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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1159/2025 V.G. R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Distante, come da mandato in atti Parte_1
e rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Antonio Dell'Abate, come da Parte_2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 26.08.1995;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 17.11.1999 e in data 22.09.2005;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito già divisa in maniera concordata in due unità abitative,
Parte_1 verrà utilizzata come abitazione nel modo che segue: il marito concede alla moglie il diritto di abitare
Parte_1 Parte_2 una delle due unità abitative come in appresso meglio specificate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c. Più esattamente: la parte che si affaccia su via Leone XIII° rimane nell'uso esclusivo del marito la parte che si
Parte_1 affaccia nel cortile interno rimane nella disponibilità abitativa esclusiva della moglie . Si allega planimetria che Parte_2 individua le due unità: quella delimitata dal perimetro di colore rosso è la parte utilizzata da e quella nel perimetro
Parte_1 verde è quella utilizzata da;
Parte_2
3) I figli nati dal matrimonio sono entrambi maggiorenni. è laureato in giurisprudenza ed attualmente svolge attività Per_1 lavorativa a Milano con un introito che gli consente di provvedere alle sue necessità. pur essa maggiorenne, non ha Per_2 reddito proprio.
Il padre si obbliga a versare alla figlia a titolo di mantenimento e fino al raggiungimento di una Parte_1 Per_2 indipendenza economica, l'importo mensile di € 250,00 entro il 5 di ogni mese. La madre invece contribuirà Parte_2 al mantenimento di avendola con sé in casa e provvedendo alle sue esigenze ordinarie. Le spese straordinarie, invece, Per_2 dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi i coniugi, salvo circostanze di urgenza, e saranno ripartite per metà tra i genitori.
Il figlio , ove dovesse avere necessità di carattere straordinario, riceverà, previo assenso dei genitori all'effettuazione di Per_1 dette spese, un contributo sempre nella misura che verrà concordata diviso per la metà ciascuno.
4) I coniugi sono in regime di separazione dei beni dal 18.05.2015.
Gli stessi hanno svolto una attività commerciale di vendita di mercerie, tessuti e abbigliamento in Tricase alla via Leone
XIII° n. 8 in un locale di proprietà esclusiva del marito Detta attività era già nella titolarità esclusiva di Parte_1 quest'ultimo, in quanto ereditata dal padre prima del matrimonio. Dopo il matrimonio, e sin da subito, la moglie ha collaborato con il marito divenendo, nel 2000, socia di Parte_2 minoranza della costituita e poi, dal 2015, divenendo intestataria della ditta individuale Distante di Piccinni CP_1
Addolorata subentrata nell'attività commerciale.
L'attività, al di là della veste e forma giuridica, è stata sempre condotta da entrambi i coniugi, così da configurarsi in realtà come una impresa familiare.
La Ditta è stata chiusa di comune accordo in data 16 ottobre 2023 a causa di notevoli passività accumulate negli anni.
I coniugi concordano di regolare le dette passività nel modo che segue:
La moglie partecipa alle passività nella misura forfettariamente determinata di € 28.000,00 Parte_2
(ventottomila/00), che è stata già versata al marito nel mentre la restante parte, anche quella che eventualmente Parte_1 dovesse incrementarsi per sopravvenienze di qualsivoglia natura legate alla cessata attività commerciale, rimane di pertinenza del marito il quale ha già provveduto a pagare fatture con fornitori per l'attività intestata a Parte_1 Parte_2 per € 27.815,50 e provvederà a pagare i debiti con fondi propri rinvenienti, allo stato, dalla vendita della casa di sua esclusiva proprietà di cui sopra si è detto nonché, in minima parte, vendendo a saldo la merce residua rimasta in deposito il cui valore viene stimato ed accettato in € 15.000,00.
A tal fine, si impegna, con cadenza trimestrale, a dar conto a dei vari pagamenti Parte_1 Parte_2 effettuati.
L'accordo come sopra riportato è a tacitazione di qualsivoglia reciproca richiesta o diritto.
Le parti dichiarano di non avere alcuna pretesa economica a titolo di assegno di mantenimento tenuto conto che:
a) la moglie ha al momento un rapporto di lavoro dipendente mentre il marito è, allo stato, privo di Parte_2 Parte_1 qualsivoglia emolumento lavorativo o di altro reddito;
b) il marito concede alla moglie l'uso di parte della casa di sua esclusiva proprietà, fino a quando la stessa deciderà di rimanervi, fatto sempre salva la statuizione dell'art. 337 sexies c.c.;
c) il marito si accolla la maggior parte del debito maturato durante la gestione dell'attività commerciale;
Parte_1
d) il marito ha pagato fatture con fornitori per € 27.815,50, le rate per rottamazione e le rate del mutuo ipotecario.
Ogni variazione che dovesse intervenire sullo stato personale, lavorativo e degli immobili non porterà ad alcuna conseguenza nel rapporto economico tra i coniugi, riconoscendo la moglie che la concessione della casa di abitazione vita natural durante, con il limite di cui all'art. 337 sexies, e l'accollo da parte del marito della maggior parte del debito compensano Parte_1 largamente ogni diversa consistenza patrimoniale o situazione economico-finanziaria tra i coniugi.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 26.08.1995 in Tricase (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 39 parte II Serie A anno
1995, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 20.5.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)