodo in cui è stata concessa la
Fideiussione 2)
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
Dell'appellata
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non ricorrendone i presupposti normativi;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da la
[...]
(già Parte_6 Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, il sig. il sig. d il sig. Parte_3 Parte_4 Pt_5
confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n.
[...]
2243/2022 pubblicata il 18.10.2022;
IN OGNI CASO:
- rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1772/21 del 7.6.2021;
- condannare (già Controparte_9
), in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, il sig. il sig. Parte_3 Pt_4
d il sig. a pagare immediatamente, tutti in via tra
[...] Parte_5
loro solidale, a i seguenti importi o quelli minori o Controparte_1
maggiori ritenuti di giustizia:
i. Euro 675.898,95 quale esposizione di conto corrente n. 4233/15050,
garantita da fideiussione, oltre agli interessi dal 23.08.2019 al saldo al tasso di mora dal 27.03.2018 al saldo;
ii. Euro 360.429,49 quale esposizione di mutuo chirografario, garantita da fideiussione, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto dal 27.03.2018 al saldo, da conteggiarsi sul solo importo capitale.
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze avversarie perché inammissibili ed inutili ai fini della decisione per quanto descritto in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(poi Parte_2 Parte_1 ), , , e ricorrevano
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 1872/21 del 7.6.2021 emesso dal Tribunale
di Bergamo con la clausola di provvisoria esecutorietà su richiesta di
(di seguito anche , nei confronti degli Controparte_1 CP_1
opponenti per la somma di € 1.036328,44 ed interessi come da domanda,
oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 6000,00 per compenso professionale, € 870,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e oltre il costo delle copie autentiche del decreto, il costo della sua notifica e il costo degli esborsi per la registrazione dello stesso.
Esponevano che:
- in data 7.9.2004 aveva stipulato con CO Parte_2
Bpm presso la filiale di Caravaggio un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4233/15050, accompagnato da numerose linee di credito, ossia una in data 14.11.2008, per un massimo di € 250.000,00 a revoca, una ad utilizzo promiscuo di € 400.000,00 per un massimo di €
250.000,00 ed una denominata “Partner Facility” di € 100.000 con scadenza 18 mesi su conto corrente n. 65003, di cui non vi era traccia nei documenti;
- in data 11.3.2010, la NC aveva concesso alla stessa società opponente un finanziamento chirografario rubricato con n. 045/1452084 per l'importo capitale di € 500.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili,
garantito da una fideiussione prestata da , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 nell'interesse della società per €. 500.000,00, confermata in Parte_2
data 20.12.2011;
- con raccomandata del 22.12.2016, la NC recedeva dal contratto di mutuo intimando il pagamento dell'importo scaduto e asseritamente non pagato di €. 335.553,34, oltre ad €. 34.982,01 per interessi di mora su rate scadute e non pagate alla data di risoluzione.
Contestavano la titolarità del credito, in quanto si affermava CP_1
cessionaria del credito ma tale qualità non era provata dalla produzione della lista dei rapporti ceduti;
il saldo del conto non era esigibile, perché
esso era ancora in essere;
la fideiussione stipulata in data 18.11.2008 non era stata prodotta quindi era affetta da “nullità per indeterminatezza”;
- avendo agito a oltre tre anni dalla risoluzione del mutuo contro i fideiussori la creditrice era decaduta dall'azione ai sensi dell'art.1927 cc,
relativamente a entrambe le fideiussioni, poiché la deroga a tale articolo contenuta all'art.6 delle condizioni generali di contratto era invalida, quale parte di una più ampia intesa concorrenziale, precisamente quella avente ad oggetto lo schema Abi dichiarato illegittimo con provvedimento di
NC d'IA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, estensibile anche alle fideiussioni specifiche.
