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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3354 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Calabretta (C.F. C.F._2
, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 124 attori
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria Pellegrino (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 264/B, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Rinaldi (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Palasciano, sito in Catanzaro, Via Alessandro
Turco n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Conclusioni come da verbale di causa redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 13 I coniugi e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_2 Controparte_3 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito da vacanza rovinata, previa risoluzione del contratto con la medesima intercorso.
A fondamento della propria pretesa, deducevano di essersi rivolti all'agenzia di viaggi
[...] per scegliere e programmare il loro viaggio di nozze il quale, come pattuito con la Controparte_1 convenuta, consisteva in una vacanza in crociera per otto giorni, salpata da Miami (USA) il 28.9.2019 per poi sbarcare il 5.10.2019; la data di partenza veniva programmata per il 27.9.2019 dall'aeroporto
Roma-Fiumicino con rientro il 6.10.2019; a fronte del pacchetto turistico acquistato, gli attori corrispondevano alla società convenuta l'importo di € 3.550,00 in contanti.
Assumevano, per quanto rileva in questa sede, che l'agenzia aveva anche assunto l'incarico di provvedere alla compilazione e all'inoltro della richiesta di autorizzazione degli attori a recarsi negli
Stati Uniti (c.d. E.S.T.A., il Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio); compilazione che veniva effettuata in maniera errata, considerato che il Dipartimento USA negava all'attrice Pt_2
l'autorizzazione a recarsi negli Stati Uniti, come da comunicazione trasmessa all'agenzia
[...] convenuta in data 24.9.2019.
Nel dettaglio, secondo parte attrice, tale errore dipendeva dalla circostanza che, nel dare risposta alle
“Domande sull'Idoneità” della viaggiatrice previsto per il rilascio dell'E.S.T.A, l'agenzia Parte_2 aveva contrassegnato la risposta “Sì” al quesito n. 5, così formulato: “Ha mai commesso frodi oppure fornito false informazioni personali al fine di ottenere, oppure assistere altri ad ottenere visti o altri documenti d'ingresso negli Stati Uniti?”; malgrado la consapevolezza dell'errore dell'autorizzazione negata all'attrice, quindi, l'agenzia di viaggi, per mezzo del titolare, consegnava ai viaggiatori i documenti di viaggio il giorno prima della partenza per Roma, dichiarando che tutta la documentazione era regolare e che, quindi, nulla ostava all'espatrio negli U.S.A.
Tuttavia, giunti in aeroporto a Roma, al momento del check-in venivano bloccati dalla polizia aeroportuale, la quale evidenziava l'impossibilità, per , di imbarcarsi dapprima sul volo Parte_2 per Milano e, successivamente, su quello diretto a Miami.
Stante l'impossibilità di godere del viaggio di nozze programmato per causa imputabile alla convenuta, formulavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della per i fatti esposti in narrativa ed in particolare Controparte_4 per non avere predisposto correttamente la documentazione necessaria per il viaggio acquistato dagli odierni attori, dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto di viaggio. 2) Accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 hanno diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei loro biglietti di viaggio per pagina 2 di 13 complessivi € 3.550,00 oltre interessi legali. 3) Accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento il sig. e la sig.ra hanno sopportato spese non Parte_1 Parte_2 preventivate per € 823,00 relativi alle spese sostenute e non preventivate a causa del mancato imbarco verso la meta turistica programmata. 4) Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, delle somme di € 3.550,00 e di €
823,00, per come sopra specificate, o per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. 5) Condannare parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice del danno non patrimoniale dovuto a titolo di vacanza rovinata che si quantifica in complessivi € 30.000,00, pari ad un importo di € 15.000,00 per ciascun viaggiatore, o per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa come importo più giusto ed equo. Oltre interessi legali. 6)
Condannare parte convenuta al risarcimento in favore della signora del danno non Parte_2 patrimoniale consistente nella limitazione alla sua libertà di viaggio negli USA e nel disagio psico- fisico causato dalla sua iscrizione nelle banche dati delle istituzioni americane come persona non gradita dagli USA, quantificato in € 15.000,00 o per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa come importo più giusto ed equo. Oltre interessi legali. 7) Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata Controparte_1 alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, ovvero la Controparte_2 per essere manlevata nel caso di accoglimento della domanda attorea;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, non avendo commesso alcun errore nella predisposizione del questionario per il rilascio dell'ESTA del 27.9.2019 (all. alla comparsa di risposta).
In via subordinata, chiedeva dichiararsi il concorso colposo degli attori nella causazione dell'evento, con conseguente riduzione dell'importo dei danni richiesto, avendo l'agenzia predisposto l'ESTA in data 24.9.2019 in presenza degli attori, i quali non avevano rilevato alcuna anomalia sulla documentazione di viaggio consegnata.
In ogni caso, chiedeva anche di ridurre l'importo dei danni richiesti, in quanto sforniti di prova.
Infine, chiedeva anche di accertare e dichiarare che la Compagnia Assicurativa terza chiamata è il soggetto tenuto a garantirla e tenerla indenne, giusta polizza in atti e, così, condannarla a corrispondere tutte le somme eventualmente dovute agli attori o, comunque, a rifondere alla
[...] tutte le somme da questa eventualmente corrisposte. Controparte_1
pagina 3 di 13 Si costituiva anche la la quale chiedeva di rigettare sia la domanda principale che Controparte_2 quella di manleva perché non provate nell'an e nel quantum; in via gradata, chiedeva di accertare la cooperazione colposa degli attori nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, cc. 1 e 2 c.c.
