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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26951/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Marigliano, con cui elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla Via Favorita n. 20;
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carminantonio del Plato, con cui elettivamente domicilia in Nola alla Via On.le Francesco Napolitano, 25;
Controparte_2
, già (c.f./p.iva ), in
[...] Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De Vivo con cui elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ovidio n. 10;
- CONVENUTE -
Oggetto: opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300033201000 notificato in data 7.12.2023 ed alla sottostante cartella n. 07120190125160005000
Conclusioni: all'udienza del 2 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e l' Controparte_4 [...]
, già (in avanti, Controparte_5 CP_3 per brevità, ), impugnando il preavviso di fermo in oggetto notificatole ad CP_3 istanza dell'Agente della riscossione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato: 1. Accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza del dritto a riscuotere le somme di cui alle cartelle inserite nel preavviso di fermo amministrativo e relative al credito in esso riportato;
2. Accertare la nullità e/o l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo opposto e per effetto disporre l'annullamento dello stesso per i motivi di cui al presente atto, ovvero, in subordine decurtare dall'importo preteso le maggiorazioni ed i compensi comunque non dovuti e ridurre l'importo come per legge;
3. Condannare i resistenti al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore (ex art. 93 c.p.c.)”.
Parte attrice ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire qualificando la domanda come opposizione preventiva all'esecuzione per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120190125160005000 sottesa al preavviso, presuntivamente notificata il 14.01.2020, emessa per un ruolo del
2019 formato da per il rimborso rate di un finanziamento agevolato ex CP_3
D.Lgs. n. 185/00 risalente all'anno 2006. Ha dedotto nel merito, in primo luogo, di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna da parte di di decadenza dal CP_3 beneficio del termine e di risoluzione del contratto di finanziamento. Ha inoltre sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella, con conseguente prescrizione della pretesa sostanziale. Ha quindi concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e della sottesa cartella, per l'accertamento della nullità e/o illegittimità del preavviso impugnato con conseguente annullamento dello stesso ovvero, in subordine, con riduzione dell'importo preteso mediante decurtazione di maggiorazioni e compensi non dovuti, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestazione della regolarità del procedimento di formazione del ruolo, con richiesta di manleva da parte dell'ente creditore per il caso di condanna alle spese. Nel merito, ha allegato l'avvenuta regolare notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. della cartella esattoriale n. 07120190125160005000 sottesa al preavviso di fermo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decorrente dalla scadenza delle rate del finanziamento e di durata decennale, pertanto interrotta dalla notifica della cartella nonché sospesa ex art 4 D.L.
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n. 41/2021. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e dell'istanza di sospensione, in subordine l'esclusione della condanna alle spese con condanna dell'opponente, in ogni caso, alla refusione delle spese di lite.
Si è costituito, altresì, l'Ente impositore , eccependo la carenza di CP_3 legittimazione passiva in ordine al vizio di omessa notifica della cartella attinente al procedimento di riscossione di esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione. Nel merito ha dedotto l'irretrattabilità della pretesa creditoria azionata e l'inammissibilità dell'opposizione, stante la legittimità della procedura impositiva e l'avvenuta regolare notifica di prodromica ingiunzione fiscale. In particolare, ha precisato che l'iscrizione a ruolo del credito vantato derivava dalla risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'allora Sviluppo Italia
s.p.a. in data 1.07.2004 per mancato pagamento delle rate del mutuo agevolato concessole ex D.Lgs. n. 185/2000; che alla debitrice veniva inviato sollecito di pagamento nel 2007 all'indirizzo di Via Ulivi n. 17- Ercolano, indirizzo di residenza nonché recapito postale indicato dalla beneficiaria in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni e domicilio dalla medesima eletto in sede di stipula del contratto di finanziamento;
