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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3996/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANO SANI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via dei Pubblici Macelli n. 42, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Pt_2 C.F._2
NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n.70, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati presso l'immobile adibito a residenza coniugale sito in Comune di Capannori Via della Fratina 16, che permette una divisione abitativa interna, con l'obbligo di comunicazione e di reciproco rispetto, riconoscendosi comunque, nei giorni in cui non avranno la cura diretta del figlio, una autonomia personale di organizzazione delle proprie attività, dei propri interessi e delle proprie frequentazione, conservando un rapporto equilibrato e paritario con il figlio, consentendone una gestione anche materiale congiunta. Inoltre i coniugi si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio senza consenso ad inserire il nome del figlio minore sul passaporto di entrambi.
2) Le parti sono entrambe autonome ed autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento personale, e comunque vi rinunciano.
3) Il figlio avrà collocazione e residenza presso l'abitazione coniugale come sopra individuata, e
1 sarà gestito dai genitori in regime di affidamento condiviso all'interno della medesima collocazione abitativa ove si divideranno, in accordo tra gli stessi, le vari incombenze necessarie al minore. Nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso, ciascun genitore quindi, senza invadere la sfera dell'altro, e nel rispetto della riservatezza della sfera di ciascuno dei due, avrà la possibilità di decidere e di attuare quanto ritiene giusto per il figlio quando lo stesso si troverà a lui affidato. L'esercizio della potestà genitoriale dovrà intendersi condiviso e dunque lo svolgimento dei rapporti con il minore sarà sì autonomo, ma condizionato alla necessaria condivisione educativa tra le parti, nell'interesse esclusivo del figlio minore. I genitori quindi di comune accordo dovranno adottare le opportune decisioni circa i principi che dovranno sovrintendere alla istruzione ed educazione del figlio minore anche sotto il profilo psicologico e pedagogico, nonché ogni decisione in ordine alle condizioni di salute dello stesso. L'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per l'ordinaria amministrazione. Le parti concordano altresì, che dato il difficile periodo di adattamento che attenderà il figlio minore dopo la separazione, gli stessi si asterranno dall'introdurre nella vita della minore, terze persone verso le quali l'uno o l'altro potranno nutrire sentimenti affettivo/sentimentali. Introducendo in ogni caso dette nuove relazioni in modo graduale, solo al momento in cui divengano stabili e senza minare l'equilibrio del figlio, in ogni caso preavvertendo l'altro genitore della tempistica di introduzione di dette terze persone le quali in ogni caso non avranno accesso all'interno dell'unità immobiliare adibita a residenza coniugale, salvo espresso consenso dell'altro coniuge. Per le festività (Natale - S. AN, Capodanno, Epifania, Pasqua - Pasquetta) ove possibile saranno trascorse insieme o in alternativa seguiranno il criterio dell'alternanza, quindi quando il figlio trascorrerà il Natale con il padre, passerà S. AN ed il Capodanno con la madre, così a seguire alternativamente per ogni festività. Resta inteso che le parti potranno concordare anche alternanze diverse, magari ripartendosi la presenza del figlio nello stesso giorno, trascorrendo il pranzo di natale o la vigilia con un genitore ed il pranzo o la cena della vigilia con l'altro. Nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, il bambino sarà affidato al genitore che in quel giorno compirà gli anni, salvo diverso accordo. 4) Le parti concordano che l'utilizzazione, la riattivazione e /o il rinnovo del passaporto del minore resti condizionata all'assenso congiunto di entrambi i genitori. Si impegnano Persona_1 pertanto a modificare l'attuale passaporto in uso del minore, con revoca per entrambi i genitori della trascrizione del figlio minore sul proprio passaporto. Il Sig. consente sin da ora che la Sig.ra Pt_1 porti all'estero il minore, per trovare i parenti materni che risiedono in Francia ed in Pt_2
Senegal, due volte l'anno, salvo che non sussistano oggettivi e fondati motivi per il diniego (a titolo di esempio pericolosità del viaggio).
5) Le parti gestiranno in modo diretto le modalità di mantenimento del figlio, essendo paritetico il periodo di frequentazione e pertanto nessun contributo sarà dovuto per il mantenimento del figlio ai ricorrenti.
