Articolo 5 della Legge 3 gennaio 1960, n. 15
Articolo 4
Versione
21 febbraio 1960
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Versione
7 aprile 1967
Art. 5.
La somma globale di 2500 milioni, di cui all'art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70.
((Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara' annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato))
Entrata in vigore il 7 aprile 1967
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