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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, dall'avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuta contumace
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Palumbo
Resistente
OGGETTO: fondo previdenza complementare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.03.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della dal 12 giugno 2023 Controparte_1 in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello 2A del Ccnl FISE Assoambiente - asseriva che la società datrice di lavoro non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza complementare cui il lavoratore aveva aderito, la complessiva somma di € 1.173,34 CP_2
a titolo di quote di contribuzione omesse (in particolare, quota di TFR trattenuta sulla retribuzione del lavoratore;
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 2,033%; quota di contribuzione opzionale a carico del dipendente pari all'1,30%) a far data dal giugno 2023 e sino all'attualità - maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge - oltre al contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro ex art. 67 comma 6 Ccnl FISE Assoambiente, con la maggiorazione di € 7,00 a decorrere dal gennaio 2024, nonché l'ulteriore contributo a carico del datore di lavoro di € 5,00 a titolo di copertura assicurativa dei casi di premorienza e invalidità permanente, previsto in sede di rinnovo contrattuale, a decorrere dal 1.01.2023.
In considerazione di tanto, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente condanna della società convenuta al versamento in favore del fondo “ della somma suddetta, oltre CP_2 accessori e spese legali.
Non si costituiva in giudizio la della quale, Controparte_1 verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio il il quale si rimetteva al giudice nella Controparte_2 sua qualità di terzo percettore dei contributi azionati.
All'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione ad agire si osserva quanto segue.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di previdenza complementare, stante l'assenza di esplicite previsioni nell'art. 8 co. 1 d.l.vo
5.12.2005 n. 252 – il quale dispone che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando” – ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo di previdenza complementare delle quote del TFR, occorre accertare natura e funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al fondo, e segnatamente se si tratti di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. o di una cessione di credito ex art. 1260 c.c. (cfr. Cass. 15.2.2019 n. 4626 e, più di recente, Cass.
8.6.2023 n. 16266; Corte cost. 15.7.2021 n. 154).
In ambedue le ipotesi, sussiste comunque la legittimazione ad agire del lavoratore, con la sola differenza che nella prima ipotesi (delegazione di pagamento) egli agisce iure proprio, ovvero quale titolare del diritto di credito, e nella seconda (cessione di credito) in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., facendo valere il diritto di credito da lui ceduto al fondo, sostituendosi a quest'ultimo.
Quanto sin qui rilevato in relazione alle quote del TFR vale, a maggior ragione, in relazione ai contributi a carico del lavoratore, trattandosi in tal caso di somme di pertinenza dello stesso che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione per versarle al fondo.
Ebbene, circa la qualità (in proprio o in surroga) con cui il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il versamento della contribuzione complementare la recente giurisprudenza ha chiarito che “in tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore (delega di pagamento) e salvo che non risulti dallo statuto del
Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito” (Cass. civ., sez. lav. n. 18477/2023).
Pertanto, nel presente caso, in assenza di una espressa cessione del credito, deve ritenersi sussistente una delegazione di pagamento con conseguente legittimazione ad agire del ricorrente iure proprio, quale titolare del diritto azionato (cfr. modulo di adesione all. ricorr.).
Con riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro, per i quali non può ipotizzarsi una delegazione di pagamento né una cessione di credito, trattandosi di somme che lo stesso datore di lavoro si impegna direttamente a versare al Fondo,
è evidente la sussistenza dell'interesse del lavoratore a conseguire tale effetto in concreto, a tutela della propria posizione assicurativa, integrante un diritto soggettivo che viene leso in caso di omesso versamento dei contributi datoriali.
Tanto premesso con riferimento alla legittimazione ad agire del ricorrente, nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Deve prendersi atto, infatti, che il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, non ha contestato le circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine al ritardato e/o omesso versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla retribuzione (100% delle quote di TFR maturate mensilmente, quota di contribuzione a carico del datore, quota di contribuzione opzionale posta a carico del dipendente e ulteriore contributo fisso mensile e contributo aggiuntivo), in quanto destinate al Fondo di previdenza complementare denominato
“Previambiente” ex art. 67, commi 5 e 6 FISE Assoambiente e accordo di rinnovo punto 1 lett. c), per i periodi dettagliati in ricorso. Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. l'inadempimento datoriale, come dedotto dal ricorrente, deve ritenersi provato.