6) Le somme spettanti invece per l'assegno unico per il figlio a carico saranno percepite unicamente dalla madre e il padre espressamente con la firma del presente atto rinuncia alla quota di propria spettanza e si impegna comunque ove necessario a formalizzare ulteriormente detta rinuncia presso l'INPS.
7) Per le spese alimentari e non solo del figlio le parti stabiliscono di versare reciprocamente la somma mensile di euro 250,00 entro il 20 di ogni mese su un conto corrente cointestato che apriranno per la gestione dei predetti impegni. Le utenze relative all'abitazione saranno ripartite in parti uguali
2 attraverso il versamento, entro la data di scadenza prevista, del 50% dell'importo richiesto dai gestori per la Rete Elettrica, Gas, Acqua, Immondizia, salvo se altre. 8) Per le spese straordinarie relative al figlio, le parti le sosterranno al 50%, previa consegna della documentazione che attesti la spesa da parte di colui che l'ha anticipata. Per spese straordinarie si intendono: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN o specialista privato qualificato (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche comprese spese per occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Spesa della mensa e relative ai libri di testo;
-Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche con o senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dall'istituto scolastico al luogo di residenza e/o carburante mezzo locomozione delle figlie;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentisti che, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Baby sitter post separazione (pre -scuola e dopo -scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la
3 partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole -guida private;
- spese per IO, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
9) Le spese sostenute per il figlio saranno portate in detrazione al 50% da parte di ciascun genitore nella dichiarazione dei redditi o modello 730 che sarà presentato dai genitori.
10) Le parti danno atto che nessun ricorrente vanta crediti di alcuna natura nei confronti dell'altro.
11) Le autovetture in uso dei coniugi e rispettivamente intestate rimarranno di proprietà di ciascuno di loro.
12) I presenti accordi hanno immediata efficacia tra le parti.
13) Le parti concordemente stabiliscono la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
14) Le parti dichiarano che con le condizioni sopra riportate hanno stabilito definitiva mente i loro rapporti reciproci e dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in il 10/10/2016, dal quale è nato il figlio Controparte_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Pt_2 matrimonio in in data 10/10/2016, debitamente trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2,
4 Serie C, Ufficio 50, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANO SANI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via dei Pubblici Macelli n. 42, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Pt_2 C.F._2
NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n.70, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati presso l'immobile adibito a residenza coniugale sito in Comune di Capannori Via della Fratina 16, che permette una divisione abitativa interna, con l'obbligo di comunicazione e di reciproco rispetto, riconoscendosi comunque, nei giorni in cui non avranno la cura diretta del figlio, una autonomia personale di organizzazione delle proprie attività, dei propri interessi e delle proprie frequentazione, conservando un rapporto equilibrato e paritario con il figlio, consentendone una gestione anche materiale congiunta. Inoltre i coniugi si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio senza consenso ad inserire il nome del figlio minore sul passaporto di entrambi.
2) Le parti sono entrambe autonome ed autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento personale, e comunque vi rinunciano.
3) Il figlio avrà collocazione e residenza presso l'abitazione coniugale come sopra individuata, e
1 sarà gestito dai genitori in regime di affidamento condiviso all'interno della medesima collocazione abitativa ove si divideranno, in accordo tra gli stessi, le vari incombenze necessarie al minore. Nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso, ciascun genitore quindi, senza invadere la sfera dell'altro, e nel rispetto della riservatezza della sfera di ciascuno dei due, avrà la possibilità di decidere e di attuare quanto ritiene giusto per il figlio quando lo stesso si troverà a lui affidato. L'esercizio della potestà genitoriale dovrà intendersi condiviso e dunque lo svolgimento dei rapporti con il minore sarà sì autonomo, ma condizionato alla necessaria condivisione educativa tra le parti, nell'interesse esclusivo del figlio minore. I genitori quindi di comune accordo dovranno adottare le opportune decisioni circa i principi che dovranno sovrintendere alla istruzione ed educazione del figlio minore anche sotto il profilo psicologico e pedagogico, nonché ogni decisione in ordine alle condizioni di salute dello stesso. L'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per l'ordinaria amministrazione. Le parti concordano altresì, che dato il difficile periodo di adattamento che attenderà il figlio minore dopo la separazione, gli stessi si asterranno dall'introdurre nella vita della minore, terze persone verso le quali l'uno o l'altro potranno nutrire sentimenti affettivo/sentimentali. Introducendo in ogni caso dette nuove relazioni in modo graduale, solo al momento in cui divengano stabili e senza minare l'equilibrio del figlio, in ogni caso preavvertendo l'altro genitore della tempistica di introduzione di dette terze persone le quali in ogni caso non avranno accesso all'interno dell'unità immobiliare adibita a residenza coniugale, salvo espresso consenso dell'altro coniuge. Per le festività (Natale - S. AN, Capodanno, Epifania, Pasqua - Pasquetta) ove possibile saranno trascorse insieme o in alternativa seguiranno il criterio dell'alternanza, quindi quando il figlio trascorrerà il Natale con il padre, passerà S. AN ed il Capodanno con la madre, così a seguire alternativamente per ogni festività. Resta inteso che le parti potranno concordare anche alternanze diverse, magari ripartendosi la presenza del figlio nello stesso giorno, trascorrendo il pranzo di natale o la vigilia con un genitore ed il pranzo o la cena della vigilia con l'altro. Nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, il bambino sarà affidato al genitore che in quel giorno compirà gli anni, salvo diverso accordo. 4) Le parti concordano che l'utilizzazione, la riattivazione e /o il rinnovo del passaporto del minore resti condizionata all'assenso congiunto di entrambi i genitori. Si impegnano Persona_1 pertanto a modificare l'attuale passaporto in uso del minore, con revoca per entrambi i genitori della trascrizione del figlio minore sul proprio passaporto. Il Sig. consente sin da ora che la Sig.ra Pt_1 porti all'estero il minore, per trovare i parenti materni che risiedono in Francia ed in Pt_2
Senegal, due volte l'anno, salvo che non sussistano oggettivi e fondati motivi per il diniego (a titolo di esempio pericolosità del viaggio).
5) Le parti gestiranno in modo diretto le modalità di mantenimento del figlio, essendo paritetico il periodo di frequentazione e pertanto nessun contributo sarà dovuto per il mantenimento del figlio ai ricorrenti.
6) Le somme spettanti invece per l'assegno unico per il figlio a carico saranno percepite unicamente dalla madre e il padre espressamente con la firma del presente atto rinuncia alla quota di propria spettanza e si impegna comunque ove necessario a formalizzare ulteriormente detta rinuncia presso l'INPS.
7) Per le spese alimentari e non solo del figlio le parti stabiliscono di versare reciprocamente la somma mensile di euro 250,00 entro il 20 di ogni mese su un conto corrente cointestato che apriranno per la gestione dei predetti impegni. Le utenze relative all'abitazione saranno ripartite in parti uguali
2 attraverso il versamento, entro la data di scadenza prevista, del 50% dell'importo richiesto dai gestori per la Rete Elettrica, Gas, Acqua, Immondizia, salvo se altre. 8) Per le spese straordinarie relative al figlio, le parti le sosterranno al 50%, previa consegna della documentazione che attesti la spesa da parte di colui che l'ha anticipata. Per spese straordinarie si intendono: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN o specialista privato qualificato (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche comprese spese per occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Spesa della mensa e relative ai libri di testo;
-Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche con o senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dall'istituto scolastico al luogo di residenza e/o carburante mezzo locomozione delle figlie;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentisti che, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Baby sitter post separazione (pre -scuola e dopo -scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la
3 partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole -guida private;
- spese per IO, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
9) Le spese sostenute per il figlio saranno portate in detrazione al 50% da parte di ciascun genitore nella dichiarazione dei redditi o modello 730 che sarà presentato dai genitori.
10) Le parti danno atto che nessun ricorrente vanta crediti di alcuna natura nei confronti dell'altro.
11) Le autovetture in uso dei coniugi e rispettivamente intestate rimarranno di proprietà di ciascuno di loro.
12) I presenti accordi hanno immediata efficacia tra le parti.
13) Le parti concordemente stabiliscono la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
14) Le parti dichiarano che con le condizioni sopra riportate hanno stabilito definitiva mente i loro rapporti reciproci e dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in il 10/10/2016, dal quale è nato il figlio Controparte_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Pt_2 matrimonio in in data 10/10/2016, debitamente trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 10, Parte 2,
4 Serie C, Ufficio 50, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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