In relazione alla domanda di garanzia promossa dalla convenuta chiedeva, in Controparte_1 via principale, il rigetto atteso che gli importi richiesti dagli attori a titolo di rimborso del costo del pacchetto sarebbero esclusi dalla copertura assicurativa;
in via gradata, poi, chiedeva di applicarsi una franchigia e/o scoperto pari al 10% sull'importo che dovesse essere liquidato all'assicurato, secondo le condizioni di polizza dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 100,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 2.000,00 per evento.
La causa, istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della convenuta, è stata infine rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, trattenuta in decisione dal giudice senza concedere i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. in ragione dell'espressa rinuncia delle parti.
***
Ebbene, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di pacchetto turistico, oltre che il risarcimento del danno subito in conseguenza del grave inadempimento della convenuta.
Sul punto, occorre rilevare che la suddetta fattispecie negoziale è stata puntualmente disciplinata con l'introduzione del decreto legislativo del 23/05/2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) il quale ha, peraltro, espressamente previsto il c.d. danno da vacanza rovinata.
Con riferimento alla qualificazione giuridica del contratto, occorrono alcune premesse.
Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package) è caratterizzato dalla finalità turistica che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass.,
20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315); ciò implica che l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, ex artt. 1176,2 co., c.c. e 2236 c.c., sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619), volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
Tale contratto si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità; esso risulta dalla combinazione di diversi elementi, ovvero il trasporto, l'alloggio e i servizi turistici (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del pagina 4 di 13 “pacchetto turistico”; trasporto, soggiorno o servizio alberghiero assumono infatti rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, tutti orientati alla
“finalità turistica” che la prestazione è funzionalmente volta a soddisfare.
In tale contesto, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito codice del turismo, assumono, nel rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (“secondo le rispettive responsabilità”, cfr. art. 43) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli.
Quanto alla posizione del soggetto danneggiante, il codice del turismo ha disciplinato gli obblighi che incombono in capo all'organizzatore.
In particolare, l'art. 42 stabilisce che “L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.”
Tale previsione - per quanto rileva in questa sede – ha condotto la Suprema Corte ad affermare che sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore (Cassazione civile sez. III, 11/12/2012, n.22619).
Il tour operator, quindi, risponde dell'inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico con il conseguente obbligo di risarcire i danni derivanti al turista acquirente da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, sia in quanto l'inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, sia in quanto ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico, terzi dei quali il tour operator si è servito per l'esecuzione dell'obbligazione, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi.
Con riferimento, invece, alla gravità del danno ex art. 1455 cod. civ., l'indagine va essere condotta avendo riguardo della significatività dell'inadempimento dedotto nel contesto dello specifico viaggio;
in altri termini, l'inadempimento non può essere valutato isolatamente, ma deve essere rapportato allo scopo vacanziero complessivamente considerato al fine di comprendere se il sinallagma contrattuale abbia ricevuto un'alterazione tale da frustare, e dunque ledere, in maniera sensibile le aspettative di riposo, svago, piacere determinanti per la stipulazione del contratto - ciò che giustificherebbe la pagina 5 di 13 richiesta risarcitoria - o se, invece, non sia stata superata quella soglia minima di offensività che, espressione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno un grado minimo di tolleranza e adattabilità, rendendo il pregiudizio subito non meritevole di tutela risarcitoria (ex multis,
Cass. civ., Sez. III, sent. del 11.5.2012, n. 7256, Cass. civ., Sez. III, sent. del 14.7.2915, n. 14662: “È il caso di precisare [...] che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata [...] non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, in quanto è consustanziale al principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, quello di tolleranza della lesione minima. Ciò vuol dire che non v'è diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva”).
La conseguente voce di danno va intesa di natura non patrimoniale sulla scorta dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. (Cass. civ., Sez. Un., sent. dell'11.11.2008, n. 26972) considerato che il godimento di un periodo di vacanza è espressione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente tutelati, qual è l'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo.
La suddetta situazione giuridica soggettiva ha trovato previsione nell'art. 47 del citato codice, rientrando nel novero di “uno dei casi previsti dalla legge” ai sensi dell'art. 2059 c.c.; tale norma prevede che “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non
è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”.
Ebbene, trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, grava sul convenuto/danneggiante/debitore la prova dell'esatto adempimento secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione a partire dalla pronuncia n. 13533/2001; in punto di riparto degli oneri probatori, secondo il combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., il danneggiato, infatti, è tenuto solo a dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto e addurre la circostanza dell'inadempimento, spettando invece al venditore provare l'insussistenza dell'inadempimento ovvero che l'inadempimento
è dipeso da forza maggiore o caso fortuito. Tale principio, con precipuo riferimento al caso di specie, è
pagina 6 di 13 stato ribadito dalla Suprema Corte con riferimento al contratto di viaggio turistico (cfr. Cass., n.
25396/2009).
Tanto doverosamente precisato, deve rilevarsi che, nella specie, gli attori hanno assolto all'onere probatorio che incombeva sui medesimi, dimostrando di essersi rivolti alla Controparte_1 per l'acquisto del pacchetto turistico e di aver corrisposto alla medesima, a titolo di corrispettivo,
l'importo di € 3.550,00; a fronte di tale dimostrazione, hanno anche allegato (e la circostanza non è contestata) di non aver usufruito dei biglietti aerei a causa del diniego di imbarco per Milano (scalo da cui avrebbero dovuto imbarcarsi per gli Stati Uniti) a causa del mancato rilascio dell'ESTA a Pt_2
e la segnalazione di questa alla polizia aereoportuale.
[...]
Con specifico riferimento all'inadempimento allegato, gli attori hanno depositato in giudizio una richiesta - inoltrata dalla convenuta in data 24.9.2019 - da cui emerge la mancata concessione dell'ESTA a da parte del dipartimento di sicurezza degli U.S.A. (n. domanda Parte_2
, priva di giustificazioni;
tuttavia – come affermato dagli attori – si desume C.F._6 dal questionario contenuto nel corpo del diniego l'indicazione della risposta “SI” alla domanda “Ha mai commesso frodi oppure fornito false informazioni personali al fine di ottenere, oppure assistere altri ad ottenere visti o altri documenti d'ingresso negli Stati Uniti?”.
A sostegno della diligenza operata nel corso della propria attività, l'agenzia convenuta ha sostenuto che, invece, a tale domanda veniva data la risposta “NO” e che, nonostante tutto, l'ESTA veniva negato;
sosteneva, nel dettaglio, che il 22.09.2019 gli attori si recavano all'agenzia viaggi per una crociera ai Caraibi comprensiva di volo aere e che il 24.09.2019 veniva richiesto il visto in presenza degli attori, i quali non rilevavano alcuna anomalia, pur essendo loro consegnato.
In effetti, parte convenuta ha allegato una copia analoga della concessione negata all'attrice, datata
27 settembre 2019 ma, tuttavia, recante un diverso numero univoco di riferimento
( ); circostanza che comprova – come invero affermato dagli attori - che C.F._7 trattasi di diversa pratica avanzata dall'agenzia e comunque negata dal dipartimento di sicurezza degli
Stati Uniti.
In altri termini, non risulta convincente la ricostruzione del fatto operata dalla convenuta, secondo cui la richiesta di ESTA sarebbe stata predisposta in data 24.9.2019 e poi, successivamente, stampata in data 27.9.2019 (giorno della prevista partenza da Roma), apparendo maggiormente verosimile che l'ESTA sia stata compilata una prima volta erroneamente (in data 24.9.2019) e chiesta nuovamente in data 27.9.2019, ottenendo nuovo esito negativo a causa della prima errata compilazione.
pagina 7 di 13 A riprova di tale circostanza, peraltro, è apprezzabile il contegno del legale rappresentante della convenuta, che non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferitogli, senza addurre alcun giustificato motivo (art. 232 cod. proc. civ.).
Può, dunque, ritenersi dimostrato – secondo il criterio del più probabile che non - il nesso di causalità materiale tra l'erronea comunicazione dei dati e il diniego dell'ESTA.
A ciò, si aggiunga, che non può attribuirsi alcun rilievo nemmeno alla deduzione (peraltro del tutto indimostrata) sollevata dalla convenuta secondo cui il diniego dell'ESTA sarebbe dovuto ad altre cause sconosciute;
oltre ad apparire la circostanza inverosimile, va evidenziato che – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza citata e dal richiamo all'art. 1228 cod. civ. – l'agenzia, usando la diligenza qualificata dal compito assunto, avrebbe dovuto accertarsi comunque della regolarità della documentazione che rendeva il viaggio possibile, avendo l'obbligo – espressivo dei principi di correttezza e buona fede – di sconsigliare in ogni caso un itinerario che sarebbe stato realizzabile esclusivamente per;
considerazione, quest'ultima, che non permette di intravedere - Parte_1 anche in ragione del brevissimo spazio temporale intercorso tra la richiesta dell'ESTA e la partenza – una concorrente responsabilità degli attori, pure invocata ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Appare quindi indubitabile che, alla luce delle riferite risultanze istruttorie, sia senza dubbio configurabile la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. dell'agenzia di viaggi convenuta per non avere adempiuto con la dovuta diligenza al mandato conferitole dagli attori, avente ad oggetto l'acquisto di un pacchetto turistico, la cui compilazione dell'ESTA costituiva adempimento necessario e presupposto indefettibile per rendere il viaggio possibile.
Tale inadempimento, così accertato, ha reso impossibile il godimento dell'intero viaggio, avendo impedito ai coniugi la stessa partenza sul primo volo programmato;
siffatta circostanza consente, senza ulteriori precisazioni, di ritenere integrata un'ipotesi di gravità dell'inadempimento tale da ritenere ampiamente fondata la domanda di risoluzione del contratto.
Come già evidenziato, infatti, la valutazione della gravità dell'inadempimento è operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. pagina 8 di 13 Nella specie, l'aver compilato erroneamente l'ESTA, peraltro senza renderne edotti gli attori, costituisce un inadempimento delle obbligazioni del venditore unitariamente assunte in virtù del contratto di mandato, volto al godimento della vacanza, nella specie impedito nella sua esecuzione.
Alla pronuncia dichiarativa di risoluzione per inadempimento, consegue, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., la restituzione del prezzo pagato in favore degli attori, pari ad € 3.550,00, alla quale va condannata la a tale somma vanno computate le maggiorazioni imputabili a Controparte_1 titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa e sono dovuti al tasso legale dal momento del pagamento (cfr. Cass., n. 22664/2015), il quale è avvenuto, per come affermato da parte attrice e non contestato, al momento della prenotazione del pacchetto turistico (11.3.2019).
Venendo, conseguentemente, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale cd. emergente subito dagli attori a causa dell'inadempimento della questa non può essere Controparte_1 accolto;
la documentazione fiscale allegata alla seconda memoria, infatti, abbraccia un periodo temporale divergente da quello oggetto di giudizio, riguardando consumazioni in ristoranti, spese di parcheggio auto e altre spese sostenute nei primi dieci giorni di ottobre del 2019, a distanza di oltre dieci giorni dalla partenza programmata.
Difetta, quindi, la diretta consequenzialità (oltre che l'assenza di precise allegazioni) tra le spese documentate e l'inadempimento della convenuta
Relativamente al pregiudizio non patrimoniale patito dagli attori, deve premettersi che, per costante giurisprudenza, in tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dalla predetta norma, con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presidiati dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile (cfr. Cass., S.U., n. 26972/2008).
In particolare, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, così come normato dall'art. 46 del
Codice del Turismo, deve essere “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed pagina 9 di 13 all'irripetibilità dell'occasione perduta”, a patto che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Se ne evince, dunque, che tale particolare danno richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso (cfr. Cass., n. 14662/2015).
Accertata la lesione del diritto degli attori – che hanno visto sfumare l'opportunità di vivere il viaggio programmato – quanto alla prova del suddetto danno, la giurisprudenza più recente è costante nel sostenere che il danno da vacanza rovinata, presupponendo una compromissione dell'equilibrio psico- fisico dei richiedenti, non può che essere provato presuntivamente dalla prova circostanziata dei fatti, tenuto conto dell'importanza del viaggio e della irripetibilità dello stesso, potendo il giudice liquidarlo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., n. 4372/2012 e Cass., n. 5189/2010).
Invero, secondo la Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr. Cass., n. 7256/2012).
È stato, altresì, precisato che il danno deve considerarsi di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile (cfr. Cass., n. 7256/2012).
Nella specie, trattandosi della mancata fruizione del viaggio di nozze da parte degli attori, caratterizzato dalla peculiarità ed irripetibilità del momento, ritiene il giudicante che il pregiudizio patito superi la soglia della tollerabilità prevista ai fini della relativa liquidazione e può essere equitativamente quantificato, ex art. 1226 c.c., in € 7.000,00 ciascuno, al valore attuale.
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del sinistro (che può essere considerata, anche in questo caso, quella del 24.9.2019) e sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
pagina 10 di 13 Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
Non può trovare, invece, accoglimento, l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attrice , mancando l'allegazione di elementi utili alla Parte_2 identificazione e quantificazione del danno medesimo. Invero, parte attrice si è limitata a sostenere, in modo eccessivamente generico, che “ancora oggi, la signora risulta segnalata nella Parte_2 banca dati degli Stati Uniti quale persona “non gradita” e non potrà farvi ingresso fino a quando la sua posizione non sarà ufficialmente e formalmente chiarita e rettificata. E ciò comporterà, inevitabilmente, notevole dispendio di somme e di tempo”.
Così accertata la sussistenza di una responsabilità a carico della deve ora Controparte_1 passarsi al vaglio della domanda di manleva proposta dalla medesima nei confronti della propria assicurazione, ovvero la Controparte_2
Ebbene, la stessa non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione della terza chiamata, di inadempimento dell'assicurato, per non avere fornito comunicazione alcuna del sinistro, quale comportamento rilevante ai sensi dell'art. 1915 c.c., stante la prova in atti di una siffatta comunicazione (cfr. all.
“Apertura sinistro di parte convenuta); in ogni caso, giova rammentare che la violazione CP_2 del termine di cui all'art. 1915 c.c. comporta la perdita della garanzia soltanto nel caso in cui il ritardo nell'avviso sia determinato da dolo, la cui prova è a carico dell'impresa di assicurazione (cfr. Cass., n.
24733/2007), da parte dell'assicurato.
Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Tuttavia, per gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni patiti dagli attori vi è, in parte, inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.1.2. delle condizioni generali di contratto, secondo le quali “nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti/Consumatori/turisti dell'Assicurato, restano esclusi gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta”.
Nel caso che qui ci occupa, la domanda di risarcimento avanzata dagli attori ha ad oggetto anche il rimborso del costo del pacchetto turistico dovuto in ragione dell'inadempimento da parte dell'agenzia convenuta, con la conseguenza che per tali importi non può ritenersi operante la garanzia assicurativa;
dall'inequivoco tenore della clausola contrattuale, è evidente che non rientrano nella garanzia prestata pagina 11 di 13 in caso di domanda di risarcimento, gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto acquistato o del minor valore della prestazione eseguita.
Non rientrano nella garanzia neppure le somme eventualmente dovute a titolo di danno non patrimoniale da cd. vacanza rovinata in quanto, ai sensi dell'art.
3.1.1. delle medesime condizioni, “la
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai Clienti/Consumatori/Turisti, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di polizza”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore degli attori, e poste a carico della convenuta, secondo i valori di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., nei valori medi e secondo il criterio del decisum, distratte in favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
Con riferimento ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, la società Controparte_1 nei suoi confronti soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura appena indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di pacchetto turistico stipulato tra le parti il 11.3.2019 per grave inadempimento della convenuta e, Controparte_1 per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 3.550,00, oltre interessi per come indicato in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma Controparte_1 di € 7.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria per come indicato in motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda attorea;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della terza Controparte_1 chiamata;
Controparte_2
5) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dell'avv. Domenico
Calabretta;
pagina 12 di 13 6) condanna la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge;
17 settembre 2025 (provvedimento depositato mediante l'applicativo ministeriale consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3354 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Calabretta (C.F. C.F._2
, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 124 attori
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria Pellegrino (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 264/B, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Rinaldi (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Palasciano, sito in Catanzaro, Via Alessandro
Turco n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Conclusioni come da verbale di causa redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 13 I coniugi e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_2 Controparte_3 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito da vacanza rovinata, previa risoluzione del contratto con la medesima intercorso.