Tanto premesso, in via preliminare chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e domandavano, in via istruttoria, ordinarsi l'esibizione dei modelli di fideiussione utilizzati dalla NC all'epoca della stipula e dell'iscrizione del nominativo dei fideiussori quali garanti di rapporto iscritto nella categoria sofferenze della
Centrale Rischi della NC d'IA; nel merito, chiedevano, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle opposte domande di pagamento della in via subordinata domandavano dichiararsi la nullità delle CP_1
fideiussioni e rigettare le relative domande, ovvero dichiararsi CP_1
decaduta dall'azione; in via ulteriormente subordinata, domandavano accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'opposizione stante l'exceptio doli
da parte dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio denegando la ricostruzione Controparte_1
attorea e deducendo che:
- con il ricorso per ingiunzione aveva fornito prova di avere ottemperato a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dal TUB, dando notizia della cessione tramite pubblicazione ex art. 4 L. 130/1999 e art. 58 TUB sulla
Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019, Parte II n. 2 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio di e aveva inoltre prodotto, quale doc. n. 6, a riprova CP_1
della propria titolarità dei crediti in esame, la dichiarazione specifica del
CO PBM con la quale la banca confermava di avere ceduto a CP_1
nel blocco di crediti oggetto di cessione, anche il credito riferibile a
[...]
ed ai garanti odierni opponenti;
Parte_2
- il conto corrente n. 4233/15050 doveva considerarsi chiuso, in quanto era passato a sofferenza;
- la natura di garanzia specifica escludeva l'applicabilità del provvedimento di NC d'IA alla fideiussione stipulata in data 11.03.2010;
- la fideiussione omnibus stipulata in data 20.12.11 era parimenti valida in quanto era stata stipulata per iscritto, con contratto prodotto in atti;
le allegazioni di controparte erano generiche e comunque non conducevano alla necessaria nullità delle fideiussioni, ma a un mero risarcimento del danno;
non erano comunque allegati gli elementi costitutivi di tale asserito danno;
- nel negozio a valle, solo la NC sarebbe stata eventualmente interessata dall'intesa illecita;
la funzione del negozio comune ad entrambi i contraenti era quella di garantire una certa operazione;
le clausole di per sé non violavano alcun requisito strutturale o di contenuto, non ricorrevano perciò neppure le ipotesi di cui all'art. 1418 comma 2 c.c,
ferma comunque la derogabilità pattizia del termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.;
- in ogni caso dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'IA, non derivava la nullità
(a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate;
nella fattispecie non ne derivava la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.; inoltre, anche se fosse stata nulla, la clausola avrebbe avuto solamente la funzione di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia;
- data questa qualificazione, gli opponenti non erano legittimati ad opporre alcuna eccezione alla creditrice;
Tanto premesso, domandava rigettarsi integralmente le domande e condannarsi comunque i debitori al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese.
In sede di memorie di cui all'art. 183 c. VI n.1, gli opponenti sostenevano inoltre che la NC aveva applicato al conto corrente di corrispondenza tassi diversi da quelli pattuiti, nonché spese non pattuite.
In data 25.11.22 era reietta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.
La causa era istruita in via documentale.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.2243/2022 in data 18.10.22, rigettava integralmente l'opposizione e le altre domande, istanze ed eccezioni proposte dalle parti;
condannava inoltre gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio e del compenso del consulente.
In particolare affermava che:
- erano pacifici e documentati la conclusione dei contratti di conto corrente corredati da apercredito, di mutuo e di fideiussione, nonché la sussistenza e la quantificazione delle esposizioni debitorie e il passaggio a sofferenza del debito risultante dal conto corrente;
- l'enunciazione che il fideiussore fosse tenuto a pagare immediatamente all'istituto di credito, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio qualificava gli opponenti quali garanti autonomi della debitrice principale, legittimati a opporre la sola exceptio doli;
gli opponenti non avevano tuttavia allegato alcuna condotta abusiva della banca, non potendo qualificarsi come tale la semplice richiesta di pagamento;
- anche non volendo qualificare le garanzie de quibus in termini di contratti autonomi di garanzia, le clausole ivi contenute erano qualificabili come
“solve et repete”, le quali, prevedendo un obbligo di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, erano tali da inibire la facoltà
dei fideiussori di opporre eccezioni quantomeno fino al pagamento del credito, pur non alterando la natura giuridica del contratto di fideiussione;
- le doglianze degli opponenti circa la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali erano infondate, in relazione alla fideiussione rilasciata il 11.03.2010, poiché trattavasi di fideiussione specifica e non già di fideiussione omnibus, la sola per cui si poneva il problema della contestata violazione;
inoltre la clausola “a prima richiesta” non era in sé in contrasto con alcuna norma anticoncorrenziale;
solo l'applicazione di tale clausola era dirimente quindi le altre, anche fossero state in contrasto con tale disciplina, non avrebbero causato la nullità dell'intero negozio, perché la loro essenzialità non era stata provata;
- la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenzialità del mercato non poteva essere assunta quale premessa per ipotizzare la nullità del contratto a valle per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c..
-per quanto la definizione di “intese”, contenuta nell'art. 2 l. n. 287/1990,
includa anche delle mere “pratiche concordate” aventi come oggetto o per effetto di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, il riferimento era da intendersi esclusivamente riferito alle intese tra imprese in concorrenza, di conseguenza non interferiva sull'esecuzione dei rapporti commerciali tra queste ultime e i contraenti terzi;
- per ipotizzare un convogliamento degli effetti invalidanti dall'intesa anticoncorrenziale, a monte, verso i sottostanti contratti a valle era necessario l'accertamento preliminare dell'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza tra i due;
poiché le parti delle due categorie d'accordi non erano le stesse, non risultava l'adesione del fideiubente all'intesa anticoncorrenziale, né la sua sussistenza aveva fatto venir meno la ragion pratica della fideiussione, né risultava altrimenti un collegamento teleologico tra i due negozi, era impossibile individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni attenzionate con la deliberazione dell'ABI,
neanche richiamata, né, tantomeno, un vero e proprio collegamento negoziale;
- inoltre non era configurabile neanche una nullità per illiceità del motivo,
perché non vi era prova che esso fosse comune a entrambe le parti;
- ascrivendo alla violazione delle norme anticoncorrenziali l'effetto della nullità si addiveniva ad un'interferenza illegittima tra regole di validità e regole di condotta, per cui anche in assenza di incompatibilità oggettiva tra il disposto dell'articolo 2 l. n. 287/1990 e la regola negoziale era applicata una sanzione non prevista;
dunque l'unica tutela esperibile era quella risarcitoria;
- anche diversamente opinando, la nullità delle singole clausole non determinava la nullità dell'intero contratto, poiché non ne era stata provata la natura determinante;
inoltre dette clausole non erano state concretamente applicate nello svolgersi del rapporto;
- era documentalmente provato che l'istituto creditizio aveva formalmente richiesto alla debitrice principale di ripianare le esposizioni debitorie derivanti dai rapporti contrattuali de quibus sia con la raccomandata a.r.
del 10.05.2016 sia con le raccomandate a.r. del 22.12.2016 e del
17.01.2018, entro i termini di cui all'art. 1957cc;
- la domanda relativa all'applicazione al conto di tassi diversi da quelli pattuiti era tardiva e quindi inammissibile;
- le spese seguivano la soccombenza.
In data 1.12.22 (già Parte_1 [...]
), , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto appello domandando, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla era dovuto in forza dei rapporti bancari e delle fideiussioni, ovvero, in via subordinata, che nulla era dovuto in forza delle sole fideiussioni;
in via ulteriormente subordinata dichiarare decaduta dal diritto di escutere la fideiussione stipulata in data CP_1
18.11.2008, così come integrata con atto del 20.12.2011, con vittoria di spese.
Si è costituita in data 6.3.23 domandando, previa Controparte_1
reiezione della domanda di sospensione, rigettarsi ovvero dichiararsi inammissibili le domande avversarie, condannando per l'effetto controparte al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 29.03.23 la Corte d'Appello ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2024, poi rinviata al 5.03.25, data in cui la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa omette di pronunciarsi sulla eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Argomenta in particolare che l'estratto della Gazzetta Ufficiale citato nel ricorso monitorio (doc.5) condurrebbe a un sito inesistente o comunque non raggiungibile, la lista dei rapporti ceduti (doc.3) sarebbe priva di ogni attendibilità in quanto formata dalla stessa e il doc.6 del CP_1
fascicolo monitorio non sarebbe utilizzabile sia per la chiara lettera dell'art. 246 c.p.c., in quanto conterrebbe una dichiarazione proveniente da un terzo (CO BP asserito cedente) portatore di un interesse personale nella controversia, sia perché non sarebbe stata prodotta la prova dei poteri rappresentativi del sig. firmatario Persona_1
dell'elenco, verso l'esterno, sia infine per la disciplina dell'art. 244 e ss c.p.c., trattandosi di testimonianza irritualmente assunta in assenza di giuramento ex art. 251 c.p.c. .
Il motivo è infondato.