Né emerge aliunde la prova del versamento, da parte del datore di lavoro in favore del Fondo complementare, delle voci indicate dal ricorrente posto che dall'estratto conto contributivo si evince che, con riferimento alle contribuzioni relative al periodo in contestazione, mancano informazioni o versamenti (essendo indicate con la voce “attenzione” cfr. all. . Per stessa ammissione del Fondo CP_2 convenuto “il datore evocato in giudizio non ha comunicato alcunché al fondo pensione (lista di contribuzione) per il sig. pertanto, non risultano Pt_1 versamenti operati sul suo conto di accumulo”.
L'esame delle disposizioni del Ccnl richiamate, peraltro, conduce, come già detto, ad escludere la configurabilità di una cessione di credito futuro, non essendovi alcun elemento significativo in tal senso e dovendosi quindi opinare che il datore di lavoro si sia solo assunto l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore, di accantonare e versare al Fondo la contribuzione o il T.F.R. maturando.
In particolare, non essendovi alcun diretto vincolo contrattuale tra datore di lavoro e Fondo, risulta configurabile una mera delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., senza possibilità per il delegatario (Fondo) di agire direttamente nei confronti della società delegata per il pagamento (contrariamente all'ipotesi di vera e propria delegazione promittendi, ex art. 1268 cod. civ., che presuppone invece l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte del delegato nei confronti del delegatario, con conseguente esperibilità dell'azione diretta da parte del secondo nei confronti del primo: su tale distinzione, si veda Cass. sez. III, 9 dicembre 2003
n° 18735).
Tanto emerge anche dalla disamina del modulo di adesione del ricorrente alla previdenza complementare ove si fa espresso riferimento alla delega di pagamento del datore di lavoro a favore del Fondo.
Ciò comporta che, a causa dell'inadempimento datoriale all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto (inadempimento provato in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c.), il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R.) non si
è ancora attuato, persistendo quindi la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva (posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento).
Appare dunque ammissibile che il lavoratore stesso, sulla base della delegazione di pagamento conferita possa chiedere che sia pronunciata condanna nei confronti del datore ad effettuare il versamento in favore del Fondo (proprio per ottenere che le somme, accantonate presso il datore di lavoro con la predetta finalità di destinazione, assumano in concreto la natura e la finalità previdenziale prevista).
Con riferimento, infine, alla somma richiesta dal ricorrente, unicamente in relazione al periodo giugno 2023 -gennaio 2024, a titolo di omesso versamento del contributo di € 5,00 mensili destinati alla copertura assicurativa per i casi di invalidità permanente, previsto ai sensi del punto 1 lett. c) dell'accordo di rinnovo
Ccnl Fise Assoambiente, tale la somma non si ritiene dovuta in quanto finalizzata ad assicurare gli eventi “premorienza” e “invalidità” con la conseguenza che non confluisce nel conto individuale dei accumulo della contribuzione previdenziale integrativa dell'aderente (cfr. all. 6 e 7).
Peraltro, il mancato versamento dei predetti premi alle scadenze previste ha già determinato la sospensione delle garanzie e l'estinzione della posizione (cfr. regolamento coperture accessorie), non sanabile mediante versamento tardivo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente condanna della società convenuta-datrice di lavoro, ad effettuare il Controparte_3 versamento in favore del Fondo “ della complessiva somma di € CP_2
1.133,34 dovuta a titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal giugno
2023 e di ulteriori somme dovute, con le decorrenze indicate in ricorso, ex art. 67 co. 5 e 6 Ccnl Fise Assoambiente, già escluso l'importo di € 40,00 destinato, ex punto 1 lett. c) dell'accordo di rinnovo Ccnl Fise Assoambiente, alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e invalidità.
L'importo, così quantificato, è stato determinato sulla base degli specifici conteggi formulati da parte ricorrente in ricorso, anch'essi non contestati ex adverso, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei Controparte_4 parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta con applicazione dei minimi trattandosi di causa seriale. Nei rapporti tra il ricorrente il “ le spese possono essere CP_2 CP_2 integralmente compensate alla luce del principio di causalità, considerato che l'inadempimento non appare addebitabile in alcun modo a CP_2
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 versare in favore del “ le somme dovute a titolo di quote di CP_2 CP_2 contribuzione omesse in relazione alla posizione della parte ricorrente, quantificate in € 1.133,34 per il periodo da giugno 2023 all'attualità, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 800,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario;
3. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e il . Controparte_2
Taranto, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, dall'avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuta contumace
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Palumbo
Resistente
OGGETTO: fondo previdenza complementare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.03.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della dal 12 giugno 2023 Controparte_1 in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello 2A del Ccnl FISE Assoambiente - asseriva che la società datrice di lavoro non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza complementare cui il lavoratore aveva aderito, la complessiva somma di € 1.173,34 CP_2
a titolo di quote di contribuzione omesse (in particolare, quota di TFR trattenuta sulla retribuzione del lavoratore;
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 2,033%; quota di contribuzione opzionale a carico del dipendente pari all'1,30%) a far data dal giugno 2023 e sino all'attualità - maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge - oltre al contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro ex art. 67 comma 6 Ccnl FISE Assoambiente, con la maggiorazione di € 7,00 a decorrere dal gennaio 2024, nonché l'ulteriore contributo a carico del datore di lavoro di € 5,00 a titolo di copertura assicurativa dei casi di premorienza e invalidità permanente, previsto in sede di rinnovo contrattuale, a decorrere dal 1.01.2023.
In considerazione di tanto, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente condanna della società convenuta al versamento in favore del fondo “ della somma suddetta, oltre CP_2 accessori e spese legali.
Non si costituiva in giudizio la della quale, Controparte_1 verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio il il quale si rimetteva al giudice nella Controparte_2 sua qualità di terzo percettore dei contributi azionati.
All'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione ad agire si osserva quanto segue.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di previdenza complementare, stante l'assenza di esplicite previsioni nell'art. 8 co. 1 d.l.vo
5.12.2005 n. 252 – il quale dispone che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando” – ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo di previdenza complementare delle quote del TFR, occorre accertare natura e funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al fondo, e segnatamente se si tratti di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. o di una cessione di credito ex art. 1260 c.c. (cfr. Cass. 15.2.2019 n. 4626 e, più di recente, Cass.
8.6.2023 n. 16266; Corte cost. 15.7.2021 n. 154).
In ambedue le ipotesi, sussiste comunque la legittimazione ad agire del lavoratore, con la sola differenza che nella prima ipotesi (delegazione di pagamento) egli agisce iure proprio, ovvero quale titolare del diritto di credito, e nella seconda (cessione di credito) in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., facendo valere il diritto di credito da lui ceduto al fondo, sostituendosi a quest'ultimo.
Quanto sin qui rilevato in relazione alle quote del TFR vale, a maggior ragione, in relazione ai contributi a carico del lavoratore, trattandosi in tal caso di somme di pertinenza dello stesso che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione per versarle al fondo.
Ebbene, circa la qualità (in proprio o in surroga) con cui il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il versamento della contribuzione complementare la recente giurisprudenza ha chiarito che “in tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore (delega di pagamento) e salvo che non risulti dallo statuto del
Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito” (Cass. civ., sez. lav. n. 18477/2023).
Pertanto, nel presente caso, in assenza di una espressa cessione del credito, deve ritenersi sussistente una delegazione di pagamento con conseguente legittimazione ad agire del ricorrente iure proprio, quale titolare del diritto azionato (cfr. modulo di adesione all. ricorr.).
Con riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro, per i quali non può ipotizzarsi una delegazione di pagamento né una cessione di credito, trattandosi di somme che lo stesso datore di lavoro si impegna direttamente a versare al Fondo,
è evidente la sussistenza dell'interesse del lavoratore a conseguire tale effetto in concreto, a tutela della propria posizione assicurativa, integrante un diritto soggettivo che viene leso in caso di omesso versamento dei contributi datoriali.
Tanto premesso con riferimento alla legittimazione ad agire del ricorrente, nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Deve prendersi atto, infatti, che il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, non ha contestato le circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine al ritardato e/o omesso versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla retribuzione (100% delle quote di TFR maturate mensilmente, quota di contribuzione a carico del datore, quota di contribuzione opzionale posta a carico del dipendente e ulteriore contributo fisso mensile e contributo aggiuntivo), in quanto destinate al Fondo di previdenza complementare denominato
“Previambiente” ex art. 67, commi 5 e 6 FISE Assoambiente e accordo di rinnovo punto 1 lett. c), per i periodi dettagliati in ricorso. Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. l'inadempimento datoriale, come dedotto dal ricorrente, deve ritenersi provato.
Né emerge aliunde la prova del versamento, da parte del datore di lavoro in favore del Fondo complementare, delle voci indicate dal ricorrente posto che dall'estratto conto contributivo si evince che, con riferimento alle contribuzioni relative al periodo in contestazione, mancano informazioni o versamenti (essendo indicate con la voce “attenzione” cfr. all. . Per stessa ammissione del Fondo CP_2 convenuto “il datore evocato in giudizio non ha comunicato alcunché al fondo pensione (lista di contribuzione) per il sig. pertanto, non risultano Pt_1 versamenti operati sul suo conto di accumulo”.
L'esame delle disposizioni del Ccnl richiamate, peraltro, conduce, come già detto, ad escludere la configurabilità di una cessione di credito futuro, non essendovi alcun elemento significativo in tal senso e dovendosi quindi opinare che il datore di lavoro si sia solo assunto l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore, di accantonare e versare al Fondo la contribuzione o il T.F.R. maturando.
In particolare, non essendovi alcun diretto vincolo contrattuale tra datore di lavoro e Fondo, risulta configurabile una mera delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., senza possibilità per il delegatario (Fondo) di agire direttamente nei confronti della società delegata per il pagamento (contrariamente all'ipotesi di vera e propria delegazione promittendi, ex art. 1268 cod. civ., che presuppone invece l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte del delegato nei confronti del delegatario, con conseguente esperibilità dell'azione diretta da parte del secondo nei confronti del primo: su tale distinzione, si veda Cass. sez. III, 9 dicembre 2003
n° 18735).
Tanto emerge anche dalla disamina del modulo di adesione del ricorrente alla previdenza complementare ove si fa espresso riferimento alla delega di pagamento del datore di lavoro a favore del Fondo.
Ciò comporta che, a causa dell'inadempimento datoriale all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto (inadempimento provato in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c.), il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R.) non si
è ancora attuato, persistendo quindi la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva (posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento).
Appare dunque ammissibile che il lavoratore stesso, sulla base della delegazione di pagamento conferita possa chiedere che sia pronunciata condanna nei confronti del datore ad effettuare il versamento in favore del Fondo (proprio per ottenere che le somme, accantonate presso il datore di lavoro con la predetta finalità di destinazione, assumano in concreto la natura e la finalità previdenziale prevista).
Con riferimento, infine, alla somma richiesta dal ricorrente, unicamente in relazione al periodo giugno 2023 -gennaio 2024, a titolo di omesso versamento del contributo di € 5,00 mensili destinati alla copertura assicurativa per i casi di invalidità permanente, previsto ai sensi del punto 1 lett. c) dell'accordo di rinnovo
Ccnl Fise Assoambiente, tale la somma non si ritiene dovuta in quanto finalizzata ad assicurare gli eventi “premorienza” e “invalidità” con la conseguenza che non confluisce nel conto individuale dei accumulo della contribuzione previdenziale integrativa dell'aderente (cfr. all. 6 e 7).
Peraltro, il mancato versamento dei predetti premi alle scadenze previste ha già determinato la sospensione delle garanzie e l'estinzione della posizione (cfr. regolamento coperture accessorie), non sanabile mediante versamento tardivo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente condanna della società convenuta-datrice di lavoro, ad effettuare il Controparte_3 versamento in favore del Fondo “ della complessiva somma di € CP_2
1.133,34 dovuta a titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal giugno
2023 e di ulteriori somme dovute, con le decorrenze indicate in ricorso, ex art. 67 co. 5 e 6 Ccnl Fise Assoambiente, già escluso l'importo di € 40,00 destinato, ex punto 1 lett. c) dell'accordo di rinnovo Ccnl Fise Assoambiente, alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e invalidità.
L'importo, così quantificato, è stato determinato sulla base degli specifici conteggi formulati da parte ricorrente in ricorso, anch'essi non contestati ex adverso, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei Controparte_4 parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta con applicazione dei minimi trattandosi di causa seriale. Nei rapporti tra il ricorrente il “ le spese possono essere CP_2 CP_2 integralmente compensate alla luce del principio di causalità, considerato che l'inadempimento non appare addebitabile in alcun modo a CP_2
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 versare in favore del “ le somme dovute a titolo di quote di CP_2 CP_2 contribuzione omesse in relazione alla posizione della parte ricorrente, quantificate in € 1.133,34 per il periodo da giugno 2023 all'attualità, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 800,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario;
3. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e il . Controparte_2
Taranto, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli