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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1151/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Walter Massucci;
reclamante
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante (c.f. ), quest'ultima rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Raffaella Greco;
Curatela del fallimento di (c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Daniele Bacalini;
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento;
conclusioni:
1 reclamante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, in accoglimento del reclamo, voglia revocare la sentenza di fallimento n. 26/2024 Reg. Sent. del
Tribunale di Fermo depositata in cancelleria e comunicata alle parti in data 7.11.2024”;
“voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, nel merito: rigettare Controparte_1
integralmente il reclamo proposto dalla società Parte_1
… in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, i provvedimenti
[...]
richiamati e vincolanti ed i documenti versati in atti, con conferma integrale della sentenza dichiarativa di fallimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; curatela del fallimento: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, rigettare il reclamo proposto dalla società Parte_1
contro la sentenza n. 26 pubblicata in data 7 novembre 2024 dal Tribunale di
[...]
Fermo e, per l'effetto, confermare la dichiarazione di fallimento della reclamante. Con condanna di controparte alla refusione delle spese in favore dell'erario, considerata
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della curatela fallimentare”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Fermo ha dichiarato il Controparte_1
fallimento di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo, di seguito esaminato.
Si sono costituite le reclamate che, nel contestare le ragioni di grave, hanno speso argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata.
Con atto depositato in data 7.3.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. L'unico motivo, articolato in due profili correlati, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che AD SPV s.r.l. è creditrice di n Parte_1
quanto cessionaria del credito originariamente vantato da Banca delle Marche s.p.a. nei
2 confronti del debitore principale per cui la reclamante ebbe a Controparte_3
prestare fideiussione.
Con più precisione, la difesa reclamante deduce che sulla questione si è formato il giudicato esterno nel senso della mancata prova della successione a titolo particolare e che, anche qualora non operasse il giudicato esterno, nondimeno AD disattendendo il proprio onere CP_1
probatorio, non ha adeguatamente dimostrato l'allegata cessione del credito.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che il decreto del Tribunale di Fermo del
20.2.2024 (pronunciato nel procedimento 3/21 r.g. prefall.), il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato e su cui la difesa reclamante fonda l'eccezione di giudicato esterno, si
è limitato a rigettare l'istanza di fallimento formulata da AD SPV s.r.l. nei confronti del debitore principale in ragione della mancata prova dell'invocata Controparte_3
cessione del credito.
Trattasi di una decisione pronunciata in un giudizio, quello delineato dagli artt. 15 e 162 L.F., ove non operano preclusioni istruttorie e che, pertanto, non può assumere la consistenza del giudicato in ordine alla prova della titolarità del credito e, dunque, della legittimazione del ricorrente.
Da altro angolo prospettico, occorre osservare che “il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 15806 del 07/06/2021, in un caso ove è stata confermata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di mala gestio nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di estensione a costui della dichiarazione di fallimento fosse stata respinta in sede fallimentare)”.
Quand'anche per mera ipotesi si volesse attribuire al decreto del Tribunale di Fermo idoneità al giudicato, nondimeno risulterebbe non pertinente il richiamo alla figura del giudicato esterno.
3 Vi è, infatti, che il decreto è stato pronunciato in un giudizio cui è sempre stata estranea
Controparte_4
, pertanto, il necessario presupposto dell'identità delle parti (in tal senso, tra tante,
[...]
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32370 del 21/11/2023, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 27304 del 26/10/2018, Sentenza della Corte di Cassazione n. 25546 del
03/12/2014).
In ordine al secondo profilo, occorre osservare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n.
7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ), sicché la prova di essa può essere resa anche tramite elementi presuntivi.
Tanto premesso, occorre osservare che la difesa del creditore ricorrente ha depositato copia dell'avviso ex art. 58 T.U.B pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.5.2017, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente Nuova Banca delle
Marche s.p.a., sorti in epoca anteriore al 31.12.2016, e appunto ceduti a Controparte_1
Orbene, appare evidente, e comunque non vi è alcuna contestazione in merito, che il credito ora vantato da era già in sofferenza al momento dell'avvenuta cartolarizzazione. Controparte_1
Altresì, è stata prodotta copia della dichiarazione di Intesa San Paolo s.p.a. (ultimo referente soggettivo delle vicende successorie originate dal dissesto di Banca delle Marche s.p.a.), recante la data del 21.9.2022 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con cui la banca conferma l'avvenuta cessione del credito a Controparte_1
Si consolida, dunque, un primo sostegno probatorio, per certi versi già sufficiente (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023), nondimeno implementato da ulteriori elementi inferenziali.
Nel corso del primo grado, ha prodotto tutti gli atti negoziali relativi al credito Controparte_1
vantato nei confronti di e la fideiussione rilasciata in data 4.5.2009 Controparte_3
da in favore di Banca delle Marche s.p.a. Parte_1
4 La disponibilità di tali documenti in capo a non si spiega in alcun modo se non Controparte_1
presupponendo che Intesa San Paolo s.p.a., ossia l'avente causa ultimo di Banca delle Marche
s.p.a., abbia ceduto i crediti a e, dunque, abbia consegnato a quest'ultima i Controparte_1
documenti probatori in suo possesso, così come previsto dalla norma di cui all'art. 1262 c.c.
In secondo luogo, vi è che non ha dimostrato, ed invero Parte_1
tampoco allegato, di essere stata destinataria di persistenti richieste di pagamento, stragiudiziali o giudiziali, da parte di Intesa San Paolo s.p.a.
L'inerzia del creditore originario appare priva di logica spiegazione, né la difesa reclamante si è premurata di fornire una qualche chiave di lettura alternativa, mentre è totalmente comprensibile qualora si abbia a postulare l'avvenuta successione a titolo particolare.
Dunque i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono senza dubbio alcuno al seguente convincimento: vi è stata la cessione dei credito in favore di Controparte_1
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza impugnata.
III. La regolazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Entrambe le difese delle parti reclamate hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché al valore minimo per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati esaustivamente nelle memorie difensive.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
La difesa della curatela del fallimento ha depositato il decreto del giudice delegato, recante la data del 23.1.2025 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 del d.lgs. n.115 del 2002, è stata attestata la carenza di attivo.
Occorre, pertanto, assumere le necessarie determinazioni di cui agli artt. 130 e 133 del d.lgs.
n.115 del 2002.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
5 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, Parte_1
in favore di delle spese del grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, Parte_1
in favore dello Stato, delle spese del grado, che si liquidano in euro 2.605,50 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 14.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1151/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Walter Massucci;
reclamante
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante (c.f. ), quest'ultima rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Raffaella Greco;
Curatela del fallimento di (c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Daniele Bacalini;
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento;
conclusioni:
1 reclamante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, in accoglimento del reclamo, voglia revocare la sentenza di fallimento n. 26/2024 Reg. Sent. del
Tribunale di Fermo depositata in cancelleria e comunicata alle parti in data 7.11.2024”;
“voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, nel merito: rigettare Controparte_1
integralmente il reclamo proposto dalla società Parte_1
… in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, i provvedimenti
[...]
richiamati e vincolanti ed i documenti versati in atti, con conferma integrale della sentenza dichiarativa di fallimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; curatela del fallimento: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, rigettare il reclamo proposto dalla società Parte_1
contro la sentenza n. 26 pubblicata in data 7 novembre 2024 dal Tribunale di
[...]
Fermo e, per l'effetto, confermare la dichiarazione di fallimento della reclamante. Con condanna di controparte alla refusione delle spese in favore dell'erario, considerata
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della curatela fallimentare”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Fermo ha dichiarato il Controparte_1
fallimento di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo, di seguito esaminato.
Si sono costituite le reclamate che, nel contestare le ragioni di grave, hanno speso argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata.
Con atto depositato in data 7.3.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. L'unico motivo, articolato in due profili correlati, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che AD SPV s.r.l. è creditrice di n Parte_1
quanto cessionaria del credito originariamente vantato da Banca delle Marche s.p.a. nei
2 confronti del debitore principale per cui la reclamante ebbe a Controparte_3
prestare fideiussione.
Con più precisione, la difesa reclamante deduce che sulla questione si è formato il giudicato esterno nel senso della mancata prova della successione a titolo particolare e che, anche qualora non operasse il giudicato esterno, nondimeno AD disattendendo il proprio onere CP_1
probatorio, non ha adeguatamente dimostrato l'allegata cessione del credito.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che il decreto del Tribunale di Fermo del
20.2.2024 (pronunciato nel procedimento 3/21 r.g. prefall.), il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato e su cui la difesa reclamante fonda l'eccezione di giudicato esterno, si
è limitato a rigettare l'istanza di fallimento formulata da AD SPV s.r.l. nei confronti del debitore principale in ragione della mancata prova dell'invocata Controparte_3
cessione del credito.