Sebbene sia vero che il link all'elenco analitico dei crediti riportato nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale prodotto in sede monitoria non sia più
funzionante, ritiene la Corte che non vi sia ragione per discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di cessione in blocco di crediti e contratti ad istituti di credito “È principio di diritto che «In caso di cessione "in blocco" dei
crediti da parte di una banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della
cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al
giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di
fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..» (cfr. Cass. 4277/2023. Principio
ulteriormente confermato da Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023 e
Cass. n. 17310/2025).
Nel caso di specie, risulta dall'avviso pubblicato in Gazzetta
(perfettamente leggibile) che sono stati oggetto di cessione a CP_1
da parte della “[…]tutti i crediti (per capitale,
[...] CP_10
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito,
scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti
finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati,
associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo
compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a
sofferenza" ai sensi della Circolare della NC d'IA n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della NC d'IA n. 139/1991 (i "Crediti")” con estensione a
“ eventuali loro garanti, successori o aventi causa”.
Poiché i mutui oggetto di causa rientrano nelle categorie specificamente elencate dall'avviso, sono stati stipulati in favore di società di capitali e proprio nel periodo interessato dalla cessione (ossia in quello compreso tra il 1960 e il 2018) ed è pacifico che il rapporto di conto corrente tra le parti sia stato girato a sofferenza, ciò già di per sé basta, in ossequio all'orientamento citato, a fare ritenere che essi debbano essere considerati tra quelli ceduti a CP_1
Rafforza tale conclusione il documento 6 del fascicolo di primo grado prodotto dall'appellata e contenente una dichiarazione con cui CO
BP (di cui il firmatario spende il nome) afferma di aver ceduto i crediti oggetto di questo procedimento a tale documento non è CP_1
inammissibile ma liberamente apprezzabile dal giudice, come affermato da un ormai costante orientamento del Supremo Collegio, da ultimo Sez.
3, Ordinanza n. 25522 del 2021: “di regola le scritture provenienti da terzi
sono liberamente valutabili e contestabili, onde ad esse non si applicano
gli artt. 2702 c.c e 214 c.p.c., e le stesse hanno solo valore indiziario (tali
principi di diritto risultano successivamente confermati, ad es., da Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31/10/2014, Rv. 633325 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 23788 del 07/11/2014, Rv. 633492 - 01; Sez. 3, Ordinanza n.
6650 del 09/03/2020, Rv. 657468 - 01 e Sez. 2, Sentenza n. 21554 del
07/10/2020, Rv. 659385 - 01), con la sola eccezione di casi particolari in
cui la contestazione richiede la querela di falso per la "portata
sostanziale" del documento, e cioè quando si tratta di scritture «la cui
natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale
intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde
contestarne la autenticità».
Ne segue che in quanto titolare del credito ceduto, è Controparte_1
legittimata ad agire in giudizio per chiederne il pagamento.
Quanto all'eccezione formulata a pag.9 della memoria di replica della cessionaria per cui ai sensi dell'art 4 comma 2 della l. 130 del 1999 non sarebbe possibile proporre alcuna azione nei confronti della società
veicolo, cessionaria del solo credito e i cui diritti ivi incorporati costituirebbero patrimonio separato, si precisa che l'azione proposta dai creditori riguarda l'accertamento di alcune nullità e delle conseguenti sopravvenute decadenze, non di compensazione o ripetizione d'indebito:
ne segue che il riferimento a tale norma è totalmente inconferente, perché
anche in caso di vittoria degli appellanti, non sarebbe tenuta ad CP_1
alcuna restituzione.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il giudice avrebbe equiparato indebitamente la segnalazione in Centrale Rischi con la risoluzione del contratto per inadempimento, errando in quanto la seconda soltanto sarebbe definitiva. La raccomandata del 10 maggio 2016
prevederebbe esclusivamente la revoca delle facilitazioni creditizie
(rectius linee di credito) a suo tempo concesse ed essa non implicherebbe il recesso dal contratto di conto corrente, recesso da comunicarsi per iscritto, giusto quanto prescritto dall'art.119 TUB relativamente alla forma della stipula.
Pertanto il contratto di conto corrente sarebbe ancora aperto e il suo saldo sarebbe pertanto inesigibile.
Il motivo è infondato.
Il documento 8 del fascicolo monitorio, allegato alla comparsa di risposta in primo grado di reca la specifica dicitura TRASFERIMENTO CP_1 RAPPORTO A SOFFERENZE quale descrizione dell'ultima voce del conto corrente disponibile in atti ed il documento 7 reca la dicitura per cui il saldo ivi segnalato era un “saldo finale”, sicché non vi è dubbio che il conto corrente sia stato chiuso all'atto del passaggio a sofferenza,
avvenuto il 26 marzo 2018, avendo la NC revocato tutti i rapporti,
comprese le aperture di credito appoggiate sul conto per un importo di euro 610.185,68 (cfr. lettera del 10 maggio 2016 inviata anche ai fideiussori, doc. 4 di , chiedendo il pagamento immediato del CP_1
saldo finale, con la conseguenza che il conto corrente non è più in essere ed il credito è, quindi, esigibile.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono dell'affermazione per cui le doglianze relative all'erronea applicazione degli interessi ultra legali erano inammissibili perché formulate in sede di prima memoria di cui all'art.183
comma VI, cc, dunque tardivamente. Si sarebbe trattato di un'eccezione in senso lato, dunque rilevabile d'ufficio in quanto riguarderebbe la validità del rapporto ed in specie la validità della pattuizione ex art 116
TUB sugli interessi debitori ultralegali.
La stessa documentazione prodotta dalla NC dimostrerebbe l'inesistenza di una valida pattuizione scritta su interessi e spese, fornendo al Tribunale sufficienti elementi per decidere sulla sollevata eccezione;
emergerebbe dall'esame incrociato del contenuto delle previsioni economiche del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 15050 con le evidenze degli estratti conto scalari che sarebbero state applicate al conto corrente condizioni diverse da quelle pattuite, e in particolare interessi maggiorati e spese mai pattuite.
Il motivo è infondato.
In sede di prima memoria di cui all'art.183 c.VI cc, gli allora opponenti lamentavano che: “L'esame del contratto di conto corrente di
corrispondenza n. 15050 (sub doc. 1 doc. 9 monitorio) incrociato con gli
estratti conto scalari dimostra che ha puntualmente applicato CP_1
a in Liquidazione tassi diversi da quelli pattuiti. Parte_2
- A mero titolo esemplificativo:
o pag. 4 (doc. 1 di doc. 8 monitorio n. 1) confrontato con doc. 1 doc. 9
monitorio
Contratto - Tasso debitore entro fido 6,50%
Estratto conto al 30.9.2006 – Tasso debitore entro fido 8,00% e
12,00%;
Contratto - Tasso debitore fuori fido non pattuito
Estratto conto al 30.9.2006 – Tasso debitore entro fido 12,00%;
Nessun'altra spesa addebitata risulta pattuita nel contratto;
o Pag. 12 (doc. 1 di doc. 8 monitorio n. 1) confrontato con doc. 1 doc. 9
monitorio
Contratto - Tasso debitore entro fido 6,50%
Estratto conto al 30.6.2006 – Tasso debitore entro fido 12,00% e 11,50% e 7,50%;
Contratto - Tasso debitore fuori fido non pattuito
Estratto conto al 30.6.2006 – Tasso debitore entro fido 11,50% e
12,00%;
Nessun'altra spesa addebitata all'opponente ed evidenziata negli estratti
conto risulta pattuita nel contratto di conto corrente di corrispondenza
che si limita a pattuire solo il tasso debitore entro fido;
- Anche l'esame del contratto di apertura di credito del 14.11.2008 (sub
doc. 1 doc. 10 monitorio) incrociato con gli estratti conto scalari dimostra
che ha applicato a tassi CP_1 Parte_2
diversi da quelli pattuiti.”
L'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti in forma scritta nel contratto di conto corrente e di apertura di credito comporta l'applicazione sostitutiva di quelli effettivamente concordati e la ripetibilità delle somme pagate indebitamente, ma non implica alcuna nullità: dunque la relativa domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile, perché tardivamente formulata e non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Quanto all'applicazione di spese mai pattuite per iscritto, essa comporta la nullità ove il patto non sia stato formalizzato per iscritto, ai sensi dell'art.117 TUB, e tale nullità è in effetti rilevabile in ogni stato e grado del processo ove risultante dagli atti. La domanda di nullità pertanto deve ritenersi formulata tempestivamente, ma in maniera affatto generica, dal momento che non sono stati neppure allegati quali sarebbero stati gli addebiti illegittimi né quantificate le spese asseritamente addebitate in assenza di patto valido, né ciò risulta evidente dagli atti, di tal che la domanda, pur ammissibile, va respinta.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano l'affermazione del primo giudice per cui la clausola di rinuncia al beneficio del termine contenuto nel contratto di Fideiussione 1 stipulato in data 18.11.2008 e integrato con atto del 20.12.2011 era valida, e quindi l'eccezione di decadenza nei confronti dei fideiussori era da respingere, in quanto la clausola “a prima richiesta” valeva a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia.
