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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.ro 4504/2016 R.G. con oggetto contratti bancari e vertente:
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Filici ed elettivamente Pt_1 domiciliata in Potenza al P.le Rizzo n. 11 presso l'Avv. Antonio Vito Vertone, come da procura in atti
- PARTE ATTRICE -
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi n. 16, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletta, Christian Romeo, e Gian Carlo Sessa del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via IV Novembre n. 46 presso lo studio dell'avv. Maria Cimadomo come da procura in atti; PARTE CONVENUTA-
Conclusioni come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2016 la in persona del proprio l.r.p.t. Pt_1 conveniva in giudizio la eccependo profili di illegittimità in ordine al conto CP_1 anticipi n.102038514 acceso in data 20.04.2012 presso l'agenzia di Potenza ed estinto il 29.05.2014.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva: la nullità della documentazione contrattuale per mancanza di sottoscrizione delle parti;
l'applicazione di interessi usurari per usura sopravvenuta con diritto a conseguire le somme indebitamente percepite sia a titolo di usura oggettiva che di usura soggettiva;
illegittima applicazione di interessi anatocistici;
illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
illegittimità delle altre voci di spese ed oneri aggiunti;
violazione dei principi di trasparenza e buona fede.
Parte attrice assumeva che dalla consulenza di parte, eseguita dall'ing. è stato Persona_1 determinato quale saldo a credito la somma di euro 14.334,36 e conseguentemente, ritenendosi creditrice di detta somma nei confronti della chiedeva, ai sensi dell'art. 2033 cc, a CP_1 titolo di ripetizione tale somma, di cui euro 3.811,85 dovuta a titolo di usura oggettiva ed euro 10.522,51 dovuta a titolo di usura soggettiva, oltre alla rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo e, in considerazione che alla data del 30.12.2013 il saldo del conto non era meno di euro
4.750,93, in virtù della compensazione, la somma ritenuta di spettanza veniva determinata in euro
9.583,43. Concludeva, pertanto, per la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 9.583,43 indebitamente trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché una ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Con vittoria delle spese di giustizia da attribuirsi all'avvocato dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria chiedeva nominarsi CTU tecnico contabile per la conferma delle risultanze di cui alla propria CTP.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.04.2017 si costituiva in giudizio la CP_1 in persona del l.r.p.t. contestando ed eccependo l'infondatezza delle avverse richieste del tutto inconferenti e prive di ogni supporto probatorio. A tale riguardo evidenziava che spetta a parte attrice l'onere di provare ed allegare ogni documentazione bancaria e fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle somme contestate. Non avendo essa parte attrice fornito alcuna prova di quanto asserito e, non avendo la CTP ex adverso depositata alcun valore probatorio ogni domanda deve essere rigettata. Depositava il contratto oggetto di causa e riteneva che, contrariamente a quanto asserito da controparte, lo stesso veniva debitamente approvato e sottoscritto dalle parti così come tutte le specifiche voci di costo. Contestava ogni eccezione sollevata in ordine all'applicazione degli interessi usurari relativi all'usura sopravvenuta ritenendo che gli interessi sono stati calcolati nel rispetto di ogni istruzione bancaria e, nello specifico il TEG è stato determinato come per legge.
Contestava altresì il quantum richiesto poiché non provato.
Concludeva: per il rigetto di ogni domanda attorea. Si opponeva alla nomina di CTU ritenendola superflua ed esplorativa. Con vittoria dele spese di lite.
All'udienza del 3.05.2017 il Giudice designato concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc, e, all'esito, ritenuta rilevante la nomina di CTU, chiesta dalla società attrice, con provvedimento del 9.02.2018 nominava quale ausiliario il dr. a cui conferiva i quesiti (pagg. 1 e 2 provvedimento Persona_2 di cui sopra) che qui devono intendersi riportati e trascritti integralmente. In sintesi veniva chiesto al
CTU di rideterminare il saldo del rapporto di conto oggetto di causa alla luce dei seguenti principi: tasso d'interesse, rinvio agli usi di piazza, anatocismo, cms, decorrenza delle valute, interessi usurari con accertamento dell'usura originaria, usura sopravvenuta, ius variandi, superamento del tasso soglia, altre spese, completezza estratti conto, prescrizione,
Il C.T.U. depositava la relazione definitiva in data 18.02.2019, rispondeva ritualmente alle osservazioni mosse dalle parti e concludeva (pag. 12 dell'elaborato) che: al termine dei calcoli peritali si è potuto, pertanto, determinare il saldo del rapporto di conto corrente al 31.12.2013 pari ad euro 2.694,88 a debito del correntista verso la a fronte del saldo riportato sull'estratto conto di euro CP_2
4.750,93 a debito del correntista verso la Banca.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del 6.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che risulta esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
La a fronte di quanto dedotto produceva agli atti la copia del contratto sottoscritta dalle parti CP_2 con tasso di interesse creditore nominale annuo/effettivo dello 0,01000%; tasso di interesse annuo nominale pari al 14,85%; spese annue per conteggio interessi e competenze per euro 150,48. Il CTU nell'espletamento dell'incarico, dava atto che: dal contratto risulta la capitalizzazione con periodicità trimestrale, art. 8 par. 2; le date di valuta sono convenute per iscritto nel contratto di apertura di conto corrente da pag. n. 14/24 a n. 18/24; risulta il contratto di apertura di una linea di credito di complessivi euro 70.000,00 concessa in data 20.04.2012. Non risulta, invece, pattuita una commissione per la messa a disposizione dei fondi e che nessun termine prescrizionale sia decorso.
