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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/08/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
2164 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 2164/2021 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies e
352 c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
premesso che nel giudizio di primo grado avanti al Giudice di Pace di Brescia, l'attrice
[...]
deduceva quanto segue: che in data 24.04.2016, alle ore 19.00 circa, la SI.ra Parte_1 [...]
si trovava in compagnia di amici all'interno del locale bar Vittoria 1933, sito in Brescia via Pt_1
Novembre n. 7; che presente nel locale vi era anche la SI.ra la quale, Persona_1
senza alcun motivo, iniziava a schizzare sui clienti che stavano ballando dell'acqua contenuta in una bottiglietta che teneva in mano, bagnando alcune persone, tra cui la SI.ra e rovinando Pt_1
anche la console del deejay;
che a quel punto la SI.ra si rivolgeva alla SI.ra Pt_1 Per_1
1 chiedendole di cessare tale inopportuno comportamento;
che la SI. ra reagiva Per_1
rovesciando il restante contenuto della bottiglietta di acqua sulla SI.ra ed iniziava ad Pt_1
insultarla pesantemente, sia in lingua italiana che in lingua portoghese, con fraseggi e terminologia fortemente offensivi, tra questi, veniva ripetuta numerose volte la seguente espressione: “negra, sei
una negra di merda, dimostra quello che sei”; che la SI.ra non reagiva alle provocazioni, Pt_1
manteneva un tono di voce calmo e pacato ma chiedeva semplicemente spiegazioni dell'accaduto alla SI.ra , la quale proseguiva nelle offese;
che nemmeno l'intervento di alcune persone Per_1
sia all'interno del locale che all'esterno, volto a tentare di calmare la SI.ra , sortiva effetto Per_1
tanto che la stessa, una volta fatta uscire dal locale, proseguiva con i predetti insulti alla SI.ra
[...]
; che vista la situazione, la SI.ra era costretta a lasciare il locale e a far ritorno a casa;
Pt_1 Pt_1
che in data 13.05.2016, la SI.ra si rivolgeva al suo legale di fiducia al fine di rappresentare Pt_1
l'accaduto e chiedere il relativo risarcimento del danno alla SI.ra ; che la richiesta di Per_1
risarcimento del danno a mezzo raccomandata A/R del 13.05.2016 a firma del legale della SI.ra
[...]
restava inevasa;
che in data 29.06.2016 venivano assunte anche sommarie informazioni ai Pt_1
sensi dell'articolo 391-bis e ss. c.p.c. al fine di valutare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, non ravvisate nel fatto;
che con atto di citazione notificato in data 11.11.2016 la SI.ra
[...]
chiedeva al Giudice di Pace di Brescia l'accertamento e la dichiarazione che la SI.ra Pt_1
aveva offeso l'onore e la reputazione della SI.ra pronunciando le parole “negra, Per_1 Pt_1
sei una negra di merda, dimostra quello che sei” e chiedeva per l'effetto la condanna della SI.ra al risarcimento del danno subito in favore della SI.ra da liquidarsi in via Per_1 Pt_1
equitativa nell'importo di euro 5.000,00 o in quello diverso che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;
rilevato che si costituiva la SI.ra chiedendo il rigetto della domanda Parte_2
attorea in quanto infondata in fatto e diritto: sia nell'an per essere il fatto de quo scaturito accidentalmente e non già volontariamente e oggetto di scuse da parte della SI.ra anche Per_1
2 alla SI.ra , sia nel quantum, e chiedeva in via riconvenzionale, la condanna della SI.ra Pt_1 [...]
al risarcimento del danno in favore della SI.ra da liquidarsi in via equitativa oltre Pt_1 Per_1
rivalutazione monetaria e interessi per aver -nelle circostanze di luogo e di tempo di cui nella narrativa dell'atto introduttivo- offeso l'onore e il decoro della SI.ra , pronunciando le Per_1
parole “ma che cazzo fai? Sei una cretina! Mi hai bagnato tutti i capelli! Scema!”;
rilevato che instaurato così il giudizio presso il Giudice di Pace di Brescia (causa n. 736/2017 R.G.),
all'esito dell'istruzione, il Giudice di Pace di Brescia con sentenza n. 418/2020 del 28.02.2020,
pubblicata il 20.07.2020, rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e, stante la reciproca soccombenza, compensava le spese del giudizio;
rilevato che avverso tale decisione proponeva appello la SI.ra chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado in quanto palesemente errata e gravatoria, adducendo come motivo unico motivo di appello “l'omessa, erronea e/o contradditoria motivazione in diritto degli argomenti giuridici posti a fondamento della valutazione delle risultanze testimoniali ai fini del decidere”;
rilevato che si costituiva in giudizio la SI.ra contestando in fatto e in diritto l'appello Per_1
proposto dalla SI.ra e chiedendo nel merito che fosse rigettato l'appello promosso dalla Pt_1
SI.ra siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della Pt_1
decisione del giudice di prime cure, chiedeva altresì che fosse respinta ogni domanda proposta dall'appellante nei confronti della SI.ra siccome infondata in fatto e in diritto;
nonché la Per_1
condanna di parte appellante al risarcimento per danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c nella misura ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
rilevato che, instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore ordinava l'acquisizione del fascicolo del primo grado e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di
3 precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che il fatto storico per cui è causa è inquadrabile nell' “ingiuria”, ossia l'offesa pronunciata direttamente nei confronti della vittima, in forma verbale e/o reale;
che la fattispecie ab origine configurante reato ex art. 594 c.p. è stata successivamente depenalizzata per effetto del d.lgs. 15/01/2016 n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, della legge 28
aprile 2014, n. 67”; che dal combinato disposto delle disposizioni normative di cui agli articoli 3 e
4 del citato decreto legislativo “chi offende l'onore e il decoro di una persona presente” è obbligato alle restituzioni e al risarcimento dei danni “secondo le leggi civili”, oltre che al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, di ammontare variabile (da euro 200,00 a 12.000,00) in base ai parametri di valutazione di cui all'art. 5 del decreto stesso;
che pertanto che la condotta della ingiuria integra un illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”,
motivo per cui la condotta de qua soggiace alle ordinarie regole probatorie;
che l'ingiuria, pur quale illecito civile, conserva tuttavia la ratio legis della abrogata norma incriminatrice, finalizzata a tutelare l'onore del soggetto leso dalla condotta di specie, inteso come l'insieme delle proprie qualità morali;
che l'onore va annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della
Costituzione;
rilevato che il reato di ingiuria, stando alla definizione dell'abrogato art. 594 del c.p., veniva commesso ogni volta in cui un soggetto offendeva l'onore o il decoro di una persona presente;
che il bene giuridico tutelato dalla norma era l'onore ed il decoro individuali, intendendo, per onore, il riferimento alle qualità morali della persona e, per decoro, il complesso di tutte quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale;
che al fine di accertare l'esatta lesione del bene
4 protetto dalla norma, il giudice faceva riferimento ad un “criterio di media convenzionale” sia in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore sia al contesto nel quale la frase ingiuriosa veniva pronunciata;
rilevato che secondo l'abrogato art. 599 co.1 c.p. “nei casi previsti dall'art.594, se le offese sono
reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori”; che l'art. 4 del d.lgs. 15/01/2016 n. 7, convertito in L. 28 aprile 2014, n. 67, disciplinando gli illeciti civili sottoposti a sanzioni amministrative, statuisce che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro
cento a euro ottomila chi”, -tra l'altro- alla lett a) “offende l'onore o il decoro di una persona
presente…”; che il comma 2 della citata disposizione normativa statuisce che “nel caso di cui alla
lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione
pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offesi”;
rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il danno, sia patrimoniale che
non patrimoniale e, in particolare, lo stesso danno morale, va sempre provato (quanto meno sulla
base di presunzioni) e non può mai ritenersi sussistente di per sé, in re ipsa, solo sulla base della
astratta lesione dei diritti fondamentali che integra la condotta illecita imputata al danneggiante
(cfr., ex multis, Cass.civ., Sez. III, 08/10/2007, n. 20987); che “nel caso del danno non patrimoniale
da lesione dei diritti della persona -e tra questi di quelli all'onore e alla reputazione- quel che
rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne
derivano, nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del
danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. (cfr, ex multis, Cass.civ., sez. III,
11/06/2025, n. 15600);
rilevato nel merito che, in sede di prova testimoniale avanti al Giudice di Pace, il teste Tes_1
confermava che “ho visto che la convenuta dopo aver bevuto…,ballando, la bottiglia si è
[...]
