Art. 5.
Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.
Alle aree stesse e' applicabile il disposto dell' art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578 .
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Rubini - Daneo.
Visto, Il guardasigilli: Dari.
Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.
Alle aree stesse e' applicabile il disposto dell' art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578 .
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Rubini - Daneo.
Visto, Il guardasigilli: Dari.