A fondamento della propria pretesa, deducevano di essersi rivolti all'agenzia di viaggi
[...] per scegliere e programmare il loro viaggio di nozze il quale, come pattuito con la Controparte_1 convenuta, consisteva in una vacanza in crociera per otto giorni, salpata da Miami (USA) il 28.9.2019 per poi sbarcare il 5.10.2019; la data di partenza veniva programmata per il 27.9.2019 dall'aeroporto
Roma-Fiumicino con rientro il 6.10.2019; a fronte del pacchetto turistico acquistato, gli attori corrispondevano alla società convenuta l'importo di € 3.550,00 in contanti.
Assumevano, per quanto rileva in questa sede, che l'agenzia aveva anche assunto l'incarico di provvedere alla compilazione e all'inoltro della richiesta di autorizzazione degli attori a recarsi negli
Stati Uniti (c.d. E.S.T.A., il Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio); compilazione che veniva effettuata in maniera errata, considerato che il Dipartimento USA negava all'attrice Pt_2
l'autorizzazione a recarsi negli Stati Uniti, come da comunicazione trasmessa all'agenzia
[...] convenuta in data 24.9.2019.
Nel dettaglio, secondo parte attrice, tale errore dipendeva dalla circostanza che, nel dare risposta alle
“Domande sull'Idoneità” della viaggiatrice previsto per il rilascio dell'E.S.T.A, l'agenzia Parte_2 aveva contrassegnato la risposta “Sì” al quesito n. 5, così formulato: “Ha mai commesso frodi oppure fornito false informazioni personali al fine di ottenere, oppure assistere altri ad ottenere visti o altri documenti d'ingresso negli Stati Uniti?”; malgrado la consapevolezza dell'errore dell'autorizzazione negata all'attrice, quindi, l'agenzia di viaggi, per mezzo del titolare, consegnava ai viaggiatori i documenti di viaggio il giorno prima della partenza per Roma, dichiarando che tutta la documentazione era regolare e che, quindi, nulla ostava all'espatrio negli U.S.A.
Tuttavia, giunti in aeroporto a Roma, al momento del check-in venivano bloccati dalla polizia aeroportuale, la quale evidenziava l'impossibilità, per , di imbarcarsi dapprima sul volo Parte_2 per Milano e, successivamente, su quello diretto a Miami.
Stante l'impossibilità di godere del viaggio di nozze programmato per causa imputabile alla convenuta, formulavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della per i fatti esposti in narrativa ed in particolare Controparte_4 per non avere predisposto correttamente la documentazione necessaria per il viaggio acquistato dagli odierni attori, dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto di viaggio. 2) Accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 hanno diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei loro biglietti di viaggio per pagina 2 di 13 complessivi € 3.550,00 oltre interessi legali. 3) Accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento il sig. e la sig.ra hanno sopportato spese non Parte_1 Parte_2 preventivate per € 823,00 relativi alle spese sostenute e non preventivate a causa del mancato imbarco verso la meta turistica programmata. 4) Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, delle somme di € 3.550,00 e di €
823,00, per come sopra specificate, o per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. 5) Condannare parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice del danno non patrimoniale dovuto a titolo di vacanza rovinata che si quantifica in complessivi € 30.000,00, pari ad un importo di € 15.000,00 per ciascun viaggiatore, o per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa come importo più giusto ed equo. Oltre interessi legali. 6)
Condannare parte convenuta al risarcimento in favore della signora del danno non Parte_2 patrimoniale consistente nella limitazione alla sua libertà di viaggio negli USA e nel disagio psico- fisico causato dalla sua iscrizione nelle banche dati delle istituzioni americane come persona non gradita dagli USA, quantificato in € 15.000,00 o per quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa come importo più giusto ed equo. Oltre interessi legali. 7) Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata Controparte_1 alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, ovvero la Controparte_2 per essere manlevata nel caso di accoglimento della domanda attorea;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, non avendo commesso alcun errore nella predisposizione del questionario per il rilascio dell'ESTA del 27.9.2019 (all. alla comparsa di risposta).
In via subordinata, chiedeva dichiararsi il concorso colposo degli attori nella causazione dell'evento, con conseguente riduzione dell'importo dei danni richiesto, avendo l'agenzia predisposto l'ESTA in data 24.9.2019 in presenza degli attori, i quali non avevano rilevato alcuna anomalia sulla documentazione di viaggio consegnata.
In ogni caso, chiedeva anche di ridurre l'importo dei danni richiesti, in quanto sforniti di prova.
Infine, chiedeva anche di accertare e dichiarare che la Compagnia Assicurativa terza chiamata è il soggetto tenuto a garantirla e tenerla indenne, giusta polizza in atti e, così, condannarla a corrispondere tutte le somme eventualmente dovute agli attori o, comunque, a rifondere alla
[...] tutte le somme da questa eventualmente corrisposte. Controparte_1
pagina 3 di 13 Si costituiva anche la la quale chiedeva di rigettare sia la domanda principale che Controparte_2 quella di manleva perché non provate nell'an e nel quantum; in via gradata, chiedeva di accertare la cooperazione colposa degli attori nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, cc. 1 e 2 c.c.
