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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c. nella causa iscritta al n. 933 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 14.12.2023 da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roma, via Shaw n. 14;
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Pergine Valsugana (TN), via Regensburger n. 47; entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Noemi Fanfarillo ed elettivamente domiciliate presso lo studio della difensora in Mezzolombardo (TN), via della
Rupe n. 10;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti in [...]; rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Riccardo Battiati e dall'avv. Simone Sorgato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Padova, via F. Bonafede n. 13;
PARTE RESISTENTE
e contro
CP_3
PARTE RESISTENTE-contumace
In punto di: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Conclusioni
Parte resistente:
“…il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, quanto alla recinzione, conferma che sul punto è intervenuta cessazione della materia del contendere ma chiede che la domanda venga esaminata ai fini della decisione sulle spese di lite, quanto alle eccezioni formulate nella memoria di costituzione insiste per il loro rigetto secondo quanto richiesto nella memoria d.d. 18.04.2024.” (cfr. verbale del 29.01.2025).
Parte ricorrente:
“I procuratori dei resistenti insistono per la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate;
in subordine si richiama alle proprie conclusioni di cui alla memoria di costituzione” (cfr. verbale del 29.01.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023 le sorelle e hanno convenuto in Pt_2 Parte_3 giudizio l'ulteriore EL , la nipote e il di lei coniuge CP_4 Controparte_1 [...]
esponendo: CP_2
- di essere proprietarie, rispettivamente, delle pp.mm. 2 e 3 della p.ed. 1949 in C.C. Riva nonché comproprietarie per la quota di 1/3 ciascuna, assieme alla EL , della p.f. CP_4
3893/17;
- che ha concesso in comodato gratuito alla figlia e al genero CP_4 Controparte_5
la p.m. 1 della p.ed. 1949 in C.C. Riva di sua proprietà; Controparte_2
- che i coniugi le avrebbero spogliate: Controparte_6
1. del possesso delle cantine di loro esclusiva proprietà, occupandole con beni;
2. del possesso di parte della p.f. 3893/17 posizionandovi un pollaio e un composter e, in data
07.11.2023, tagliando alcune piante (Kiwi, e Melograno) ivi presenti;
CP_7
3. del possesso di varie parti comuni, impedendone l'utilizzo tout court, ovvero non consentendo loro il pari utilizzo che la legge riconosce a tutti i comproprietari di un immobile. In particolare, con riferimento alle parti comuni, e CP_1 CP_2
a. nel mese di marzo 2023, approfittando del fatto che le ricorrenti non risiedono stabilmente presso i luoghi di causa, avrebbero recintato una parte del giardino comune alle pp.mm. 1, 2 e 3 della p.ed. 1949, chiudendo a chiave il cancello di accesso e avrebbero occupato con oggetti di loro proprietà (piscina, tavoli, masserizie, biciclette, un composter) la restante parte;
b. consentirebbero al loro cane di razza ER di circolare liberamente nelle parti comuni;
c. occuperebbero interamente la rampa di accesso alle cantine, la cantina comune, il locale caldaia e il sottoscala con beni di loro proprietà;
d. impedirebbero il parcheggio e l'accesso con veicoli al vialetto di ingresso, occupandolo con i propri mezzi;
e. apporrebbero cartelli minatori sulle varie parti comuni, divellendo invece il cartello di divieto di fumo apposto sul vetro della porta di ingresso;
f. avrebbero posizionato una telecamera per riprendere le parti comuni;
g. avrebbero posizionato un punto di prelievo elettrico sotto il terrazzo e userebbero a loro esclusivo vantaggio l'acqua condominiale e l'elettricità condominiale pagata in via esclusiva dalle ricorrenti;
h. avrebbero contestato e minacciato azioni legali nei confronti delle imprese incaricate dalle ricorrenti della realizzazione dei lavori di ristrutturazione relativi al Super Bonus
110% con la conseguenza che le maestranze avrebbero palesato l'intenzione di interrompere i lavori con conseguente perdita dei relativi incentivi.
1.1. Sulla base di quanto esposto e chiedono al Tribunale di Rovereto di Pt_2 Parte_3
ordinare ai resistenti di reintegrarle nel possesso delle parti comuni della p.ed. 1949 e della p.f.
3893/17 in C.C. Riva, condannando altresì e al pagamento di una somma pari CP_1 CP_2
a € 500,00 per ogni mese di godimento esclusivo dell'area fino all'effettiva reintegra, oltre che alla spese del giudizio, con riserva di agire per gli ulteriori danni patiti.
2. è rimasta contumace. CP_4
3. Con memoria depositata il 16.01.2024 si sono costituiti in giudizio e il marito Controparte_1
i quali: Controparte_2
- hanno eccepito la decadenza delle ricorrenti dall'azione ex art. 1168 c.c., dal momento che le condotte contestate sarebbero risalenti a ben più di un anno addietro (2021-2022);
- hanno negato la fondatezza della domanda di reintegrazione, dal momento che:
a) le ricorrenti non avrebbero esercitato alcun possesso, tant'è vero che sia il giardino che la vicina p.f. 3893/17 al momento del loro trasferimento sarebbero versate in condizioni di abbandono;
b) le condotte loro addebitate non sarebbero avvenute e comunque non integrerebbero atti di spoglio, sia perché non lederebbero il possesso delle ricorrenti, sia perché non si tratterebbe di azioni violente o clandestine;
c) in ogni caso non sussisterebbe né il fumus boni iuris né il periculum in mora;
d) non vi sarebbe alcun danno da risarcire non essendo stato provato alcunché sul punto.
3.1. e chiedono al Tribunale di Rovereto di dichiarare inammissibili e CP_1 CP_2
comunque infondate le domande delle ricorrenti.
4. Tanto premesso, va anzitutto esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1168 c.c. formulata dai resistenti costituiti. 4.1. In generale va premesso che ai sensi dell'art. 1168, comma 1 c.c.: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”; al terzo comma della richiamata disposizione si precisa inoltre che: “Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.
4.1.1. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il termine annuale di cui alla citata disposizione
è un termine decadenziale (e non invece di prescrizione del diritto) (cfr. Cass. 1036/1995) e che l'onere della prova circa la tempestiva proposizione dell'azione di spoglio grava sulla parte che agisce (in quanto trattasi, a seconda delle diverse letture, di “presupposto per l'esercizio dell'azione” così Cass. 9123/2012, ovvero di “presupposto per l'ammissibilità della domanda” così Trib. Bologna 1352/2011, ancora di “condizione di proponibilità della domanda” così Trib.
Bari 44/2009 o, infine, di “condizione per l'esercizio dell'azione” e “presupposto processuale”).
4.2. Nel caso di spoglio clandestino, l'attore che agisce in reintegra dovrà dimostrare (oltre alla clandestinità) la data in cui ha scoperto lo spoglio, gravando in tal caso sulla controparte l'onere di dimostrare il superamento del termine annuale (e quindi che la scoperta dello spoglio è avvenuta in un momento anteriore rispetto a quello indicato dall'attore, con conseguente
“sforamento” del termine decadenziale - cfr. Cass. 20228/2009, secondo la quale: “Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore
l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio”; si vedano anche Cass. 6055/1996, Cass. 7267/2006).
4.3. Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di decadenza dei resistenti, le ricorrenti avrebbe dovuto allegare, prima ancora che provare, il momento dello spoglio (nel caso di condotta violenta), ovvero il momento della scoperta dello spoglio (nel caso di condotta clandestina); tuttavia una simile indicazione è stata fornita da e solo con riguardo Pt_2 Parte_3 all'installazione della recinzione e all'occupazione del giardino, non anche con riguardo alle altre azioni di pretesa molestia o spoglio, con la conseguenza che va dichiarata l'inammissibilità delle domande ex art. 1168 c.c. relative alle condotte sintetizzate ai punti sul lettere da b) ad h) del paragrafo 1 del presente provvedimento. 5. Ciò chiarito, va esaminata la domanda di reintegrazione relativa al giardino con la quale le ricorrenti lamentano un duplice spoglio: quello conseguente alla installazione della rete e quello derivante dall'occupazione della restante parte di giardino con beni e oggetti dei resistenti.
5.1. Quanto alla installazione della rete su una parte del giardino comune, all'udienza del
29.01.2025 le parti hanno dato atto che la stessa è stata rimossa a metà gennaio 2025: va pertanto dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.
5.1.1. L'esame di tale domanda va svolto, quindi, al solo fine della pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
5.1.2. Sostiene parte ricorrente che e a far data da marzo 2023, avrebbero CP_1 CP_2
installato una recinzione con due cancelli chiusi a chiave, di fatto rendendo loro impossibile l'accesso a quell'area del giardino.
