Sentenza 12 novembre 2021
Massime • 1
In tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell'imputato, l'omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto non è causa di nullità quando l'ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie fratelli), abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, sicchè grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto (Conf. n. 359 del 1984, Rv 163283–01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2021, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
Testo completo
03959-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2169/2021 Presidente - ELISABETTA ROSI ->UP 12/11/2021 DONATELLA GALTERIO R.G.N. 24781/2021 Relatore - ALDO ACETO ALESSIO SCARCELLA UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BB NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generalere, FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore, AVV. FURIO FARANDA, sostituto processuale dell'AVV. LANFRANCO FORTUNATO MASSIMILIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 24781/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra AN BI ricorre per l'annullamento della sentenza del 06/04/2021 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna alla pena di nove mesi di arresto e 15.000 euro di ammenda irrogata con sentenza del 12/07/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lei impugnata, per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71 (in relazione all'art. 64), 72 (in relazione all'art. 65), 95 (in relazione all'art. 93), d.P.R. n. 380 del 2001, commessi in Scafati il 03/07/2017. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. e la nullità derivata della sentenza di primo grado per nullità del decreto di citazione diretta a giudizio notificato a mani di un familiare non convivente con l'imputata. Lo stretto rapporto di parentela (si trattava del fratello) non giustifica afferma - la conclusione della convivenza con il destinatario dell'atto.
1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ed il malgoverno dell'art. 131-bis cod. pen. e delle fattispecie incriminatrici sotto il profilo della mancanza di prova della novità degli interventi edilizi e della mancata applicazione della causa non punibilità per particolare tenuità del fatto. Manca la prova afferma che le opere realizzate necessitassero del permesso di - costruire o fossero in cemento armato e aggiunge che le opere non rilevavano ai fini della normativa antisismica. Lamenta che la Corte di appello, investita delle stesse questioni, ha pedissequamente replicato le conclusione del primo Giudice.
1.3.Con il terzo motivo deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. Il testimone VI, afferma, aveva riferito che alla data dell'accertamento dei reati (03/07/2017) l'immobile era già completo e in uso all'imputata come si evince dal sequestro e dalle testimonianze acquisite secondo le quali i reati si sarebbero consumati nell'agosto dell'anno 2016, epoca di emissione dell'ordinanza di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
3.1.Il decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputata fu notificato presso la residenza della stessa a mani del fratello;
nella relata di notificazione non è specificato se il germano convivesse o meno con la sorella, avendo l'ufficiale giudiziario attestato esclusivamente la conoscenza diretta del primo.
3.2.Orbene, la deduzione difensiva della nullità dell'atto introduttivo del giudizio non tiene conto del principio affermato da questa Corte, e richiamato anche dai Giudici distrettuali, secondo il quale in tema di notificazione eseguita nel domicilio dell'imputato, nessuna nullità è rilevabile per l'omessa menzione nella relata di notifica dello stato di convivenza tra il consegnatario dell'atto ed il destinatario, quando per la particolare qualificazione del vincolo di parentela (nella specie si trattava proprio di un fratello) l'ufficiale notificante abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato. In tal caso compete a quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile da certificati anagrafici, giacché queste ultime risultanze non escludono una diversa situazione di fatto (Sez. 5, n. 359 del 02/02/1984, Rv. 163283-01).
3.3. Nel caso di specie, l'imputata non ha nemmeno allegato il certificato di residenza del fratello la cui non convivenza è sempre stata, nella fase di merito, verbalmente allegata ma mai dimostrata. Peraltro, la conoscenza effettiva dell'atto è stata desunta dai Giudici di merito in base a considerazioni mai contestate dalla ricorrente come, per esempio, la nomina del difensore di fiducia che costituisce affidabile indice di conseguimento dello scopo della notificazione e, di riflesso, della effettiva convivenza dell'imputata con il materiale ricettore dell'atto.
4.Il secondo motivo è inammissibilmente articolato in base a deduzioni fattuali che postulano la possibilità, per la Corte di cassazione, di leggere il contenuto degli atti (ed in particolare delle prove, dichiarative e documentali) e di saggiare in base ad essi la tenuta logica della motivazione, operazione preclusa dal chiaro riferimento normativo al "testo" della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) quale unico oggetto della cognizione in fase di legittimità, il cui perimetro può essere esteso ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» solo se di tali atti venga dedotto il travisamento, deduzione mancante nel caso di specie (nel senso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il 2 ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/2017, Dessimone, Rv. 207944 -01).
4.1. Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.; cfr., altresì, Sez. U, n. 6402 del 30/04/2017, Dessimone, Rv. 207945 01, secondo cui il - travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).
4.2. Inoltre, quando si deduce l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed 3 indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
4.3.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduca il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.
4.4.Il ricorrente non ha assolto a nessuno degli oneri a lui importi, essendosi limitato a riprodurre nel corpo del ricorso singoli stralci delle prove dichiarative utilizzate dai Giudici di merito in "doppia conforme".
4.5.Argomentare un ricorso per cassazione mediante il richiamo al contenuto (parziale) delle prove dichiarative delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento è operazione non ammessa che impedisce in radice la costituzione stessa del rapporto di impugnazione e osta all'esame delle questioni in tal modo dedotte.
4.6.E' sufficiente osservare, in punto di mero diritto, che il capo di imputazione attribuisce all'imputata le seguenti condotte materiali, giuridicamente incasellate nelle fattispecie di reato sopra indicate: 1) realizzazione di tramezzature, intonaco, impianti di pavimentazione, infissi esterni, rivestimento, tinteggiatura, scala esterna sul lato nord e scala esterna sul lato sud che portano dal piano di campagna al piano rialzato, per una volumetria totale di 265 mc;
2) realizzazione di una rampa di accesso al piano seminterrato con pareti di contenimento, inferriata, vano di accesso e pavimentazione;
3) realizzazione di una piscina prefabbricata ed interrata;
4) realizzazione di una parete a forma di L, dalle dimensioni di mt 4,80x20x2 con impianti idrici;
5) sistemazione esterna con pavimentazione parziale;
6) sbancamento sul lato sud del fabbricato che impegna una superficie di circa mq 40, con pareti di conte, inferriata, pavimentazione e vano porta.
4.7.La condanna si basa sulle dichiarazioni dei due pubblici ufficiali che il 03/07/2017, onde verificare l'ottemperanza all'ordine di demolizione precedentemente emesso nei confronti dell'odierna ricorrente, avevano effettuato un sopralluogo presso l'immobile il quale, invece di essere demolito, era stato ampliato e ulteriormente modificato nei termini sopra indicati: Nel momento della verifica si legge nella sentenza impugnata - il geometra |[o]vino - riscontrò che l'immobile abusivo non era stato demolito ed era stato completato con la realizzazione di nuove ed ulteriori opere non contemplate nel precedente provvedimento demolitorio (...) del 19.8.2016 (...) I lavori, inoltre, sono in parte incidenti su strutture in conglomerato cementizio armato e sono stati eseguiti in mancanza della previa redazione di un progetto, senza la direzione di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo, nonché in carenza della preliminare denuncia dei lavori allo sportello unico per l'edilizia; da ultimo, è stato accertato che le opere abusive sono state realizzate in zona sismica del Comune di Scafati, con classificazione S9 e, dunque, si rendeva necessario il preavviso scritto allo sportello unico, che non è stato ottemperato. » (pag. 5 della sentenza impugnata).
4.8.Di tali dichiarazioni, come detto, la ricorrente non deduce il travisamento: è un dato di fatto che le opere contestate non esistevano prima 5 dell'ordine di demolizione del 19/08/2016 e che riguardavano il medesimo fabbricato e aree di pertinenza.
4.9. Orbene, in disparte la genericità dell'assunto difensivo che lamenta un'acritica ripresa della motivazione della sentenza di primo grado che a sua volta si fondava sulla medesima prova descrittiva non contestata nella corrispondenza a vero (e dunque non travisata nemmeno sulla novità delle opere accertate e sulla loro consistenza), va ricordato che i lavori edili su manufatti abusivamente realizzati ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162 - 01; Seż. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582 01; Sez. 3, n. 40843 dell'11/10/2005, Rv. 232364-01). Ne consegue che la questione della necessità o meno dei titoli edilizi e delle condizioni per poter eseguire i lavori sopra indicati è mal posta perché prescinde completamente dalla natura abusiva dell'immobile che invece di essere demolito è stato ampliato o munito di ulteriori pertinenze che, come noto, seguono il regime edilizio dell'opera cui accedono (Sez. 3, n. 4087 del 22/11/2007, dep. 2008, Rv. 238623 01, secondo cui l'opera - accessoria è intimamente connessa alla principale sicché, se quest'ultima è abusiva, non vi è alcuna ragione per agevolare la costruzione di un'altra opera destinata a compromettere ulteriormente il territorio;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 13997 del 22/02/2001, Rv. 218683 - 01; con riferimento alle piscine realizzate a servizio di una residenza privata, si veda Sez. 3, n. 39067 del 21/05/2009, Rv. 244903 - 01, secondo cui la realizzazione di una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire solo nel caso in cui si accerti la sua natura pertinenziale, la quale va esclusa non solo quando la stessa abbia dimensioni non trascurabili, ma anche quando si ponga in contrasto con le prescrizioni di zona della pianificazione ovvero, per le sue caratteristiche, risulti avere una destinazione autonoma).
4.10.Sotto altro profilo, la sopraelevazione, in zona sismica, di un manufatto in cemento armato, esige il rispetto, oltre che delle condizioni stabilite dagli artt. 64 e 65, d.P.R. n. 380 del 2001, anche di quelle stabilite dall'art. 90, stesso decreto;
condizioni non soddisfatte e la cui esistenza non è mai stata predicata dalla ricorrente se non sotto l'inammissibile profilo della mancanza di prova dell'esistenza stessa di un manufatto in cemento armato.
4.11.Quanto alla materiale attribuzione all'imputata delle condotte ascrittele e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è sufficiente sottolineare la assoluta genericità (e assertività) del motivo. 6 5.Il terzo motivo è manifestamente infondato ed improponibile in questa sede.
5.1.Anche a voler accedere alla tesi difensiva della realizzazione delle opere in data immediatamente successiva a quella del primo sopralluogo, quello dell'agosto 2016 dal quale originò l'ordinanza di demolizione del 19/08/2016, i reati non erano prescritti alla data della sentenza impugnata, pronunciata in epoca precedente alla maturazione del tempo (un quinquennio) necessario a prescrivere.
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione "ex officio" della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Aldo Aceto Neolo Xcel -4 FEB 2022 IL CANC N HARTO Luana Mana 7