Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 27/11/2025, n. 21436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21436 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13906/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13906 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Decreto del Ministro dell'Interno pro tempore K10.-OMISSIS-emesso in data 21.07.2022 e notificato in data 31/08/2022, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata da CS CA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AL ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha prodotto istanza tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 24/03/2017.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. K10/-OMISSIS-del 21/07/2022, ha respinto la domanda dell’interessata, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse della richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
In particolare, nel caso in esame, dal Rapporto Informativo della Questura di Grosseto, acquisito agli atti, emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale sul conto del coniuge dell’istante, il Sig. -OMISSIS-:
– 29/09/2005 sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto per violazione delle norme T.U.I.;
– 07/10/2006 decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Grosseto per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Tale Rapporto Informativo evidenziava altresì che nei confronti dello stesso -OMISSIS-, sotto l'alias di -OMISSIS-, nato in [...] il [...], risultano i seguenti elementi pregiudizievoli:
– sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nel 1995 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
– sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nel 1996 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
– sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze nel 1999 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
– sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nel 1999 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
– sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze nel 2003 per offerta e messa in vendita illecita di sostanze stupefacenti;
– sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze nel 2003 per falsità materiale commessa da privato in certificati e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale;
– sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nel 2005 per evasione.
Da tale Rapporto Informativo, la Questura di Grosseto esprimeva parere sfavorevole all’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’istante.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza della ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 10/12/2021, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando la stessa a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
A tale comunicazione, la richiedente non faceva pervenire le proprie osservazioni nei termini prescritti.
L’Amministrazione, non ritenendo superato il motivo ostativo in quanto non sono pervenuti nuovi ed utili elementi per una definizione favorevole del procedimento, adottava il provvedimento impugnato.
Ciò posto, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 8, comma 2, della legge 5.2.1002 n. 91; e per error in iudicando, motivazione apparenza, insussistente in fatto ed in diritto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Invero, il Ministero ha motivato il provvedimento diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana, in ragione delle plurime vicende penali a carico del coniuge.
Si tratta di un giudizio logicamente condivisibile, che non si appalesa frutto di un mero automatismo in quanto non difetta la motivazione circa il carattere ostativo di tali condotte, che sono comunque sintomatiche di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Ebbene, l’Amministrazione procedente ha valutato globalmente tali pregiudizi penali a carico dell’intero nucleo familiare, che certamente non possono ritenersi di lieve entità e che, anzi, denotano una insensibilità alle regole dello Stato cui si aspira a divenire cittadino, così pervenendo ad un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione della richiedente nella comunità nazionale all’esito di una valutazione prognostica che non appare irragionevole o sproporzionata, in quanto volta ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Peraltro, valga appena evidenziare che legittimamente si è tenuto conto dei pregiudizi penali a carico del coniuge, atteso che, in questa materia, non può assumere rilievo contrario il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende alla richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dal coniuge, ma impedisce che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
Infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari.
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente.
A sostegno di siffatta conclusione depone il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione, che ha avuto modo di precisare che “il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado (…) può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana (…) in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive” (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 7889 e 3018 del 2022).
Quanto alla risalenza dei fatti contestati, il Collegio aderisce alla costante giurisprudenza secondo cui il mero decorso del tempo - anche ove superiore al decennio anteriore alla domanda che costituisce l’ordinario “periodo di osservazione - non può condurre, di per sé, ad escludere la loro portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione, ivi compresi, dunque, quei comportamenti riprovevoli, quali quelli in esame, che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” anche oltre il decennio, in quanto indicativi anche di tendenze caratteriali (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
Con riferimento, poi, alla dedotta illegittimità del provvedimento per tardività dell’impugnato diniego in relazione alla scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 8, comma 2, della Legge 91/1992, è sufficiente osservare che la richiamata disposizione (nel frattempo abrogata dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132) fa espresso riferimento al precedente art. 7, ovvero alle istanze di acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, che riguarda solo quelle relative ai coniugi residenti legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.
Essa quindi si applica alle sole istanze di attribuzione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e non anche alle domande di concessione per naturalizzazione, come quella presentata dall’odierna ricorrente.
Si applica quindi il criterio generale secondo cui il termine di conclusione del procedimento, come si ricava, dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, deve essere considerato come ordinatorio, per cui il suo decorso non esaurisce il potere in capo all’amministrazione in caso di suo esercizio tardivo.
Ne consegue che tutte le circostanze innanzi esposte, se valutate non isolatamente ma in rapporto tra loro ai fini dell’espressione di un giudizio globale, appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il diniego qui impugnato.
In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261). Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato su circostanze esplicitate (i plurimi precedenti penali sopra indicati a carico del nucleo familiare) che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione della ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL ET, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.