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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG 20164/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 20164/2024 promossa da:
Avv. Alessandro Surace, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.; attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca Panzica;
Controparte_1
convenuta avente ad oggetto: mediazione, risarcimento del danno all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.07.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui l'avv. Alessandro Surace citava in giudizio rappresentando: 1) di aver contattato nel mese di settembre 2023 la Controparte_1
convenuta (agente immobiliare) per un annuncio reperito su internet relativo ad un alloggio con box auto in silos ubicato in Torino, via Lagrange n. 31; 2) che gli fu riferito dalla convenuta che le spese condominiali ammontavano ad € 1.554,oo all'anno box compreso, come da tabella contestualmente consegnatagli;
3) di aver quindi acquistato i due immobili in data 07.11.2023 dalla proprietaria per il prezzo di € 230.000,00; 4) di aver a questo punto contattato Persona_1
l'amministratore del condominio ove era ubicato il compendio immobiliare acquistato, che gli mostrò un'ulteriore tabella di ripartizione degli oneri da cui risultava una spesa condominiale di €
700 circa all'anno per il solo silos, spesa che non gli fu dichiarata dalla convenuta, a cui immediatamente contestò l'omessa informazione;
5) di voler pertanto ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata comunicazione di informazioni rilevanti ex art. 1759
c.c., informazioni di cui la convenuta era nel pieno possesso come ammesso nel corso di un colloquio registrato presso il proprio studio professionale;
6) di quantificare il danno patito in €
2 15.000,00 alla luce della minor reddittività dell'immobile conseguente all'esistenza di spese condominiali di € 700,00 superiori a quanto dichiarato dalla mediatrice immobiliare;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) di aver
[...]
pubblicato l'annuncio di vendita sul sito immobiliare.it e di essere quindi stata contattata dall'avv.
Surace, cui inviò la brochure dell'immobile e una scheda informativa con l'indicazione dell'importo di € 1.554,00 per le spese condominiali per il compendio immobiliare;
2) che nel corso dell'incontro del 04.10.2023 la convenuta riferì all'avv. Surace che le spese condominiali ammontavano in realtà ad € 2.000,00 circa all'anno, avendo pure esibito all'attore la richiesta di €
2.250,00 complessivi formulata dall'amministratore del condominio;
3) che in pari data l'avv.
Surace sottoscrisse una proposta di acquisto che indicava le spese condominiali in € 2.000,00 circa;
4) di aver svolto l'attività di mediazione immobiliare a titolo gratuito in quanto amica della venditrice e della di lei sorella (con cui condivideva la studio professionale, pur nella Persona_2
totale indipendenza delle due attività professionali); 5) che alcuna responsabilità per omessa informazione le può essere addebitata avendo ella riferito che le spese condominiali ammontavano € 2.000,00 circa a fronte di spese effettive di € 2.250,00, posto che nel margine di indeterminatezza portato dalla parola circa poteva essere ricondotta la maggior spesa di €
2.250,00; 6) l'illeceità della prova costituita dalla registrazione di un colloquio in presenza fra l'avv.
Surace e la convenuta;
7) di voler ottenere la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
- dato atto che, espletata l'istruttoria orale ritenuta rilevante, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.07.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza (la difesa di parte convenuta ha riferito che le sue note sono stare redatte con l'ausilio della dott.ssa quale praticante di Persona_3
studio, ai fini della pratica forense):
RITENUTO
- che nel merito va premesso come la domanda risarcitoria dell'attore sia fondata sul seguente assunto: all'avv. Surace durante l'attività di mediazione non è stata data corretta comunicazione dell'importo delle spese condominiali da parte della convenuta che pure era perfettamente informata sul punto, sicché il compendio immobiliare da lui acquistato (alloggio + posto in auto in silos) è di minor valore rispetto a quello che poteva legittimamente ritenere l'acquirente, in quanto l'inaspettato aumento delle spese condominiali di gestione ha comportato
3 un oggettivo minor valore di mercato del compendio stess0, con conseguente domanda risarcitoria parametrata al minor valore del compendio medesimo;
- che, dunque, del tutto inconferente rispetto alla domanda attorea si palesa la tesi della convenuta secondo cui l'avv. Surace non avrebbe dimostrato che non avrebbe acquistato l'immobile nel caso in cui avesse saputo con esattezza l'importo delle spese condominiali: tali argomentazioni avrebbero una astratta rilevanza qualora l'avv. Surace avesse domandato nei confronti della venditrice l'annullamento del contratto di acquisto per errore/dolo, ma sono del tutto irrilevanti rispetto ad una domanda di risarcimento del danno formulata ex art. 1759 c.c. verso il mediatore per non aver questi riferito una circostanza relativa all'affare che stava intermediando, con conseguente danno patito dall'acquirente per aver acquistato un bene mancante di una qualità dichiarata;
- che, sempre di manifesta irrilevanza rispetto all'oggetto del giudizio sono anche altre considerazioni svolte dalla difesa di , ad esempio circa il risparmio fatto conseguire CP_1
all'avv. Surace rispetto al prezzo iniziale richiesto dalla venditrice grazie all'attività della mediatrice, circa la disponibilità di a curare per conto dell'attore una nuova vendita del CP_1
compendio immobiliare, circa la gratuità della mediazione da lei svolta o circa il buon affare complessivamente realizzato dall'avv. Surace;
- che, infatti, l'attore ha chiesto semplicemente di essere ristorato del danno patito per aver acquistato un immobile dal valore inferiore a quello da lui stimato a causa della presenza di spese condominiali superiori a quanto dichiarato dalla mediatrice: non ha pertanto alcun rilievo l'accertamento del fatto se l'avv. Surace avrebbe acquistato o meno l'immobile se avesse saputo l'ammontare esatto delle spese condominiali o la convenienza complessiva dell'affare: quello che rileva è che l'attore aveva deciso di acquistare il compendio immobiliare sulla base di un certo ammontare delle spese condominiali, ammontare che poi, secondo l'attore, si è rilevato essere assai più alto, fatto idoneo a determinare un minor valore del compendio;
- che, svolta questa premessa, sempre in via preliminare va detto che la registrazione del colloquio intercorso fra le parti nello studio dell'avv. Surace (doc. n. 12 parte attrice) è prova perfettamente lecita e come tale pienamente utilizzabile in questo giudizio, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di parte convenuta;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. civ., n. 28398/2022) afferma che “la registrazione di una conversazione tra presenti possa costituire fonte di prova entro i limiti e le
4 condizioni specificamente individuate. Si è, in particolare, statuito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. n. 1250 del 2018; n. 5259 del 2017; n. 27424 del 2014)”: disconoscimento del tutto assente nella fattispecie in esame;
- che, analogamente, in sede penale è stato affermato che “il contenuto della conversazione, verbale o scritta che sia, può essere resa disponibile quale mezzo di prova, in forma documentale a mezzo di screenshot, anche da uno dei conversanti senza autorizzazione o all'insaputa degli altri conversanti. E pienamente utilizzabile la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti
o mediante strumenti di trasmissione, operata anche clandestinamente da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova. Non costituisce intercettazione, ai sensi degli artt. 266 e segg. c.p.p., la documentazione delle comunicazioni svoltesi su una chat estratte, quantunque senza l'autorizzazione degli altri utenti, a mezzo screenshot da parte di uno dei soggetti che sia ammesso ad assistervi, dunque legittimato a parteciparvi attivamente o anche ad assistere passivamente, costituendo forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore o l'autorità giudiziaria può disporre legittimamente, a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.” (Cass. Pen., sez. V, n.
24600/2022);
- che, ancora, è stato affermato che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento. Da tali premesse si è tratta la conseguenza che la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa, e quindi essendo
5 coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico, non può di per sé integrare illecito” (Cass. civ., n. 27424/2014);
- che, dunque, la registrazione di una conversazione effettuata da un partecipante alla conversazione stessa costituisce una prova lecita perfettamente utilizzabile in giudizio in quanto espressione del diritto alla difesa ed alla prova;
- che, invece, i richiami agli artt. 327 bis e 197 comma 1 lett. d) del c.p.p. operati dalla difesa della convenuta per dimostrare la illeceità della registrazione sono del tutto inconferenti ai fatti oggetto di causa, posto che l'avv. Surace nella vicenda in esame non ha svolto indagini penali a favore del proprio assistito (o di sé stesso) essendosi limitato a registrare una conversazione relativa ad una possibile controversia di natura civilistica che poteva insorgere fra lui (non nella sua veste professionale di avvocato, ma di privato consumatore) e la convenuta per CP_1
inadempimento del contratto di mediazione (art. 327 bis c.p.p.), né l'avv. Surace, in quanto attore in questo giudizio, potrà mai divenirne testimone (art. 197 comma 1 lett. d c.p.p.);
- che, analogamente, anche i richiami alla riservatezza del domicilio del difensore svolti dalla difesa della convenuta sono inconferenti rispetto alla presente vicenda, dal momento che l'avv.
Surace ha pieno diritto di registrare quanto accade nel proprio studio professionale, ed infatti le sentenze di segno opposto citate dalla difesa di parte convenuta attengono a registrazioni operate da terzi estranei alla conversazione, ma, come già esposto, è diritto del partecipante alla conversazione provvedere alla sua registrazione;
- che, dunque, alcun illecito civile o penale ha commesso l'avv. Surace nel registrare la conversazione intrattenuta con la convenuta nel suo studio professionale avente ad oggetto le vicende relative al rapporto di mediazione immobiliare intercorso fra le parti, ragion per cui la registrazione raccolta può legittimamente essere utilizzata come prova in questo giudizio;
- che, fatta questa premessa e premesso che lo svolgimento dell'attività di mediazione non rappresenta un fatto contestato, dai documenti prodotti (le prove orali sono risultate prive di significato) è emerso che: 1) il compendio immobiliare (alloggio + box in silos) sia stato pubblicizzato dalla convenuta come avente spese condominiali totali di € 1.554,00, essendo pure stata consegnata all'avv. Surace una tabella che riportava le spese condominiali di tale importo con espressa indicazione che riguardavano sia l'alloggio che il silos;
2) al momento della firma in data 04.10.2023 da parte dell'avv. Surace della proposta di acquisto, su richiesta di (è CP_1
evidente che la richiesta non poteva avvenire dall'attore visto che egli non aveva informazioni
6 maggiori rispetto a quelle possedute dalla convenuta), le spese condominiali sono state indicate in € 2.000,00 circa;
3) le suddette spese erano in realtà pari ad € 2.250,00 circa non avendo consegnato all'avv. Surace una seconda tabella delle spese condominiali riferita CP_1
esclusivamente al silos, tabella di cui era da sempre in possesso (si veda la registrazione CP_1
di cui al doc. n. 12 di parte attrice);
- che, quindi, sulla base della predetta ricostruzione dei fatti secondo la difesa di la CP_1
differenza di € 250,00 fra l'ammontare delle spese effettive e l'importo indicato nella proposta di acquisto sarebbe irrilevante in quanto nella proposta di acquisto le spese erano state indicate in €
2.000,00 circa, ove il circa sarebbe idoneo a rendere irrilevante l'aumento delle spese da €
2.000,00 ad € 2.250,00, mentre secondo la difesa dell'attore l'indicazione di € 2.000,00 circa inserita nella proposta di acquisto su proposta di non era idonea a mutare la precedente CP_1
indicazione specifica di € 1.554,00, sicché egli poteva legittimamente ritenere che l'ammontare delle spese fosse sempre quello a lui precedentemente riferito;
- che entrambe le tesi non sono condivisibili;
- che al riguardo va premesso che l'ulteriore assunto della convenuta secondo cui, dal momento che l'attore avrebbe potuto recuperare autonomamente il Regolamento di condominio e la ripartizione delle spese, allora l'avv. Surace sarebbe l'esclusivo responsabile ex art. 1227 c.c. di quanto occorso, è completamente destituito di fondamento;
- che, infatti, l'avv. Surace (che peraltro ha pure agito quale consumatore nella vicenda oggetto di causa) ha intrattenuto un rapporto con una professionista del settore della mediazione immobiliare, la quale ha clamorosamente omesso di riferire un'informazione a lei perfettamente nota circa la valutazione dell'affare (ovvero l'effettiva entità delle spese condominiali), avendo pure fornito all'attore una tabella in cui le spese erano espressamente riferite sia all'alloggio che al silos per un totale di € 1.554,00;
- che, dunque, per quale ragione l'avv. Surace (consumatore) avrebbe dovuto non fare affidamento alle dichiarazioni rese da un mediatore professionista, dichiarazioni che peraltro erano perfettamente coincidenti con la tabella di ripartizione a lui consegnata sicché alcun oggettivo elemento di sospetto era per lui percepibile, e conseguentemente per quale ragione avrebbe dovuto iniziare autonome indagini circa la presenza di ulteriori tabelle, a parte ogni considerazione che l'amministratore di condominio non può consegnare le tabelle a soggetti estranei al condominio?
