Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Parrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento prot. n.155086/2023 di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art 21 nonies della L. 241/90, della Concessione Edilizia in sanatoria n. 320/1995;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti rappresentano di aver presentato nell’anno1995 al Comune di Ragusa istanza volta ad ottenere il condono edilizio per l’immobile di proprietà, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La pratica veniva protocollata dal Comune con il n. 320 del 28.2.1995.
Nel 1996 integravano la documentazione, producendo il certificato di idoneità sismica.
Nel 2012 la ricorrente presentava, unitamente ad ulteriore documentazione, istanza di definizione della pratica, a cui sarebbe stato apposto il protocollo n. 5208 dell’1.8.2012.
Nell’anno 2017, il Comune comunicava ai ricorrenti la proposta di rilascio, condizionata all’esecuzione dei versamenti dovuti e alla produzione di visura e planimetria catastale aggiornata.
I ricorrenti, in adempimento alla predetta comunicazione, depositavano elaborati fotografici, piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto e di previsione di completamento, datati 31.7.2017, relazione tecnica, perizia giurata sulla consistenza e stato dei lavori del 4.10.2017 ed autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie del 3.10.2017.
All’esito della predetta produzione documentale, il Comune in data 6.10 2017, rilasciava la C.E. in sanatoria n. 320/1995.
Nell’anno 2018, i ricorrenti presentavano al Comune S.C.I.A. edilizia per lavori di completamento e divisione dell’immobile, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 86932 del 26.1.2018.
Senonché, in data 16.5.2023, il Comune di Ragusa notificava la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, della C.E. 320/1995, “ per false rappresentazioni e dichiarazioni”.
Avverso la predetta comunicazione i ricorrenti presentavano osservazioni. Successivamente inoltravano una richiesta di accesso agli atti, a seguito della quale il procedimento veniva sospeso per 60 giorni.
Infine, con il provvedimento n.155086/2023, il Dirigente del Settore concludeva il procedimento con l’annullamento in autotutela della C.E. in sanatoria.
2. I ricorrenti impugnano il predetto provvedimento, in quanto, a loro dire, illegittimo per i motivi che seguono.
I) Inesistenza ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto - Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta - Mancanza elementi essenziali del provvedimento amministrativo ex art 21 septies l. 241/90.
Il provvedimento sarebbe nullo per difetto dell’oggetto, quale elemento essenziale dell’atto amministrativo, in quanto non sarebbe possibile “ individuare la porzione di realtà giuridica o materiale ” su cui lo stesso è destinato a produrre i suoi effetti, posto che, nella parte dispositiva, disporrebbe l’annullamento di una C.E. diversa rispetto a quella ottenuta dai ricorrenti (essendone indicato il n. 469bis/1995), e, nella parte motiva, conterrebbe il riferimento alle osservazioni acquisite al prot. n. 71984 del 26.5.2023, anch’esse prive di alcun collegamento con i ricorrenti, le cui osservazioni sono, invece, contrassegnate dal prot. n. 71980 del medesimo giorno.
II) Violazione di legge con riferimento all’art. 13 L.R. n.7/19 - Lesione del diritto di difesa - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Omissione della motivazione - Motivazione apparente.
L’Amministrazione avrebbe violato il diritto di partecipazione al procedimento e di difesa dei ricorrenti, stante che la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della C.E. conteneva già, a loro parere, una statuizione di archiviazione, che non ammetteva replica. Il provvedimento conclusivo, inoltre, ometterebbe di valutare le osservazioni presentate dai ricorrenti, non motivando in merito alla loro reiezione.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art 21 nonies l.241/1990 - Eccesso di potere.
Il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti in presenza dei quali è ammesso l’esercizio del potere di annullamento di autotutela di cui all’art. 21 nonies , essendo intervenuto ad oltre sei anni dal rilascio della C.E. n. 320/1995 (e quindi molto oltre il termine massimo di 12 mesi), e senza che sia stato dato conto dell’esistenza di un interesse pubblico ulteriore e diverso rispetto a quello volto al ripristino della legalità violata.
Inoltre, stante il rilevante lasso di tempo intercorso tra il rilascio della concessione e il suo annullamento, il Comune, a parere dei ricorrenti, avrebbe altresì dovuto bilanciare il predetto interesse pubblico con l’affidamento da essi riposto sulla C.E., bilanciamento di cui non vi sarebbe traccia nel provvedimento impugnato.
Le false rappresentazioni dei fatti contestate, infine, non sussisterebbero e comunque non giustificherebbero il superamento del termine massimo imposto per l’esercizio del potere di autotutela, configurandosi una ipotesi di colpa grave in capo all’Amministrazione, la quale era nelle condizioni di poter agevolmente rilevare le discordanze contestate prima del rilascio del titolo.
3. In seno al ricorso i ricorrenti hanno formulato, altresì, istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione del provvedimento impugnato.
4. Il Comune di Ragusa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5. All’udienza camerale del 27 marzo 2024, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
6. Pertanto, il ricorso è stato rinviato per la trattazione nel merito alla pubblica udienza del 15 aprile 2025, all’esito della quale è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Con il primo motivo, parte ricorrente contesta la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 septies della L. 241/1990, per vizio dell’oggetto, quale elemento essenziale dell’atto amministrativo.
Il motivo non merita accoglimento.
Seppure, in effetti, nell’oggetto e nel corpo del provvedimento n.155086/2023 è dato riscontrare alcune incongruenze in relazione ai numeri di protocollo della concessione edilizia annullanda e delle osservazioni presentate dai ricorrenti, le stesse, a parere del Collegio, assurgono a meri errori materiali, non idonei a rendere incerto l’oggetto dell’atto.
Va rilevato, infatti, che nell’oggetto del provvedimento impugnato viene fatto puntuale riferimento alla C.E. n. 320/1995, riferibile ai ricorrenti, dato che trova conferma nel richiamo, nel corpo della nota, ai dati catastali dell’immobile e alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 66314 del 15.5.2023 riferibile alla pratica edilizia in discorso e, a cui, peraltro, il Comune rinvia per relationem quanto alle violazioni urbanistiche riscontrate.
Anche l’errata indicazione del numero di protocollo delle osservazioni presentate dai ricorrenti (riportate col n. 71984, anziché con quello corretto n. 71980) può considerarsi mero refuso (peraltro, limitato alla sola ultima cifra) non idoneo a viziare l’atto, stante che la circostanza che si tratti proprio delle osservazioni dei ricorrenti trova riscontro, oltre che nella data di presentazione, anche nell’indicazione del legale di fiducia che ha proceduto all’inoltro su mandato dei ricorrenti.
Va rilevato, inoltre che, oltre che alle osservazioni, il provvedimento fa riferimento anche all’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti qualche giorno dopo.
Non sussistono dubbi, dunque, sul fatto che il predetto provvedimento abbia ad oggetto la pratica di C.E. riferibile all’immobile dei ricorrenti e sia stato emesso sulla base degli atti acquisiti all’esito della relativa istruttoria.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la violazione del diritto di difesa e utile partecipazione al procedimento dei ricorrenti, desumibile dal fatto che, a loro dire, la comunicazione di avvio contenesse già una determinazione di “ archiviazione con esito negativo ” della pratica, rispetto cui qualsiasi difesa si sarebbe rivelata vana.
Inoltre, le osservazioni, comunque presentate dai ricorrenti, non sarebbero state valutate, facendo l’atto riferimento ad osservazioni ad essi non riferibili, stante il diverso numero di protocollo citato.
Anche tale censura non merita accoglimento.
I ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di partecipare al procedimento avendo ricevuto la comunicazione di avvio dello stesso.
Il riferimento all’“ archiviazione per esito negativo ” della pratica non può ritenersi indice dell’avvenuta adozione, già a quella data, del provvedimento conclusivo, considerato il complessivo tenore dell’atto, con il Comune, nel richiamare espressamente la comunicazione di cui all’art. 8 della L. 241/1990, ha assegnato ai ricorrenti il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie, che, difatti, sono state presentate.
I ricorrenti, dunque, hanno concretamente esercitato il proprio diritto di difesa, partecipando al procedimento.
Peraltro, per effetto dell’istanza di accesso agli atti da questi ultimi presentata, il procedimento è stato cautelativamente sospeso per ulteriori sessanta giorni, “ al fine di espletare ulteriori verifiche ed accertamenti ”.
Tale dato conferma ulteriormente come la partecipazione dei ricorrenti non sia stata meramente formale.
La circostanza secondo cui la determinazione negativa fosse già incontestabilmente adottata dall’Amministrazione, dunque, rimane relegata al campo delle semplici congetture, e non rileva ai fini della decisione.
7.3. Quanto alla asserita mancata valutazione delle osservazioni, va ribadito, prima di tutto, che l’errata indicazione del numero di protocollo, alla luce degli altri elementi testuali sopra citati, non può ritenersi indizio sufficiente a supporre l’avvenuta valutazione da parte dell’Amministrazione di osservazioni non pertinenti al procedimento avviato.
Il Collegio rileva, inoltre, che, seppure nella motivazione del provvedimento impugnato il Comune dà conto solo succintamente di aver valutato le osservazioni presentate dai ricorrenti, la motivazione per cui le stesse sono state evidentemente ritenute non meritevoli di accoglimento può rinvenirsi, per relationem , in quella contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della C.E. n. 320/1995, a cui difatti l’Amministrazione rinvia.
Sebbene manchi, effettivamente, una esplicita motivazione a sostegno della ritenuta non condivisibilità delle difese dei ricorrenti, infatti, a parere del Collegio, la stessa può implicitamente ricavarsi dal contenuto della comunicazione ex art. 8, L. 241/1990, ove si consideri che, a ben vedere, le osservazioni presentate dai ricorrenti non prendono specifica posizione sulle “ false rappresentazioni ” poste a fondamento dell’avviata autotutela, rispetto alle quali, dunque, le difese presentate non hanno apportato alcun elemento utile.
Come è dato evincere dal contenuto della comunicazione di avvio in atti, il Comune di Ragusa ha rilevato l’illegittimità della rilasciata C.E. in relazione ad una serie di incongruenze e false rappresentazioni dei fatti, puntualmente individuate, e consistenti, in particolare:
- nell’assenza di timbro, data e numero attestanti l’avvenuta protocollazione della istanza di condono del 1995. Sul punto il Comune, nella comunicazione di avvio del procedimento, rilevava che alla data riportata sull’atto (28.2.1995) non risultavano essere state registrate in entrata istanze di condono edilizio relative all’immobile o ai nominativi dei ricorrenti;
- nell’assenza, agli atti del comune, della documentazione tecnica e fotografica che viene indicata come allegata all’istanza di condono, essendo state rinvenute esclusivamente fotografie ed elaborati grafici risalenti all’anno 2017;
- nella non coerenza del numero di protocollo redatto a mano sulla richiesta di definizione della pratica edilizia a firma della ricorrente, rinvenuta agli atti del fascicolo, in quanto riferito ad atto assolutamente estraneo al relativo procedimento; il Comune ha rilevato, inoltre, che la sostituzione degli elaborati grafici non era stata autorizzata dal Dirigente;
- nell’assenza nel fascicolo di qualsivoglia riferimento al tecnico incaricato nel 1995;
- nell’incoerenza tra gli elaborati grafici rinvenuti nella pratica edilizia, risalenti al 2017, rispetto alla documentazione fotografica agli atti (sempre riferita all’anno 2017), nonché rispetto alle immagini satellitari storiche del 2009 e del 2012, acquisite dal Comune, dal cui confronto emergerebbe che la realizzazione della struttura risalirebbe ad epoca successiva all’istanza;
- nella grave carenza dell’istanza di condono assentita, per assenza di documentazione tecnica e fotografica richiesta ai sensi della L. 47/1985 e riferibile all’anno 1995.
Orbene, nelle osservazioni presentate, i ricorrenti non prendono specifica posizione su nessuna delle contestazioni sopra indicate, limitandosi a formulare difese solo in merito all’insussistenza dei presupposti per intervenire in autotutela, stante la scadenza del termine massimo, e rilevando l’esclusiva imputabilità all’Amministrazione di eventuali omissioni istruttorie.
Il Comune, tuttavia, aveva già controdedotto su tali aspetti nella comunicazione di avvio del procedimento, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che consente la derogabilità del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela nelle ipotesi di false o errate rappresentazioni della realtà tali da incidere in modo determinate sul rilascio di un provvedimento il quale, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato.
Legittimamente, pertanto, nell’atto conclusivo il Comune ha richiamato per relationem l’impianto motivazionale di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto completo e non utilmente confutato dalle osservazioni dei ricorrenti.
Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio ritiene di aderire, non sussiste un obbligo per l’Amministrazione di prendere analiticamente posizione sulle osservazioni presentate dal privato, essendo sufficiente che dalla motivazione del provvedimento emergano le ragioni per cui le stesse non sono state ritenute meritevoli di accoglimento (Consiglio di Stato, 30 agosto 2023, n.8063, 20 ottobre 2021 n. 7054; 18 novembre 2022 n.10189).
7.4. Anche il terzo e ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Con esso i ricorrenti contestano l’illegittimo esercizio da parte del Comune del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies della L. 241/199, in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, in quanto l’annullamento sarebbe avvenuto ampiamente oltre il termine massimo dei 12 mesi (e cioè dopo oltre 6 anni dal rilascio della concessione), nonché in quanto non sarebbe stato individuato dall’Amministrazione l’interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità violata sotteso all’autotutela, il quale, a dire dei ricorrenti, avrebbe dovuto, peraltro, essere bilanciato con l’affidamento ingenerato in capo agli stessi dal contegno dell’Amministrazione.
L’assunto non tiene conto di quanto disposto dal comma 2- bis dell’art. 21 nonies , il quale, a fronte di false o erronee rappresentazioni dei fatti, consente l’esercizio del potere di annullamento in autotutela anche oltre la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1.
I ricorrenti, tanto in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, quanto nella presente sede giurisdizionale, non hanno preso posizione sulla falsa rappresentazione della realtà fattuale sottesa al rilascio della C.E. 320/1995, sostanziantesi nelle incongruenze e irregolarità sopra riassunte.
Deve, pertanto, ritenersi pacifica, in quanto non contestata, la sussistenza di una erronea rappresentazione della realtà, concernente la regolarità dell’istanza e della documentazione a corredo, che giustifica l’applicazione della deroga di cui al comma 2 bis dell’art. 21 nonies , L. 241/1990.
In considerazione del numero e della gravità delle incongruenze rilevate dal Comune, può indubbiamente affermarsi che le fuorvianti produzioni documentali effettuate dai ricorrenti siano state idonee ad indurre in errore l’Amministrazione, incidendo sul corretto esercizio del potere amministrativo, e ciò a prescindere dalla loro più o meno agevole riconoscibilità.
Il Collegio non ignora il dibattito creatosi sull’esatta portata della deroga di cui al comma 2- bis , ed in particolare sui presupposti in presenza dei quali possa dirsi che le false rappresentazioni siano idonee ad indurre in errore l’Amministrazione.
Come già chiarito in precedenti pronunce di questa Sezione (cfr. sentenza n. 1258/2025), tuttavia, rispetto all’orientamento più restrittivo - che richiede ai fini dell’applicazione della regola di cui al comma 2 bis la non imputabilità all’Amministrazione, neanche a titolo di colpa concorrente, dell’errore in cui la stessa sia incorsa, che deve dunque potersi addebitare esclusivamente dal dolo incidente (o dalla colpa grave) del privato - il Collegio ritiene di aderire all’orientamento di segno opposto - da ultimo affermatosi - secondo cui, è sufficiente, ai fini dell’applicazione alla norma derogatoria, la non configurabilità in capo al privato di un affidamento meritevole di tutela, circostanza che si verifica ogni qual volta la non corretta rappresentazione della realtà sia ad egli addebitabile, anche a titolo di colpa concorrente, o in applicazione del principio di autoresponsabilità.
Tale orientamento fa leva su una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, e valorizza la ratio della previsione, da parte del legislatore, di un termine ragionevole (o massimo) entro cui è consentito all’Amministrazione intervenire in autotutela.
Tale limite temporale si fonda sulla necessità di tutelare il legittimo affidamento riposto dal privato sulla stabilità di provvedimenti a sé favorevoli e riguarda, non a caso, esclusivamente i provvedimenti che determinano per egli una situazione di vantaggio economico o comunque autorizzatori in senso lato, per i quali soltanto si pone un problema di legittimo affidamento.
Non va trascurato, tuttavia, che affinché l’affidamento al mantenimento dei vantaggi sia meritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico, occorre che lo stesso sia legittimo, circostanza che deve escludersi nel caso in cui il provvedimento favorevole sia stato ottenuto dal privato per effetto di un comportamento, doloso o colposo, che, determinando una realtà apparente, abbia contribuito al riconoscimento di un vantaggio che, altrimenti, non avrebbe potuto essere ottenuto.
Pertanto, ove il provvedimento favorevole sia stato acquisito coartando o inquinando o anche semplicemente deviando la volontà dell'Amministrazione, tanto attraverso non veritiere rappresentazioni dei fatti, quanto con la produzione di documentazione fuorviante, l’affidamento sulla stabilità del provvedimento non può dirsi legittimo, non meritando, dunque, la speciale protezione accordatagli (anche a discapito dell’interesse pubblico) dal comma 1 della L. 241/1990.
In forza della predetta interpretazione costituzionalmente orientata, ai fini del superamento del termine massimo previsto per l’autotutela non rileva la prova di un comportamento doloso o fraudolento del privato, essendo sufficiente ad escludere la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela che la falsa rappresentazione della realtà sia ad egli addebitabile anche a titolo di mera colpa.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito infatti che “il superamento del rigido limite temporale di 18 (oggi 12) mesi per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art.21-nonies l. n.241/1990, deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale ” (Consiglio di Stato, 27 febbraio, n.1926).
I su richiamati principi, conducono a ritenere che il limite temporale dei 12 mesi vada limitato ai soli casi in cui il comportamento della parte interessata sia totalmente esente da mende.
Ove, invece, sia stata resa una dichiarazione anche solo reticente, ovvero sia stata effettuata una produzione documentale fuorviante in merito al possesso dei requisiti previsti per l’applicazione di una norma, il superamento del termine di cui al comma 1dell’art. 21 nonies L. 241/90 deve ritenersi possibile, non potendo l’ordinamento tollerare (pena la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.) che non sia previsto rimedio alcuno avverso l’attribuzione illegittima di un beneficio conseguito mediante dichiarazioni obiettivamente non conformi al vero rilasciate dal dichiarante.
Nel caso di specie, i ricorrenti invocano l’affidamento riposto sulla stabilità e legittimità della C.E. in sanatoria n. 320/1995, che tuttavia è stata rilasciata sulla base di una produzione documentale fuorviante.
Rilevante, in tal senso, è l’assenza di data, numero di protocollo e timbro ufficiale sull’istanza di condono del 1995, che, in mancanza di qualsiasi altro riscontro agli atti del Comune, rende assolutamente incerta la data di presentazione della domanda, con conseguente non verificabilità della ricorrenza dei presupposti di cui alla L.47/1995.
Altrettanto incerta è la data di presentazione dell’istanza di definizione della pratica a firma della ricorrente, la quale riporta, redatti a mano, un numero di protocollo e una data falsi o comunque errati (come comprovato dall’estratto del registro di protocollo prodotto dal Comune di cui alla pag. 2 del doc. 9 allegato alla memoria di costituzione).
L’unica documentazione tecnica e fotografica rinvenuta agli atti della pratica edilizia è datata 2017, non essendo stata rinvenuta la documentazione che avrebbe dovuto corredare l’istanza del 1995.
Peraltro, il Comune ha altresì contestato che la documentazione tecnica del 2017 sarebbe anche incoerente, in quanto raffigurante uno stato dei luoghi diverso rispetto a quello rilevabile dalle fotografie prodotte a corredo, nonché dai rilievi satellitari in possesso del Comune, in relazione a quali risulterebbe che la realizzazione dell’opera sarebbe successiva al 1995 (dato anche questo non contestato).
Da tutto quanto sopra emerge, dunque, che la C.E. 320/1995 è stata rilasciata sulla base di un quadro fattuale falsato, che, qualora riconosciuto dall’Ente, non avrebbe potuto dar luogo alla definizione della pratica in senso favorevole ai ricorrenti, stante l’assenza di elementi da cui desumere la ricevibilità e tempestività dell’istanza.
Tale fuorviante rappresentazione dei fatti può certamente imputarsi, quanto meno a titolo di colpa, ai ricorrenti, i quali hanno prodotto della documentazione rivelatasi non veritiera.
Ne consegue che nel caso di specie l’affidamento riposto dai ricorrenti sulla C.E. n.320/2003 non può dirsi legittimo e dunque meritevole di protezione, circostanza che giustifica la deroga al termine massimo dei 12 mesi.
Il Collegio ritiene che non possa addivenirsi a diverse conclusioni valorizzando la circostanza che, a fronte delle reticenze e della documentazione fuorviante presentata dal privato vi fosse comunque la possibilità dell’Amministrazione, tramite un’istruttoria più approfondita, di rilevare la mancanza del requisito richiesto per il rilascio del provvedimento.
È senz’altro fuor di dubbio che l’Amministrazione sia tenuta a compiere un’adeguata istruttoria sui presupposti per il rilascio dei provvedimenti: tuttavia, a fronte di elementi idonei a trarre in errore, non si giustifica l’applicazione dello stringente termine di cui all’art. 21 nonies primo comma.
Ad opinare diversamente, infatti, si sacrificherebbe l’interesse pubblico sotteso all’autotutela sull’altare di un affidamento non meritevole di protezione, in quanto riposto su un provvedimento frutto di una condotta omissiva o commissiva che abbia creato l’apparenza di una realtà difforme dal vero, o comunque idonea a fuorviare le valutazioni della pubblica amministrazione.
A fronte della fuorviante rappresentazione della realtà, peraltro, non opera nemmeno l’ulteriore onere previsto dall’art. 21 nonies in relazione all’esercizio del potere di autotutela ed inerente l’obbligo di considerazione degli interessi privati e di bilanciamento degli stessi con gli interessi pubblici sottesi all’annullamento.
In proposito, anche l’Adunanza Plenaria n. 8/2017, ha precisato che a fronte della non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti per l'adozione di un atto favorevole, non può deporre in favore del maturare di uno stato di affidamento incolpevole in capo al privato neanche il contegno negligente ed erroneo dell'Amministrazione che non abbia tempestivamente rilevato l'oggettiva falsità delle circostanze rappresentate. Al ricorrere di tali circostanze, pertanto, l'onere motivazionale è limitato alla dedotta falsità, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico (comunque sussistente) al ripristino della legalità violata.
In tale ipotesi, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo è, sostanzialmente, in re ipsa , non potendo l'ordinamento tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 8 agosto 2024, n.7056).
Nel caso di specie, pertanto, il Comune ha legittimamente esercitato il potere di annullamento in autotutela.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.