che, inevasa la predetta diffida, nel 2010 allo stesso indirizzo veniva recapitata comunicazione di risoluzione del contratto ed, infine, ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910, prot. n. 9719/ININN, dell'8.06.2016 la cui consegna veniva rifiutata dalla destinataria, con eguale perfezionamento della notifica. Ha sostenuto che avverso tale ultimo atto, l'ingiunta avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 ed art. 32 D.Lgs. n. 150/2011 per contestare la legittimità della pretesa creditoria, mai interposta, con conseguente preclusione della proposizione della doglianza con l'odierna impugnazione. Ha quindi dedotto di aver formato il ruolo trasmesso per la riscossione coattiva all' . Infine, ha precisato che per i Controparte_1 contratti di finanziamento trova applicazione la prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del rimborso del prestito, nella specie fissata dal piano di ammortamento al 31.12.2010. Pertanto, stante la regolare notifica degli atti interruttivi richiamati e della cartella, non poteva dirsi integrato il dedotto fatto estintivo. Su tali premesse ha concluso per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda e della richiesta di inibitoria, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata differita la prima udienza di comparizione alla data del 5.06.2024 allorquando, ritenuta accoglibile l'istanza cautelare, è stata sospesa l'efficacia della cartella di pagamento n. 07120190125160005000 e ritenuta la natura documentale della controversia, disposto
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rinvio per la riserva in decisione all'udienza cartolare del 2.04.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla predetta udienza la causa è stata riservata a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Il preavviso di fermo impugnato rinviene fondamento nella cartella di pagamento n. 07120190125160005000,emessa dall' per un ruolo Controparte_1 formato dall' Controparte_5 per l'omessa restituzione delle somme erogate all'attrice a titolo di
[...] finanziamento agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000.
Si ritiene ormai pacificamente ammissibile l'impugnazione in via diretta ed immediata del preavviso di fermo amministrativo consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del termine, si procederà all'iscrizione del fermo. Come tale, questo rappresenta un atto autonomamente impugnabile trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ai sensi dell' art. 100 c.p.c.
, l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.
Sulla controversa natura del preavviso di fermo e del fermo amministrativo sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ad affermare che non si tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva. Il fermo, “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015). In quanto tale, l'impugnativa di tali atti si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa (vd. da ultimo Cass. civ., sent. n. 28509/2022) soggetta alle regole generali in tema di riparto della giurisdizione, individuata in virtù della natura del credito sostanziale. Allo stesso modo troveranno applicazione gli ordinari criteri in tema di riparto di competenza per materia e per valore (vd. per tutte Cass. civ, SS.UU., sent.
n. 959/2017).
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L'azione spiegata, pertanto, va qualificata quale azione di accertamento negativo, da ritenersi correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale in relazione alla natura della pretesa sostanziale ed al relativo ammontare.
Allo stesso modo, l'operata qualificazione e i motivi propugnati depongono senza dubbio in favore della sussistenza della legittimazione passiva tanto dell'ente che ha formato e notificato l'atto impugnato, quanto dell'ente creditore sostanziale, stante l'operata contestazione della sussistenza del credito e l'eccepita prescrizione.
Tanto premesso, in via preliminare, questioni di ordine logico-giuridico impongono l'inversione dei motivi proposti con l'esame, in via preliminare, dell'eccezione di omessa notifica della cartella.
Va osservato, primariamente, che l'art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999, nel testo in vigore dall'1.01.2008 prevede, al comma 3 bis, che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. L'art. 3 ter della norma citata prevede espressamente che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3 bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo avere emesso un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del R.D. n. 639/1910.
Ebbene è stata espressamente autorizzata al recupero dei crediti quali quelli CP_3 in esame, per rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento agevolato sottoscritto da parte opponente, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. del 7 marzo 2008 recante “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 dei crediti vantati dalla
[...] nei confronti dei beneficiari delle Controparte_6 agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185”.
Lo stesso Ente impositore ha proceduto a notificare alla debitrice la prodromica ingiunzione fiscale di cui al menzionato comma 3 ter dell'art. 17 in disamina.
Nel caso di specie, le diverse disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 17 D.Lgs. 46/99 sul piano soggettivo si riferiscono alle società per azioni a partecipazione pubblica, mentre sul piano oggettivo si riferiscono a speciali tipologie di crediti delle stesse società, la cui valutazione di rilevanza pubblica può comportarne la riscossione mediante ruolo previa specifica autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 3 ter dell'art. 17.
