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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3096/2023 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lainate, via Marche AR C.F._1
n. 87, presso lo studio dell'avv. Gianluca Savino, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
); elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 23, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Attilio Giulio, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Maria Rita Giuseppina Bartolotta;
appellati
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: contratto di mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per AR
“La sig.ra riportandosi a tutti gli atti del giudizio e alla documentazione prodotta, AR
ribadisce tutte le istanze formulate in corso di causa da intendersi qui integralmente riproposte e riscritte, impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ed in particolare le avverse conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o irrituali, precisando di seguito le proprie:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 3183/23 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.04.2023, nella parte in cui rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e e la AR CP_1 Controparte_2
condanna alla rifusione delle spese di lite, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertare e dichiarare che i Sig.ri e sono debitori nei confronti di CP_1 Controparte_2 dell'importo di € 5.000,00 ognuno, per i titoli di cui in narrativa e, per l'effetto, AR condannarli a restituire a l'importo di € 5.000,00 ciascuno ovvero quel diverso AR importo che risulterà dovuto a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino alla notifica dell'atto di citazione in giudizio nonché oltre interessi ex art. 1284 4 co cpc dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo “.
- condannare gli appellati a restituire all'appellante quanto dalla stessa eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riferimento alle deduzioni istruttorie e senza che ciò possa mai comportare inversione dell'onere probatorio incombente su parte appellata, si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli, tutti proceduti dalla locuzione
“È vero che.?”: pagina 2 di 11 1) In occasione del funerale del padre, tenutosi in Sicilia in data 26.01.2008, prestava al fratello AR
, su richiesta di quest'ultimo, la somma in contanti di €5.000,00 con la promessa di di CP_1 CP_1 restituire la suddetta somma entro pochi mesi?
2) Nel mese di aprile 2008, prestava alla NA la somma in contanti di € AR Controparte_2
5.000,00 con la promessa di quest'ultima di restituzione della suddetta somma entro pochi mesi?
3) Per tutta la durata della sua permanenza presso l'abitazione del fratello in Milano, via Longarone CP_1
n.39, la sig.ra ha contribuito sia economicamente che materialmente al ménage famigliare AR provvedendo direttamente al pagamento della spesa alimentare nonché al pagamento delle utenze domestiche, ovvero adempiendo in modo consistente a vere e proprie mansioni di collaboratrice domestica?
4) Durante la convivenza con il fratello e la di lui compagna presso l'abitazione di CP_1 Controparte_2
Milano, via Longarone n.39, la Sig.ra ha ripetutamente chiesto verbalmente la restituzione delle AR somme mutuate rispettivamente al fratello e alla NA?
5) I rapporti tra le parti si incrinarono in quanto e si rifiutarono di restituire a CP_1 Controparte_2 Pt_1 il denaro ricevuto in prestito?
[...]
Si indicano a teste:
- residente a [...], sui cap.1), 3), 4), 5); Tes_1
- residente a [...], sui cap.2), 3), 4), 5). Testimone_2
Per e CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
CONCLUSIONI
In via principale,
1. dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da e tutte le domande ivi AR
formulate per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. Confermare la sentenza n.3183/2023 del Tribunale di Milano pubblicata l'18.04.2023;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per i motivi esposti in narrativa.
Dichiarare prescritti i presunti crediti vantati dall'attrice per la decorrenza del termine di legge.
NEL MERITO:
pagina 3 di 11 rigettare tutte le domande svolte dalla signora nei confronti dei signori e AR CP_1
perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e qui da Controparte_2
intendersi ritrascritte. accertare e dichiarare la mala fede con cui ha agito ex art. 96 c.p.c. l'attrice e equitativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi CPA, IVA del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai procuratori antistatari.