5.1.3. I resistenti costituiti, invece, hanno eccepito che il posizionamento della nuova recinzione sarebbe avvenuto nel 2022, pertanto le ricorrenti sarebbero decadute dall'azione ex art. 1168 c.c.;
e hanno altresì contestato che l'installazione della recinzione integri uno CP_1 CP_2
spoglio del possesso dal momento che:
a) una recinzione analoga e nella medesima posizione a quella da loro eretta sarebbe stata presente in loco e sarebbe stata tolta solo in occasione dei lavori di ristrutturazione;
pertanto,
e lungi dal porre in essere una condotta di spoglio, al termini dei lavori di CP_1 CP_2
ristrutturazione si sarebbero limitati, a propria cura e spese, a riposizionare una nuova e identica recinzione (solo un po' più alta);
b) la recinzione non impedirebbe l'accesso delle sorelle a quell'area di giardino comune Pt_4
dal momento che, eccezion fatta che in orario notturno, le chiavi dei cancelli di accesso sarebbero sempre presenti sulla serratura;
c) in ogni caso l'area recinta sarebbe inferiore a 1/3 dell'estensione complessiva del giardino comune.
5.1.4. Dall'istruttoria orale è emersa anzitutto la prova della tempestività dell'azione di spoglio:
, infatti, in sede di interrogatorio formale ha precisato che in data 21.12.2022 si CP_4 trovava sui luoghi di causa in quanto in visita a sua figlia ( e in quell'occasione la Controparte_1 nuova recinzione non c'era; il ricorso di e è stato depositato il 14.12.2023, Pt_2 Parte_3
con la conseguenza che – a prescindere dalla scoperta dello spoglio – il ricorso in reintegra è sicuramente avvenuto nel termine annuale di cui all'art. 1168 c.c..
Peraltro, nessuno dei testi sentiti sul punto ha dichiarato di aver visto la recinzione a dicembre
2022, ad eccezione del teste , il quale ha sostenuto che la recinzione fosse stata Testimone_1
installata già in primavera-estate 2022, quando invece gli stessi coniugi Controparte_6 affermano che la rete è stata apposta successivamente, a dicembre 2022: appare quindi fondato il dubbio che il teste possa aver confuso l'anno di riferimento.
5.1.5. Dall'istruttoria è anche emersa la fondatezza della domanda di reintegrazione del possesso della parte di giardino recintata.
In primo luogo, nessun dubbio può sussistere in ordine al possesso delle ricorrenti, posto che già nel 2020-2021 le sorelle avevano avviato le pratiche per la ristrutturazione degli immobili CP_4
usufruendo del cd Super Bonus 110%, il che evidentemente costituisce un atto di esercizio del possesso relativamente alla particella (p.ed. 1949 in C.C. Riva) interessata dai lavori.
In secondo luogo, dalle prove orali assunte emerge con tutta evidenza la prova dello spoglio patito dalle ricorrenti in ordine alla porzione di giardino recintata dai coniugi Controparte_6
tanto in sede di interrogatorio formale, quanto i testi sentiti sul punto, infatti, hanno CP_4
confermato che la porzione di giardino recintata era accessibile attraverso due cancelli, ma tali cancelli erano chiusi a chiave e le chiavi non erano nella disponibilità di e Pt_2 Parte_3
né erano lasciate inserite nelle serrature e pertanto quell'area era totalmente interdetta alle comproprietarie.
È invece rimasta sfornita di prova l'affermazione dei resistenti costituiti secondo cui le comproprietarie del giardino comune sarebbero state d'accordo al riposizionamento della recinzione: dall'email inviata il 13.05.2021 da all'arch. (responsabile Parte_3 CP_8 dei lavori di ristrutturazione) e per conoscenza anche a e si evince l'esatto CP_1 CP_2
contrario, e cioè la volontà di mantenere il giardino privo di divisorie (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). Da ciò consegue che lo spoglio posto in essere dai coniugi non era Controparte_6
ravvisabile nel sol fatto di aver chiuso a chiave i cancelli impedendo l'accesso, ma ancora prima nella circostanza di aver eretto la rete contro la volontà delle proprietarie-possessore, le quali - già a maggio 2021 (cfr. doc. 12) - avevano deciso di modificare le modalità di esercizio del possesso sul giardino per come fino a quel momento esercitato, mantenendolo tutto unito.
Infine, vi è prova del fatto che lo spoglio posto in essere dai resistenti fosse violento e clandestino: violento in quanto, stando al tenore della e-mail del 13.05.2021 (doc. 12 di parte ricorrente), era stato realizzato contro la volontà delle ricorrenti, clandestino dal momento che è pacifico che le ricorrenti non vivevano presso i luoghi di causa e che la recinzione non era stata eretta alla loro presenza, mentre indimostrata è rimasta l'affermazione dei resistenti secondo cui le sorelle sarebbero state a conoscenza della loro decisione. CP_4
5.1.6. Concludendo sul punto si dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione nel possesso della parte di giardino recintata dai coniugi CP_9
domanda che, ai fini della liquidazione delle spese, sarebbe risultata fondata.
[...] 5.2. Passando ora all'esame della domanda di reintegrazione relativa all'occupazione della restante porzione di giardino non recintata, tale domanda va dichiarata inammissibile dal momento che le ricorrenti non hanno provato:
- né che l'occupazione sia iniziata dopo il 13.12.2022 (si ricorda infatti che il ricorso è stato depositato il 14.12.2023): anzi, il teste di parte ricorrente marito di Testimone_2 Pt_3
, alla domanda “Vero che e da marzo 2023 hanno iniziato
[...] Controparte_1 Controparte_2
ad utilizzare la rimanente parte di giardino e l'intera p.f. 3893/17 impedendone il pari utilizzo alle comproprietarie ivi collocandovi in modo permanente una piscina, tavoli, masserizie, biciclette, un composter”, ha risposto affermativamente salvo precisare che ciò era avvenuto
“ben prima del marzo 2023” e che “gli oggetti indicati nel capitolo di prova erano già presenti nel 2022” (cfr. pag. 6 del verbale d'udienza del 25.09.2024);
- né di aver scoperto detto spoglio successivamente al 13.12.2022.
5.2.1. Peraltro, a prescindere dall'ammissibilità o meno della domanda, in ogni caso ne andrebbe esclusa la fondatezza dal momento che i testi di parte ricorrente hanno ridimensionato il problema della occupazione del giardino con oggetti dei resistenti, affermando che non fossero tanto tali oggetti ad impedire il pari godimento dell'area, quanto piuttosto le urla e gli insulti proferiti da e allorché le ricorrenti e i loro familiari vi si recassero. CP_1 CP_2
In tal senso si veda la testimonianza di marito di , il quale ha Testimone_2 Parte_3 dichiarato che “il problema più grande riguarda il fatto che se io provo a recarmi in quella parte di giardino non recintata o sulla p.f. 3893/17 vengo apostrofato con parolacce e vengo spiato con telecamere, ci sono cani che abbaiano, quindi non è possibile godere pacificamente di queste aree;
ADR: gli oggetti elencati nel capitolo erano presenti nel 2022, le parolacce e le aggressioni verbali con atti intimidatori veri e propri sono iniziati ad agosto 2023” (cfr. pag. 6 del verbale d'udienza del 25.09.2024).
Anche il teste figlio di e nipote di e , che Testimone_3 Parte_5 Pt_3 CP_4
sentito sul punto ha confermato la presenza di oggetti dei resistenti sulla parte di giardino comune non recintata, ma ha anche fatto presente che “il vero problema è il comportamento dei resistenti, che con i loro insulti e le loro ritorsioni (…) di fatto ci rendono impossibile godere del giardino” (cfr. pag. 4 del verbale d'udienza del 29.01.2025)
6. Alla luce delle argomentazioni svolte:
- si dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegrazione nel possesso della parte di giardino comune alle pp.mm.1, 2 e 3 della p.ed. 1949 in
C.C. Riva che era stata recintata dai coniugi Controparte_6 - si dichiara l'inammissibilità di tutte le altre domande di reintegrazione formulate con il ricorso attesa la decadenza di cui all'art. 1168 c.c..
7. La domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente è improcedibile, posto che essa potrà essere esaminata solo nel corso dell'eventuale giudizio sul cd merito possessorio (cfr.
Cass. civ. sez. III, 13 luglio 2021 n. 19990).
8. Tenuto conto della soccombenza virtuale dei resistenti rispetto alla domanda di reintegrazione relativa alla porzione di giardino recintata, avente ad oggetto certamente la condotta più grave fra quelle contestate, e della inammissibilità/improcedibilità delle restanti domande, le spese di causa vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegrazione nel possesso della parte di giardino comune alle pp.mm.1, 2 e 3 della p.ed.