7 - che, dunque, a fronte della conoscenza esatta da parte di dell'ammontare delle CP_1
spese condominiali, risulta gravemente negligente ex art. 1759 c.c. la sua condotta consistita nell'aver indicato nella proposta di acquisto un importo (€ 2.000,00 circa) più basso di € 250,00 dell'importo effettivo (peraltro dopo aver pubblicizzato un importo di € 700,00 più basso dell'effettivo);
- che, pertanto, l'indicazione fatta scrivere da nella proposta di acquisto di € CP_1
2.000,00 circa non vale a rendere correttamente adempiuta l'obbligazione del mediatore sull'assunto che € 2.250,oo sarebbero includibili nell'importo di € 2.000,00 circa;
- che, infatti, ciò che deve essere scrutinato in questa sede non è se l'importo di € 2.250,00 possa essere ricondotto al concetto di € 2.o0o,00 circa, ma se il mediatore, che ben sapeva che le spese erano di € 2.250,00, si è comportato in modo corretto nel non riferire detta informazione al possibile acquirente, dopo peraltro aver pubblicizzato l'immobile con l'indicazione di spese pari ad
€ 1.554,00 e dopo aver indicato all'avv. Surace in sede di sottoscrizione della proposta di acquisto l'importo di € 2.000,00 circa;
- che a detta domanda deve essere data risposta negativa, essendo negligente la condotta del mediatore che non riferisce circostanze a lui perfettamente note idonee a pregiudicare gli interessi di una delle parti mediate;
- che, dunque, deve essere considerata professionalmente responsabile per aver CP_1
fornito consapevolmente (ma alla stessa conclusione si deve giungere qualora la condotta sia affetta da mera negligenza) indicazioni sottostimate di € 250,00 annui circa l'esatto ammontare delle spese condominiali del compendio acquistato dall'attore;
- che, infatti, ex art. 1759 c.c. sarebbe stato onere di quello di informare l'attore CP_1
circa la reale consistenza delle spese, posto che l'informazione era nel possesso della stessa
, sicché neppure può ritenersi rilevante nel caso di specie la tesi della difesa della CP_1
convenuta secondo cui il mediatore non è tenuto, in difetto di apposito incarico, ad effettuare particolari indagini di carattere tecnico-giuridico sulla natura dell'immobile: nella fattispecie in esame, infatti, PI non doveva effettuare alcuna indagine, visto che l'informazione era già in suo possesso ancor prima di conoscere l'attore e visto che l'informazione omessa non attiene a chissà quale complicato accertamento, essendo al contrario un'informazione basica e rilevante per ogni acquirente, ovvero l'ammontare delle spese condominiali!
8 - che, infatti, “il mediatore ha, nei confronti dell'intermediato, il duplice obbligo di dichiarare le circostanze rilevanti dell'affare delle quali sia a conoscenza, e di tacere le circostanze delle quali egli non abbia sicura contezza” (Cass., Sez. III, sentenza n. 19951 del 18 luglio 2008);
- che da quanto precede consegue anche l'infondatezza della tesi sostenuta dall'avv. Surace secondo cui l'indicazione di € 2.000,00 circa doveva essere parametrata all'importo precedentemente comunicato di € 1.554,00, perché l'indicazione numerica delle possibili spese condominiali contenuta nella proposta di acquisto è chiarissima nel suo significato letterale, con la conseguenza che deve ritenersi che l'attore abbia acquistato l'immobile nella consapevolezza che le spese condominiali potevano essere superiori a quanto precedentemente riferito, ovvero sino ad € 2.000,00;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'omessa informazione circa le effettive spese condominiali imputabile alla negligenza professionale di non è pari ad € 700,00 all'anno CP_1
ma ad € 250,00 all'anno;
- che, pertanto, il danno patito dall'avv. Surace consiste nell'aver acquistato un compendio immobiliare avente spese condominiali superiori di € 250,00 rispetto a quanto a lui dichiarato dal mediatore, posto che è evidente (trattasi di fatto notorio) che un immobile con spese condominiali più alte vale sul mercato di meno rispetto ad un immobile identico con spese condominiali più basse (fatto che avrà incidenza sia in caso di locazione che di vendita dell'immobile);
- che in atto di citazione l'attore ha fornito un proprio criterio per determinare il minor valore dell'immobile in conseguenza dell'inaspettato aumento delle spese condominiali, criterio che il
Tribunale ritiene condivisibile dovendo il danno essere necessariamente liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- che, infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di
9 fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II, 07/06/2007, n. 13288);
- che, dunque, parte attrice, dopo aver indicato il probabile valore locativo del compendio immobiliare in forza di propria Ctp, lo ha defalcato di un importo pari alle spese condominiali non dichiarate, indicando poi l'incidenza percentuale delle suddette spese sul canone, ed infine ha ridotto il valore dell'immobile come desumibile dal prezzo di acquisto di analoga percentuale: trattasi di criterio che ex art. 1226 c.c. può essere agevolmente seguito per determinare il danno patito dall'attore per il minor valore dell'immobile conseguente alle maggiori spese condominiali;
- che al riguardo va detto che parte convenuta ha contestato il valore locativo indicato dall'attore, sostenendo che fosse troppo elevato;
- che in merito va detto che, in realtà, l'asserita sovrastima del valore locativo va in danno esclusivo dell'attore ed a vantaggio della convenuta, dal momento che all'aumentare del canone diminuisce l'incidenza percentuale dei maggiori oneri condominiali (ad esempio, se il valore locativo è di € 10.000,00 e il maggior onere condominiale è di € 250,00, la percentuale di incidenza
è del 2,5%, mentre se il valore locativo è di € 20.000,00 la percentuale di incidenza è dell'1,25%), sicché la difesa di parte convenuta sul punto svolta è di scarsa incidenza e pure controproducente;
- che, in realtà, nella comparsa costitutiva (pag. 8) parte convenuta ha indicato un valore locativo per alloggio e silos pari ad € 891,00 al mese, sostanzialmente coincidente con la valutazione dell'attore (€ 900,00 al mese), sicché ritiene il Giudice che il valore locativo di € 900,00 indicato dall'attore possa essere assunto in via equitativa quale parametro di partenza per calcolare il minor valore commerciale dell'immobile;
- che, dunque, considerato il canone annuo di € 10.800,00 per il compendio immobiliare, allora l'incidenza sul valore locativo delle maggiori spese condominiali (€ 250,00) è pari al 2,31%, sicché il valore dell'immobile come risultante dal prezzo di acquisto sostenuto dall'avv. Surace (€
230.000,00) deve essere ridotto di pari percentuale, per un totale di € 5.313,00, somma che pertanto parte convenuta deve essere condannata a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno per il minor valore dell'immobile;
- che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione di valore, vanno poi riconosciuti interessi e rivalutazione anche d'ufficio in quanto in caso di risarcimento del danno, ancorché di natura contrattuale (Cass., Sez. II, 04/10/1999, n. 11021), detti accessori “costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono
10 essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass., Sez. III, 07/07/2009, n. 15928);
- che la rivalutazione, infatti, non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-
1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass.