In via istruttoria
Come da autorizzazione del Giudice, ad integrazione delle istanze istruttorie già formulate nell'atto di citazione,
e nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n. 1, che si intendono qui integralmente ritrascritte, si chiede che venga ammessa la prova orale per interrogatorio formale dell'attrice, nonché per testi sui capitoli di prova della comparsa di costituzione e quelli della presente memoria preceduti dalle parole “vero che”:
1) Vero che la signora ha vissuto per molti anni a casa dei signori e AR CP_1 Controparte_2 come ospite;
2) Vero che la signora ha omesso di contribuire alle spese dell'abitazione dei signori e AR Parte_2
per il periodo in cui ha vissuto con loro;
Controparte_2
3) Vero che il giorno del 26.01.2008 lei era al funerale del padre del signor ed è stata sempre vicino CP_1
a quest'ultimo;
4) Vero che in tale giorno 26.01.2008 ha omesso di vedere consegne di denaro al signor da parte di CP_1
AR
5) Vero che la signora ha omesso di consegnare somme di denaro a nell'anno AR Controparte_2
2008;
6) Vero che nell'anno 2013 la signora iniziava a litigare con il fratello per motivi AR CP_1 banali;
7) Vero che la signora nell'anno 2014 si allontanava dall'abitazione del fratello AR CP_1 portando via tutti i suoi beni mobili e qualsiasi oggetto;
8) Vero che lei è a conoscenza di prestiti tra i fratelli e CP_1 AR
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova:
, , Vicolo del Guasto n. 7; , Milano alla Lessona n. 9; Testimone_3 Tes_4 CP_3 Controparte_4
Milano alla Lessona n. 9; Milano, Via Don Francesco Beniamino della Torre n. 5; Controparte_5
Via Don Francesco Beniamino della Torre n. 5; Controparte_6
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi già indicati”.
pagina 4 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, e AR CP_1 CP_2
(rispettivamente, fratello e NA dell'attrice), affinchè venissero condannati alla
[...]
restituzione delle somme versate, in favore di ciascuno, a titolo di mutuo e, in particolare:
- euro 5.000,00, in data 26.01.2008, in favore di , in occasione del funerale del CP_1
padre ed alla presenza della nipote;
Tes_1
- euro 5.000,00, nel mese di aprile 2008, in favore di , allorquando abitava Controparte_2
con i convenuti, in Milano, via Longarone n. 39 ed alla presenza del nipote Tes_2
[...]
2. e si costituivano nel giudizio di primo grado ed eccepivano: CP_1 Controparte_2
- in via preliminare, la prescrizione decennale dell'azione, essendo trascorsi oltre dieci anni dalle asserite erogazioni;
- l'infondatezza della proposta domanda, contestando di avere ricevuto tali somme di denaro;
- con richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 3183/2023 pubblicata in data 18.4.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e;
AR CP_1 Controparte_2
condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
4. In sintesi, il Tribunale riteneva inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'attrice, al fine di dare prova dei fatti posti a fondamento della proposta domanda, in quanto la consegna di tali somme di denaro (pari a complessivi euro 10.000) risultava priva di supporto documentale, sia in relazione all'erogazione di tali somme, sia in ordine al prelevamento / disponibilità del denaro prestato;
infine, la domanda proposta dai convenuti
ex art. 96 c.p.c. veniva respinta, escludendosi la natura temeraria della lite.
5. proponeva appello, avverso la sentenza n. 3183/2023 e della quale chiedeva la AR riforma, per un unico motivo così rubricato: “Vizio di motivazione per omessa ammissione delle prove testimoniali”.
pagina 5 di 11 6. e si sono costituiti nel presente giudizio e hanno concluso per CP_1 Controparte_2 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza del 27.3.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata avviata per la discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., al 26 giugno 2024.
8. Con ordinanza resa in pari data, la Corte ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, per l'assunzione delle prove orali, per interrogatorio formale e per testi, nei limiti ivi indicati e ha fissato, tale fine, l'udienza del 23 ottobre 2024.
9. All'esito, la Corte ha assegnato, alle parti, i termini di cui all'art. 352 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi e, in data 2.4.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione che è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'unico motivo di appello, si duole dell'erroneità della sentenza di AR
primo grado, per avere respinto le proposte domande senza avere istruito la causa, mediante l'assunzione delle prove orali già formulate e non ammesse.
In particolare, l'appellante prospetta che il primo Giudice non abbia tenuto conto che – in base al combinato disposto degli artt. 2721, comma 2° - 2724, comma 1°, n.2) c.c. – la prova testimoniale possa essere ammessa, (in deroga al limite di valore previsto dalla prima disposizione indicata e pari ad euro 2,98), laddove la parte si sia trovata “nell'impossibilità morale di procurarsi prova scritta”; inoltre, che si tratta di presupposti sussistenti nel caso in esame, tenuto conto dei rapporti famigliari tra le parti e delle circostanze, di tempo e di luogo, in cui si erano perfezionati i contratti di mutuo, in forma verbale, oggetto di controversia.
La Corte ritiene che il motivo di appello sia fondato.
I.A. Invero, in base ai principi generali, più volte richiamati dalla Corte di Cassazione,
«Non integra violazione del primo comma dell'art. 2721 cod. civ. l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione,
allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo -
ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di
pagina 6 di 11 mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela)»1.
Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che i rapporti di parentela fra le parti, così
come già descritti in premessa e le circostanze in cui, secondo la prospettazione dell'appellante, venivano conclusi detti contratti di mutuo in forma orale (rispettivamente, con , il CP_1
giorno del funerale del genitore paterno e, con allorquando la medesima Controparte_2 appellante conviveva, con quest'ultima e il fratello presso la loro abitazione di Milano); CP_1 nonché l'entità relativamente contenuta della somma mutuata in due diversi momenti (pari ad euro
5.000,00 in favore di ciascuno) e le puntuali allegazioni dell'attrice che, già in primo grado, delineava le circostanze spazio – temporali in cui tali contratti si erano conclusi e i soggetti terzi presenti;
complessivamente valutate, fondino il giudizio di ammissibilità e di rilevanza delle prove articolate dall'allora attrice e non ammesse, ai sensi delle disposizioni indicate (così, artt. 2721 e
2724, comma 1°, n.2), c.c.).
Per tale ragione, con ordinanza 26.6.2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione delle prove orali, nei limiti ivi indicati.
I.B. Fatta tale necessaria premessa, la Corte ritiene che le dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 23 ottobre 2024 diano prova adeguata degli elementi costitutivi della domanda attorea e, segnatamente, della conclusione di due contratti di mutuo, in forma orale, fra la medesima e gli appellati, mediante i quali veniva consegnata (in contanti e in favore di ciascuno) la somma pari ad euro 5.000,00 e non ancora restituita.
Invero, il teste nipote di e di , in relazione al capitolo Testimone_2 AR CP_1
n.2) di parte appellante - (con il quale gli si chiedeva: “Vero che nel mese di Aprile 2008, Pt_1
prestava la NA la somma in contanti di euro 5000 con la promessa di
[...] Controparte_2
quest'ultima di restituzione della suddetta somma entro pochi mesi?”) – confermava che, quel giorno, aveva accompagnato la zia e in Posta (“mi pare ”, ha AR Controparte_2 Per_1
specificato il teste); che queste ultime entravano nell'Ufficio Postale e, una volta uscite, la prima consegnava, alla seconda, una somma pari ad euro 5.000,00 in contanti;
che si trattava di una circostanza che era stata oggetto di discussione, sia prima che successivamente, aggiungendo 1 Sul punto, Cass. Civ. n. 14457/2013; cfr. Cass. Civ. n. 1751/2018 e n. 21411/2022; pagina 7 di 11 quanto segue: “Ricordo solo che e parlavano tra loro e dicevano che CP_1 Controparte_2 avrebbero dovuto restituire queste somme”.
La teste , sorella di e di – (in relazione al capitolo n.1) di Tes_1 AR CP_1 parte appellante e con il quale le si chiedeva: “Vero che in occasione del funerale del padre tenutosi in Sicilia in data 26.01.2008, prestava al fratello , su richiesta AR CP_1
di quest'ultimo, la somma in contanti di euro 5000 con la promessa di di restituire la CP_1
suddetta somma entro pochi mesi?) – ha dichiarato quanto segue:
“E' vero, mi ricordo perché, in quel momento, eravamo presenti io, e . AR CP_1
Ricordo che dopo che ci aveva dato i soldi dell'aereo [il riferimento è a , come aveva AR
chiesto espressamente mio papà, a mia sorella erano rimasti 5.000,00 euro in contanti, perché in
precedenza ne aveva prelevati 10.000,00. A quel punto, gli ha chiesto di prestarglieli. CP_1
Non ricordo le ragioni per cui ha chiesto detto prestito, era anche un momento CP_1 particolare per tutti”. A.d.r. io ricordo che il prestito venne dato prima del funerale, mi sembra”.
Le testimonianze rese dai testi indicati appaiono sufficientemente precise, chiare e non contraddittorie – tenuto conto del tempo trascorso e delle circostanze in cui si sono verificati i fatti
- e, in quanto tali, risultano idonee a dare dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda di restituzione delle somme mutuate, così come proposta da parte appellante.