1949 in C.C. Riva che era stata recintata da e CP_1 CP_2
2. DICHIARA inammissibili di tutte le altre domande di reintegrazione formulate con il ricorso, attesa la decadenza di cui all'art. 1168 c.c.;
3. DICHIARA improcedibile la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente;
4. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto 07/02/2025
La giudice
Giulia Paoli
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c. nella causa iscritta al n. 933 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 14.12.2023 da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roma, via Shaw n. 14;
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Pergine Valsugana (TN), via Regensburger n. 47; entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Noemi Fanfarillo ed elettivamente domiciliate presso lo studio della difensora in Mezzolombardo (TN), via della
Rupe n. 10;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti in [...]; rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Riccardo Battiati e dall'avv. Simone Sorgato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Padova, via F. Bonafede n. 13;
PARTE RESISTENTE
e contro
CP_3
PARTE RESISTENTE-contumace
In punto di: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Conclusioni
Parte resistente:
“…il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, quanto alla recinzione, conferma che sul punto è intervenuta cessazione della materia del contendere ma chiede che la domanda venga esaminata ai fini della decisione sulle spese di lite, quanto alle eccezioni formulate nella memoria di costituzione insiste per il loro rigetto secondo quanto richiesto nella memoria d.d. 18.04.2024.” (cfr. verbale del 29.01.2025).
Parte ricorrente:
“I procuratori dei resistenti insistono per la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate;
in subordine si richiama alle proprie conclusioni di cui alla memoria di costituzione” (cfr. verbale del 29.01.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023 le sorelle e hanno convenuto in Pt_2 Parte_3 giudizio l'ulteriore EL , la nipote e il di lei coniuge CP_4 Controparte_1 [...]
esponendo: CP_2
- di essere proprietarie, rispettivamente, delle pp.mm. 2 e 3 della p.ed. 1949 in C.C. Riva nonché comproprietarie per la quota di 1/3 ciascuna, assieme alla EL , della p.f. CP_4
3893/17;
- che ha concesso in comodato gratuito alla figlia e al genero CP_4 Controparte_5
la p.m. 1 della p.ed. 1949 in C.C. Riva di sua proprietà; Controparte_2
- che i coniugi le avrebbero spogliate: Controparte_6
1. del possesso delle cantine di loro esclusiva proprietà, occupandole con beni;
2. del possesso di parte della p.f. 3893/17 posizionandovi un pollaio e un composter e, in data
07.11.2023, tagliando alcune piante (Kiwi, e Melograno) ivi presenti;
CP_7
3. del possesso di varie parti comuni, impedendone l'utilizzo tout court, ovvero non consentendo loro il pari utilizzo che la legge riconosce a tutti i comproprietari di un immobile. In particolare, con riferimento alle parti comuni, e CP_1 CP_2
a. nel mese di marzo 2023, approfittando del fatto che le ricorrenti non risiedono stabilmente presso i luoghi di causa, avrebbero recintato una parte del giardino comune alle pp.mm. 1, 2 e 3 della p.ed. 1949, chiudendo a chiave il cancello di accesso e avrebbero occupato con oggetti di loro proprietà (piscina, tavoli, masserizie, biciclette, un composter) la restante parte;
b. consentirebbero al loro cane di razza ER di circolare liberamente nelle parti comuni;
c. occuperebbero interamente la rampa di accesso alle cantine, la cantina comune, il locale caldaia e il sottoscala con beni di loro proprietà;
d. impedirebbero il parcheggio e l'accesso con veicoli al vialetto di ingresso, occupandolo con i propri mezzi;
e. apporrebbero cartelli minatori sulle varie parti comuni, divellendo invece il cartello di divieto di fumo apposto sul vetro della porta di ingresso;
f. avrebbero posizionato una telecamera per riprendere le parti comuni;
g. avrebbero posizionato un punto di prelievo elettrico sotto il terrazzo e userebbero a loro esclusivo vantaggio l'acqua condominiale e l'elettricità condominiale pagata in via esclusiva dalle ricorrenti;
h. avrebbero contestato e minacciato azioni legali nei confronti delle imprese incaricate dalle ricorrenti della realizzazione dei lavori di ristrutturazione relativi al Super Bonus
110% con la conseguenza che le maestranze avrebbero palesato l'intenzione di interrompere i lavori con conseguente perdita dei relativi incentivi.
1.1. Sulla base di quanto esposto e chiedono al Tribunale di Rovereto di Pt_2 Parte_3
ordinare ai resistenti di reintegrarle nel possesso delle parti comuni della p.ed. 1949 e della p.f.
3893/17 in C.C. Riva, condannando altresì e al pagamento di una somma pari CP_1 CP_2
a € 500,00 per ogni mese di godimento esclusivo dell'area fino all'effettiva reintegra, oltre che alla spese del giudizio, con riserva di agire per gli ulteriori danni patiti.
2. è rimasta contumace. CP_4
3. Con memoria depositata il 16.01.2024 si sono costituiti in giudizio e il marito Controparte_1
i quali: Controparte_2
- hanno eccepito la decadenza delle ricorrenti dall'azione ex art. 1168 c.c., dal momento che le condotte contestate sarebbero risalenti a ben più di un anno addietro (2021-2022);
- hanno negato la fondatezza della domanda di reintegrazione, dal momento che:
a) le ricorrenti non avrebbero esercitato alcun possesso, tant'è vero che sia il giardino che la vicina p.f. 3893/17 al momento del loro trasferimento sarebbero versate in condizioni di abbandono;
b) le condotte loro addebitate non sarebbero avvenute e comunque non integrerebbero atti di spoglio, sia perché non lederebbero il possesso delle ricorrenti, sia perché non si tratterebbe di azioni violente o clandestine;
c) in ogni caso non sussisterebbe né il fumus boni iuris né il periculum in mora;
d) non vi sarebbe alcun danno da risarcire non essendo stato provato alcunché sul punto.
3.1. e chiedono al Tribunale di Rovereto di dichiarare inammissibili e CP_1 CP_2
comunque infondate le domande delle ricorrenti.
4. Tanto premesso, va anzitutto esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1168 c.c. formulata dai resistenti costituiti. 4.1. In generale va premesso che ai sensi dell'art. 1168, comma 1 c.c.: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”; al terzo comma della richiamata disposizione si precisa inoltre che: “Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.
4.1.1. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il termine annuale di cui alla citata disposizione
è un termine decadenziale (e non invece di prescrizione del diritto) (cfr. Cass. 1036/1995) e che l'onere della prova circa la tempestiva proposizione dell'azione di spoglio grava sulla parte che agisce (in quanto trattasi, a seconda delle diverse letture, di “presupposto per l'esercizio dell'azione” così Cass. 9123/2012, ovvero di “presupposto per l'ammissibilità della domanda” così Trib. Bologna 1352/2011, ancora di “condizione di proponibilità della domanda” così Trib.
Bari 44/2009 o, infine, di “condizione per l'esercizio dell'azione” e “presupposto processuale”).
4.2. Nel caso di spoglio clandestino, l'attore che agisce in reintegra dovrà dimostrare (oltre alla clandestinità) la data in cui ha scoperto lo spoglio, gravando in tal caso sulla controparte l'onere di dimostrare il superamento del termine annuale (e quindi che la scoperta dello spoglio è avvenuta in un momento anteriore rispetto a quello indicato dall'attore, con conseguente
“sforamento” del termine decadenziale - cfr. Cass. 20228/2009, secondo la quale: “Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore
l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio”; si vedano anche Cass. 6055/1996, Cass. 7267/2006).
4.3. Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di decadenza dei resistenti, le ricorrenti avrebbe dovuto allegare, prima ancora che provare, il momento dello spoglio (nel caso di condotta violenta), ovvero il momento della scoperta dello spoglio (nel caso di condotta clandestina); tuttavia una simile indicazione è stata fornita da e solo con riguardo Pt_2 Parte_3 all'installazione della recinzione e all'occupazione del giardino, non anche con riguardo alle altre azioni di pretesa molestia o spoglio, con la conseguenza che va dichiarata l'inammissibilità delle domande ex art. 1168 c.c. relative alle condotte sintetizzate ai punti sul lettere da b) ad h) del paragrafo 1 del presente provvedimento. 5. Ciò chiarito, va esaminata la domanda di reintegrazione relativa al giardino con la quale le ricorrenti lamentano un duplice spoglio: quello conseguente alla installazione della rete e quello derivante dall'occupazione della restante parte di giardino con beni e oggetti dei resistenti.
5.1. Quanto alla installazione della rete su una parte del giardino comune, all'udienza del
29.01.2025 le parti hanno dato atto che la stessa è stata rimossa a metà gennaio 2025: va pertanto dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.
5.1.1. L'esame di tale domanda va svolto, quindi, al solo fine della pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
5.1.2. Sostiene parte ricorrente che e a far data da marzo 2023, avrebbero CP_1 CP_2
installato una recinzione con due cancelli chiusi a chiave, di fatto rendendo loro impossibile l'accesso a quell'area del giardino.
