Articolo 22 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 21
Versione
4 luglio 1970
Art. 22.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 luglio 1970