CA
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1886/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SAPONETTA Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FRALLICCIARDI ANTONIO (CF C.F._1
APPELLATO avverso la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 09/09/2022
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
1) In via principale, accolti tutti i motivi di appello dedotti in narrativa, Voglia in totale riforma e/o revoca della sentenza n. 1083/2002 emessa dal Tribunale di Pisa in data 09/09/2022, revocare la condanna alle spese di lite a carico dell'odierno appellante e accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Nel merito si conclude affinchè il Giudice Voglia: in tesi, respingere l'opposizione avversaria, con vittoria di spese e compensi e per l'effetto, confermare il precetto limitatamente alla
pagina 1 di 9 somma di €. 898,05 oltre IVA, come per legge, di cui €. 538,20 (€. 450,00 più cap 4% e rimborso forfettario 15%) a titolo di onorari liquidati del D.I. e €. 76,00 per spese del medesimo D.I.; €. 198,41 per interessi moratori;
€. 161,44 per onorari del precetto (€. 135,00 più cap 4% e rimborso forfettario 15%) oltre spese del precetto pari ad €. 20,00; - in ipotesi, in caso di suo accoglimento, respingere la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. e compensare le spese legali”. 3) in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, Voglia revocare e/o annullare e/o riformare la statuizione di condanna alle spese lite pronunciata in ragione della soccombenza virtuale;
4) In via ulteriormente gradata: in ipotesi di accoglimento parziale dei motivi di appello, Voglia comunque riformare la statuizione di condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale, disponendone la compensazione;
In ogni caso , con integrale vittoria di tutte le spese processuali ed onorari di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e del subprocedimento incidentale.
Per la parte appellata :
l'esponente conclude perché la Corte dichiari l'appello inammissibile o, comunque, rigetti lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1083/2022 pubblicata il 09/09/2022, il Tribunale di Pisa ha motivato come segue :
“Con atto di opposizione al precetto e agli atti esecutivi l'attore in epigrafe adiva
l'intestato Tribunale per far accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità ed inefficacia del precetto opposto.
A sostegno dell'opposizione esponeva che con atto di precetto notificato in data
6.3.2015 la convenuta in epigrafe ingiungeva il pagamento dell'importo di euro
5187,99 alla cui base vi era il decreto ingiuntivo n. 698/2014 notificatole in data
14.08.2014 e dichiarato esecutivo il 10.11.2014.
L'attore a sostegno della nullità del precetto adduceva: il vizio dello jus postulandi dei procuratori che avevano redatto e sottoscritto il precetto;
l'intervenuto pagamento, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, della sorte capitale e la non debenza degli interessi ex adverso precettati.
…..
Il Giudice originario assegnatario, letta l'istanza, provvedeva a sospendere pagina 2 di 9 l'efficacia del precetto nei limiti dell'importo di 4700,00 euro.
Con comparsa del 02/07/2015 si costituiva il convenuto che chiedeva “In tesi respingere l'opposizione avversaria, con vittoria di spese ed onorari;
in ipotesi, in caso di suo accoglimento, respingere la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. e compensare le spese legali”.
La in particolare, sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale, Parte_1 assumendo la competenza del Tribunale di Napoli e dichiarava, inoltre, di rinunciare al precetto, intendendo ottenere comunque il pagamento delle spese del decreto ingiuntivo.
…
Tanto chiarito non può non prendersi atto della dichiarazione di rinunzia al precetto oggetto della presente opposizione resa dalla convenuta sin dall'atto di comparsa e costituzione (ribadita all'udienza del 2.7.2015), rispetto alla quale le contestazioni dell'opponente in punto di tardività sono priva di pregio, non essendo la predetta manifestazione di volontà abdicativa soggetta a termini decadenziali e non necessitando di accettazione della controparte.
Essa, invero, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere la quale può essere dichiarata anche d'ufficio ed in sede di legittimità e postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, situazione che deve essere valutata dal giudice riguardo alla concreta idoneità a produrre gli indicati effetti sull'intero oggetto della lite.
Ebbene, la giurisprudenza costante in tema di rinunzia al precetto, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, è nel senso che essa determina sicuramente la cessazione della materia del contendere, non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale alla declaratoria di invalidità o di inefficacia di un precetto che non può più esser azionato per volontà della stessa parte creditrice. Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del pagina 3 di 9 contendere (ex multis Tribunale, Caltanissetta , 02/09/2019 , n. 469).
La rinunzia al precetto infatti non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della
soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito,
(Tribunale , Roma , sez. IV , 07/08/2019 , n. 16155).
Tanto chiarito in base ad una valutazione sommaria, propria di detta ipotesi, essendo la disamina del merito funzionale alla sola liquidazione delle spese di giudizio, l'opposizione appariva fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dalla convenuta nella comparsa depositata tardivamente e non risulta rilevata d'ufficio dal giudice nella I udienza con la conseguenza che competente a decidere sulla presente opposizione è l'adito Tribunale.
Priva di pregio, inoltre, appare l'eccezione relativa allo jus postulandi atteso che all'Avv. Ferretti veniva conferito dalla UI con il mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo la delega per rappresentarla e difenderla anche nella successiva esecuzione, nella eventuale opposizione all'esecuzione.
Nel merito, poi, l'opponente ha documentato- oltre ad essere incontestato- di aver corrisposto l'importo di 4700,00 euro pari alla sorte capitale dopo la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta il 14.08.2014.
Tale circostanza rende fondata la dispiegata opposizione atteso che “Quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ossia, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero con gli ordinari mezzi di impugnazione). Possono invece essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi
pagina 4 di 9 del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.” Tribunale, Bergamo, sez. II , 24/11/2021
, n. 2178.
Non c'è dubbio che il pagamento intervenuto dopo la notificazione del decreto monitorio rientra proprio tra i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo suscettibili di essere fatti valere nella presente sede, non essendo condivisibile
l'eccezione della convenuta secondo cui il decreto ingiuntivo non era ancora stato munito di formula esecutiva, intervenuta in data 10.11.2014 e comunque, evidentemente, erroneamente richiesta stante l'intervenuto pagamento.
L'erronea indicazione dell'importo precettato e degli interessi su di esso calcolati rendono probabile la fondatezza della dispiegata opposizione.
Ne consegue che, in ossequio all'invocato principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014.”
sulla base dei seguenti motivi di appello: Parte_2
1) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 306 IN COMBINATO DISPOSTO
CON GLI ART. 615 E 480 C.P.C. E INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA' CP_2
DELLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO
SUSSISTENTE LA COMPOSIZIONE DELLA LITE E IL VENIR MENO DI OGNI INTERESSE
DEI CONTENDENTI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO IN CONSEGUENZA DELLA
RINUNCIA PARZIALE ALL'ATTO DI PRECETTO HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL
CONTENDERE.
2) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 615 C.P.C. E ILLOGICA E/O
CARENTE MOTIVAZIONE NELLAPARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO
AMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER DENUNCIARE UN FATTO
PARZIALMENTE ESTINTIVOVERIFICATOSI PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL TITOLO
GIUDIZIALE E NON DOPO DI ESSA, AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE DEL
SOCCOMBENTE VIRTUALE, HA CONDANNATO PARTE OPPOSTA ALLE SPESE DI LITE.
3) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.
647 E 480 C.P.C.E ILLOGICA E/O CARENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
pagina 5 di 9 NELLAPARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO CHE IL PAGAMENTO
PARZIALE DELLA SOMMA INGIUNTA CON IL DECRETO INGIUNTIVO IMPEDISCE AL
CREDITORE DI EXECUTIVISPER IL RESIDUO FACENDO VENIRE MENO IL CP_3
TITOLO ESECUTIVO, AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE DEL SOCCOMBENTE VIRTUALE,
HA CONDANNATO PARTE OPPOSTA ALLE SPESE DI LITE.
4) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 480 C.P.C. NELLAPARTE IN CUI
IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO CHE L'ERRONEA INDICAZIONE DELL'IMPORTO
PRECETTATO E DEGLI INTERESSI SU DI ESSO CALCOLATI RENDANO PROBABILE LA
FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE, AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCCOMBENTE
VIRTUALE, HA CONDANNATO PARTE OPPOSTA ALLE SPESE DI LITE.
Si è costituita contestando partitamente i singoli Controparte_1 motivi di appello.
La Corte ha sospeso la efficacia esecutiva della sentenza.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2024 con concessione di termini per note ex art. 190 c.p.c..
L'appello deve essere deciso come segue.
Occorre ripercorrere i fatti di causa. Venne pronunciato tra le parti decreto ingiuntivo del seguente tenore
La UI notificò il 6.3.2015 atto di precetto per l'importo totale di € 5847,99 così pagina 6 di 9 suddiviso
Non dette atto parte precettante del pagamento di € 4700 intervenuto il 24 settembre 2014 ovvero in epoca successiva alla pronuncia del decreto ingiuntivo notificato nell'agosto del 2014 e antecedente al passaggio in giudicato dello stesso.
Nella opposizione a precetto la parte opponente sollevava la questione dell'intervenuto pagamento e chiedeva la declaratoria di nullità inefficacia de precetto ( anche per altri motivi )
Costituendosi la parte opposta dava atto dell'intervenuto pagamento e correlatamente alla sola parte relativa al detto pagamento dichiarava di rinunciare al precetto insistendo comunque per le spese del decreto ingiuntivo. Errata è infatti la interpretazione del I Giudice, e di conseguenza la ulteriore motivazione, in ordine alla intervenuta rinuncia al precetto nella sua integralità e la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La piana lettura della comparsa di costituzione non consente altra interpretazione che quella che precede, essendo evidente che si dava atto dell'errore contenuto nel precetto, si insisteva per le spese del decreto ingiuntivo e in ogni caso si chiedeva la compensazione delle spese di lite. Erroneamente quindi è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere mai essendo intervenuta rinuncia al precetto nella sua totalità.
Permaneva quindi l'interesse della parte a procedere per il residuo esecutivamente. Ogni altra interpretazione si pone a contrasto con la chiara pagina 7 di 9 lettera delle carte processuali.
Occorre pertanto esaminare la debenza di ulteriori somme e in tali limiti la infondatezza della opposizione.
Certamente sono dovute le spese del decreto ingiuntivo. Sfugge alla Corte come possa sostenersi che il mancato pagamento di fatture per oltre un anno, e la necessità di adire il Giudice per munirsi di titolo esecutivo possano giustificare che le spese giudiziali debbano essere sopportate dal creditore e come possa perseverarsi in tale difesa, avendo evidentemente ammesso il mancato pagamento del proprio debito in modo tempestivo, provvedendo al tardivo pagamento.
Sono pertanto certamente dovute le spese del decreto ingiuntivo indicate in € 656
( €450 per compenso oltre accessori oltre € 49 oltre € 27 ( v., d.i. ) ), come indicati nel decreto ingiuntivo riportato nel corpo della motivazione.
Parte opponente richiede ulteriormente” €. 198,41 per interessi moratori;
€. 161,44 per onorari del precetto (€. 135,00 più cap 4% e rimborso forfettario 15%) oltre spese del precetto pari ad €. 20,00; …”. Tali somme sono dovute nei limiti che seguono: interessi moratori su € 4700 dalle scadenze delle fatture ( 30 maggio 2013 ) al saldo ( 30 settembre 2014 ) per l'importo di € 525,15 da ridursi alla somma richiesta di € 198,41; € 99,22 per onorari del precetto calcolati sulla somma dovuta oltre accessori;
le spese del precetto non sono documentate.
Consegue che il precetto deve essere dichiarato nullo per la somma che eccede €
1029,63 ( la somma è lievemente inferiore a quelle di cui è conclusione, pari a €
€. 898,05 oltre IVA ovvero € 1095,62). Non vi è pertanto alcuna violazione del principio della domanda.
L'accoglimento dell'appello comporta la nuova determinazione delle spese di lite.
Esse nei limiti del decisum sono da porsi a carico della parte appellata soccombente per entrambi i gradi (ai minimi , anche per l'appello si tiene conto della fase di trattazione attesa la fase della inibitoria) .
P.Q.M.
pagina 8 di 9 In accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
1083,2022 che riforma, in parziale accoglimento della opposizione a precetto, dichiara la nullità del precetto per la parte che eccede la somma di € 1029, 63.
Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite dei due gradi di giudizi a favore di Parte_1 che liquida in € 332 quanto al I grado e in € 337 quanto al II grado per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap.
Firenze, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1886/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SAPONETTA Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FRALLICCIARDI ANTONIO (CF C.F._1
APPELLATO avverso la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 09/09/2022
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
1) In via principale, accolti tutti i motivi di appello dedotti in narrativa, Voglia in totale riforma e/o revoca della sentenza n. 1083/2002 emessa dal Tribunale di Pisa in data 09/09/2022, revocare la condanna alle spese di lite a carico dell'odierno appellante e accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Nel merito si conclude affinchè il Giudice Voglia: in tesi, respingere l'opposizione avversaria, con vittoria di spese e compensi e per l'effetto, confermare il precetto limitatamente alla
pagina 1 di 9 somma di €. 898,05 oltre IVA, come per legge, di cui €. 538,20 (€. 450,00 più cap 4% e rimborso forfettario 15%) a titolo di onorari liquidati del D.I. e €. 76,00 per spese del medesimo D.I.; €. 198,41 per interessi moratori;
€. 161,44 per onorari del precetto (€. 135,00 più cap 4% e rimborso forfettario 15%) oltre spese del precetto pari ad €. 20,00; - in ipotesi, in caso di suo accoglimento, respingere la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. e compensare le spese legali”. 3) in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, Voglia revocare e/o annullare e/o riformare la statuizione di condanna alle spese lite pronunciata in ragione della soccombenza virtuale;
4) In via ulteriormente gradata: in ipotesi di accoglimento parziale dei motivi di appello, Voglia comunque riformare la statuizione di condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale, disponendone la compensazione;
In ogni caso , con integrale vittoria di tutte le spese processuali ed onorari di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e del subprocedimento incidentale.
Per la parte appellata :
l'esponente conclude perché la Corte dichiari l'appello inammissibile o, comunque, rigetti lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1083/2022 pubblicata il 09/09/2022, il Tribunale di Pisa ha motivato come segue :
“Con atto di opposizione al precetto e agli atti esecutivi l'attore in epigrafe adiva
l'intestato Tribunale per far accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità ed inefficacia del precetto opposto.
A sostegno dell'opposizione esponeva che con atto di precetto notificato in data
6.3.2015 la convenuta in epigrafe ingiungeva il pagamento dell'importo di euro
5187,99 alla cui base vi era il decreto ingiuntivo n. 698/2014 notificatole in data
14.08.2014 e dichiarato esecutivo il 10.11.2014.
L'attore a sostegno della nullità del precetto adduceva: il vizio dello jus postulandi dei procuratori che avevano redatto e sottoscritto il precetto;
l'intervenuto pagamento, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, della sorte capitale e la non debenza degli interessi ex adverso precettati.
…..
Il Giudice originario assegnatario, letta l'istanza, provvedeva a sospendere pagina 2 di 9 l'efficacia del precetto nei limiti dell'importo di 4700,00 euro.
Con comparsa del 02/07/2015 si costituiva il convenuto che chiedeva “In tesi respingere l'opposizione avversaria, con vittoria di spese ed onorari;
in ipotesi, in caso di suo accoglimento, respingere la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. e compensare le spese legali”.
La in particolare, sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale, Parte_1 assumendo la competenza del Tribunale di Napoli e dichiarava, inoltre, di rinunciare al precetto, intendendo ottenere comunque il pagamento delle spese del decreto ingiuntivo.
…
Tanto chiarito non può non prendersi atto della dichiarazione di rinunzia al precetto oggetto della presente opposizione resa dalla convenuta sin dall'atto di comparsa e costituzione (ribadita all'udienza del 2.7.2015), rispetto alla quale le contestazioni dell'opponente in punto di tardività sono priva di pregio, non essendo la predetta manifestazione di volontà abdicativa soggetta a termini decadenziali e non necessitando di accettazione della controparte.
Essa, invero, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere la quale può essere dichiarata anche d'ufficio ed in sede di legittimità e postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, situazione che deve essere valutata dal giudice riguardo alla concreta idoneità a produrre gli indicati effetti sull'intero oggetto della lite.
Ebbene, la giurisprudenza costante in tema di rinunzia al precetto, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, è nel senso che essa determina sicuramente la cessazione della materia del contendere, non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale alla declaratoria di invalidità o di inefficacia di un precetto che non può più esser azionato per volontà della stessa parte creditrice. Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del pagina 3 di 9 contendere (ex multis Tribunale, Caltanissetta , 02/09/2019 , n. 469).
La rinunzia al precetto infatti non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della
soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito,
(Tribunale , Roma , sez. IV , 07/08/2019 , n. 16155).
Tanto chiarito in base ad una valutazione sommaria, propria di detta ipotesi, essendo la disamina del merito funzionale alla sola liquidazione delle spese di giudizio, l'opposizione appariva fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dalla convenuta nella comparsa depositata tardivamente e non risulta rilevata d'ufficio dal giudice nella I udienza con la conseguenza che competente a decidere sulla presente opposizione è l'adito Tribunale.
Priva di pregio, inoltre, appare l'eccezione relativa allo jus postulandi atteso che all'Avv. Ferretti veniva conferito dalla UI con il mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo la delega per rappresentarla e difenderla anche nella successiva esecuzione, nella eventuale opposizione all'esecuzione.
Nel merito, poi, l'opponente ha documentato- oltre ad essere incontestato- di aver corrisposto l'importo di 4700,00 euro pari alla sorte capitale dopo la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta il 14.08.2014.
Tale circostanza rende fondata la dispiegata opposizione atteso che “Quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ossia, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero con gli ordinari mezzi di impugnazione). Possono invece essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi
pagina 4 di 9 del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.” Tribunale, Bergamo, sez. II , 24/11/2021
, n. 2178.
Non c'è dubbio che il pagamento intervenuto dopo la notificazione del decreto monitorio rientra proprio tra i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo suscettibili di essere fatti valere nella presente sede, non essendo condivisibile
l'eccezione della convenuta secondo cui il decreto ingiuntivo non era ancora stato munito di formula esecutiva, intervenuta in data 10.11.2014 e comunque, evidentemente, erroneamente richiesta stante l'intervenuto pagamento.
L'erronea indicazione dell'importo precettato e degli interessi su di esso calcolati rendono probabile la fondatezza della dispiegata opposizione.
Ne consegue che, in ossequio all'invocato principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014.”
sulla base dei seguenti motivi di appello: Parte_2
1) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 306 IN COMBINATO DISPOSTO
CON GLI ART. 615 E 480 C.P.C. E INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA' CP_2
DELLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO
SUSSISTENTE LA COMPOSIZIONE DELLA LITE E IL VENIR MENO DI OGNI INTERESSE
DEI CONTENDENTI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO IN CONSEGUENZA DELLA
RINUNCIA PARZIALE ALL'ATTO DI PRECETTO HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL
CONTENDERE.
2) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 615 C.P.C. E ILLOGICA E/O
CARENTE MOTIVAZIONE NELLAPARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO
AMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER DENUNCIARE UN FATTO
PARZIALMENTE ESTINTIVOVERIFICATOSI PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL TITOLO
GIUDIZIALE E NON DOPO DI ESSA, AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE DEL
SOCCOMBENTE VIRTUALE, HA CONDANNATO PARTE OPPOSTA ALLE SPESE DI LITE.
3) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.
647 E 480 C.P.C.E ILLOGICA E/O CARENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
pagina 5 di 9 NELLAPARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO CHE IL PAGAMENTO
PARZIALE DELLA SOMMA INGIUNTA CON IL DECRETO INGIUNTIVO IMPEDISCE AL
CREDITORE DI EXECUTIVISPER IL RESIDUO FACENDO VENIRE MENO IL CP_3
TITOLO ESECUTIVO, AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE DEL SOCCOMBENTE VIRTUALE,
HA CONDANNATO PARTE OPPOSTA ALLE SPESE DI LITE.
4) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 480 C.P.C. NELLAPARTE IN CUI
IL GIUDICE DI PRIME CURE, RITENENDO CHE L'ERRONEA INDICAZIONE DELL'IMPORTO
PRECETTATO E DEGLI INTERESSI SU DI ESSO CALCOLATI RENDANO PROBABILE LA
FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE, AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCCOMBENTE
VIRTUALE, HA CONDANNATO PARTE OPPOSTA ALLE SPESE DI LITE.
Si è costituita contestando partitamente i singoli Controparte_1 motivi di appello.
La Corte ha sospeso la efficacia esecutiva della sentenza.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2024 con concessione di termini per note ex art. 190 c.p.c..
L'appello deve essere deciso come segue.
Occorre ripercorrere i fatti di causa. Venne pronunciato tra le parti decreto ingiuntivo del seguente tenore
La UI notificò il 6.3.2015 atto di precetto per l'importo totale di € 5847,99 così pagina 6 di 9 suddiviso
Non dette atto parte precettante del pagamento di € 4700 intervenuto il 24 settembre 2014 ovvero in epoca successiva alla pronuncia del decreto ingiuntivo notificato nell'agosto del 2014 e antecedente al passaggio in giudicato dello stesso.
Nella opposizione a precetto la parte opponente sollevava la questione dell'intervenuto pagamento e chiedeva la declaratoria di nullità inefficacia de precetto ( anche per altri motivi )
Costituendosi la parte opposta dava atto dell'intervenuto pagamento e correlatamente alla sola parte relativa al detto pagamento dichiarava di rinunciare al precetto insistendo comunque per le spese del decreto ingiuntivo. Errata è infatti la interpretazione del I Giudice, e di conseguenza la ulteriore motivazione, in ordine alla intervenuta rinuncia al precetto nella sua integralità e la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La piana lettura della comparsa di costituzione non consente altra interpretazione che quella che precede, essendo evidente che si dava atto dell'errore contenuto nel precetto, si insisteva per le spese del decreto ingiuntivo e in ogni caso si chiedeva la compensazione delle spese di lite. Erroneamente quindi è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere mai essendo intervenuta rinuncia al precetto nella sua totalità.
Permaneva quindi l'interesse della parte a procedere per il residuo esecutivamente. Ogni altra interpretazione si pone a contrasto con la chiara pagina 7 di 9 lettera delle carte processuali.
Occorre pertanto esaminare la debenza di ulteriori somme e in tali limiti la infondatezza della opposizione.
Certamente sono dovute le spese del decreto ingiuntivo. Sfugge alla Corte come possa sostenersi che il mancato pagamento di fatture per oltre un anno, e la necessità di adire il Giudice per munirsi di titolo esecutivo possano giustificare che le spese giudiziali debbano essere sopportate dal creditore e come possa perseverarsi in tale difesa, avendo evidentemente ammesso il mancato pagamento del proprio debito in modo tempestivo, provvedendo al tardivo pagamento.
Sono pertanto certamente dovute le spese del decreto ingiuntivo indicate in € 656
( €450 per compenso oltre accessori oltre € 49 oltre € 27 ( v., d.i. ) ), come indicati nel decreto ingiuntivo riportato nel corpo della motivazione.
Parte opponente richiede ulteriormente” €. 198,41 per interessi moratori;
€. 161,44 per onorari del precetto (€. 135,00 più cap 4% e rimborso forfettario 15%) oltre spese del precetto pari ad €. 20,00; …”. Tali somme sono dovute nei limiti che seguono: interessi moratori su € 4700 dalle scadenze delle fatture ( 30 maggio 2013 ) al saldo ( 30 settembre 2014 ) per l'importo di € 525,15 da ridursi alla somma richiesta di € 198,41; € 99,22 per onorari del precetto calcolati sulla somma dovuta oltre accessori;
le spese del precetto non sono documentate.
Consegue che il precetto deve essere dichiarato nullo per la somma che eccede €
1029,63 ( la somma è lievemente inferiore a quelle di cui è conclusione, pari a €
€. 898,05 oltre IVA ovvero € 1095,62). Non vi è pertanto alcuna violazione del principio della domanda.
L'accoglimento dell'appello comporta la nuova determinazione delle spese di lite.
Esse nei limiti del decisum sono da porsi a carico della parte appellata soccombente per entrambi i gradi (ai minimi , anche per l'appello si tiene conto della fase di trattazione attesa la fase della inibitoria) .
P.Q.M.
pagina 8 di 9 In accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
1083,2022 che riforma, in parziale accoglimento della opposizione a precetto, dichiara la nullità del precetto per la parte che eccede la somma di € 1029, 63.
Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite dei due gradi di giudizi a favore di Parte_1 che liquida in € 332 quanto al I grado e in € 337 quanto al II grado per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap.
Firenze, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9