In relazione alla domanda di garanzia promossa dalla convenuta chiedeva, in Controparte_1 via principale, il rigetto atteso che gli importi richiesti dagli attori a titolo di rimborso del costo del pacchetto sarebbero esclusi dalla copertura assicurativa;
in via gradata, poi, chiedeva di applicarsi una franchigia e/o scoperto pari al 10% sull'importo che dovesse essere liquidato all'assicurato, secondo le condizioni di polizza dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 100,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 2.000,00 per evento.
La causa, istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della convenuta, è stata infine rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, trattenuta in decisione dal giudice senza concedere i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. in ragione dell'espressa rinuncia delle parti.
***
Ebbene, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di pacchetto turistico, oltre che il risarcimento del danno subito in conseguenza del grave inadempimento della convenuta.
Sul punto, occorre rilevare che la suddetta fattispecie negoziale è stata puntualmente disciplinata con l'introduzione del decreto legislativo del 23/05/2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) il quale ha, peraltro, espressamente previsto il c.d. danno da vacanza rovinata.
Con riferimento alla qualificazione giuridica del contratto, occorrono alcune premesse.
Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package) è caratterizzato dalla finalità turistica che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass.,
20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315); ciò implica che l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, ex artt. 1176,2 co., c.c. e 2236 c.c., sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619), volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
Tale contratto si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità; esso risulta dalla combinazione di diversi elementi, ovvero il trasporto, l'alloggio e i servizi turistici (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del pagina 4 di 13 “pacchetto turistico”; trasporto, soggiorno o servizio alberghiero assumono infatti rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, tutti orientati alla
“finalità turistica” che la prestazione è funzionalmente volta a soddisfare.
In tale contesto, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito codice del turismo, assumono, nel rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (“secondo le rispettive responsabilità”, cfr. art. 43) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli.
Quanto alla posizione del soggetto danneggiante, il codice del turismo ha disciplinato gli obblighi che incombono in capo all'organizzatore.
In particolare, l'art. 42 stabilisce che “L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.”
Tale previsione - per quanto rileva in questa sede – ha condotto la Suprema Corte ad affermare che sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore (Cassazione civile sez. III, 11/12/2012, n.22619).
Il tour operator, quindi, risponde dell'inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico con il conseguente obbligo di risarcire i danni derivanti al turista acquirente da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, sia in quanto l'inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, sia in quanto ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico, terzi dei quali il tour operator si è servito per l'esecuzione dell'obbligazione, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi.
Con riferimento, invece, alla gravità del danno ex art. 1455 cod. civ., l'indagine va essere condotta avendo riguardo della significatività dell'inadempimento dedotto nel contesto dello specifico viaggio;
in altri termini, l'inadempimento non può essere valutato isolatamente, ma deve essere rapportato allo scopo vacanziero complessivamente considerato al fine di comprendere se il sinallagma contrattuale abbia ricevuto un'alterazione tale da frustare, e dunque ledere, in maniera sensibile le aspettative di riposo, svago, piacere determinanti per la stipulazione del contratto - ciò che giustificherebbe la pagina 5 di 13 richiesta risarcitoria - o se, invece, non sia stata superata quella soglia minima di offensività che, espressione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno un grado minimo di tolleranza e adattabilità, rendendo il pregiudizio subito non meritevole di tutela risarcitoria (ex multis,
Cass. civ., Sez. III, sent. del 11.5.2012, n. 7256, Cass. civ., Sez. III, sent. del 14.7.2915, n. 14662: “È il caso di precisare [...] che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata [...] non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, in quanto è consustanziale al principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, quello di tolleranza della lesione minima. Ciò vuol dire che non v'è diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva”).
La conseguente voce di danno va intesa di natura non patrimoniale sulla scorta dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. (Cass. civ., Sez. Un., sent. dell'11.11.2008, n. 26972) considerato che il godimento di un periodo di vacanza è espressione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente tutelati, qual è l'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo.
La suddetta situazione giuridica soggettiva ha trovato previsione nell'art. 47 del citato codice, rientrando nel novero di “uno dei casi previsti dalla legge” ai sensi dell'art. 2059 c.c.; tale norma prevede che “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non
è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”.
Ebbene, trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, grava sul convenuto/danneggiante/debitore la prova dell'esatto adempimento secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione a partire dalla pronuncia n. 13533/2001; in punto di riparto degli oneri probatori, secondo il combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., il danneggiato, infatti, è tenuto solo a dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto e addurre la circostanza dell'inadempimento, spettando invece al venditore provare l'insussistenza dell'inadempimento ovvero che l'inadempimento
è dipeso da forza maggiore o caso fortuito. Tale principio, con precipuo riferimento al caso di specie, è
pagina 6 di 13 stato ribadito dalla Suprema Corte con riferimento al contratto di viaggio turistico (cfr. Cass., n.
25396/2009).
Tanto doverosamente precisato, deve rilevarsi che, nella specie, gli attori hanno assolto all'onere probatorio che incombeva sui medesimi, dimostrando di essersi rivolti alla Controparte_1 per l'acquisto del pacchetto turistico e di aver corrisposto alla medesima, a titolo di corrispettivo,
l'importo di € 3.550,00; a fronte di tale dimostrazione, hanno anche allegato (e la circostanza non è contestata) di non aver usufruito dei biglietti aerei a causa del diniego di imbarco per Milano (scalo da cui avrebbero dovuto imbarcarsi per gli Stati Uniti) a causa del mancato rilascio dell'ESTA a Pt_2
e la segnalazione di questa alla polizia aereoportuale.
[...]
Con specifico riferimento all'inadempimento allegato, gli attori hanno depositato in giudizio una richiesta - inoltrata dalla convenuta in data 24.9.2019 - da cui emerge la mancata concessione dell'ESTA a da parte del dipartimento di sicurezza degli U.S.A. (n. domanda Parte_2
, priva di giustificazioni;
tuttavia – come affermato dagli attori – si desume C.F._6 dal questionario contenuto nel corpo del diniego l'indicazione della risposta “SI” alla domanda “Ha mai commesso frodi oppure fornito false informazioni personali al fine di ottenere, oppure assistere altri ad ottenere visti o altri documenti d'ingresso negli Stati Uniti?”.
A sostegno della diligenza operata nel corso della propria attività, l'agenzia convenuta ha sostenuto che, invece, a tale domanda veniva data la risposta “NO” e che, nonostante tutto, l'ESTA veniva negato;
sosteneva, nel dettaglio, che il 22.09.2019 gli attori si recavano all'agenzia viaggi per una crociera ai Caraibi comprensiva di volo aere e che il 24.09.2019 veniva richiesto il visto in presenza degli attori, i quali non rilevavano alcuna anomalia, pur essendo loro consegnato.
In effetti, parte convenuta ha allegato una copia analoga della concessione negata all'attrice, datata
27 settembre 2019 ma, tuttavia, recante un diverso numero univoco di riferimento
( ); circostanza che comprova – come invero affermato dagli attori - che C.F._7 trattasi di diversa pratica avanzata dall'agenzia e comunque negata dal dipartimento di sicurezza degli
Stati Uniti.
In altri termini, non risulta convincente la ricostruzione del fatto operata dalla convenuta, secondo cui la richiesta di ESTA sarebbe stata predisposta in data 24.9.2019 e poi, successivamente, stampata in data 27.9.2019 (giorno della prevista partenza da Roma), apparendo maggiormente verosimile che l'ESTA sia stata compilata una prima volta erroneamente (in data 24.9.2019) e chiesta nuovamente in data 27.9.2019, ottenendo nuovo esito negativo a causa della prima errata compilazione.
pagina 7 di 13 A riprova di tale circostanza, peraltro, è apprezzabile il contegno del legale rappresentante della convenuta, che non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferitogli, senza addurre alcun giustificato motivo (art. 232 cod. proc. civ.).
Può, dunque, ritenersi dimostrato – secondo il criterio del più probabile che non - il nesso di causalità materiale tra l'erronea comunicazione dei dati e il diniego dell'ESTA.
A ciò, si aggiunga, che non può attribuirsi alcun rilievo nemmeno alla deduzione (peraltro del tutto indimostrata) sollevata dalla convenuta secondo cui il diniego dell'ESTA sarebbe dovuto ad altre cause sconosciute;
oltre ad apparire la circostanza inverosimile, va evidenziato che – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza citata e dal richiamo all'art. 1228 cod. civ. – l'agenzia, usando la diligenza qualificata dal compito assunto, avrebbe dovuto accertarsi comunque della regolarità della documentazione che rendeva il viaggio possibile, avendo l'obbligo – espressivo dei principi di correttezza e buona fede – di sconsigliare in ogni caso un itinerario che sarebbe stato realizzabile esclusivamente per;
considerazione, quest'ultima, che non permette di intravedere - Parte_1 anche in ragione del brevissimo spazio temporale intercorso tra la richiesta dell'ESTA e la partenza – una concorrente responsabilità degli attori, pure invocata ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Appare quindi indubitabile che, alla luce delle riferite risultanze istruttorie, sia senza dubbio configurabile la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. dell'agenzia di viaggi convenuta per non avere adempiuto con la dovuta diligenza al mandato conferitole dagli attori, avente ad oggetto l'acquisto di un pacchetto turistico, la cui compilazione dell'ESTA costituiva adempimento necessario e presupposto indefettibile per rendere il viaggio possibile.
Tale inadempimento, così accertato, ha reso impossibile il godimento dell'intero viaggio, avendo impedito ai coniugi la stessa partenza sul primo volo programmato;
siffatta circostanza consente, senza ulteriori precisazioni, di ritenere integrata un'ipotesi di gravità dell'inadempimento tale da ritenere ampiamente fondata la domanda di risoluzione del contratto.
Come già evidenziato, infatti, la valutazione della gravità dell'inadempimento è operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. pagina 8 di 13 Nella specie, l'aver compilato erroneamente l'ESTA, peraltro senza renderne edotti gli attori, costituisce un inadempimento delle obbligazioni del venditore unitariamente assunte in virtù del contratto di mandato, volto al godimento della vacanza, nella specie impedito nella sua esecuzione.
Alla pronuncia dichiarativa di risoluzione per inadempimento, consegue, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., la restituzione del prezzo pagato in favore degli attori, pari ad € 3.550,00, alla quale va condannata la a tale somma vanno computate le maggiorazioni imputabili a Controparte_1 titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa e sono dovuti al tasso legale dal momento del pagamento (cfr. Cass., n. 22664/2015), il quale è avvenuto, per come affermato da parte attrice e non contestato, al momento della prenotazione del pacchetto turistico (11.3.2019).
Venendo, conseguentemente, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale cd. emergente subito dagli attori a causa dell'inadempimento della questa non può essere Controparte_1 accolto;
la documentazione fiscale allegata alla seconda memoria, infatti, abbraccia un periodo temporale divergente da quello oggetto di giudizio, riguardando consumazioni in ristoranti, spese di parcheggio auto e altre spese sostenute nei primi dieci giorni di ottobre del 2019, a distanza di oltre dieci giorni dalla partenza programmata.
Difetta, quindi, la diretta consequenzialità (oltre che l'assenza di precise allegazioni) tra le spese documentate e l'inadempimento della convenuta
Relativamente al pregiudizio non patrimoniale patito dagli attori, deve premettersi che, per costante giurisprudenza, in tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dalla predetta norma, con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presidiati dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile (cfr. Cass., S.U., n. 26972/2008).
In particolare, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, così come normato dall'art. 46 del
Codice del Turismo, deve essere “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed pagina 9 di 13 all'irripetibilità dell'occasione perduta”, a patto che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Se ne evince, dunque, che tale particolare danno richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso (cfr. Cass., n. 14662/2015).
Accertata la lesione del diritto degli attori – che hanno visto sfumare l'opportunità di vivere il viaggio programmato – quanto alla prova del suddetto danno, la giurisprudenza più recente è costante nel sostenere che il danno da vacanza rovinata, presupponendo una compromissione dell'equilibrio psico- fisico dei richiedenti, non può che essere provato presuntivamente dalla prova circostanziata dei fatti, tenuto conto dell'importanza del viaggio e della irripetibilità dello stesso, potendo il giudice liquidarlo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., n. 4372/2012 e Cass., n. 5189/2010).
Invero, secondo la Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr. Cass., n. 7256/2012).
È stato, altresì, precisato che il danno deve considerarsi di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile (cfr. Cass., n. 7256/2012).
Nella specie, trattandosi della mancata fruizione del viaggio di nozze da parte degli attori, caratterizzato dalla peculiarità ed irripetibilità del momento, ritiene il giudicante che il pregiudizio patito superi la soglia della tollerabilità prevista ai fini della relativa liquidazione e può essere equitativamente quantificato, ex art. 1226 c.c., in € 7.000,00 ciascuno, al valore attuale.
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del sinistro (che può essere considerata, anche in questo caso, quella del 24.9.2019) e sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
pagina 10 di 13 Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
Non può trovare, invece, accoglimento, l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attrice , mancando l'allegazione di elementi utili alla Parte_2 identificazione e quantificazione del danno medesimo. Invero, parte attrice si è limitata a sostenere, in modo eccessivamente generico, che “ancora oggi, la signora risulta segnalata nella Parte_2 banca dati degli Stati Uniti quale persona “non gradita” e non potrà farvi ingresso fino a quando la sua posizione non sarà ufficialmente e formalmente chiarita e rettificata. E ciò comporterà, inevitabilmente, notevole dispendio di somme e di tempo”.
Così accertata la sussistenza di una responsabilità a carico della deve ora Controparte_1 passarsi al vaglio della domanda di manleva proposta dalla medesima nei confronti della propria assicurazione, ovvero la Controparte_2
Ebbene, la stessa non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione della terza chiamata, di inadempimento dell'assicurato, per non avere fornito comunicazione alcuna del sinistro, quale comportamento rilevante ai sensi dell'art. 1915 c.c., stante la prova in atti di una siffatta comunicazione (cfr. all.
“Apertura sinistro di parte convenuta); in ogni caso, giova rammentare che la violazione CP_2 del termine di cui all'art. 1915 c.c. comporta la perdita della garanzia soltanto nel caso in cui il ritardo nell'avviso sia determinato da dolo, la cui prova è a carico dell'impresa di assicurazione (cfr. Cass., n.
24733/2007), da parte dell'assicurato.
Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Tuttavia, per gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni patiti dagli attori vi è, in parte, inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.1.2. delle condizioni generali di contratto, secondo le quali “nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti/Consumatori/turisti dell'Assicurato, restano esclusi gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta”.
Nel caso che qui ci occupa, la domanda di risarcimento avanzata dagli attori ha ad oggetto anche il rimborso del costo del pacchetto turistico dovuto in ragione dell'inadempimento da parte dell'agenzia convenuta, con la conseguenza che per tali importi non può ritenersi operante la garanzia assicurativa;
dall'inequivoco tenore della clausola contrattuale, è evidente che non rientrano nella garanzia prestata pagina 11 di 13 in caso di domanda di risarcimento, gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto acquistato o del minor valore della prestazione eseguita.
Non rientrano nella garanzia neppure le somme eventualmente dovute a titolo di danno non patrimoniale da cd. vacanza rovinata in quanto, ai sensi dell'art.
3.1.1. delle medesime condizioni, “la
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai Clienti/Consumatori/Turisti, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di polizza”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore degli attori, e poste a carico della convenuta, secondo i valori di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., nei valori medi e secondo il criterio del decisum, distratte in favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
Con riferimento ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, la società Controparte_1 nei suoi confronti soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura appena indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di pacchetto turistico stipulato tra le parti il 11.3.2019 per grave inadempimento della convenuta e, Controparte_1 per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 3.550,00, oltre interessi per come indicato in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma Controparte_1 di € 7.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria per come indicato in motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda attorea;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della terza Controparte_1 chiamata;
Controparte_2
5) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dell'avv. Domenico
Calabretta;
pagina 12 di 13 6) condanna la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge;
17 settembre 2025 (provvedimento depositato mediante l'applicativo ministeriale consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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