5.1.3. I resistenti costituiti, invece, hanno eccepito che il posizionamento della nuova recinzione sarebbe avvenuto nel 2022, pertanto le ricorrenti sarebbero decadute dall'azione ex art. 1168 c.c.;
e hanno altresì contestato che l'installazione della recinzione integri uno CP_1 CP_2
spoglio del possesso dal momento che:
a) una recinzione analoga e nella medesima posizione a quella da loro eretta sarebbe stata presente in loco e sarebbe stata tolta solo in occasione dei lavori di ristrutturazione;
pertanto,
e lungi dal porre in essere una condotta di spoglio, al termini dei lavori di CP_1 CP_2
ristrutturazione si sarebbero limitati, a propria cura e spese, a riposizionare una nuova e identica recinzione (solo un po' più alta);
b) la recinzione non impedirebbe l'accesso delle sorelle a quell'area di giardino comune Pt_4
dal momento che, eccezion fatta che in orario notturno, le chiavi dei cancelli di accesso sarebbero sempre presenti sulla serratura;
c) in ogni caso l'area recinta sarebbe inferiore a 1/3 dell'estensione complessiva del giardino comune.
5.1.4. Dall'istruttoria orale è emersa anzitutto la prova della tempestività dell'azione di spoglio:
, infatti, in sede di interrogatorio formale ha precisato che in data 21.12.2022 si CP_4 trovava sui luoghi di causa in quanto in visita a sua figlia ( e in quell'occasione la Controparte_1 nuova recinzione non c'era; il ricorso di e è stato depositato il 14.12.2023, Pt_2 Parte_3
con la conseguenza che – a prescindere dalla scoperta dello spoglio – il ricorso in reintegra è sicuramente avvenuto nel termine annuale di cui all'art. 1168 c.c..
Peraltro, nessuno dei testi sentiti sul punto ha dichiarato di aver visto la recinzione a dicembre
2022, ad eccezione del teste , il quale ha sostenuto che la recinzione fosse stata Testimone_1
installata già in primavera-estate 2022, quando invece gli stessi coniugi Controparte_6 affermano che la rete è stata apposta successivamente, a dicembre 2022: appare quindi fondato il dubbio che il teste possa aver confuso l'anno di riferimento.
5.1.5. Dall'istruttoria è anche emersa la fondatezza della domanda di reintegrazione del possesso della parte di giardino recintata.
In primo luogo, nessun dubbio può sussistere in ordine al possesso delle ricorrenti, posto che già nel 2020-2021 le sorelle avevano avviato le pratiche per la ristrutturazione degli immobili CP_4
usufruendo del cd Super Bonus 110%, il che evidentemente costituisce un atto di esercizio del possesso relativamente alla particella (p.ed. 1949 in C.C. Riva) interessata dai lavori.
In secondo luogo, dalle prove orali assunte emerge con tutta evidenza la prova dello spoglio patito dalle ricorrenti in ordine alla porzione di giardino recintata dai coniugi Controparte_6
tanto in sede di interrogatorio formale, quanto i testi sentiti sul punto, infatti, hanno CP_4
confermato che la porzione di giardino recintata era accessibile attraverso due cancelli, ma tali cancelli erano chiusi a chiave e le chiavi non erano nella disponibilità di e Pt_2 Parte_3
né erano lasciate inserite nelle serrature e pertanto quell'area era totalmente interdetta alle comproprietarie.
È invece rimasta sfornita di prova l'affermazione dei resistenti costituiti secondo cui le comproprietarie del giardino comune sarebbero state d'accordo al riposizionamento della recinzione: dall'email inviata il 13.05.2021 da all'arch. (responsabile Parte_3 CP_8 dei lavori di ristrutturazione) e per conoscenza anche a e si evince l'esatto CP_1 CP_2
contrario, e cioè la volontà di mantenere il giardino privo di divisorie (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). Da ciò consegue che lo spoglio posto in essere dai coniugi non era Controparte_6
ravvisabile nel sol fatto di aver chiuso a chiave i cancelli impedendo l'accesso, ma ancora prima nella circostanza di aver eretto la rete contro la volontà delle proprietarie-possessore, le quali - già a maggio 2021 (cfr. doc. 12) - avevano deciso di modificare le modalità di esercizio del possesso sul giardino per come fino a quel momento esercitato, mantenendolo tutto unito.