Non appaiono decisive, in senso contrario, le dichiarazioni rese dai testi e Controparte_5
(rispettivamente, sorella e fratello di e di ). CP_3 AR CP_1
Quanto alla prima, la medesima ha dichiarato che, al funerale del padre, in occasione del quale era stata sempre vicina al fratello poichè non versava in buone condizioni di salute, non aveva CP_1 visto consegnare dette somme di denaro in contanti;
né di avere sentito “parlare in famiglia di prestiti di denaro e di eventuali obblighi di restituzione”.
Peraltro, in ordine alla prima circostanza, si osserva che quanto dichiarato dalla teste non escluda, di per sé, la consegna di dette somme di denaro, “prima del funerale”, come dichiarato dalla teste o, anche durante lo stesso, cioè in un momento in cui la medesima teste non era Tes_1
personalmente presente.
pagina 8 di 11 Quanto, invece, alla seconda circostanza (i.e. non avere mai sentito parlare di tali prestiti in famiglia), si osserva che l'assenza di rapporti personali tra la medesima teste e la sorella – Pt_1
(avendo la prima così dichiarato: “Ho rapporti solo con mio fratello con mia sorella ha CP_1 invece da tempo interrotto i rapporti”) – possano giustificare il fatto che di tali accadimenti non fosse pienamente edotta, non avendone certamente parlato con la sorella con la quale non ha più
rapporti personali e di confidenza da tempo.
Infine, il teste – che è fratello delle parti e che ha dichiarato di essere “in buoni CP_3 rapporti con entrambi” – ha riferito di essere venuto a conoscenza di tali circostanze solo successivamente all'instaurazione del giudizio, non risultando quindi informato dei fatti oggetto di controversia.
Conclusivamente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi indicati e che sono stati presenti ai fatti (i.e. e ), la Corte ritiene provata la domanda proposta da parte Testimone_2 Tes_1
appellante che, di conseguenza, viene accolta.
I.C. In ultimo, si osserva che l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado e reiterata in appello (art. 346 c.p.c.) dagli appellati, non risulti fondata, atteso che risulta per tabulas che, in data 23.01.2014, il Legale di parte appellante, riscontrando una precedente comunicazione della contro parte, chiedesse, tra le altre cose, la restituzione delle somme a suo tempo mutuate agli odierni appellati, con ciò interrompendo la prescrizione decennale. 2
La richiesta, così formulata e accompagnata dalla premessa di avere mutuato, in favore di ciascuno e nelle circostanze di tempo ivi indicate, dette somme di denaro, appare idonea a costituire in mora i debitori e, dunque a valere quale atto interruttivo della prescrizione, atteso che: (i) risultano chiaramente individuate le persone dei debitori (c.d. requisito soggettivo); (ii) inoltre, la richiesta è
precisa, incondizionata e non ipotetica (c.d. requisito oggettivo).3
I.D. Conclusivamente, e sono tenuto al pagamento di euro 5.000,00 CP_1 Controparte_2
ciascuno, in favore di oltre a interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla messa AR 3 Sul punto, fra molte, Cass. Civ. 18 marzo 2025, n. 7188; pagina 9 di 11 in mora del 23.1.2014 alla domanda giudiziale ed agli interessi maggiorati (art. 1284, 4° comma,
c.c.), dalla domanda giudiziale (i.e. la notifica dell'atto di citazione in primo grado del 24.03.2022) al soddisfo.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa, che comprende, per entrambi i gradi, la fase istruttoria.
Stante che risulta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato solo per AR
l'appello, ai sensi dell'art. 133 T.U. 115/2002, il pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da parte dei soccombenti, viene disposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. AR
3183/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 18 aprile 2023, condanna CP_1
e al pagamento, in suo favore, di euro 5.000,00 ciascuno, oltre
[...] Controparte_2 interessi nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dal 23.1.2014 alla domanda giudiziale e nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., dal 24.03.2022 al soddisfo;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in complessivi euro AR
10.886,00 per compensi (di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello) ed in complessivi euro 670,38 per spese esenti (di cui euro 287,88 per il primo grado ed euro 382,50 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, disponendo il pagamento delle spese dell'appello in favore dello Stato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In ordine all'idoneità della comunicazione di messa in mora, inviata dal Legale di una parte al Legale dell'altra parte, a valere quale atto di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., si rimanda a Cass. Civ. n.
