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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2198/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - SC - AT
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004291969000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180003572450000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 030 20249004291969/000 limitatamente alla parte riferita al mancato pagamento dell'IRPEF, dell'addizionale comunale e regionale riferite all'anno 2013 comprensive degli interessi e delle sanzioni per un totale di € 5.307,03, e per l'effetto anche della cartella di pagamento n. 030 20180003572450000 in quanto non notificata al ricorrente, nonché di tutti gli altri atti che nella more del giudizio verranno allo stesso notificati. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente: rigettare il proposto ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio;
• in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia di SC e, per l'effetto, condannare il solo Ente Impositore alle eventuali spese in favore dell'opponente e alla refusione delle spese in favore dell'Agente di riscossione.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I Grado di AT, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020180003572450000 - IRPEF anno 2013 - è fondato.
Il contribuente ha eccepito in via principale la mancata notifica della cartella di pagamento.
L'ADER, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita il 9.9.2024, ha svolto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione che proverebbe, secondo la sua prospettazione, la regolare notifica della cartella di pagamento contestata e di un successivo preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato anche ai fini interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
Per quanto sopra esposto non era ulteriormente necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale sollecitata dall'Agenzia resistente. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti relativamente ai crediti tributari contestati.
L'eccezione è fondata.
Invero, l'Agenzia delle Entrate SC ha provato solo che la cartella di pagamento è stata inviata all'indirizzo pec del contribuente;
tuttavia, la notifica non si è perfezionata per
“indirizzo non valido”.
Ugualmente è accaduto per l'allegato preavviso di fermo amministrativo.
Orbene, osserva la C. G. T. adita che nel caso in esame è applicabile la norma di cui all'art.60/ter, comma 3, DPR 600/1973 secondo il quale: “se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo
149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”
Nel caso in esame l'Agente della SC non ha dato la prova della categoria di appartenenza del destinatario ai fini dell'applicazione specifica della normativa circa la notifica digitale degli atti impositivi.
In ogni caso, rileva la C. G. T. che sia per l'ipotesi sub a), sia per quella sub b) della norma citata, l'Agenzia delle Entrate SC avrebbe dovuto in ogni caso dare notizia al contribuente della notifica dell'atto mediante invio di piego raccomandato informativo secondo le regole ordinarie previste per la notifica degli impositivi ed esattivi.
Pertanto, la notifica della cartella di pagamento è nulla.
Di conseguenza, va dichiarata anche la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto la C. G. T. adìta richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (ovvero,
l'avviso di accertamento esecutivo o della cartella di pagamento, quando nei casi previsti dalla legge è contestualmente anche atto impositivo).
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata
(Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord. 22/02/2023 n.5546).
L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore.
Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni (termine dal 16.7.2020 elevato ad 1 anno) dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent.
Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, il contribuente ha ricevuto solo la notifica a mezzo pec di una prima intimazione di pagamento nell'anno 2020 e della successiva intimazione in questa sede impugnata, atti entrambi privi della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, avviso di accertamento e/o cartella di pagamento).
Va annullata, quindi, l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento IRPEF per l'anno 2013, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica dell'atto impositivo, quale titolo esecutivo presupposto dell'intimazione impugnata.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato (euro 5.312,91) e ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
2) dichiara la decadenza dalla potestà di accertamento IRPEF per l'anno 2013;
3) condanna l'Agenzia delle Entrate SC, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 120 per esborsi e in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore costituito per espressa anticipazione.
AT, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2198/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - SC - AT
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004291969000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180003572450000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 030 20249004291969/000 limitatamente alla parte riferita al mancato pagamento dell'IRPEF, dell'addizionale comunale e regionale riferite all'anno 2013 comprensive degli interessi e delle sanzioni per un totale di € 5.307,03, e per l'effetto anche della cartella di pagamento n. 030 20180003572450000 in quanto non notificata al ricorrente, nonché di tutti gli altri atti che nella more del giudizio verranno allo stesso notificati. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente: rigettare il proposto ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio;
• in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia di SC e, per l'effetto, condannare il solo Ente Impositore alle eventuali spese in favore dell'opponente e alla refusione delle spese in favore dell'Agente di riscossione.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I Grado di AT, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020180003572450000 - IRPEF anno 2013 - è fondato.
Il contribuente ha eccepito in via principale la mancata notifica della cartella di pagamento.
L'ADER, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita il 9.9.2024, ha svolto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione che proverebbe, secondo la sua prospettazione, la regolare notifica della cartella di pagamento contestata e di un successivo preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato anche ai fini interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
Per quanto sopra esposto non era ulteriormente necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale sollecitata dall'Agenzia resistente. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti relativamente ai crediti tributari contestati.
L'eccezione è fondata.
Invero, l'Agenzia delle Entrate SC ha provato solo che la cartella di pagamento è stata inviata all'indirizzo pec del contribuente;
tuttavia, la notifica non si è perfezionata per
“indirizzo non valido”.
Ugualmente è accaduto per l'allegato preavviso di fermo amministrativo.
Orbene, osserva la C. G. T. adita che nel caso in esame è applicabile la norma di cui all'art.60/ter, comma 3, DPR 600/1973 secondo il quale: “se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo
149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”
Nel caso in esame l'Agente della SC non ha dato la prova della categoria di appartenenza del destinatario ai fini dell'applicazione specifica della normativa circa la notifica digitale degli atti impositivi.
In ogni caso, rileva la C. G. T. che sia per l'ipotesi sub a), sia per quella sub b) della norma citata, l'Agenzia delle Entrate SC avrebbe dovuto in ogni caso dare notizia al contribuente della notifica dell'atto mediante invio di piego raccomandato informativo secondo le regole ordinarie previste per la notifica degli impositivi ed esattivi.
Pertanto, la notifica della cartella di pagamento è nulla.
Di conseguenza, va dichiarata anche la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto la C. G. T. adìta richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (ovvero,
l'avviso di accertamento esecutivo o della cartella di pagamento, quando nei casi previsti dalla legge è contestualmente anche atto impositivo).
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata
(Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord. 22/02/2023 n.5546).
L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore.
Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni (termine dal 16.7.2020 elevato ad 1 anno) dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent.
Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, il contribuente ha ricevuto solo la notifica a mezzo pec di una prima intimazione di pagamento nell'anno 2020 e della successiva intimazione in questa sede impugnata, atti entrambi privi della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, avviso di accertamento e/o cartella di pagamento).
Va annullata, quindi, l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento IRPEF per l'anno 2013, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica dell'atto impositivo, quale titolo esecutivo presupposto dell'intimazione impugnata.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato (euro 5.312,91) e ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
2) dichiara la decadenza dalla potestà di accertamento IRPEF per l'anno 2013;
3) condanna l'Agenzia delle Entrate SC, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 120 per esborsi e in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore costituito per espressa anticipazione.
AT, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa