Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 17/12/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2025, proposto da:
Studiovega S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzano di Puglia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0004148 del 9 settembre 2025, col quale il Responsabile del Settore Tecnico ed il Sindaco del Comune di Anzano di Puglia hanno disposto il diniego della PAS presentata dalla società ricorrente, Studiovega S.r.l. il 20 maggio 2023 per la realizzazione di un impianto eolico da 499 Kw in zona D-insediamenti produttivi, in catasto al foglio 16, p.lla n. 4;
- del preavviso di diniego del 30 luglio 2025 prot. n. 0003617, a firma del Responsabile tecnico e del Sindaco del Comune di Anzano di Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1349 del 25 novembre 2025;
Vista la nota depositata il 21 novembre 2025 dalla società ricorrente
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. MA IG e uditi per le parti i difensori l'avv. Ilde Follieri, per la ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, Studiovega s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di misure cautelari, il provvedimento prot. n. 0004148 del 9 settembre 2025, col quale il Responsabile del Settore Tecnico ed il Sindaco del Comune di Anzano di Puglia avevano disposto il diniego della PAS, presentata dalla società ricorrente il 20 maggio 2023, per realizzare un impianto eolico da 499 Kw in zona D-insediamenti produttivi, in catasto al foglio 16, particella n. 4;
- il comune di Anzano di Puglia, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- all’esito della camera di consiglio del 4 novembre 2025, con ordinanza collegiale n. 1349 del 25 novembre 2025, la Sezione ha ravvisato l’opportunità di chiedere all’amministrazione comunale documentati chiarimenti ed ogni altro elemento utile sulla questione controversa, alla luce delle censure formulate dalla parte ricorrente, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025;
- nel frattempo Studiovega s.r.l., in data 21 novembre 2025, ha depositato nota con la quale ha fatto presente che l’amministrazione comunale, ricevuta la notifica del ricorso, ha chiesto un parere pro veritate per valutare la legittimità del diniego;
- il parere legale reso al comune ha ravvisato la sussistenza di possibili profili di illegittimità del provvedimento adottato, ragion per cui l’amministrazione comunale, valutata anche la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento d’ufficio, con determina del 21 novembre 2025, ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, il Collegio ha dunque preso atto di quanto sopra e, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiaratoria della cessazione della materia del contendere;
- si ravvisano gli estremi, in considerazione della conclusione della controversia ed in assenza di indicazioni in senso contrario provenienti dalla parte ricorrente, per dichiarare irripetibili le spese del giudizio, salvo la restituzione del contributo unificato, laddove effettivamente versato, a carico del comune di Anzano di Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del giudizio irripetibili, salvo la restituzione del contributo unificato, a carico del comune di Anzano di Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IG, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA IG |
IL SEGRETARIO