25984/2011;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3096/2023 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lainate, via Marche AR C.F._1
n. 87, presso lo studio dell'avv. Gianluca Savino, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
); elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 23, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Attilio Giulio, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Maria Rita Giuseppina Bartolotta;
appellati
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: contratto di mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per AR
“La sig.ra riportandosi a tutti gli atti del giudizio e alla documentazione prodotta, AR
ribadisce tutte le istanze formulate in corso di causa da intendersi qui integralmente riproposte e riscritte, impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ed in particolare le avverse conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o irrituali, precisando di seguito le proprie:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 3183/23 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.04.2023, nella parte in cui rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e e la AR CP_1 Controparte_2
condanna alla rifusione delle spese di lite, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertare e dichiarare che i Sig.ri e sono debitori nei confronti di CP_1 Controparte_2 dell'importo di € 5.000,00 ognuno, per i titoli di cui in narrativa e, per l'effetto, AR condannarli a restituire a l'importo di € 5.000,00 ciascuno ovvero quel diverso AR importo che risulterà dovuto a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino alla notifica dell'atto di citazione in giudizio nonché oltre interessi ex art. 1284 4 co cpc dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo “.
- condannare gli appellati a restituire all'appellante quanto dalla stessa eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riferimento alle deduzioni istruttorie e senza che ciò possa mai comportare inversione dell'onere probatorio incombente su parte appellata, si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli, tutti proceduti dalla locuzione
“È vero che.?”: pagina 2 di 11 1) In occasione del funerale del padre, tenutosi in Sicilia in data 26.01.2008, prestava al fratello AR
, su richiesta di quest'ultimo, la somma in contanti di €5.000,00 con la promessa di di CP_1 CP_1 restituire la suddetta somma entro pochi mesi?
2) Nel mese di aprile 2008, prestava alla NA la somma in contanti di € AR Controparte_2
5.000,00 con la promessa di quest'ultima di restituzione della suddetta somma entro pochi mesi?
3) Per tutta la durata della sua permanenza presso l'abitazione del fratello in Milano, via Longarone CP_1
n.39, la sig.ra ha contribuito sia economicamente che materialmente al ménage famigliare AR provvedendo direttamente al pagamento della spesa alimentare nonché al pagamento delle utenze domestiche, ovvero adempiendo in modo consistente a vere e proprie mansioni di collaboratrice domestica?
4) Durante la convivenza con il fratello e la di lui compagna presso l'abitazione di CP_1 Controparte_2
Milano, via Longarone n.39, la Sig.ra ha ripetutamente chiesto verbalmente la restituzione delle AR somme mutuate rispettivamente al fratello e alla NA?
5) I rapporti tra le parti si incrinarono in quanto e si rifiutarono di restituire a CP_1 Controparte_2 Pt_1 il denaro ricevuto in prestito?
[...]
Si indicano a teste:
- residente a [...], sui cap.1), 3), 4), 5); Tes_1
- residente a [...], sui cap.2), 3), 4), 5). Testimone_2
Per e CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
CONCLUSIONI
In via principale,
1. dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da e tutte le domande ivi AR
formulate per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. Confermare la sentenza n.3183/2023 del Tribunale di Milano pubblicata l'18.04.2023;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per i motivi esposti in narrativa.
Dichiarare prescritti i presunti crediti vantati dall'attrice per la decorrenza del termine di legge.
NEL MERITO:
pagina 3 di 11 rigettare tutte le domande svolte dalla signora nei confronti dei signori e AR CP_1
perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e qui da Controparte_2
intendersi ritrascritte. accertare e dichiarare la mala fede con cui ha agito ex art. 96 c.p.c. l'attrice e equitativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi CPA, IVA del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai procuratori antistatari.