Nel fascicolo di parte attrice è depositato il documento del 3.04.2013 da cui è possibile evincere l'incremento della linea di credito ad euro 80.000,00 con nuove condizioni. La commissione messa a disposizione dei fondi è dello 0,50%.
L'ausiliario, esaminata la documentazione versata in atti e, rispondendo ai quesiti formulati, in ordine ai criteri adottati per la capitalizzazione degli interessi, evidenzia che, poiché il periodo oggetto di indagine va dal 20.04.2012 ovvero in epoca successiva al 22.04.2000, si applicano i criteri di capitalizzazione di cui alla delibera CICR del 9.02.2000.
Rileva l'ausiliario la continuità degli estratti conto corrente nel periodo di indagine dal 20.04.2012 al
31.12.2013 con saldo riportato a debito del correntista in favore della per euro 4.750,93. CP_2
Da verifiche espletate il CTU non ha riscontrato alcuna usurarietà del tasso di interesse pattuito ed applicato. In ordine all'usurarietà sopravvenuta ha evidenziato che per tutta la durata del rapporto il tasso di interesse applicato dalla si è mantenuto al di sotto del tasso soglia. Alla fine delle CP_2 verifiche il CTU ha determinato quale saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa alla data del 31.12.2013 l'importo di euro 2.694,88 a debito del correntista e in favore della convenuta. CP_2
Tali risultanze venivano contestate da parte attrice che con la comparsa conclusionale insisteva per la remissione della causa sul ruolo, per un'integrazione alla consulenza d'ufficio ed ulteriore ricalcolo del saldo. Anche la Banca convenuta si discostava dalle conclusioni del CTU riportandosi al saldo da essa determinato e alle proprie conclusioni.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice rinunciava, in caso di mancata remissione della causa sul ruolo, alle domande relative all'usurarietà e al risarcimento dei danni non patrimoniali. Occorre evidenziare che già in corso di causa, all'esito dell'udienza del 27.11.2024, il Giudice rigettava l'istanza di integrazione CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava, ancora una volta, per la precisazione delle conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono e della CTU redatta, ritenuta la stessa esaustiva;
lette le osservazioni mosse dai CTP delle parti e le risposte date ritualmente dal CTU;
lette le conclusioni riportate e confermate dall'ausiliario, che si condividono, va accertato e determinato che il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa è pari ad euro 2.694,88 a debito di parte attrice e in favore della convenuta. Ne consegue che l'istanza di parte attrice in merito alla restituzione di somme CP_2 non dovute, non essendo stata data alcuna prova di quanto asserito, la stessa va disattesa. In sintesi, ogni doglianza ed eccezione sollevate e poste a motivo dell'atto di citazione risultano non provate e smentite dalla documentazione versata in atti dalla Banca convenuta. Quest'ultima ha depositato il contratto oggetto di causa sottoscritto dalle parti, da cui si evincono tutte le condizioni in esso riportate, mentre le contestazioni sollevate dalla società attrice si sono rilevate del tutto infondate e palesemente generiche. Si aggiunga, altresì, che nessun disconoscimento in ordine alla sottoscrizione del contratto e veridicità dello stesso risultano essere state contestate e, per l'effetto ai sensi dell'art. 115 cpc tali circostanze vanno considerate provate ed ammesse.
Assorbita ogni altra questione.
La peculiarità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 3.06.2022, sono poste, definitivamente, a carico delle parti, in egual misura e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella composizione di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta e determina che il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa è pari ad euro 2.694,88
a debito della società attrice e in favore della convenuta e, per l'effetto: CP_2
-Condanna la società attrice in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
in persona del l.r.p.t. della somma di € 2.694,88, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
-Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura e in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, il 9.12.2025
IL G.O.P. Dr.ssa Caterina Genzano