25-9-1997 n. 9396), mentre gli interessi compensativi maturano automaticamente sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno essendo il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito (Cass.
10884/2007), con spiccata funzione equitativa;
- che il tasso degli interessi compensativi viene equitativamente (Cass. 17-2-1995 n. 1712) determinato in quello legale (art. 1284 c.c., comma primo, non essendo applicabile quello di cui al quarto comma trattandosi di obbligazione di valore), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
- che quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, invece, va rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. civ., 27/01/1996, n. 637) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ.,
25/09/1997, n. 9415). Nel caso di specie, quindi, il primo atto idoneo alla costituzione in mora è la pec in data 09.11.2023 (doc. 8 parte attrice), sicché gli interessi e la rivalutazione decorreranno da tale data;
- che successivamente alla presente sentenza, il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno solamente gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo;
- che parte attrice ha pure chiesto l'applicazione dell'art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 50 del Codice di deontologia forense in quanto l'avv. Panzica di controparte avrebbe
11 consapevolmente introdotto nel giudizio con la memoria n. 3 il doc. n. 16 che sarebbe un falso laddove include la firma di e la dichiarazione che non prese parte alla Persona_1 CP_1
trattativa, con conseguente assenza del diritto a richiedere qualsivoglia provvigione;
- che a tal riguardo va detto che il citato art. 50, per la parte che può interessare in questa sede, prevede che “
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi”;
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che non sia prospettabile la violazione deontologica e/o codicistica indicata da parte attrice in quanto non vi è prova alcuna che l'avv.
Panzica abbia fatto uso consapevole di un documento falso;
- che, infatti, da un lato il documento (che nega che abbia svolto il ruolo di CP_1
mediatore nell'affare oggetto di causa) è di per sé “autentico” nella sua materialità storica per stessa ammissione dell'avv. Surace, tanto che l'attore è in possesso della sua copia, essendo stato progettato da per la tutela dei suoi interessi prima dell'introduzione del presente CP_1
giudizio e poi sporto all'avv. Surace, mentre, dall'altro lato, non vi è prova che l'avv. Panzica sia informato circa le effettive modalità di apposizione della firma di Per_1
- che, per il resto, la produzione di un documento materialmente autentico che riporta una dichiarazione palesemente falsa (la mancata partecipazione di alle trattative: dunque la CP_1
falsità sarebbe ideologica e non materiale) non rientra, ad avviso del Tribunale, nell'ambito disciplinare di cui all'art. 50 del codice di deontologia forense in quanto lo scopo della produzione documentale da parte dell'avv. Panzica non era quello di provare la mancata partecipazione di alle trattative (posto che la sua partecipazione è fatto palesemente pacifico fra le parti) CP_1
quanto la gratuità della sua prestazione professionale, fatto invece controverso fra le parti (al riguardo va precisato che l'avv. Surace non ha corrisposto a alcuna provvigione), per CP_1
quanto privo di qualsivoglia rilevanza in questo giudizio, ragion per cui il Tribunale non svolgerà alcun accertamento in merito all'onerosità/gratuità dell'attività di mediazione;
- che, dunque, non può essere accolta la richiesta formulata dall'avv. Surace ex art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 50 del Codice di deontologia forense non sussistendone i presupposti;
- che le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta verso parte attrice, dovendosi ricordare come la riduzione meramente quantitativa della somma richiesta non implica
12 soccombenza, atteso che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U.
n. 32061/22), presupposti che nel caso di specie non possono essere rinvenuti, anche in considerazione dell'infondatezza delle numerose eccezioni aventi carattere preliminari sollevate dalla difesa della resistente;
- che le spese sono liquidate in conformità ai parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva, e pari ai valori minimi per le restanti fasi stante la modesta attività processuale ivi espletata, dovendosi all'uopo anche considerare che la somma riconosciuta in sentenza è di poco superiore al minimo dello scaglione (sino ad € 26.000,00) e la complessità non bassa ma media delle questioni giuridiche trattate;
- che, infine, l'accoglimento della domanda dell'attore esclude la temerarietà della lite da parte sua:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a favore dell'avv. Alessandro Surace a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno la somma di € 5.313,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat delle famiglie di operai ed impiegati ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 09.11.2023 e sino alla data della presente sentenza, da quando, sulla somma così ottenuta, decorreranno gli interessi ex art. 1284
c.c., comma primo, sino alla data del saldo effettivo.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da . Controparte_1
13 Rigetta la richiesta ex art. 88 c.p.c. ed ex art. 50 del Codice di deontologia forense formulata dall'avv. Alessandro Surace.
Condanna a pagare a favore dell'avv. Alessandro Surace le spese di lite di Controparte_1
questo giudizio, spese che liquida in € 3.387,00 a titolo di compenso ed in € 264,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 09.07.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
14
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 20164/2024 promossa da:
Avv. Alessandro Surace, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.; attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca Panzica;
Controparte_1
convenuta avente ad oggetto: mediazione, risarcimento del danno all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.07.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui l'avv. Alessandro Surace citava in giudizio rappresentando: 1) di aver contattato nel mese di settembre 2023 la Controparte_1
convenuta (agente immobiliare) per un annuncio reperito su internet relativo ad un alloggio con box auto in silos ubicato in Torino, via Lagrange n. 31; 2) che gli fu riferito dalla convenuta che le spese condominiali ammontavano ad € 1.554,oo all'anno box compreso, come da tabella contestualmente consegnatagli;
3) di aver quindi acquistato i due immobili in data 07.11.2023 dalla proprietaria per il prezzo di € 230.000,00; 4) di aver a questo punto contattato Persona_1
l'amministratore del condominio ove era ubicato il compendio immobiliare acquistato, che gli mostrò un'ulteriore tabella di ripartizione degli oneri da cui risultava una spesa condominiale di €
700 circa all'anno per il solo silos, spesa che non gli fu dichiarata dalla convenuta, a cui immediatamente contestò l'omessa informazione;
5) di voler pertanto ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata comunicazione di informazioni rilevanti ex art. 1759
c.c., informazioni di cui la convenuta era nel pieno possesso come ammesso nel corso di un colloquio registrato presso il proprio studio professionale;
6) di quantificare il danno patito in €
2 15.000,00 alla luce della minor reddittività dell'immobile conseguente all'esistenza di spese condominiali di € 700,00 superiori a quanto dichiarato dalla mediatrice immobiliare;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) di aver
[...]
pubblicato l'annuncio di vendita sul sito immobiliare.it e di essere quindi stata contattata dall'avv.
Surace, cui inviò la brochure dell'immobile e una scheda informativa con l'indicazione dell'importo di € 1.554,00 per le spese condominiali per il compendio immobiliare;
2) che nel corso dell'incontro del 04.10.2023 la convenuta riferì all'avv. Surace che le spese condominiali ammontavano in realtà ad € 2.000,00 circa all'anno, avendo pure esibito all'attore la richiesta di €
2.250,00 complessivi formulata dall'amministratore del condominio;
3) che in pari data l'avv.
Surace sottoscrisse una proposta di acquisto che indicava le spese condominiali in € 2.000,00 circa;
4) di aver svolto l'attività di mediazione immobiliare a titolo gratuito in quanto amica della venditrice e della di lei sorella (con cui condivideva la studio professionale, pur nella Persona_2
totale indipendenza delle due attività professionali); 5) che alcuna responsabilità per omessa informazione le può essere addebitata avendo ella riferito che le spese condominiali ammontavano € 2.000,00 circa a fronte di spese effettive di € 2.250,00, posto che nel margine di indeterminatezza portato dalla parola circa poteva essere ricondotta la maggior spesa di €
2.250,00; 6) l'illeceità della prova costituita dalla registrazione di un colloquio in presenza fra l'avv.
Surace e la convenuta;
7) di voler ottenere la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
- dato atto che, espletata l'istruttoria orale ritenuta rilevante, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.07.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza (la difesa di parte convenuta ha riferito che le sue note sono stare redatte con l'ausilio della dott.ssa quale praticante di Persona_3
studio, ai fini della pratica forense):
RITENUTO
- che nel merito va premesso come la domanda risarcitoria dell'attore sia fondata sul seguente assunto: all'avv. Surace durante l'attività di mediazione non è stata data corretta comunicazione dell'importo delle spese condominiali da parte della convenuta che pure era perfettamente informata sul punto, sicché il compendio immobiliare da lui acquistato (alloggio + posto in auto in silos) è di minor valore rispetto a quello che poteva legittimamente ritenere l'acquirente, in quanto l'inaspettato aumento delle spese condominiali di gestione ha comportato
3 un oggettivo minor valore di mercato del compendio stess0, con conseguente domanda risarcitoria parametrata al minor valore del compendio medesimo;
- che, dunque, del tutto inconferente rispetto alla domanda attorea si palesa la tesi della convenuta secondo cui l'avv. Surace non avrebbe dimostrato che non avrebbe acquistato l'immobile nel caso in cui avesse saputo con esattezza l'importo delle spese condominiali: tali argomentazioni avrebbero una astratta rilevanza qualora l'avv. Surace avesse domandato nei confronti della venditrice l'annullamento del contratto di acquisto per errore/dolo, ma sono del tutto irrilevanti rispetto ad una domanda di risarcimento del danno formulata ex art. 1759 c.c. verso il mediatore per non aver questi riferito una circostanza relativa all'affare che stava intermediando, con conseguente danno patito dall'acquirente per aver acquistato un bene mancante di una qualità dichiarata;
- che, sempre di manifesta irrilevanza rispetto all'oggetto del giudizio sono anche altre considerazioni svolte dalla difesa di , ad esempio circa il risparmio fatto conseguire CP_1
all'avv. Surace rispetto al prezzo iniziale richiesto dalla venditrice grazie all'attività della mediatrice, circa la disponibilità di a curare per conto dell'attore una nuova vendita del CP_1
compendio immobiliare, circa la gratuità della mediazione da lei svolta o circa il buon affare complessivamente realizzato dall'avv. Surace;
- che, infatti, l'attore ha chiesto semplicemente di essere ristorato del danno patito per aver acquistato un immobile dal valore inferiore a quello da lui stimato a causa della presenza di spese condominiali superiori a quanto dichiarato dalla mediatrice: non ha pertanto alcun rilievo l'accertamento del fatto se l'avv. Surace avrebbe acquistato o meno l'immobile se avesse saputo l'ammontare esatto delle spese condominiali o la convenienza complessiva dell'affare: quello che rileva è che l'attore aveva deciso di acquistare il compendio immobiliare sulla base di un certo ammontare delle spese condominiali, ammontare che poi, secondo l'attore, si è rilevato essere assai più alto, fatto idoneo a determinare un minor valore del compendio;
- che, svolta questa premessa, sempre in via preliminare va detto che la registrazione del colloquio intercorso fra le parti nello studio dell'avv. Surace (doc. n. 12 parte attrice) è prova perfettamente lecita e come tale pienamente utilizzabile in questo giudizio, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di parte convenuta;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. civ., n. 28398/2022) afferma che “la registrazione di una conversazione tra presenti possa costituire fonte di prova entro i limiti e le
4 condizioni specificamente individuate. Si è, in particolare, statuito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. n. 1250 del 2018; n. 5259 del 2017; n. 27424 del 2014)”: disconoscimento del tutto assente nella fattispecie in esame;
- che, analogamente, in sede penale è stato affermato che “il contenuto della conversazione, verbale o scritta che sia, può essere resa disponibile quale mezzo di prova, in forma documentale a mezzo di screenshot, anche da uno dei conversanti senza autorizzazione o all'insaputa degli altri conversanti. E pienamente utilizzabile la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti
o mediante strumenti di trasmissione, operata anche clandestinamente da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova. Non costituisce intercettazione, ai sensi degli artt. 266 e segg. c.p.p., la documentazione delle comunicazioni svoltesi su una chat estratte, quantunque senza l'autorizzazione degli altri utenti, a mezzo screenshot da parte di uno dei soggetti che sia ammesso ad assistervi, dunque legittimato a parteciparvi attivamente o anche ad assistere passivamente, costituendo forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore o l'autorità giudiziaria può disporre legittimamente, a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.” (Cass. Pen., sez. V, n.