In via istruttoria
Come da autorizzazione del Giudice, ad integrazione delle istanze istruttorie già formulate nell'atto di citazione,
e nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n. 1, che si intendono qui integralmente ritrascritte, si chiede che venga ammessa la prova orale per interrogatorio formale dell'attrice, nonché per testi sui capitoli di prova della comparsa di costituzione e quelli della presente memoria preceduti dalle parole “vero che”:
1) Vero che la signora ha vissuto per molti anni a casa dei signori e AR CP_1 Controparte_2 come ospite;
2) Vero che la signora ha omesso di contribuire alle spese dell'abitazione dei signori e AR Parte_2
per il periodo in cui ha vissuto con loro;
Controparte_2
3) Vero che il giorno del 26.01.2008 lei era al funerale del padre del signor ed è stata sempre vicino CP_1
a quest'ultimo;
4) Vero che in tale giorno 26.01.2008 ha omesso di vedere consegne di denaro al signor da parte di CP_1
AR
5) Vero che la signora ha omesso di consegnare somme di denaro a nell'anno AR Controparte_2
2008;
6) Vero che nell'anno 2013 la signora iniziava a litigare con il fratello per motivi AR CP_1 banali;
7) Vero che la signora nell'anno 2014 si allontanava dall'abitazione del fratello AR CP_1 portando via tutti i suoi beni mobili e qualsiasi oggetto;
8) Vero che lei è a conoscenza di prestiti tra i fratelli e CP_1 AR
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova:
, , Vicolo del Guasto n. 7; , Milano alla Lessona n. 9; Testimone_3 Tes_4 CP_3 Controparte_4
Milano alla Lessona n. 9; Milano, Via Don Francesco Beniamino della Torre n. 5; Controparte_5
Via Don Francesco Beniamino della Torre n. 5; Controparte_6
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi già indicati”.
pagina 4 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, e AR CP_1 CP_2
(rispettivamente, fratello e NA dell'attrice), affinchè venissero condannati alla
[...]
restituzione delle somme versate, in favore di ciascuno, a titolo di mutuo e, in particolare:
- euro 5.000,00, in data 26.01.2008, in favore di , in occasione del funerale del CP_1
padre ed alla presenza della nipote;
Tes_1
- euro 5.000,00, nel mese di aprile 2008, in favore di , allorquando abitava Controparte_2
con i convenuti, in Milano, via Longarone n. 39 ed alla presenza del nipote Tes_2
[...]
2. e si costituivano nel giudizio di primo grado ed eccepivano: CP_1 Controparte_2
- in via preliminare, la prescrizione decennale dell'azione, essendo trascorsi oltre dieci anni dalle asserite erogazioni;
- l'infondatezza della proposta domanda, contestando di avere ricevuto tali somme di denaro;
- con richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 3183/2023 pubblicata in data 18.4.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e;
AR CP_1 Controparte_2
condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
4. In sintesi, il Tribunale riteneva inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'attrice, al fine di dare prova dei fatti posti a fondamento della proposta domanda, in quanto la consegna di tali somme di denaro (pari a complessivi euro 10.000) risultava priva di supporto documentale, sia in relazione all'erogazione di tali somme, sia in ordine al prelevamento / disponibilità del denaro prestato;
infine, la domanda proposta dai convenuti
ex art. 96 c.p.c. veniva respinta, escludendosi la natura temeraria della lite.
5. proponeva appello, avverso la sentenza n. 3183/2023 e della quale chiedeva la AR riforma, per un unico motivo così rubricato: “Vizio di motivazione per omessa ammissione delle prove testimoniali”.
pagina 5 di 11 6. e si sono costituiti nel presente giudizio e hanno concluso per CP_1 Controparte_2 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza del 27.3.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata avviata per la discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., al 26 giugno 2024.
8. Con ordinanza resa in pari data, la Corte ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, per l'assunzione delle prove orali, per interrogatorio formale e per testi, nei limiti ivi indicati e ha fissato, tale fine, l'udienza del 23 ottobre 2024.
9. All'esito, la Corte ha assegnato, alle parti, i termini di cui all'art. 352 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi e, in data 2.4.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione che è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'unico motivo di appello, si duole dell'erroneità della sentenza di AR
primo grado, per avere respinto le proposte domande senza avere istruito la causa, mediante l'assunzione delle prove orali già formulate e non ammesse.
In particolare, l'appellante prospetta che il primo Giudice non abbia tenuto conto che – in base al combinato disposto degli artt. 2721, comma 2° - 2724, comma 1°, n.2) c.c. – la prova testimoniale possa essere ammessa, (in deroga al limite di valore previsto dalla prima disposizione indicata e pari ad euro 2,98), laddove la parte si sia trovata “nell'impossibilità morale di procurarsi prova scritta”; inoltre, che si tratta di presupposti sussistenti nel caso in esame, tenuto conto dei rapporti famigliari tra le parti e delle circostanze, di tempo e di luogo, in cui si erano perfezionati i contratti di mutuo, in forma verbale, oggetto di controversia.
La Corte ritiene che il motivo di appello sia fondato.
I.A. Invero, in base ai principi generali, più volte richiamati dalla Corte di Cassazione,
«Non integra violazione del primo comma dell'art. 2721 cod. civ. l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione,
allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo -
ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di
pagina 6 di 11 mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela)»1.
Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che i rapporti di parentela fra le parti, così
come già descritti in premessa e le circostanze in cui, secondo la prospettazione dell'appellante, venivano conclusi detti contratti di mutuo in forma orale (rispettivamente, con , il CP_1
giorno del funerale del genitore paterno e, con allorquando la medesima Controparte_2 appellante conviveva, con quest'ultima e il fratello presso la loro abitazione di Milano); CP_1 nonché l'entità relativamente contenuta della somma mutuata in due diversi momenti (pari ad euro
5.000,00 in favore di ciascuno) e le puntuali allegazioni dell'attrice che, già in primo grado, delineava le circostanze spazio – temporali in cui tali contratti si erano conclusi e i soggetti terzi presenti;
complessivamente valutate, fondino il giudizio di ammissibilità e di rilevanza delle prove articolate dall'allora attrice e non ammesse, ai sensi delle disposizioni indicate (così, artt. 2721 e
2724, comma 1°, n.2), c.c.).
Per tale ragione, con ordinanza 26.6.2024, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione delle prove orali, nei limiti ivi indicati.
I.B. Fatta tale necessaria premessa, la Corte ritiene che le dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 23 ottobre 2024 diano prova adeguata degli elementi costitutivi della domanda attorea e, segnatamente, della conclusione di due contratti di mutuo, in forma orale, fra la medesima e gli appellati, mediante i quali veniva consegnata (in contanti e in favore di ciascuno) la somma pari ad euro 5.000,00 e non ancora restituita.
Invero, il teste nipote di e di , in relazione al capitolo Testimone_2 AR CP_1
n.2) di parte appellante - (con il quale gli si chiedeva: “Vero che nel mese di Aprile 2008, Pt_1
prestava la NA la somma in contanti di euro 5000 con la promessa di
[...] Controparte_2
quest'ultima di restituzione della suddetta somma entro pochi mesi?”) – confermava che, quel giorno, aveva accompagnato la zia e in Posta (“mi pare ”, ha AR Controparte_2 Per_1
specificato il teste); che queste ultime entravano nell'Ufficio Postale e, una volta uscite, la prima consegnava, alla seconda, una somma pari ad euro 5.000,00 in contanti;
che si trattava di una circostanza che era stata oggetto di discussione, sia prima che successivamente, aggiungendo 1 Sul punto, Cass. Civ. n. 14457/2013; cfr. Cass. Civ. n. 1751/2018 e n. 21411/2022; pagina 7 di 11 quanto segue: “Ricordo solo che e parlavano tra loro e dicevano che CP_1 Controparte_2 avrebbero dovuto restituire queste somme”.
La teste , sorella di e di – (in relazione al capitolo n.1) di Tes_1 AR CP_1 parte appellante e con il quale le si chiedeva: “Vero che in occasione del funerale del padre tenutosi in Sicilia in data 26.01.2008, prestava al fratello , su richiesta AR CP_1
di quest'ultimo, la somma in contanti di euro 5000 con la promessa di di restituire la CP_1
suddetta somma entro pochi mesi?) – ha dichiarato quanto segue:
“E' vero, mi ricordo perché, in quel momento, eravamo presenti io, e . AR CP_1
Ricordo che dopo che ci aveva dato i soldi dell'aereo [il riferimento è a , come aveva AR
chiesto espressamente mio papà, a mia sorella erano rimasti 5.000,00 euro in contanti, perché in
precedenza ne aveva prelevati 10.000,00. A quel punto, gli ha chiesto di prestarglieli. CP_1
Non ricordo le ragioni per cui ha chiesto detto prestito, era anche un momento CP_1 particolare per tutti”. A.d.r. io ricordo che il prestito venne dato prima del funerale, mi sembra”.
Le testimonianze rese dai testi indicati appaiono sufficientemente precise, chiare e non contraddittorie – tenuto conto del tempo trascorso e delle circostanze in cui si sono verificati i fatti
- e, in quanto tali, risultano idonee a dare dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda di restituzione delle somme mutuate, così come proposta da parte appellante.
