TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PERSONE;
MINORI e FAMIGLIE - CONTENZIOSO
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA ………….… Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI …………………….Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO……..……………….…Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1906/2022 RGAC
Vertente tra n. Npaoli 7.6.1984 rapp.tata e difesa da avv. P.Majello e avv. Parte_1
M.Varriale …………………..……………………………….…..ricorrente
E
n. Napoli 15.1.1985 rapp.tato e difeso da avv. E.La Vecchia Controparte_1
……………………………………………………………………resistente
Nonché Co
IN SEDE……………………..………………....…INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.2.2025 trattata in modalità cartolare le parti concludevano come segue:
RICORRENTE : 1) In via preliminare, ordinare ai SS di Volla, competentei, il deposito della relazione di aggiornamento;
2.) sempre in via preliminare, e nelle more del giudizio, disporre, in considerazione delle recenti relazioni dell' i provvedimenti opportuni affinché venga “normalizzato” il CP_3 calendario degli incontri e, quindi, a modifica della precedente ordinanza, disporre che il minore trascorrerà con la madre tutti i giorni e tutte le notti, e che il padre potrà prelevare il minore per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola ovvero alle ore 16:00 presso l'abitazione materna con riaccompagno del minore il giorno lunedì successivo presso la scuola, ovvero alle ore 10.00 presso la madre.
3.) In ogni caso, revocare l'obbligo di far presenziare, anche di notte, una persona di fiducia allorquando la sig.ra si trovi con il minore. Pt_1
4.) Nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità al sig. e, in ogni caso, rigettare la domanda di addebito ex adverso proposta. CP_1
5.) Sempre nel merito, in via principale disporre l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre.
6.) In ogni caso, a modifica del calendario presidenziale, disporre i tempi di permanenza padre/figlio nella misura di due pomeriggi a settimana e a settimane alterne un week end dal venerdì al lunedì (per totali due fine settimana mensili).
7.) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore del minore di € 600,00 CP_1 mensili;
nonché assegno di mantenimento in favore della sig.ra di € 400,00 mensili. Pt_1
Assegni da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici istat;
nonché l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%;
8.) In ogni caso, condannare il sig. alla refusione di tutte le spese e competenze di CP_1 causa.
RESISTENTE : a) dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito al per i fatti espositi negli atti Controparte_1 difensivi e comprovati nel corso del giudizio;
b) confermare l'importo del mantenimento al solo figlio minore così come stabilito dall'ordinanza presidenziale;
c) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della signora in quanto la stessa è in Parte_1 grado di lavorare e percepisce il reddito di inclusione e non ha dimostr azione di difficoltà economica;
d)confermare l'affido condiviso del minore rispettando il medesimo calendario presidenziale che consente così di trascorrere un tempo paritario con entrambi i genitori visto che il bambino ha trovato un giusto equilibrio;
e) confermare che i S.S. continuino il monitoraggio, che fino ad ora non si è mai realizzato, per verificare le condizioni della signora Parte_1 f)fare obbligo alla parte dere le spese straordinarie da farsi nell'interesse del minore nella misura del 50%, se preventivamente concordate e/o documentate, tipizzando le singole voci di spesa da considerarsi straordinarie onde evitare spunti di conflittualità tra i coniugi, ovvero rimandando al Protocollo d'intesa approvato dal CNF nella seduta del 19 luglio 2017, contenente le linee guida ( elaborate con la Comm. Famiglia e le associazioni di settore) per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare;
g) condannare parte attrice al pagamento delle spese, dei compensi legali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2022 formulava domanda di Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.9.2017 con , dalla cui unione nasceva Controparte_1
in data 4.6.2018 il figlio , assumeva che detta unione era fallita a Persona_1
causa del comportamento del resistente caratterizzato da atteggiamenti possessivi e prevaricatori
La ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali
, specificamente affido esclusivo del minore alla madre , regolamentazione del diritto di vista del padre , determinazione di assegno mensile di mantenimento per la moglie di euro 400,00 e per il figlio di euro 600, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici TA con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
All'udienza presidenziale del 14.10.2022 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie richieste;
il resistente compariva e si costituiva chiedendo la separazione con addebito alla ricorrente , imputandole una estrema vulnerabilità psicologica tanto che costei aveva tentato il suicidio , affido esclusivo del minore al padre opponendosi ad ogni contributo al mantenimento per la ricorrente .
Veniva ammessa ed espletata CTU
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
quindi adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
Durante la fase istruttoria si costituiva la ricorrente ribadiva le proprie difese e richieste.
Esaurita la fase istruttoria , sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse ,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione quanto meno nell'interesse del figlio minore , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalle parti il Tribunale ritiene che vadano rigettate.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa gli assunti delle parti non sono suffragate da supporto probatorio
Sicuramente dalle complessive risultanze istruttorie in atti , emerge che le parti in causa hanno avuto sin dall'inizio del matrimonio frequentissimi scontri ed alterchi dovuti sicuramente a divergenze di temperamento , ma anche a divergenze di vedute , di atteggiamento culturale , di mentalità e quindi incapacità di trovare un condiviso indirizzo di vita familiare.
Alla luce dei fatti così come emergenti dal panorama istruttorio in atti il Tribunale ritiene che non risulta acquisita agli atti prova adeguata , piena e tranquillizzante di un comportamento da parte di ciascuno da considerarsi preponderante punto di partenza e perciò causa scatenante della crisi coniugale, comportamento inteso come dolosamente e consapevolmente proiettato a determinare la rottura della comunione coniugale .
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18541 (Pres. Ragonesi, rel. Bisogni) ha statuito che non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile. Quanto alle determinazioni accessori e , specificamente , in riferimento al regime di affido del minore attualmente di anni sei il Tribunale ritiene di confermare la statuizione adottata in sede presidenziale.
In particolare in esito agli accertamenti svolti dal CTU nella fase presidenziale , considerati i percorsi svolti , le verifiche effettuate dai SS coinvolti anche nel monitoraggio, emerge la coppia è stata caratterizzata da un'accesa conflittualità poco incline alla gestione condivisa del minore;
risulta evidenziato altresì come aspetto della connotazione genitoriale l'atteggiamento ostruttivo del nei confronti CP_1
dell'accesso alla figura materna, determinato dalla paura che possa accadere qualcosa al minore per una forte svalutazione della figura materna già prima del tentato suicidio;
dall'altra parte la madre risulta caratterizzata da umore tendenzialmente depresso ma con impegno e costanza nella terapia psicologica e, soprattutto, con attuale buona compensazione farmacologica, anche se necessitante di supporto e monitoraggio. E stato constatato il forte legame del minore alla madre ed il buon legame del minore con il padre che, peraltro, lavora tutto il giorno e di fatto non può occuparsi del minore durante il giorno. Risulta già accertato che non si ravvisano profili di inidoneità genitoriale nelle parti e buone sono le capacità accudenti, normative, affettive di entrambi i coniugi seppure tale capacità trovano un limite nel momento in cui si passa alla gestione condivisa del bambino. Né nel corso del giudizio sono emerse situazioni che possano implicare una rivalutazione
Il Tribunale sulla base delle complessive risultanze acquisite e sulla base degli esiti della CTU, in conformità a quanto evidenziato dal CTU , ritiene che per il sereno sviluppo psicofisico del minore si debba prospettare necessariamente una frequentazione con la figura materna ampia e stabile con un costante monitoraggio del servizio sociale che dovrà interfacciarsi anche con lo specialista che segue la donna per valutare l'andamento del tempo della terapia e la costanza dell' impegno. D'altra parte si considera anche l'impegno lavorativo del padre . Pertanto il Tribunale ritiene opportuno confermare la statuizione presidenziale quanto sia alla modalità di affido che alla regolamentazione del diritto di visita , dando atto che la stessa è stata sperimentata , rappresenta una abitudine stabilizzata per il minore il che ne garantisce l'equilibrio psicofisico
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale si prende atto dalle risultanze in atti emerge che la ricorrente non lavora , è supportata molto dalla propria famiglia di origine;
il resistente svolge attività di falegname con introito medio annuo di circa euro 15000,00
Alla luce di tali considerazioni, dato atto della condizione economica complessiva delle parti , dato atto che la ricorrente non risulta avere minimi introiti che le possono prospettare una certa capacità di autosussistenza , tenuto conto della condizione economica del resistente , e tenuto conto che tra le parti è prospettabile una certa differenza di condizioni economiche , va determinato un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente nella stessa misura di euro Parte_1
100,00
A riguardo si osserva che nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 cc, presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica .
Nel caso che ci occupa come si è detto si ravvisano i presupposti per la determinazione di contributo al mantenimento a favore della ricorrente .
Il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del resistente come obbligo ex lege ai sensi dell'art. 148 e 316 bis ss cc va determinato nella misura reputata equa di euro 250,00 , precisando che il contributo al mantenimento delle spese straordinarie per il figlio va determinato nella misura del 50% a carico di ciascun genitore . Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del
2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione delle complessive risultanze in atti per compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi n. Napoli 7.6.1984 e Parte_1
n. Napoli 15.1.1985 che hanno contratto matrimonio in data Controparte_1
23.9.2017
2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e dal resistente;
3) dispone che il minore sia coaffidato ad entrambi i genitori e ai SS di Volla nel senso i genitori potranno assumere decisioni di ordinaria amministrazione anche in modo disgiunto e di comune accordo decisioni di maggiore importanza per il minore. In mancanza di accordo sulle decisioni di maggiore importanza per il minore in ambito scolastico, sanitario etc, i SS di Volla, ascoltati i genitori, potranno assumere le determinazione ritenute opportune nell'interesse del minore;
4) il minore sia collocato presso la madre dal lunedì al venerdì quando all'uscita da scuola, campo estivo o, in mancanza alle ore 10,00 del venerdì, il padre preleverà il minore anche a mezzo persona di fiducia (sorella o genitori del CP_1
preferibilmente) e lo terrà con sé fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo, scuola, campo estivo o dalla madre;
il minore resterà con la madre dal lunedì
e il padre potrà prelevare il minore all'uscita da scuola, dell'asilo, campo estivo o, in mancanza di questi, dalla dimora materna alle 16,00 del mercoledì anche a mezzo persona di fiducia (sorella o genitori del preferibilmente) per poi ricondurlo il CP_1 venerdì mattina a scuola, all'asilo o, in mancanza, dalla madre alle 16,30. Il minore a questo punto starà con la madre a decorrere dal venerdì e riprendendo la regolamentazione come sopra;
il minore trascorrerà un anno con la madre, il 24 e 25 dicembre con pernotto e il 6 gennaio;
un altro anno il 26 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio;
Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
15 gg con la madre e 15 gg con il padre nel periodo estivo;
con la precisazione che quando il minore trascorrerà del tempo con la madre dovrà essere sempre presente anche di notte una persona di fiducia
(in particolare zia materna, nonni materni che a tanto si sono dichiarati disponibili); il tutto sempre tenendo conto delle esigenze di riposo e del benessere del minore;
5) determina in euro 250,00 il contributo al mantenimento del minore
[...]
da porre carico del resistente da versare alla ricorrente Per_1 Controparte_1
entro il 5 di ogni mese con vaglia postale o bonifico bancario o Parte_1
contanti con indicizzazione annuale TA;
dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio previamente concordate o
, se anticipate, documentate secondo le linee guida protocollo Trib Nola 20.5.2021 da intendersi quivi richiamate e trascritte .
6) determina in euro 100,00 il contributo al mantenimento di esposito da porre Pt_1
a carico di da versare entro il 5 di ogni mese con postepay o bonifico Controparte_1
7) spese compensate
8) dispone che la presente sentenza sia trasmessa al GT in sede per la vigilanza ex art. 337 cc
Così deciso in Nola addì 19.6.2025
Il Presidente est Dott. Vincenza Barbalucca