stappata e ha bagnato un po'di persone tra cui la SI.ra attrice che si lamentava perché le si erano
5 bagnati i capelli;
la SI.ra convenuta si è scusata ma l'attrice ha iniziato a discutere…Si precisa
che si trattava di gocce d'acqua e la SI.ra non ha volutamente versato acqua sulla testa Per_1
dell'attrice. Non ricordo di preciso le parole che sono state proferite da entrambe ma confermo che
la convenuta veniva offesa” (cfr. verbale di udienza del 06.04.2018 nella causa di primo grado);
rilevato poi che mentre il teste confermava il capitolo 4) relativo alle Testimone_2
espressioni verbali proferite dalla alla quali . Sei una negra di merda. Per_1 Pt_1 Per_2
Dimostra quello che sei” (cfr. verbale di udienza del 06.04.2018 nella causa N.R.G. 736/2017), il teste riferiva che “confermo che era una bottiglietta da mezzo litro;
confermo che Testimone_3
“l'attrice ha detto che cazzo fai, ma il resto non l'ho sentito” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2018
nella causa di primo grado);
ritenuto che da tali dichiarazioni testimoniali si ricava che la SI.ra mentre ballava con la Per_1
bottiglietta d'acqua in mano bagnava involontariamente la SI.ra e talune altre persone ivi Pt_1
presenti, nonché la consolle del dj, scusandosi però subito dell'accaduto con la SI.ra , con Pt_1
le altre persone e con il dj, mentre la SI.ra reagiva con espressioni del seguente tenore Pt_1
“scema, che cazzo fai” cui a questo punto rispondeva la SI.ra con le parole “negra, sei Per_1
una negra di merda, dimostra quello che sei”;
ritenuto pertanto che dette parole offensive sono state proferite dalla SI.ra in conseguenza Per_1
della reazione verbale della SI.ra quando la SI.ra si era già scusata per il gesto Pt_1 Per_1
involontario sia con la SI.ra che con gli altri presenti, per cui le parole offensive da essa Pt_1
pronunciate nei confronti della SI.ra vanno considerate quale reazione immediata alle Pt_1
parole “aggressive” usate nei suoi confronti dalla SI.ra , dopo che essa si era scusata;
Pt_1
ritenuto che per inquadrare adeguatamente la situazione pare utile richiamare anche la dichiarazione agli atti sottoscritta del SI. dj del locale Bar Vittoria già menzionato, il quale Persona_3
riferisce che la fuoriuscita dell'acqua dalla bottiglietta nelle mani della SI.ra , in data Per_1
6 24.04.20216 nel locale Vittoria ove egli lavora come dj, era stata accidentale e che la SI. Per_1
aveva provveduto a scusarsi per l'accaduto e a risarcirgli anche il danno materiale al computer (cfr.
all. 2 dichiarazione del SI. - comparsa di costituzione in appello di Persona_3 [...]
del 17.06.2021), dichiarazione particolarmente attendibile provenendo da soggetto Parte_2
terzo;
ritenuto perciò conclusivamente che alla luce delle risultanze istruttorie, a fronte di un fatto meramente accidentale e privo di conseguenze pratiche, dopo che la SI.ra si era Per_1
prontamente scusata, la reazione aggressiva della SI.ra nei confronti della SI.ra Pt_1 Per_1
con le parole “scema, che cazzo fai” cui rispondeva la SI.ra con le parole “negra, sei una Per_1
negra di merda, dimostra quello che sei”, integrano la fattispecie delle offese reciproche, per cui l'appello va rigettato con compensazione integrale delle spese anche di questo grado considerata la particolarità della vicenda per cui è causa, non sussistendo all'evidenza i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c. richiesta da parte appellata;
rilevato infine che il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuta Parte_1
ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa, ovverosia euro 147,00;
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Brescia n. 418/2020 datata 28.02.2020 e dep. il 20.07.2021 nella causa n.
736/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
7 a) rigetta l'appello proposto da Da e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1
primo grado sopra indicata;
b) spese compensate;
c) dichiara l'appellante tenuta ex art.13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio Parte_1
2002, n. 115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di euro 147,00.
Così deciso in Brescia, il 29 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 2164/2021 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies e
352 c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
premesso che nel giudizio di primo grado avanti al Giudice di Pace di Brescia, l'attrice
[...]
deduceva quanto segue: che in data 24.04.2016, alle ore 19.00 circa, la SI.ra Parte_1 [...]
si trovava in compagnia di amici all'interno del locale bar Vittoria 1933, sito in Brescia via Pt_1
Novembre n. 7; che presente nel locale vi era anche la SI.ra la quale, Persona_1
senza alcun motivo, iniziava a schizzare sui clienti che stavano ballando dell'acqua contenuta in una bottiglietta che teneva in mano, bagnando alcune persone, tra cui la SI.ra e rovinando Pt_1
anche la console del deejay;
che a quel punto la SI.ra si rivolgeva alla SI.ra Pt_1 Per_1
1 chiedendole di cessare tale inopportuno comportamento;
che la SI. ra reagiva Per_1
rovesciando il restante contenuto della bottiglietta di acqua sulla SI.ra ed iniziava ad Pt_1
insultarla pesantemente, sia in lingua italiana che in lingua portoghese, con fraseggi e terminologia fortemente offensivi, tra questi, veniva ripetuta numerose volte la seguente espressione: “negra, sei
una negra di merda, dimostra quello che sei”; che la SI.ra non reagiva alle provocazioni, Pt_1
manteneva un tono di voce calmo e pacato ma chiedeva semplicemente spiegazioni dell'accaduto alla SI.ra , la quale proseguiva nelle offese;
che nemmeno l'intervento di alcune persone Per_1
sia all'interno del locale che all'esterno, volto a tentare di calmare la SI.ra , sortiva effetto Per_1
tanto che la stessa, una volta fatta uscire dal locale, proseguiva con i predetti insulti alla SI.ra
[...]
; che vista la situazione, la SI.ra era costretta a lasciare il locale e a far ritorno a casa;
Pt_1 Pt_1
che in data 13.05.2016, la SI.ra si rivolgeva al suo legale di fiducia al fine di rappresentare Pt_1
l'accaduto e chiedere il relativo risarcimento del danno alla SI.ra ; che la richiesta di Per_1
risarcimento del danno a mezzo raccomandata A/R del 13.05.2016 a firma del legale della SI.ra
[...]
restava inevasa;
che in data 29.06.2016 venivano assunte anche sommarie informazioni ai Pt_1
sensi dell'articolo 391-bis e ss. c.p.c. al fine di valutare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, non ravvisate nel fatto;
che con atto di citazione notificato in data 11.11.2016 la SI.ra
[...]
chiedeva al Giudice di Pace di Brescia l'accertamento e la dichiarazione che la SI.ra Pt_1
aveva offeso l'onore e la reputazione della SI.ra pronunciando le parole “negra, Per_1 Pt_1
sei una negra di merda, dimostra quello che sei” e chiedeva per l'effetto la condanna della SI.ra al risarcimento del danno subito in favore della SI.ra da liquidarsi in via Per_1 Pt_1
equitativa nell'importo di euro 5.000,00 o in quello diverso che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;
rilevato che si costituiva la SI.ra chiedendo il rigetto della domanda Parte_2
attorea in quanto infondata in fatto e diritto: sia nell'an per essere il fatto de quo scaturito accidentalmente e non già volontariamente e oggetto di scuse da parte della SI.ra anche Per_1
2 alla SI.ra , sia nel quantum, e chiedeva in via riconvenzionale, la condanna della SI.ra Pt_1 [...]