Non appaiono decisive, in senso contrario, le dichiarazioni rese dai testi e Controparte_5
(rispettivamente, sorella e fratello di e di ). CP_3 AR CP_1
Quanto alla prima, la medesima ha dichiarato che, al funerale del padre, in occasione del quale era stata sempre vicina al fratello poichè non versava in buone condizioni di salute, non aveva CP_1 visto consegnare dette somme di denaro in contanti;
né di avere sentito “parlare in famiglia di prestiti di denaro e di eventuali obblighi di restituzione”.
Peraltro, in ordine alla prima circostanza, si osserva che quanto dichiarato dalla teste non escluda, di per sé, la consegna di dette somme di denaro, “prima del funerale”, come dichiarato dalla teste o, anche durante lo stesso, cioè in un momento in cui la medesima teste non era Tes_1
personalmente presente.
pagina 8 di 11 Quanto, invece, alla seconda circostanza (i.e. non avere mai sentito parlare di tali prestiti in famiglia), si osserva che l'assenza di rapporti personali tra la medesima teste e la sorella – Pt_1
(avendo la prima così dichiarato: “Ho rapporti solo con mio fratello con mia sorella ha CP_1 invece da tempo interrotto i rapporti”) – possano giustificare il fatto che di tali accadimenti non fosse pienamente edotta, non avendone certamente parlato con la sorella con la quale non ha più
rapporti personali e di confidenza da tempo.
Infine, il teste – che è fratello delle parti e che ha dichiarato di essere “in buoni CP_3 rapporti con entrambi” – ha riferito di essere venuto a conoscenza di tali circostanze solo successivamente all'instaurazione del giudizio, non risultando quindi informato dei fatti oggetto di controversia.
Conclusivamente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi indicati e che sono stati presenti ai fatti (i.e. e ), la Corte ritiene provata la domanda proposta da parte Testimone_2 Tes_1
appellante che, di conseguenza, viene accolta.
I.C. In ultimo, si osserva che l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado e reiterata in appello (art. 346 c.p.c.) dagli appellati, non risulti fondata, atteso che risulta per tabulas che, in data 23.01.2014, il Legale di parte appellante, riscontrando una precedente comunicazione della contro parte, chiedesse, tra le altre cose, la restituzione delle somme a suo tempo mutuate agli odierni appellati, con ciò interrompendo la prescrizione decennale. 2
La richiesta, così formulata e accompagnata dalla premessa di avere mutuato, in favore di ciascuno e nelle circostanze di tempo ivi indicate, dette somme di denaro, appare idonea a costituire in mora i debitori e, dunque a valere quale atto interruttivo della prescrizione, atteso che: (i) risultano chiaramente individuate le persone dei debitori (c.d. requisito soggettivo); (ii) inoltre, la richiesta è
precisa, incondizionata e non ipotetica (c.d. requisito oggettivo).3
I.D. Conclusivamente, e sono tenuto al pagamento di euro 5.000,00 CP_1 Controparte_2
ciascuno, in favore di oltre a interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla messa AR 3 Sul punto, fra molte, Cass. Civ. 18 marzo 2025, n. 7188; pagina 9 di 11 in mora del 23.1.2014 alla domanda giudiziale ed agli interessi maggiorati (art. 1284, 4° comma,
c.c.), dalla domanda giudiziale (i.e. la notifica dell'atto di citazione in primo grado del 24.03.2022) al soddisfo.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa, che comprende, per entrambi i gradi, la fase istruttoria.
Stante che risulta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato solo per AR
l'appello, ai sensi dell'art. 133 T.U. 115/2002, il pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da parte dei soccombenti, viene disposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. AR
3183/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 18 aprile 2023, condanna CP_1
e al pagamento, in suo favore, di euro 5.000,00 ciascuno, oltre
[...] Controparte_2 interessi nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dal 23.1.2014 alla domanda giudiziale e nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., dal 24.03.2022 al soddisfo;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in complessivi euro AR
10.886,00 per compensi (di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello) ed in complessivi euro 670,38 per spese esenti (di cui euro 287,88 per il primo grado ed euro 382,50 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, disponendo il pagamento delle spese dell'appello in favore dello Stato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In ordine all'idoneità della comunicazione di messa in mora, inviata dal Legale di una parte al Legale dell'altra parte, a valere quale atto di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., si rimanda a Cass. Civ. n.
25984/2011;