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Nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione delle disposizioni in parola e, dunque, per la riscossione mediante ruolo dei crediti portati dalla cartella impugnata sulla scorta del titolo esecutivo da questa richiamato:
- la natura dell'ente impositore, atteso che CP_3 [...]
è un'agenzia Controparte_5 governativa italiana costituita come società per azioni e partecipata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- il D.M.E.F. che ha autorizzato la stessa alla riscossione mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185;
- la previa notifica dell'ingiunzione fiscale ex art. 2, primo comma, del R.D. n. 639/1910;
- la successiva formazione e trasmissione del ruolo e notifica della cartella odiernamente opposta.
Tale essendo il contesto normativo di riferimento, la domanda è fondata limitatamente al profilo di censura relativo al difetto di prova della regolare previa notifica della cartella contenente il ruolo così formato.
A fronte della doglianza mossa da parte attrice, l'agente della riscossione ha sostenuto la regolare notifica della cartella n. 07120190125160005000 nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. producendo relata della notifica a mezzo posta tramite messo notificatore eseguita in data 13.01.2020 mediante consegna al portiere all'indirizzo di Via Panoramica n. 172 – Ercolano, accompagnata da copia della comunicazione di avvenuta notifica e da copia dell'elenco delle spedizioni delle raccomandate informative munito di regolare timbro postale.
Innanzitutto va precisato che le copie così prodotte risultano pienamente utilizzabili tenuto conto che l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, comporta che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione contenente una non equivoca negazione della genuinità della copia. Di talché, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato. Orbene, risulta che parte attrice abbia operato il disconoscimento della
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documentazione prodotta in copia contestandone del tutto genericamente ed indistintamente la conformità all'originale.
Pertanto, in difetto di un disconoscimento specifico e dettagliato, le copie prodotte risultano pienamente utilizzabili e non si impone un obbligo in capo al concessionario che le ha prodotte di depositare gli originali degli atti presuntivamente contestati.
A tale fine non rileva il mancato esperimento della querela di falso perché non è in contestazione ciò che l'ufficiale postale abbia attestato, ma se le indicazioni contenute nella notifica siano sufficienti a comprovare lo svolgimento di tutte le attività richieste ai fini del perfezionamento e, quindi, della validità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta.
Senonché proprio tale documentazione smentisce la prospettazione dell'Agente circa l'addotta rituale notifica della cartella.
È indiscutibile che la cartella sia stata consegnata in Via Panoramica n. 172 – Ercolano (NA) ai sensi dell'art. 26, co. 1 parte prima del D.P.R. n. 602/1973 e art. 7 L. 890/1992. La prima norma stabilisce che “la cartella è notificata (…) nelle forma stabilite dalla legge” dunque in primo luogo se non avviene a mani proprie, “nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria
o il commercio” (art 139 c.p.c.). Tuttavia, l'indirizzo della consegna non risulta essere l'indirizzo di residenza della destinataria all'atto della notifica avvenuta nel 2020, come comprovato dal certificato storico di residenza dalla stessa prodotto e come attestato dalla visura CCIA della ditta individuale dell'opponente.
In particolare, dal primo documento emerge chiaramente che alla data del 13.01.2020,
fosse residente, sempre in Ercolano, ma alla Via Ulivi n. 17. Parte_1
Invero, l'indirizzo di Via Panoramica n. 172 in precedenza rappresentava la sede della ditta individuale della stessa che, però, risulta essere stata Parte_1 cancellata dal registro delle imprese in data 5.12.2011 per cessazione attività avvenuta in data 31.12.2010.
Ne discende che la notifica eseguita a mani del portiere ad un indirizzo in cui la parte non ha mai avuto la sua residenza e che ormai da molti anni non poteva neppure integrare il suo domicilio, stante l'avvenuta cancellazione della ditta individuale, determina la nullità del procedimento di notifica della cartella con conferma della fondatezza dell'assunto dell'attrice relativo alla nullità del preavviso di fermo amministrativo opposto per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento.
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Tale rilievo risulta di per sé solo idoneo a fondare la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, tanto del preavviso di fermo amministrativo quanto della cartella allo stesso sottesa, che, pertanto, vanno annullati.
Diversamente è a dirsi per l'eccezione di prescrizione della pretesa, di cui la parte ha chiesto primariamente l'accertamento.
Nel caso di specie, trova applicazione la ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè di restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del 30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11); inoltre, nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011).
Ebbene, la causa estintiva della pretesa non risulta maturata, tenuto conto dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 17.06.2016 presso luogo di residenza dichiarato in sede di domanda di ammissione al finanziamento, oltre che dal certificato storico di residenza (via degli Ulivi, 17).
Le ragioni che precedono determinano l'accoglimento della domanda limitatamente all'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo opposto.
Il motivo di accoglimento della domanda fonda, altresì, la condanna alle spese del solo agente della riscossione, tenuto conto che il vizio accertato è imputabile a sua esclusiva responsabilità. Va difatti condiviso il principio affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7716/2022, secondo cui “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_1 impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia
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dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Le spese di lite, quindi, sono compensate per la metà, con condanna del solo agente della riscossione al pagamento della restante metà, che si liquidano in favore dell'opponente come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate;
il tutto, con attribuzione all'Avv. Marco
Marigliano dichiaratosi antistatario. Nei rapporti con l'ente impositore, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
già , e dell'Agenzia delle entrate riscossione
[...] CP_3 iscritta al n. 26951/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo e della cartella sottostante;
3. rigetta nella restante parte la domanda;
4. compensa per la metà le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e
[...]
, condannando quest'ultima al pagamento della Controparte_1 restante metà in favore della parte opponente, che liquida in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Marco Marigliano che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
5. compensa integralmente le spese nei rapporti con l'
[...]
già . Controparte_5 CP_3
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26951/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Marigliano, con cui elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla Via Favorita n. 20;
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carminantonio del Plato, con cui elettivamente domicilia in Nola alla Via On.le Francesco Napolitano, 25;
Controparte_2
, già (c.f./p.iva ), in
[...] Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De Vivo con cui elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ovidio n. 10;
- CONVENUTE -
Oggetto: opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300033201000 notificato in data 7.12.2023 ed alla sottostante cartella n. 07120190125160005000
Conclusioni: all'udienza del 2 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e l' Controparte_4 [...]
, già (in avanti, Controparte_5 CP_3 per brevità, ), impugnando il preavviso di fermo in oggetto notificatole ad CP_3 istanza dell'Agente della riscossione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato: 1. Accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza del dritto a riscuotere le somme di cui alle cartelle inserite nel preavviso di fermo amministrativo e relative al credito in esso riportato;
2. Accertare la nullità e/o l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo opposto e per effetto disporre l'annullamento dello stesso per i motivi di cui al presente atto, ovvero, in subordine decurtare dall'importo preteso le maggiorazioni ed i compensi comunque non dovuti e ridurre l'importo come per legge;
3. Condannare i resistenti al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore (ex art. 93 c.p.c.)”.
Parte attrice ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire qualificando la domanda come opposizione preventiva all'esecuzione per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120190125160005000 sottesa al preavviso, presuntivamente notificata il 14.01.2020, emessa per un ruolo del
2019 formato da per il rimborso rate di un finanziamento agevolato ex CP_3
D.Lgs. n. 185/00 risalente all'anno 2006. Ha dedotto nel merito, in primo luogo, di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna da parte di di decadenza dal CP_3 beneficio del termine e di risoluzione del contratto di finanziamento. Ha inoltre sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella, con conseguente prescrizione della pretesa sostanziale. Ha quindi concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e della sottesa cartella, per l'accertamento della nullità e/o illegittimità del preavviso impugnato con conseguente annullamento dello stesso ovvero, in subordine, con riduzione dell'importo preteso mediante decurtazione di maggiorazioni e compensi non dovuti, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestazione della regolarità del procedimento di formazione del ruolo, con richiesta di manleva da parte dell'ente creditore per il caso di condanna alle spese. Nel merito, ha allegato l'avvenuta regolare notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. della cartella esattoriale n. 07120190125160005000 sottesa al preavviso di fermo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decorrente dalla scadenza delle rate del finanziamento e di durata decennale, pertanto interrotta dalla notifica della cartella nonché sospesa ex art 4 D.L.
- 2 -
n. 41/2021. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e dell'istanza di sospensione, in subordine l'esclusione della condanna alle spese con condanna dell'opponente, in ogni caso, alla refusione delle spese di lite.
Si è costituito, altresì, l'Ente impositore , eccependo la carenza di CP_3 legittimazione passiva in ordine al vizio di omessa notifica della cartella attinente al procedimento di riscossione di esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione. Nel merito ha dedotto l'irretrattabilità della pretesa creditoria azionata e l'inammissibilità dell'opposizione, stante la legittimità della procedura impositiva e l'avvenuta regolare notifica di prodromica ingiunzione fiscale. In particolare, ha precisato che l'iscrizione a ruolo del credito vantato derivava dalla risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'allora Sviluppo Italia
s.p.a. in data 1.07.2004 per mancato pagamento delle rate del mutuo agevolato concessole ex D.Lgs. n. 185/2000; che alla debitrice veniva inviato sollecito di pagamento nel 2007 all'indirizzo di Via Ulivi n. 17- Ercolano, indirizzo di residenza nonché recapito postale indicato dalla beneficiaria in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni e domicilio dalla medesima eletto in sede di stipula del contratto di finanziamento;
che, inevasa la predetta diffida, nel 2010 allo stesso indirizzo veniva recapitata comunicazione di risoluzione del contratto ed, infine, ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910, prot. n. 9719/ININN, dell'8.06.2016 la cui consegna veniva rifiutata dalla destinataria, con eguale perfezionamento della notifica. Ha sostenuto che avverso tale ultimo atto, l'ingiunta avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 ed art. 32 D.Lgs. n. 150/2011 per contestare la legittimità della pretesa creditoria, mai interposta, con conseguente preclusione della proposizione della doglianza con l'odierna impugnazione. Ha quindi dedotto di aver formato il ruolo trasmesso per la riscossione coattiva all' . Infine, ha precisato che per i Controparte_1 contratti di finanziamento trova applicazione la prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del rimborso del prestito, nella specie fissata dal piano di ammortamento al 31.12.2010. Pertanto, stante la regolare notifica degli atti interruttivi richiamati e della cartella, non poteva dirsi integrato il dedotto fatto estintivo. Su tali premesse ha concluso per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda e della richiesta di inibitoria, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata differita la prima udienza di comparizione alla data del 5.06.2024 allorquando, ritenuta accoglibile l'istanza cautelare, è stata sospesa l'efficacia della cartella di pagamento n. 07120190125160005000 e ritenuta la natura documentale della controversia, disposto
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rinvio per la riserva in decisione all'udienza cartolare del 2.04.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla predetta udienza la causa è stata riservata a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Il preavviso di fermo impugnato rinviene fondamento nella cartella di pagamento n. 07120190125160005000,emessa dall' per un ruolo Controparte_1 formato dall' Controparte_5 per l'omessa restituzione delle somme erogate all'attrice a titolo di
[...] finanziamento agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000.
Si ritiene ormai pacificamente ammissibile l'impugnazione in via diretta ed immediata del preavviso di fermo amministrativo consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del termine, si procederà all'iscrizione del fermo. Come tale, questo rappresenta un atto autonomamente impugnabile trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ai sensi dell' art. 100 c.p.c.
, l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.
Sulla controversa natura del preavviso di fermo e del fermo amministrativo sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ad affermare che non si tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva. Il fermo, “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015). In quanto tale, l'impugnativa di tali atti si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa (vd. da ultimo Cass. civ., sent. n. 28509/2022) soggetta alle regole generali in tema di riparto della giurisdizione, individuata in virtù della natura del credito sostanziale. Allo stesso modo troveranno applicazione gli ordinari criteri in tema di riparto di competenza per materia e per valore (vd. per tutte Cass. civ, SS.UU., sent.
n. 959/2017).
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L'azione spiegata, pertanto, va qualificata quale azione di accertamento negativo, da ritenersi correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale in relazione alla natura della pretesa sostanziale ed al relativo ammontare.
Allo stesso modo, l'operata qualificazione e i motivi propugnati depongono senza dubbio in favore della sussistenza della legittimazione passiva tanto dell'ente che ha formato e notificato l'atto impugnato, quanto dell'ente creditore sostanziale, stante l'operata contestazione della sussistenza del credito e l'eccepita prescrizione.
Tanto premesso, in via preliminare, questioni di ordine logico-giuridico impongono l'inversione dei motivi proposti con l'esame, in via preliminare, dell'eccezione di omessa notifica della cartella.
Va osservato, primariamente, che l'art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999, nel testo in vigore dall'1.01.2008 prevede, al comma 3 bis, che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. L'art. 3 ter della norma citata prevede espressamente che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3 bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo avere emesso un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del R.D. n. 639/1910.
Ebbene è stata espressamente autorizzata al recupero dei crediti quali quelli CP_3 in esame, per rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento agevolato sottoscritto da parte opponente, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. del 7 marzo 2008 recante “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 dei crediti vantati dalla
[...] nei confronti dei beneficiari delle Controparte_6 agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185”.
Lo stesso Ente impositore ha proceduto a notificare alla debitrice la prodromica ingiunzione fiscale di cui al menzionato comma 3 ter dell'art. 17 in disamina.
Nel caso di specie, le diverse disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 17 D.Lgs. 46/99 sul piano soggettivo si riferiscono alle società per azioni a partecipazione pubblica, mentre sul piano oggettivo si riferiscono a speciali tipologie di crediti delle stesse società, la cui valutazione di rilevanza pubblica può comportarne la riscossione mediante ruolo previa specifica autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 3 ter dell'art. 17.
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Nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione delle disposizioni in parola e, dunque, per la riscossione mediante ruolo dei crediti portati dalla cartella impugnata sulla scorta del titolo esecutivo da questa richiamato:
- la natura dell'ente impositore, atteso che CP_3 [...]
è un'agenzia Controparte_5 governativa italiana costituita come società per azioni e partecipata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- il D.M.E.F. che ha autorizzato la stessa alla riscossione mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185;
- la previa notifica dell'ingiunzione fiscale ex art. 2, primo comma, del R.D. n. 639/1910;
- la successiva formazione e trasmissione del ruolo e notifica della cartella odiernamente opposta.
Tale essendo il contesto normativo di riferimento, la domanda è fondata limitatamente al profilo di censura relativo al difetto di prova della regolare previa notifica della cartella contenente il ruolo così formato.
A fronte della doglianza mossa da parte attrice, l'agente della riscossione ha sostenuto la regolare notifica della cartella n. 07120190125160005000 nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. producendo relata della notifica a mezzo posta tramite messo notificatore eseguita in data 13.01.2020 mediante consegna al portiere all'indirizzo di Via Panoramica n. 172 – Ercolano, accompagnata da copia della comunicazione di avvenuta notifica e da copia dell'elenco delle spedizioni delle raccomandate informative munito di regolare timbro postale.
Innanzitutto va precisato che le copie così prodotte risultano pienamente utilizzabili tenuto conto che l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, comporta che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione contenente una non equivoca negazione della genuinità della copia. Di talché, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato. Orbene, risulta che parte attrice abbia operato il disconoscimento della
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documentazione prodotta in copia contestandone del tutto genericamente ed indistintamente la conformità all'originale.
Pertanto, in difetto di un disconoscimento specifico e dettagliato, le copie prodotte risultano pienamente utilizzabili e non si impone un obbligo in capo al concessionario che le ha prodotte di depositare gli originali degli atti presuntivamente contestati.
A tale fine non rileva il mancato esperimento della querela di falso perché non è in contestazione ciò che l'ufficiale postale abbia attestato, ma se le indicazioni contenute nella notifica siano sufficienti a comprovare lo svolgimento di tutte le attività richieste ai fini del perfezionamento e, quindi, della validità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta.
Senonché proprio tale documentazione smentisce la prospettazione dell'Agente circa l'addotta rituale notifica della cartella.
È indiscutibile che la cartella sia stata consegnata in Via Panoramica n. 172 – Ercolano (NA) ai sensi dell'art. 26, co. 1 parte prima del D.P.R. n. 602/1973 e art. 7 L. 890/1992. La prima norma stabilisce che “la cartella è notificata (…) nelle forma stabilite dalla legge” dunque in primo luogo se non avviene a mani proprie, “nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria
o il commercio” (art 139 c.p.c.). Tuttavia, l'indirizzo della consegna non risulta essere l'indirizzo di residenza della destinataria all'atto della notifica avvenuta nel 2020, come comprovato dal certificato storico di residenza dalla stessa prodotto e come attestato dalla visura CCIA della ditta individuale dell'opponente.
In particolare, dal primo documento emerge chiaramente che alla data del 13.01.2020,
fosse residente, sempre in Ercolano, ma alla Via Ulivi n. 17. Parte_1
Invero, l'indirizzo di Via Panoramica n. 172 in precedenza rappresentava la sede della ditta individuale della stessa che, però, risulta essere stata Parte_1 cancellata dal registro delle imprese in data 5.12.2011 per cessazione attività avvenuta in data 31.12.2010.
Ne discende che la notifica eseguita a mani del portiere ad un indirizzo in cui la parte non ha mai avuto la sua residenza e che ormai da molti anni non poteva neppure integrare il suo domicilio, stante l'avvenuta cancellazione della ditta individuale, determina la nullità del procedimento di notifica della cartella con conferma della fondatezza dell'assunto dell'attrice relativo alla nullità del preavviso di fermo amministrativo opposto per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento.
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Tale rilievo risulta di per sé solo idoneo a fondare la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, tanto del preavviso di fermo amministrativo quanto della cartella allo stesso sottesa, che, pertanto, vanno annullati.
Diversamente è a dirsi per l'eccezione di prescrizione della pretesa, di cui la parte ha chiesto primariamente l'accertamento.
Nel caso di specie, trova applicazione la ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè di restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del 30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11); inoltre, nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011).
Ebbene, la causa estintiva della pretesa non risulta maturata, tenuto conto dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 17.06.2016 presso luogo di residenza dichiarato in sede di domanda di ammissione al finanziamento, oltre che dal certificato storico di residenza (via degli Ulivi, 17).
Le ragioni che precedono determinano l'accoglimento della domanda limitatamente all'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo opposto.
Il motivo di accoglimento della domanda fonda, altresì, la condanna alle spese del solo agente della riscossione, tenuto conto che il vizio accertato è imputabile a sua esclusiva responsabilità. Va difatti condiviso il principio affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7716/2022, secondo cui “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_1 impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia
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dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Le spese di lite, quindi, sono compensate per la metà, con condanna del solo agente della riscossione al pagamento della restante metà, che si liquidano in favore dell'opponente come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate;
il tutto, con attribuzione all'Avv. Marco
Marigliano dichiaratosi antistatario. Nei rapporti con l'ente impositore, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
già , e dell'Agenzia delle entrate riscossione
[...] CP_3 iscritta al n. 26951/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo e della cartella sottostante;
3. rigetta nella restante parte la domanda;
4. compensa per la metà le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e
[...]
, condannando quest'ultima al pagamento della Controparte_1 restante metà in favore della parte opponente, che liquida in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Marco Marigliano che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
5. compensa integralmente le spese nei rapporti con l'
[...]
già . Controparte_5 CP_3
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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