al risarcimento del danno in favore della SI.ra da liquidarsi in via equitativa oltre Pt_1 Per_1
rivalutazione monetaria e interessi per aver -nelle circostanze di luogo e di tempo di cui nella narrativa dell'atto introduttivo- offeso l'onore e il decoro della SI.ra , pronunciando le Per_1
parole “ma che cazzo fai? Sei una cretina! Mi hai bagnato tutti i capelli! Scema!”;
rilevato che instaurato così il giudizio presso il Giudice di Pace di Brescia (causa n. 736/2017 R.G.),
all'esito dell'istruzione, il Giudice di Pace di Brescia con sentenza n. 418/2020 del 28.02.2020,
pubblicata il 20.07.2020, rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e, stante la reciproca soccombenza, compensava le spese del giudizio;
rilevato che avverso tale decisione proponeva appello la SI.ra chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado in quanto palesemente errata e gravatoria, adducendo come motivo unico motivo di appello “l'omessa, erronea e/o contradditoria motivazione in diritto degli argomenti giuridici posti a fondamento della valutazione delle risultanze testimoniali ai fini del decidere”;
rilevato che si costituiva in giudizio la SI.ra contestando in fatto e in diritto l'appello Per_1
proposto dalla SI.ra e chiedendo nel merito che fosse rigettato l'appello promosso dalla Pt_1
SI.ra siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della Pt_1
decisione del giudice di prime cure, chiedeva altresì che fosse respinta ogni domanda proposta dall'appellante nei confronti della SI.ra siccome infondata in fatto e in diritto;
nonché la Per_1
condanna di parte appellante al risarcimento per danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c nella misura ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
rilevato che, instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore ordinava l'acquisizione del fascicolo del primo grado e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di
3 precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che il fatto storico per cui è causa è inquadrabile nell' “ingiuria”, ossia l'offesa pronunciata direttamente nei confronti della vittima, in forma verbale e/o reale;
che la fattispecie ab origine configurante reato ex art. 594 c.p. è stata successivamente depenalizzata per effetto del d.lgs. 15/01/2016 n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, della legge 28
aprile 2014, n. 67”; che dal combinato disposto delle disposizioni normative di cui agli articoli 3 e
4 del citato decreto legislativo “chi offende l'onore e il decoro di una persona presente” è obbligato alle restituzioni e al risarcimento dei danni “secondo le leggi civili”, oltre che al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, di ammontare variabile (da euro 200,00 a 12.000,00) in base ai parametri di valutazione di cui all'art. 5 del decreto stesso;
che pertanto che la condotta della ingiuria integra un illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”,
motivo per cui la condotta de qua soggiace alle ordinarie regole probatorie;
che l'ingiuria, pur quale illecito civile, conserva tuttavia la ratio legis della abrogata norma incriminatrice, finalizzata a tutelare l'onore del soggetto leso dalla condotta di specie, inteso come l'insieme delle proprie qualità morali;
che l'onore va annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della
Costituzione;
rilevato che il reato di ingiuria, stando alla definizione dell'abrogato art. 594 del c.p., veniva commesso ogni volta in cui un soggetto offendeva l'onore o il decoro di una persona presente;
che il bene giuridico tutelato dalla norma era l'onore ed il decoro individuali, intendendo, per onore, il riferimento alle qualità morali della persona e, per decoro, il complesso di tutte quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale;
che al fine di accertare l'esatta lesione del bene
4 protetto dalla norma, il giudice faceva riferimento ad un “criterio di media convenzionale” sia in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore sia al contesto nel quale la frase ingiuriosa veniva pronunciata;
rilevato che secondo l'abrogato art. 599 co.1 c.p. “nei casi previsti dall'art.594, se le offese sono
reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori”; che l'art. 4 del d.lgs. 15/01/2016 n. 7, convertito in L. 28 aprile 2014, n. 67, disciplinando gli illeciti civili sottoposti a sanzioni amministrative, statuisce che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro
cento a euro ottomila chi”, -tra l'altro- alla lett a) “offende l'onore o il decoro di una persona
presente…”; che il comma 2 della citata disposizione normativa statuisce che “nel caso di cui alla
lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione
pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offesi”;
rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il danno, sia patrimoniale che
non patrimoniale e, in particolare, lo stesso danno morale, va sempre provato (quanto meno sulla
base di presunzioni) e non può mai ritenersi sussistente di per sé, in re ipsa, solo sulla base della
astratta lesione dei diritti fondamentali che integra la condotta illecita imputata al danneggiante
(cfr., ex multis, Cass.civ., Sez. III, 08/10/2007, n. 20987); che “nel caso del danno non patrimoniale
da lesione dei diritti della persona -e tra questi di quelli all'onore e alla reputazione- quel che
rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne
derivano, nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del
danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. (cfr, ex multis, Cass.civ., sez. III,
11/06/2025, n. 15600);
rilevato nel merito che, in sede di prova testimoniale avanti al Giudice di Pace, il teste Tes_1
confermava che “ho visto che la convenuta dopo aver bevuto…,ballando, la bottiglia si è
[...]
stappata e ha bagnato un po'di persone tra cui la SI.ra attrice che si lamentava perché le si erano
5 bagnati i capelli;
la SI.ra convenuta si è scusata ma l'attrice ha iniziato a discutere…Si precisa
che si trattava di gocce d'acqua e la SI.ra non ha volutamente versato acqua sulla testa Per_1
dell'attrice. Non ricordo di preciso le parole che sono state proferite da entrambe ma confermo che
la convenuta veniva offesa” (cfr. verbale di udienza del 06.04.2018 nella causa di primo grado);
rilevato poi che mentre il teste confermava il capitolo 4) relativo alle Testimone_2
espressioni verbali proferite dalla alla quali . Sei una negra di merda. Per_1 Pt_1 Per_2
Dimostra quello che sei” (cfr. verbale di udienza del 06.04.2018 nella causa N.R.G. 736/2017), il teste riferiva che “confermo che era una bottiglietta da mezzo litro;
confermo che Testimone_3
“l'attrice ha detto che cazzo fai, ma il resto non l'ho sentito” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2018
nella causa di primo grado);
ritenuto che da tali dichiarazioni testimoniali si ricava che la SI.ra mentre ballava con la Per_1
bottiglietta d'acqua in mano bagnava involontariamente la SI.ra e talune altre persone ivi Pt_1
presenti, nonché la consolle del dj, scusandosi però subito dell'accaduto con la SI.ra , con Pt_1
le altre persone e con il dj, mentre la SI.ra reagiva con espressioni del seguente tenore Pt_1
“scema, che cazzo fai” cui a questo punto rispondeva la SI.ra con le parole “negra, sei Per_1
una negra di merda, dimostra quello che sei”;
ritenuto pertanto che dette parole offensive sono state proferite dalla SI.ra in conseguenza Per_1
della reazione verbale della SI.ra quando la SI.ra si era già scusata per il gesto Pt_1 Per_1
involontario sia con la SI.ra che con gli altri presenti, per cui le parole offensive da essa Pt_1
pronunciate nei confronti della SI.ra vanno considerate quale reazione immediata alle Pt_1
parole “aggressive” usate nei suoi confronti dalla SI.ra , dopo che essa si era scusata;
Pt_1
ritenuto che per inquadrare adeguatamente la situazione pare utile richiamare anche la dichiarazione agli atti sottoscritta del SI. dj del locale Bar Vittoria già menzionato, il quale Persona_3
riferisce che la fuoriuscita dell'acqua dalla bottiglietta nelle mani della SI.ra , in data Per_1
6 24.04.20216 nel locale Vittoria ove egli lavora come dj, era stata accidentale e che la SI. Per_1
aveva provveduto a scusarsi per l'accaduto e a risarcirgli anche il danno materiale al computer (cfr.
all. 2 dichiarazione del SI. - comparsa di costituzione in appello di Persona_3 [...]
del 17.06.2021), dichiarazione particolarmente attendibile provenendo da soggetto Parte_2
terzo;
ritenuto perciò conclusivamente che alla luce delle risultanze istruttorie, a fronte di un fatto meramente accidentale e privo di conseguenze pratiche, dopo che la SI.ra si era Per_1
prontamente scusata, la reazione aggressiva della SI.ra nei confronti della SI.ra Pt_1 Per_1
con le parole “scema, che cazzo fai” cui rispondeva la SI.ra con le parole “negra, sei una Per_1
negra di merda, dimostra quello che sei”, integrano la fattispecie delle offese reciproche, per cui l'appello va rigettato con compensazione integrale delle spese anche di questo grado considerata la particolarità della vicenda per cui è causa, non sussistendo all'evidenza i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c. richiesta da parte appellata;
rilevato infine che il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuta Parte_1
ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa, ovverosia euro 147,00;
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Brescia n. 418/2020 datata 28.02.2020 e dep. il 20.07.2021 nella causa n.
736/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
7 a) rigetta l'appello proposto da Da e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1
primo grado sopra indicata;
b) spese compensate;
c) dichiara l'appellante tenuta ex art.13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio Parte_1
2002, n. 115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di euro 147,00.
Così deciso in Brescia, il 29 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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