Trattasi di una decisione pronunciata in un giudizio, quello delineato dagli artt. 15 e 162 L.F., ove non operano preclusioni istruttorie e che, pertanto, non può assumere la consistenza del giudicato in ordine alla prova della titolarità del credito e, dunque, della legittimazione del ricorrente.
Da altro angolo prospettico, occorre osservare che “il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 15806 del 07/06/2021, in un caso ove è stata confermata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di mala gestio nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di estensione a costui della dichiarazione di fallimento fosse stata respinta in sede fallimentare)”.
Quand'anche per mera ipotesi si volesse attribuire al decreto del Tribunale di Fermo idoneità al giudicato, nondimeno risulterebbe non pertinente il richiamo alla figura del giudicato esterno.
3 Vi è, infatti, che il decreto è stato pronunciato in un giudizio cui è sempre stata estranea
Controparte_4
, pertanto, il necessario presupposto dell'identità delle parti (in tal senso, tra tante,
[...]
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32370 del 21/11/2023, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 27304 del 26/10/2018, Sentenza della Corte di Cassazione n. 25546 del
03/12/2014).
In ordine al secondo profilo, occorre osservare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n.
7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ), sicché la prova di essa può essere resa anche tramite elementi presuntivi.
Tanto premesso, occorre osservare che la difesa del creditore ricorrente ha depositato copia dell'avviso ex art. 58 T.U.B pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.5.2017, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente Nuova Banca delle
Marche s.p.a., sorti in epoca anteriore al 31.12.2016, e appunto ceduti a Controparte_1
Orbene, appare evidente, e comunque non vi è alcuna contestazione in merito, che il credito ora vantato da era già in sofferenza al momento dell'avvenuta cartolarizzazione. Controparte_1
Altresì, è stata prodotta copia della dichiarazione di Intesa San Paolo s.p.a. (ultimo referente soggettivo delle vicende successorie originate dal dissesto di Banca delle Marche s.p.a.), recante la data del 21.9.2022 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con cui la banca conferma l'avvenuta cessione del credito a Controparte_1
Si consolida, dunque, un primo sostegno probatorio, per certi versi già sufficiente (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023), nondimeno implementato da ulteriori elementi inferenziali.
Nel corso del primo grado, ha prodotto tutti gli atti negoziali relativi al credito Controparte_1
vantato nei confronti di e la fideiussione rilasciata in data 4.5.2009 Controparte_3
da in favore di Banca delle Marche s.p.a. Parte_1
4 La disponibilità di tali documenti in capo a non si spiega in alcun modo se non Controparte_1
presupponendo che Intesa San Paolo s.p.a., ossia l'avente causa ultimo di Banca delle Marche
s.p.a., abbia ceduto i crediti a e, dunque, abbia consegnato a quest'ultima i Controparte_1
documenti probatori in suo possesso, così come previsto dalla norma di cui all'art. 1262 c.c.
In secondo luogo, vi è che non ha dimostrato, ed invero Parte_1
tampoco allegato, di essere stata destinataria di persistenti richieste di pagamento, stragiudiziali o giudiziali, da parte di Intesa San Paolo s.p.a.
L'inerzia del creditore originario appare priva di logica spiegazione, né la difesa reclamante si è premurata di fornire una qualche chiave di lettura alternativa, mentre è totalmente comprensibile qualora si abbia a postulare l'avvenuta successione a titolo particolare.
Dunque i riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono senza dubbio alcuno al seguente convincimento: vi è stata la cessione dei credito in favore di Controparte_1
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza impugnata.
III. La regolazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Entrambe le difese delle parti reclamate hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché al valore minimo per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati esaustivamente nelle memorie difensive.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
La difesa della curatela del fallimento ha depositato il decreto del giudice delegato, recante la data del 23.1.2025 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 del d.lgs. n.115 del 2002, è stata attestata la carenza di attivo.
Occorre, pertanto, assumere le necessarie determinazioni di cui agli artt. 130 e 133 del d.lgs.
n.115 del 2002.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
5 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, Parte_1
in favore di delle spese del grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, Parte_1
in favore dello Stato, delle spese del grado, che si liquidano in euro 2.605,50 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 14.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
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