Infine, vi è prova del fatto che lo spoglio posto in essere dai resistenti fosse violento e clandestino: violento in quanto, stando al tenore della e-mail del 13.05.2021 (doc. 12 di parte ricorrente), era stato realizzato contro la volontà delle ricorrenti, clandestino dal momento che è pacifico che le ricorrenti non vivevano presso i luoghi di causa e che la recinzione non era stata eretta alla loro presenza, mentre indimostrata è rimasta l'affermazione dei resistenti secondo cui le sorelle sarebbero state a conoscenza della loro decisione. CP_4
5.1.6. Concludendo sul punto si dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione nel possesso della parte di giardino recintata dai coniugi CP_9
domanda che, ai fini della liquidazione delle spese, sarebbe risultata fondata.
[...] 5.2. Passando ora all'esame della domanda di reintegrazione relativa all'occupazione della restante porzione di giardino non recintata, tale domanda va dichiarata inammissibile dal momento che le ricorrenti non hanno provato:
- né che l'occupazione sia iniziata dopo il 13.12.2022 (si ricorda infatti che il ricorso è stato depositato il 14.12.2023): anzi, il teste di parte ricorrente marito di Testimone_2 Pt_3
, alla domanda “Vero che e da marzo 2023 hanno iniziato
[...] Controparte_1 Controparte_2
ad utilizzare la rimanente parte di giardino e l'intera p.f. 3893/17 impedendone il pari utilizzo alle comproprietarie ivi collocandovi in modo permanente una piscina, tavoli, masserizie, biciclette, un composter”, ha risposto affermativamente salvo precisare che ciò era avvenuto
“ben prima del marzo 2023” e che “gli oggetti indicati nel capitolo di prova erano già presenti nel 2022” (cfr. pag. 6 del verbale d'udienza del 25.09.2024);
- né di aver scoperto detto spoglio successivamente al 13.12.2022.
5.2.1. Peraltro, a prescindere dall'ammissibilità o meno della domanda, in ogni caso ne andrebbe esclusa la fondatezza dal momento che i testi di parte ricorrente hanno ridimensionato il problema della occupazione del giardino con oggetti dei resistenti, affermando che non fossero tanto tali oggetti ad impedire il pari godimento dell'area, quanto piuttosto le urla e gli insulti proferiti da e allorché le ricorrenti e i loro familiari vi si recassero. CP_1 CP_2
In tal senso si veda la testimonianza di marito di , il quale ha Testimone_2 Parte_3 dichiarato che “il problema più grande riguarda il fatto che se io provo a recarmi in quella parte di giardino non recintata o sulla p.f. 3893/17 vengo apostrofato con parolacce e vengo spiato con telecamere, ci sono cani che abbaiano, quindi non è possibile godere pacificamente di queste aree;
ADR: gli oggetti elencati nel capitolo erano presenti nel 2022, le parolacce e le aggressioni verbali con atti intimidatori veri e propri sono iniziati ad agosto 2023” (cfr. pag. 6 del verbale d'udienza del 25.09.2024).
Anche il teste figlio di e nipote di e , che Testimone_3 Parte_5 Pt_3 CP_4
sentito sul punto ha confermato la presenza di oggetti dei resistenti sulla parte di giardino comune non recintata, ma ha anche fatto presente che “il vero problema è il comportamento dei resistenti, che con i loro insulti e le loro ritorsioni (…) di fatto ci rendono impossibile godere del giardino” (cfr. pag. 4 del verbale d'udienza del 29.01.2025)
6. Alla luce delle argomentazioni svolte:
- si dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegrazione nel possesso della parte di giardino comune alle pp.mm.1, 2 e 3 della p.ed. 1949 in
C.C. Riva che era stata recintata dai coniugi Controparte_6 - si dichiara l'inammissibilità di tutte le altre domande di reintegrazione formulate con il ricorso attesa la decadenza di cui all'art. 1168 c.c..
7. La domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente è improcedibile, posto che essa potrà essere esaminata solo nel corso dell'eventuale giudizio sul cd merito possessorio (cfr.
Cass. civ. sez. III, 13 luglio 2021 n. 19990).
8. Tenuto conto della soccombenza virtuale dei resistenti rispetto alla domanda di reintegrazione relativa alla porzione di giardino recintata, avente ad oggetto certamente la condotta più grave fra quelle contestate, e della inammissibilità/improcedibilità delle restanti domande, le spese di causa vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegrazione nel possesso della parte di giardino comune alle pp.mm.1, 2 e 3 della p.ed.
1949 in C.C. Riva che era stata recintata da e CP_1 CP_2
2. DICHIARA inammissibili di tutte le altre domande di reintegrazione formulate con il ricorso, attesa la decadenza di cui all'art. 1168 c.c.;
3. DICHIARA improcedibile la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente;
4. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto 07/02/2025
La giudice
Giulia Paoli