Sostengono in particolare che non sarebbe stato presente il requisito, tipico del contratto autonomo, dell'assenza di accessorietà della garanzia rispetto alla prestazione principale, come confermato dall' assenza di una clausola che prevedesse l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Parimenti errata sarebbe la qualificazione della clausola come solve et repete, in quanto ai sensi dell'art. 1462 c.c. essa non potrebbe essere invocata dal creditore, per le eccezioni di nullità (come nel caso che ci occupa), annullabilità e rescissione del contratto sollevate dal garante.
Le clausole 2, 6 e 9 di tale contratto sarebbero inoltre nulle perché aderenti al modello Abi dichiarato nullo perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale ai sensi del provvedimento n. 55 del 2009 di NC d'IA, intesa provata anche dalla similitudine dei modelli di fideiussione applicati da banche diverse nello stesso periodo (prodotti con l'atto di appello), ferma la domanda di emettersi ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a (già ), Controparte_8 Controparte_11 [...]
avente Controparte_12 Controparte_7 Controparte_8
ad oggetto il modello di fideiussioni omnibus in uso a ciascun istituto relativamente al periodo tra il 1.6.2011 e il 30.3.2012. Data la parziale nullità della fideiussione con riferimento alle predette clausole, CP_1
sarebbe decaduta dal diritto di escuterla ai sensi dell'art.1957cc, non essendo rilevanti le previe iniziative stragiudiziali della creditrice, a fronte della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo alla debitrice principale solo in data 16 luglio 2021.
Anche questo motivo è privo di pregio ed il rigetto della domanda di nullità
della fideiussione 1 da parte del primo giudicante deve essere confermata,
sebbene con diversa motivazione.
Il discrimine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta non deve essere tracciato attribuendosi prioritaria rilevanza alla locuzione adottata dalle parti.
E, infatti, la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché
eventualmente accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 cc, non comporta sempre, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma: l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU. della Suprema Corte (Cass. 3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro,
ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione
di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato
adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione
dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale
garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e
prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto
autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della
medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è
un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in
via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non
necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore”. La distinzione, in base al predetto criterio, opera, con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Recentemente, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che “L'inserimento
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con
il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice
circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso
che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un
impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla
polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche
perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di
surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma
o accessoria” (Cass. civ. sez VI, ord n. 27619/2022).
Ciò posto, la fideiussione stipulata il 18.11.2008 e la sua integrazione del
20.12.2011 prodotte da sono denominate come “Fideiussione CP_1
omnibus” con cui i sottoscrittori si costituivano fideiussori a garanzia di
“tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori
ed ogni altro accessorio , nonché per ogni spesa anche se di carattere
giudiziario ed ogni onere tributario”(art. 1 delle condizioni generali di contratto); l'art. 7 prevede che: “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole
per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Non è, quindi, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra le due obbligazioni (quella del rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia), né della causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale. Si rileva, inoltre, che nel contratto di fideiussione non è compresa alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale (art.1945 cc). L'art.9, infatti, prevede che “il
fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente
spettantegli ai sensi dell'art.1955 cod.civ. qualora, per fatto della NC,
non potesse aver luogo la surrogazione in suo favore nei diritti e in tutte
le altre garanzie della NC nei confronti del debitore principale.”; si tratta, pertanto, di rinuncia ad una sola categoria di eccezioni.
La deroga alla disciplina di cui all'art.1957 cc non può poi costituire argomento a favore della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, perché, se tale fosse, non vi sarebbe bisogno di prevederla,
trattandosi di contratto atipico per il quale non opera la disciplina legislativa relativa alla fideiussione.
Pertanto, la fattispecie in esame va ricondotta alla fideiussione omnibus a prima richiesta, e non a quella del contratto autonomo di garanzia.
Ciò, tuttavia, non può condurre alla riforma della sentenza impugnata e all'accoglimento della domanda di nullità, anche parziale, delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Sebbene, infatti, si tratti di fideiussione omnibus, dunque astrattamente ricompresa nel citato provvedimento di NC d'IA, essa deve comunque ritenersi valida per l'assorbente ragione che non è stata stipulata nel periodo di vigenza dell'intesa che il provvedimento censurava. Infatti essa è stata stipulata nel 2008, e successivamente integrata il
20.12.2011, in periodo ampiamente successivo alla vigenza del modello cui si riferiva il provvedimento di NC d'IA (2003-2005).
Ne consegue che, ferma la qualificazione giuridica del contratto come fideiussione omnibus, esso sia pienamente valido.
In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust avrebbe comportato unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che:
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto al credito azionato dall'istituto bancario in quanto la eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è infondata, giacchè è stato nuovamente ribadito dal Supremo Collegio che
‹‹in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima
richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma
dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ.
impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine
di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine
debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso
che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la
tradizionale esegesi della norma›› (Cass. n. 22346/17, citata da Sez. 3,
Ordinanza n. 660 del 2025). Inoltre, sulla valenza del termine dedotto in contratto, la Suprema Corte ha specificato che:
contratto autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza
della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione: il garante
copre il rischio dell'inadempimento del debitore principale da quando la
garanzia inizia ad avere efficacia fino al termine di scadenza che delimita
l'arco temporale dell'obbligazione del garante. Oltre al termine di
scadenza è possibile che le parti prevedano un termine di decadenza il
quale indica, invece, la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del
diritto di escussione della garanzia nei confronti del garante. Se il termine
non è espressamente qualificato come termine di decadenza, deve
risultare in modo chiaro ed univoco dal contratto l'effetto decadenziale
collegato a tale termine: in caso contrario non si è in presenza di
decadenza>> (cfr. Cass. n. 30185/2022); ne consegue che anche a voler qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, la decadenza non sarebbe comunque occorsa.
Il motivo va, dunque, respinto.
Con il quinto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice manca di dichiarare decaduta ai sensi dell'art.1957 CP_1
cc dal diritto di escutere la fideiussione specifica stipulata in data
11.3.2010. Tale decisione sarebbe errata in quanto NC d'IA non avrebbe effettuato alcuna istruttoria relativamente a tale tipo di fideiussioni, ma l'accordo anticoncorrenziale sussisterebbe anche per esse.
A prova di tale sussistenza producono moduli di fideiussione provenienti da altri istituti di credito, che riportano le stesse clausole di quello sottoscritto dai garanti. Pertanto tali fideiussioni sarebbero nulle perché
stipulate in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale.
Anche questo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio di aderire a quanto statuito di recente dal Supremo
Collegio, che ha precisato che il provvedimento n. 55 del 2005
della NC d'IA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può
essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. In particolare ha stabilito che “il provvedimento
n. 55 del 2005 della NC d'IA concerne le sole fideiussioni omnibus
(cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può
pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula
di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la
nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di
alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo
anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni
omnibus, e non altri negozi.” (Cass n. 26847 del 16/10/2024).
La mera produzione di una serie di contratti di contenuto analogo tra loro prova senza dubbio l'esistenza di una prassi, ma non quella di un'intesa:
infatti non risulta che sia mai stata svolta alcuna istruttoria relativamente all'impatto anticoncorrenziale di tale prassi- impatto, peraltro, di cui non
è fatta neanche puntuale allegazione-, né alla presenza di un coordinamento volontario tra i soggetti indicati.
Dunque, poiché non è stata provata l'esistenza di alcuna intesa vietata concernente le fideiussioni specifiche, e alla fideiussione oggetto del presente motivo non è applicabile né ratione materiae né ratione temporis
il provvedimento di NC d'IA n.55, perché anche questo contratto è
stato stipulato in epoca ampiamente successiva a quello di vigenza dell'intesa vietata, ne segue che la fideiussione è integralmente valida.
La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, valori medi tranne che per la fase istruttoria, che si liquida nel minimo giusta l'attività effettivamente svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.000.000 a 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 3.822,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.333,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , , e avverso la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
del Tribunale di Bergamo n.2243/2022 in data 18.10.22 nel contraddittorio con così provvede: Controparte_1
1) respinge integralmente l'appello;
2) condanna , , Parte_1 Parte_3 [...] , e alla rifusione in favore della parte appellata delle Pt_4 Parte_5
spese del grado, che si liquidano in complessivi € 22.333,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di Parte_1
, , , e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli