Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 363
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti (cartella di pagamento)

    L'Agente della Riscossione non ha provato la regolare notifica della cartella di pagamento, essendo risultata la PEC "non valida". Non è stata fornita prova della corretta procedura di notifica digitale né della comunicazione al contribuente mediante raccomandata informativa.

  • Accolto
    Mancanza di prova della notifica dell'atto impositivo presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione, presuppone la corretta notifica della cartella di pagamento. In assenza di tale prova, l'intimazione è nulla e l'amministrazione è decaduta dalla potestà di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 363
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 363
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo