CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2219/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI NT AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2219/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PORZIO MARIA ROSARIA LIDIA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in PIAZZA MAZZINI, 27 00195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 00186 ROMA;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8688/2021, pubblicata in data 18.02.2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi dei giudizi di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1 nei confronti del , nella sua qualità di ex datore di lavoro, al rimborso delle CP_1 spese legali già versate all'Avvocato Luca Pallotta per un importo complessivo di € 8.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare il al CP_1 pagamento a favore dell'Ing. dell'importo di €8.500,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di responsabilità contrattuale e/o in subordine a titolo risarcitorio.
Con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva: di essere un ex dirigente dipendente del in quiescenza dal 2007; che nella sua qualità di Direttore dell' CP_1 [...]
– era Parte_2 Controparte_2 stato imputato del delitto di cui all'art. 589 c.p., nell'ambito del proc. n. 26926/2014 dinanzi al Tribunale Penale di Roma, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., per non aver commesso il fatto;
che era stato coinvolto nel procedimento penale per il decesso di un motociclista, verificatosi nel 2010, in virtù di un parere favorevole reso in data 30 luglio 2003 all'apposizione di un distributore di carburante;
che con regolare nota del 2014 comunicava alle Assicurazioni di di avere individuato come proprio CP_1 difensore di fiducia l'Avv. Luca Pallotta, ai fini del rimborso delle spese legali;
che le
Assicurazioni di rigettavano la richiesta in quanto il sinistro era fuori copertura. CP_1
Allegava, altresì, di aver versato all'avvocato Luca Pallotta un acconto pari a 3.500,00 euro e un saldo pari ad € 5.000,00 per un totale complessivo di € 8.500,00; che inviava al CP_1 una serie di solleciti finalizzati al rimborso delle spese legali relative al
[...] procedimento penale descritto senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro sino a maggio 2019 quando l'avvocatura di comunicava di non essere titolata al rimborso in quanto “far CP_1 data dal 1° agosto 2002 l'amministrazione non avrebbe più potuto assumer l'onere economico per il rimborso delle spese legali sostenute a causa dell'avvenuta stipula di apposita polizza assicurativa prevista dal Contratto collettivo”; che, poiché il fatto imputato risaliva al 30 luglio 2003, la morte del motociclista al 2010 e la conoscibilità del procedimento penale a suo carico - e quindi la relativa denuncia - a luglio 2014 (ovvero oltre
5 anni dalla cessazione dell'incarico nel 2007 e del contratto assicurativo) si era trovato sprovvisto di copertura assicurativa, nonostante gli obblighi in tal senso dichiarati dallo stesso CP_1
In punto di diritto, invocava l'art. 12 del CCNL Dirigenti 2000/2001, ai sensi del quale l'Ente
è tenuto a farsi carico delle spese legali sostenute dai dirigenti assolti nell'ambito di un procedimento di responsabilità civile o penale aventi ad oggetto fatti posti in essere nell'esercizio delle funzioni d'ufficio, salvo il caso in cui il dirigente sia già assistito da una copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Stante la chiara inoperatività delle polizze, il avrebbe dovuto, pertanto, provvedere CP_1 al rimborso degli oneri legali già versati.
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse deduzioni. CP_3
Allegava, in particolare, che l'assunzione da parte dell' degli oneri per la difesa dei Pt_3 propri dipendenti richiede, oltre alla sentenza di proscioglimento, anche l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza, da verificarsi ex ante mediante la formalizzazione del gradimento di un legale di comune fiducia, individuato in accordo con la P.A.
Ciò premesso, osservava che il sig. non aveva preventivamente Parte_1 concordato con il il nominativo del legale di sua fiducia, avendolo incaricato CP_1 unilateralmente e nel suo esclusivo interesse, in violazione dell'art. 12, comma 1, del CCNL applicato e della Deliberazione Capitolina n. 3497 del 2 settembre 1997.
Il Tribunale, istruita la causa mediante produzione documentale e autorizzato il deposito di note scritte, rigettava integralmente il ricorso.
Il primo giudice, innanzitutto, ha osservato che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di cassazione “In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale 'di comune gradimento'
e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non emergendo in atti alcuna prova in ordine alla formazione di un accordo preventivo tra le parti con riferimento all'individuazione e alla nomina del difensore , non era stato possibile per l'Amministrazione avviare il Persona_1 procedimento necessario (valutazione di inesistenza di conflitto di interessi, espressione di concerto quanto all'individuazione del difensore) al fine di tenere il lavoratore esente dal pagamento dalle spese legali rivendicate.
Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando, con il primo Parte_1 motivo di gravame, l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale non ha adeguatamente considerato il valore confessorio della nota comunicata dal all'appellante, posto che CP_1 con essa l'Ente nulla ha obiettato in ordine al diritto al rimborso né all'eventuale mancanza delle condizioni di legge, tra cui il conflitto di interessi o il mancato gradimento del legale, contestato ed eccepito solo in sede di giudizio e comunque dopo cinque anni dalla richiesta di rimborso.
Per parte appellante il Tribunale avrebbe dovuto ritenere automaticamente verificata l'assenza del conflitto di interessi posto che l'Amministrazione, una volta disposto che il
Dirigente debba tutelarsi dall'esborso delle spese legali per mezzo dell'Assicurazione da essa stipulata in suo favore, sussisterebbe sempre ex ante l'interesse del a CP_1 partecipare alla difesa dei propri dirigenti, con conseguente impossibilità di valutarne i presupposti ex post o nel caso in cui – come quello presente – il Dirigente sia collocato in quiescenza.
Lamentava, con il secondo motivo di gravame, l'erronea valutazione dell'art. 12 del CCNL applicato e della deliberazione della giunta comunale n. 3497/97 per avere il Tribunale affermato che il mancato comune gradimento del legale fosse elemento sufficiente ad escludere il diritto del Dirigente al rimborso delle spese legali.
Lamentava, con il terzo motivo di gravame, l'omesso esame e l'omessa pronuncia in riferimento alla domanda risarcitoria formulata in via subordinata. Si costituiva nel presente giudizio di appello demandando respingersi il CP_3 gravame. All'odierna udienza del 07 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro . Deve preliminarmente escludersi il valore “confessorio” della nota del datata 24.7.18 con la quale l'amministrazione si limitava a rilevare CP_1
l'avvenuta sottoscrizione da parte sua di polizze assicurative finalizzate a gestire situazioni quali quelle denunciate dal dirigente , senza nulla argomentare tuttavia in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'operatività della manleva di cui all'art. 12 de CCNL, azionato in questa sede dal . L'operatività della disciplina contenuta nella Parte_1 menzionata norma è infatti ancorata a rigidi presupposti formali e sostanziali. La Corte di
Cassazione si è reiteratamente occupata della disciplina in oggetto ( sia pure con riferimento all'identica previsione contenuta nel CCNL enti locali, personale non dirigenziale). In un recentissimo arresto ( Cass. 15729/25 ) la Corte di legittimità ha in effetti affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi dal dipendente di un ente locale nell'espletamento del servizio e in adempimento di obblighi di ufficio, l'amministrazione pubblica non è tenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al detto ente”.
Come correttamente rilevato dalla difesa del la disciplina vigente in materia di CP_1 rimborso delle spese legali impone ai dipendenti che vogliono ottenere il rimborso in esame di comunicare previamente all'ente locale il nome del difensore di fiducia, in modo che possa esprimere il suo gradimento
Come anticipato in premessa la Suprema Corte ha affrontato la questione della necessità del previo avviso, da parte del lavoratore , all'ente interessato, dell'esistenza del procedimento penale che lo riguarda e del nome del difensore scelto con riferimento all'applicazione dell'art. 28 del CCNL 14 settembre 2000 enti locali che reca identica disciplina rispetto a quella in esame , contenuta nell'art. 12 del CCNL dirigenti enti locali (art. 28 ccnl 14.9.2000 recita: L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.”L'art. 12 CCNL dirigenti enti locali parimenti recita :
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite
e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del
27.2.1997.) La Corte di legittimità in relazione all'identica disciplina contenuta in materia di rimborso spese legali dal CCNL enti locali ( non dirigenti) articolo 28 ha infatti rilevato come in materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente (Cass., Sez. L, n. 25976 del 31 ottobre 2017 )”. La Corte di legittimità richiamando precedenti pronunce (cfr. Cass. S.U.
6.7.2015 n. 13861; Cass. 27.9.2016 n. 18946; Cass.
4.7.2017 n. 16396) ha statuito che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione. La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le diverse discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla
Corte dei conti;
le diverse previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per ciascun comparto), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13.3.2009 n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute. Pertanto, si deve ritenere che il menzionato art. 28 – e l'art. 12 CCNL dirigenti che ne è il clone per le figure dirigenziali - sia strutturato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto “non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009
n. 6227)”. Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni, perché
l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche «a tutela dei propri diritti ed interessi».
“Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014
n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente”.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all'amministrazione, l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell'ente. La Suprema Corte, allora, ha individuato un principio generale, applicabile in tutte le circostanze e, dunque, pure nella specie, che è espressione della regola per la quale l'ente locale deve potere verificare, ex ante, se vi sia una situazione di conflitto d'interessi e che si applica a tutti i rapporti di pubblico impiego. Con riferimento alla circostanza dell'avvenuta assoluzione del dipendente, si sottolinea che “In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia
è l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente” (Cass., Sez. L, n. 18256 dell'11 luglio 2018).
D'altronde la previa valutazione della carenza di conflitto di interessi non è affatto “scontata” né può essere oggetto di presunzione. In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, comma 1, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione (Cass. n. 17874/2018); l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicchè presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente(Cass. n. 18256/2018). il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonchè l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto (Cass. n. 20561/2018). Il diritto al rimborso costituisce espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonchè l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto( Cass. n. 2366/2016)
I primi due motivi di appello sono dunque infondati. E' altresì infondato anche il terzo motivo di appello perché l'assenza di un diritto al rimborso delle spese legali in difetto dei presupposti legittimanti rende la pretesa risarcitoria parimenti infondata .
L'appello deve essere dunque respinto con il favore delle spese di lite. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
.Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n.
25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 1984,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI NT AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI NT AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2219/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PORZIO MARIA ROSARIA LIDIA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in PIAZZA MAZZINI, 27 00195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 00186 ROMA;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8688/2021, pubblicata in data 18.02.2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi dei giudizi di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1 nei confronti del , nella sua qualità di ex datore di lavoro, al rimborso delle CP_1 spese legali già versate all'Avvocato Luca Pallotta per un importo complessivo di € 8.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare il al CP_1 pagamento a favore dell'Ing. dell'importo di €8.500,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di responsabilità contrattuale e/o in subordine a titolo risarcitorio.
Con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva: di essere un ex dirigente dipendente del in quiescenza dal 2007; che nella sua qualità di Direttore dell' CP_1 [...]
– era Parte_2 Controparte_2 stato imputato del delitto di cui all'art. 589 c.p., nell'ambito del proc. n. 26926/2014 dinanzi al Tribunale Penale di Roma, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., per non aver commesso il fatto;
che era stato coinvolto nel procedimento penale per il decesso di un motociclista, verificatosi nel 2010, in virtù di un parere favorevole reso in data 30 luglio 2003 all'apposizione di un distributore di carburante;
che con regolare nota del 2014 comunicava alle Assicurazioni di di avere individuato come proprio CP_1 difensore di fiducia l'Avv. Luca Pallotta, ai fini del rimborso delle spese legali;
che le
Assicurazioni di rigettavano la richiesta in quanto il sinistro era fuori copertura. CP_1
Allegava, altresì, di aver versato all'avvocato Luca Pallotta un acconto pari a 3.500,00 euro e un saldo pari ad € 5.000,00 per un totale complessivo di € 8.500,00; che inviava al CP_1 una serie di solleciti finalizzati al rimborso delle spese legali relative al
[...] procedimento penale descritto senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro sino a maggio 2019 quando l'avvocatura di comunicava di non essere titolata al rimborso in quanto “far CP_1 data dal 1° agosto 2002 l'amministrazione non avrebbe più potuto assumer l'onere economico per il rimborso delle spese legali sostenute a causa dell'avvenuta stipula di apposita polizza assicurativa prevista dal Contratto collettivo”; che, poiché il fatto imputato risaliva al 30 luglio 2003, la morte del motociclista al 2010 e la conoscibilità del procedimento penale a suo carico - e quindi la relativa denuncia - a luglio 2014 (ovvero oltre
5 anni dalla cessazione dell'incarico nel 2007 e del contratto assicurativo) si era trovato sprovvisto di copertura assicurativa, nonostante gli obblighi in tal senso dichiarati dallo stesso CP_1
In punto di diritto, invocava l'art. 12 del CCNL Dirigenti 2000/2001, ai sensi del quale l'Ente
è tenuto a farsi carico delle spese legali sostenute dai dirigenti assolti nell'ambito di un procedimento di responsabilità civile o penale aventi ad oggetto fatti posti in essere nell'esercizio delle funzioni d'ufficio, salvo il caso in cui il dirigente sia già assistito da una copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Stante la chiara inoperatività delle polizze, il avrebbe dovuto, pertanto, provvedere CP_1 al rimborso degli oneri legali già versati.
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse deduzioni. CP_3
Allegava, in particolare, che l'assunzione da parte dell' degli oneri per la difesa dei Pt_3 propri dipendenti richiede, oltre alla sentenza di proscioglimento, anche l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza, da verificarsi ex ante mediante la formalizzazione del gradimento di un legale di comune fiducia, individuato in accordo con la P.A.
Ciò premesso, osservava che il sig. non aveva preventivamente Parte_1 concordato con il il nominativo del legale di sua fiducia, avendolo incaricato CP_1 unilateralmente e nel suo esclusivo interesse, in violazione dell'art. 12, comma 1, del CCNL applicato e della Deliberazione Capitolina n. 3497 del 2 settembre 1997.
Il Tribunale, istruita la causa mediante produzione documentale e autorizzato il deposito di note scritte, rigettava integralmente il ricorso.
Il primo giudice, innanzitutto, ha osservato che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di cassazione “In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale 'di comune gradimento'
e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non emergendo in atti alcuna prova in ordine alla formazione di un accordo preventivo tra le parti con riferimento all'individuazione e alla nomina del difensore , non era stato possibile per l'Amministrazione avviare il Persona_1 procedimento necessario (valutazione di inesistenza di conflitto di interessi, espressione di concerto quanto all'individuazione del difensore) al fine di tenere il lavoratore esente dal pagamento dalle spese legali rivendicate.
Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando, con il primo Parte_1 motivo di gravame, l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale non ha adeguatamente considerato il valore confessorio della nota comunicata dal all'appellante, posto che CP_1 con essa l'Ente nulla ha obiettato in ordine al diritto al rimborso né all'eventuale mancanza delle condizioni di legge, tra cui il conflitto di interessi o il mancato gradimento del legale, contestato ed eccepito solo in sede di giudizio e comunque dopo cinque anni dalla richiesta di rimborso.
Per parte appellante il Tribunale avrebbe dovuto ritenere automaticamente verificata l'assenza del conflitto di interessi posto che l'Amministrazione, una volta disposto che il
Dirigente debba tutelarsi dall'esborso delle spese legali per mezzo dell'Assicurazione da essa stipulata in suo favore, sussisterebbe sempre ex ante l'interesse del a CP_1 partecipare alla difesa dei propri dirigenti, con conseguente impossibilità di valutarne i presupposti ex post o nel caso in cui – come quello presente – il Dirigente sia collocato in quiescenza.
Lamentava, con il secondo motivo di gravame, l'erronea valutazione dell'art. 12 del CCNL applicato e della deliberazione della giunta comunale n. 3497/97 per avere il Tribunale affermato che il mancato comune gradimento del legale fosse elemento sufficiente ad escludere il diritto del Dirigente al rimborso delle spese legali.
Lamentava, con il terzo motivo di gravame, l'omesso esame e l'omessa pronuncia in riferimento alla domanda risarcitoria formulata in via subordinata. Si costituiva nel presente giudizio di appello demandando respingersi il CP_3 gravame. All'odierna udienza del 07 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro . Deve preliminarmente escludersi il valore “confessorio” della nota del datata 24.7.18 con la quale l'amministrazione si limitava a rilevare CP_1
l'avvenuta sottoscrizione da parte sua di polizze assicurative finalizzate a gestire situazioni quali quelle denunciate dal dirigente , senza nulla argomentare tuttavia in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'operatività della manleva di cui all'art. 12 de CCNL, azionato in questa sede dal . L'operatività della disciplina contenuta nella Parte_1 menzionata norma è infatti ancorata a rigidi presupposti formali e sostanziali. La Corte di
Cassazione si è reiteratamente occupata della disciplina in oggetto ( sia pure con riferimento all'identica previsione contenuta nel CCNL enti locali, personale non dirigenziale). In un recentissimo arresto ( Cass. 15729/25 ) la Corte di legittimità ha in effetti affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi dal dipendente di un ente locale nell'espletamento del servizio e in adempimento di obblighi di ufficio, l'amministrazione pubblica non è tenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al detto ente”.
Come correttamente rilevato dalla difesa del la disciplina vigente in materia di CP_1 rimborso delle spese legali impone ai dipendenti che vogliono ottenere il rimborso in esame di comunicare previamente all'ente locale il nome del difensore di fiducia, in modo che possa esprimere il suo gradimento
Come anticipato in premessa la Suprema Corte ha affrontato la questione della necessità del previo avviso, da parte del lavoratore , all'ente interessato, dell'esistenza del procedimento penale che lo riguarda e del nome del difensore scelto con riferimento all'applicazione dell'art. 28 del CCNL 14 settembre 2000 enti locali che reca identica disciplina rispetto a quella in esame , contenuta nell'art. 12 del CCNL dirigenti enti locali (art. 28 ccnl 14.9.2000 recita: L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.”L'art. 12 CCNL dirigenti enti locali parimenti recita :
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite
e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del
27.2.1997.) La Corte di legittimità in relazione all'identica disciplina contenuta in materia di rimborso spese legali dal CCNL enti locali ( non dirigenti) articolo 28 ha infatti rilevato come in materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente (Cass., Sez. L, n. 25976 del 31 ottobre 2017 )”. La Corte di legittimità richiamando precedenti pronunce (cfr. Cass. S.U.
6.7.2015 n. 13861; Cass. 27.9.2016 n. 18946; Cass.
4.7.2017 n. 16396) ha statuito che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione. La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le diverse discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla
Corte dei conti;
le diverse previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per ciascun comparto), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13.3.2009 n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute. Pertanto, si deve ritenere che il menzionato art. 28 – e l'art. 12 CCNL dirigenti che ne è il clone per le figure dirigenziali - sia strutturato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto “non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009
n. 6227)”. Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni, perché
l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche «a tutela dei propri diritti ed interessi».
“Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014
n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente”.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all'amministrazione, l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell'ente. La Suprema Corte, allora, ha individuato un principio generale, applicabile in tutte le circostanze e, dunque, pure nella specie, che è espressione della regola per la quale l'ente locale deve potere verificare, ex ante, se vi sia una situazione di conflitto d'interessi e che si applica a tutti i rapporti di pubblico impiego. Con riferimento alla circostanza dell'avvenuta assoluzione del dipendente, si sottolinea che “In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia
è l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente” (Cass., Sez. L, n. 18256 dell'11 luglio 2018).
D'altronde la previa valutazione della carenza di conflitto di interessi non è affatto “scontata” né può essere oggetto di presunzione. In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, comma 1, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione (Cass. n. 17874/2018); l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicchè presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente(Cass. n. 18256/2018). il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonchè l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto (Cass. n. 20561/2018). Il diritto al rimborso costituisce espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonchè l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto( Cass. n. 2366/2016)
I primi due motivi di appello sono dunque infondati. E' altresì infondato anche il terzo motivo di appello perché l'assenza di un diritto al rimborso delle spese legali in difetto dei presupposti legittimanti rende la pretesa risarcitoria parimenti infondata .
L'appello deve essere dunque respinto con il favore delle spese di lite. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
.Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n.
25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 1984,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI NT AR