24600/2022);
- che, ancora, è stato affermato che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento. Da tali premesse si è tratta la conseguenza che la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa, e quindi essendo
5 coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico, non può di per sé integrare illecito” (Cass. civ., n. 27424/2014);
- che, dunque, la registrazione di una conversazione effettuata da un partecipante alla conversazione stessa costituisce una prova lecita perfettamente utilizzabile in giudizio in quanto espressione del diritto alla difesa ed alla prova;
- che, invece, i richiami agli artt. 327 bis e 197 comma 1 lett. d) del c.p.p. operati dalla difesa della convenuta per dimostrare la illeceità della registrazione sono del tutto inconferenti ai fatti oggetto di causa, posto che l'avv. Surace nella vicenda in esame non ha svolto indagini penali a favore del proprio assistito (o di sé stesso) essendosi limitato a registrare una conversazione relativa ad una possibile controversia di natura civilistica che poteva insorgere fra lui (non nella sua veste professionale di avvocato, ma di privato consumatore) e la convenuta per CP_1
inadempimento del contratto di mediazione (art. 327 bis c.p.p.), né l'avv. Surace, in quanto attore in questo giudizio, potrà mai divenirne testimone (art. 197 comma 1 lett. d c.p.p.);
- che, analogamente, anche i richiami alla riservatezza del domicilio del difensore svolti dalla difesa della convenuta sono inconferenti rispetto alla presente vicenda, dal momento che l'avv.
Surace ha pieno diritto di registrare quanto accade nel proprio studio professionale, ed infatti le sentenze di segno opposto citate dalla difesa di parte convenuta attengono a registrazioni operate da terzi estranei alla conversazione, ma, come già esposto, è diritto del partecipante alla conversazione provvedere alla sua registrazione;
- che, dunque, alcun illecito civile o penale ha commesso l'avv. Surace nel registrare la conversazione intrattenuta con la convenuta nel suo studio professionale avente ad oggetto le vicende relative al rapporto di mediazione immobiliare intercorso fra le parti, ragion per cui la registrazione raccolta può legittimamente essere utilizzata come prova in questo giudizio;
- che, fatta questa premessa e premesso che lo svolgimento dell'attività di mediazione non rappresenta un fatto contestato, dai documenti prodotti (le prove orali sono risultate prive di significato) è emerso che: 1) il compendio immobiliare (alloggio + box in silos) sia stato pubblicizzato dalla convenuta come avente spese condominiali totali di € 1.554,00, essendo pure stata consegnata all'avv. Surace una tabella che riportava le spese condominiali di tale importo con espressa indicazione che riguardavano sia l'alloggio che il silos;
2) al momento della firma in data 04.10.2023 da parte dell'avv. Surace della proposta di acquisto, su richiesta di (è CP_1
evidente che la richiesta non poteva avvenire dall'attore visto che egli non aveva informazioni
6 maggiori rispetto a quelle possedute dalla convenuta), le spese condominiali sono state indicate in € 2.000,00 circa;
3) le suddette spese erano in realtà pari ad € 2.250,00 circa non avendo consegnato all'avv. Surace una seconda tabella delle spese condominiali riferita CP_1
esclusivamente al silos, tabella di cui era da sempre in possesso (si veda la registrazione CP_1
di cui al doc. n. 12 di parte attrice);
- che, quindi, sulla base della predetta ricostruzione dei fatti secondo la difesa di la CP_1
differenza di € 250,00 fra l'ammontare delle spese effettive e l'importo indicato nella proposta di acquisto sarebbe irrilevante in quanto nella proposta di acquisto le spese erano state indicate in €
2.000,00 circa, ove il circa sarebbe idoneo a rendere irrilevante l'aumento delle spese da €
2.000,00 ad € 2.250,00, mentre secondo la difesa dell'attore l'indicazione di € 2.000,00 circa inserita nella proposta di acquisto su proposta di non era idonea a mutare la precedente CP_1
indicazione specifica di € 1.554,00, sicché egli poteva legittimamente ritenere che l'ammontare delle spese fosse sempre quello a lui precedentemente riferito;
- che entrambe le tesi non sono condivisibili;
- che al riguardo va premesso che l'ulteriore assunto della convenuta secondo cui, dal momento che l'attore avrebbe potuto recuperare autonomamente il Regolamento di condominio e la ripartizione delle spese, allora l'avv. Surace sarebbe l'esclusivo responsabile ex art. 1227 c.c. di quanto occorso, è completamente destituito di fondamento;
- che, infatti, l'avv. Surace (che peraltro ha pure agito quale consumatore nella vicenda oggetto di causa) ha intrattenuto un rapporto con una professionista del settore della mediazione immobiliare, la quale ha clamorosamente omesso di riferire un'informazione a lei perfettamente nota circa la valutazione dell'affare (ovvero l'effettiva entità delle spese condominiali), avendo pure fornito all'attore una tabella in cui le spese erano espressamente riferite sia all'alloggio che al silos per un totale di € 1.554,00;
- che, dunque, per quale ragione l'avv. Surace (consumatore) avrebbe dovuto non fare affidamento alle dichiarazioni rese da un mediatore professionista, dichiarazioni che peraltro erano perfettamente coincidenti con la tabella di ripartizione a lui consegnata sicché alcun oggettivo elemento di sospetto era per lui percepibile, e conseguentemente per quale ragione avrebbe dovuto iniziare autonome indagini circa la presenza di ulteriori tabelle, a parte ogni considerazione che l'amministratore di condominio non può consegnare le tabelle a soggetti estranei al condominio?
7 - che, dunque, a fronte della conoscenza esatta da parte di dell'ammontare delle CP_1
spese condominiali, risulta gravemente negligente ex art. 1759 c.c. la sua condotta consistita nell'aver indicato nella proposta di acquisto un importo (€ 2.000,00 circa) più basso di € 250,00 dell'importo effettivo (peraltro dopo aver pubblicizzato un importo di € 700,00 più basso dell'effettivo);
- che, pertanto, l'indicazione fatta scrivere da nella proposta di acquisto di € CP_1
2.000,00 circa non vale a rendere correttamente adempiuta l'obbligazione del mediatore sull'assunto che € 2.250,oo sarebbero includibili nell'importo di € 2.000,00 circa;
- che, infatti, ciò che deve essere scrutinato in questa sede non è se l'importo di € 2.250,00 possa essere ricondotto al concetto di € 2.o0o,00 circa, ma se il mediatore, che ben sapeva che le spese erano di € 2.250,00, si è comportato in modo corretto nel non riferire detta informazione al possibile acquirente, dopo peraltro aver pubblicizzato l'immobile con l'indicazione di spese pari ad
€ 1.554,00 e dopo aver indicato all'avv. Surace in sede di sottoscrizione della proposta di acquisto l'importo di € 2.000,00 circa;
- che a detta domanda deve essere data risposta negativa, essendo negligente la condotta del mediatore che non riferisce circostanze a lui perfettamente note idonee a pregiudicare gli interessi di una delle parti mediate;
- che, dunque, deve essere considerata professionalmente responsabile per aver CP_1
fornito consapevolmente (ma alla stessa conclusione si deve giungere qualora la condotta sia affetta da mera negligenza) indicazioni sottostimate di € 250,00 annui circa l'esatto ammontare delle spese condominiali del compendio acquistato dall'attore;
- che, infatti, ex art. 1759 c.c. sarebbe stato onere di quello di informare l'attore CP_1
circa la reale consistenza delle spese, posto che l'informazione era nel possesso della stessa
, sicché neppure può ritenersi rilevante nel caso di specie la tesi della difesa della CP_1
convenuta secondo cui il mediatore non è tenuto, in difetto di apposito incarico, ad effettuare particolari indagini di carattere tecnico-giuridico sulla natura dell'immobile: nella fattispecie in esame, infatti, PI non doveva effettuare alcuna indagine, visto che l'informazione era già in suo possesso ancor prima di conoscere l'attore e visto che l'informazione omessa non attiene a chissà quale complicato accertamento, essendo al contrario un'informazione basica e rilevante per ogni acquirente, ovvero l'ammontare delle spese condominiali!
8 - che, infatti, “il mediatore ha, nei confronti dell'intermediato, il duplice obbligo di dichiarare le circostanze rilevanti dell'affare delle quali sia a conoscenza, e di tacere le circostanze delle quali egli non abbia sicura contezza” (Cass., Sez. III, sentenza n. 19951 del 18 luglio 2008);
- che da quanto precede consegue anche l'infondatezza della tesi sostenuta dall'avv. Surace secondo cui l'indicazione di € 2.000,00 circa doveva essere parametrata all'importo precedentemente comunicato di € 1.554,00, perché l'indicazione numerica delle possibili spese condominiali contenuta nella proposta di acquisto è chiarissima nel suo significato letterale, con la conseguenza che deve ritenersi che l'attore abbia acquistato l'immobile nella consapevolezza che le spese condominiali potevano essere superiori a quanto precedentemente riferito, ovvero sino ad € 2.000,00;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'omessa informazione circa le effettive spese condominiali imputabile alla negligenza professionale di non è pari ad € 700,00 all'anno CP_1
ma ad € 250,00 all'anno;
- che, pertanto, il danno patito dall'avv. Surace consiste nell'aver acquistato un compendio immobiliare avente spese condominiali superiori di € 250,00 rispetto a quanto a lui dichiarato dal mediatore, posto che è evidente (trattasi di fatto notorio) che un immobile con spese condominiali più alte vale sul mercato di meno rispetto ad un immobile identico con spese condominiali più basse (fatto che avrà incidenza sia in caso di locazione che di vendita dell'immobile);
- che in atto di citazione l'attore ha fornito un proprio criterio per determinare il minor valore dell'immobile in conseguenza dell'inaspettato aumento delle spese condominiali, criterio che il
Tribunale ritiene condivisibile dovendo il danno essere necessariamente liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- che, infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di
9 fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II, 07/06/2007, n. 13288);
- che, dunque, parte attrice, dopo aver indicato il probabile valore locativo del compendio immobiliare in forza di propria Ctp, lo ha defalcato di un importo pari alle spese condominiali non dichiarate, indicando poi l'incidenza percentuale delle suddette spese sul canone, ed infine ha ridotto il valore dell'immobile come desumibile dal prezzo di acquisto di analoga percentuale: trattasi di criterio che ex art. 1226 c.c. può essere agevolmente seguito per determinare il danno patito dall'attore per il minor valore dell'immobile conseguente alle maggiori spese condominiali;
- che al riguardo va detto che parte convenuta ha contestato il valore locativo indicato dall'attore, sostenendo che fosse troppo elevato;
- che in merito va detto che, in realtà, l'asserita sovrastima del valore locativo va in danno esclusivo dell'attore ed a vantaggio della convenuta, dal momento che all'aumentare del canone diminuisce l'incidenza percentuale dei maggiori oneri condominiali (ad esempio, se il valore locativo è di € 10.000,00 e il maggior onere condominiale è di € 250,00, la percentuale di incidenza
è del 2,5%, mentre se il valore locativo è di € 20.000,00 la percentuale di incidenza è dell'1,25%), sicché la difesa di parte convenuta sul punto svolta è di scarsa incidenza e pure controproducente;
- che, in realtà, nella comparsa costitutiva (pag. 8) parte convenuta ha indicato un valore locativo per alloggio e silos pari ad € 891,00 al mese, sostanzialmente coincidente con la valutazione dell'attore (€ 900,00 al mese), sicché ritiene il Giudice che il valore locativo di € 900,00 indicato dall'attore possa essere assunto in via equitativa quale parametro di partenza per calcolare il minor valore commerciale dell'immobile;
- che, dunque, considerato il canone annuo di € 10.800,00 per il compendio immobiliare, allora l'incidenza sul valore locativo delle maggiori spese condominiali (€ 250,00) è pari al 2,31%, sicché il valore dell'immobile come risultante dal prezzo di acquisto sostenuto dall'avv. Surace (€
230.000,00) deve essere ridotto di pari percentuale, per un totale di € 5.313,00, somma che pertanto parte convenuta deve essere condannata a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno per il minor valore dell'immobile;
- che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione di valore, vanno poi riconosciuti interessi e rivalutazione anche d'ufficio in quanto in caso di risarcimento del danno, ancorché di natura contrattuale (Cass., Sez. II, 04/10/1999, n. 11021), detti accessori “costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono
10 essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass., Sez. III, 07/07/2009, n. 15928);
- che la rivalutazione, infatti, non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-
1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass.
25-9-1997 n. 9396), mentre gli interessi compensativi maturano automaticamente sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno essendo il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito (Cass.
10884/2007), con spiccata funzione equitativa;
- che il tasso degli interessi compensativi viene equitativamente (Cass. 17-2-1995 n. 1712) determinato in quello legale (art. 1284 c.c., comma primo, non essendo applicabile quello di cui al quarto comma trattandosi di obbligazione di valore), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
- che quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, invece, va rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. civ., 27/01/1996, n. 637) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ.,
25/09/1997, n. 9415). Nel caso di specie, quindi, il primo atto idoneo alla costituzione in mora è la pec in data 09.11.2023 (doc. 8 parte attrice), sicché gli interessi e la rivalutazione decorreranno da tale data;
- che successivamente alla presente sentenza, il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno solamente gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo;
- che parte attrice ha pure chiesto l'applicazione dell'art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 50 del Codice di deontologia forense in quanto l'avv. Panzica di controparte avrebbe
11 consapevolmente introdotto nel giudizio con la memoria n. 3 il doc. n. 16 che sarebbe un falso laddove include la firma di e la dichiarazione che non prese parte alla Persona_1 CP_1
trattativa, con conseguente assenza del diritto a richiedere qualsivoglia provvigione;
- che a tal riguardo va detto che il citato art. 50, per la parte che può interessare in questa sede, prevede che “
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi”;
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che non sia prospettabile la violazione deontologica e/o codicistica indicata da parte attrice in quanto non vi è prova alcuna che l'avv.
Panzica abbia fatto uso consapevole di un documento falso;
- che, infatti, da un lato il documento (che nega che abbia svolto il ruolo di CP_1
mediatore nell'affare oggetto di causa) è di per sé “autentico” nella sua materialità storica per stessa ammissione dell'avv. Surace, tanto che l'attore è in possesso della sua copia, essendo stato progettato da per la tutela dei suoi interessi prima dell'introduzione del presente CP_1
giudizio e poi sporto all'avv. Surace, mentre, dall'altro lato, non vi è prova che l'avv. Panzica sia informato circa le effettive modalità di apposizione della firma di Per_1
- che, per il resto, la produzione di un documento materialmente autentico che riporta una dichiarazione palesemente falsa (la mancata partecipazione di alle trattative: dunque la CP_1
falsità sarebbe ideologica e non materiale) non rientra, ad avviso del Tribunale, nell'ambito disciplinare di cui all'art. 50 del codice di deontologia forense in quanto lo scopo della produzione documentale da parte dell'avv. Panzica non era quello di provare la mancata partecipazione di alle trattative (posto che la sua partecipazione è fatto palesemente pacifico fra le parti) CP_1
quanto la gratuità della sua prestazione professionale, fatto invece controverso fra le parti (al riguardo va precisato che l'avv. Surace non ha corrisposto a alcuna provvigione), per CP_1
quanto privo di qualsivoglia rilevanza in questo giudizio, ragion per cui il Tribunale non svolgerà alcun accertamento in merito all'onerosità/gratuità dell'attività di mediazione;
- che, dunque, non può essere accolta la richiesta formulata dall'avv. Surace ex art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 50 del Codice di deontologia forense non sussistendone i presupposti;
- che le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta verso parte attrice, dovendosi ricordare come la riduzione meramente quantitativa della somma richiesta non implica
12 soccombenza, atteso che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U.
n. 32061/22), presupposti che nel caso di specie non possono essere rinvenuti, anche in considerazione dell'infondatezza delle numerose eccezioni aventi carattere preliminari sollevate dalla difesa della resistente;
- che le spese sono liquidate in conformità ai parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva, e pari ai valori minimi per le restanti fasi stante la modesta attività processuale ivi espletata, dovendosi all'uopo anche considerare che la somma riconosciuta in sentenza è di poco superiore al minimo dello scaglione (sino ad € 26.000,00) e la complessità non bassa ma media delle questioni giuridiche trattate;
- che, infine, l'accoglimento della domanda dell'attore esclude la temerarietà della lite da parte sua:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a favore dell'avv. Alessandro Surace a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno la somma di € 5.313,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat delle famiglie di operai ed impiegati ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 09.11.2023 e sino alla data della presente sentenza, da quando, sulla somma così ottenuta, decorreranno gli interessi ex art. 1284
c.c., comma primo, sino alla data del saldo effettivo.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da . Controparte_1
13 Rigetta la richiesta ex art. 88 c.p.c. ed ex art. 50 del Codice di deontologia forense formulata dall'avv. Alessandro Surace.
Condanna a pagare a favore dell'avv. Alessandro Surace le spese di lite di Controparte_1
questo giudizio, spese che liquida in € 3.387,00 a titolo di compenso ed in € 264,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 09.07.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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