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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2024, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZIONE II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 988/2022 RGAC e vertente
TRA
- nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe
Boccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ottaviano al Largo Taverna n. 8;
- ricorrente -
CONTRO
- nata ad [...] il [...] rappresentata CP_1
e difesa dall'avv.to Doriano D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Somma Vesuviana alla Traversa Garibaldi n. 18;
- resistente –
NONCHE'
nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...], nato a
[...] Controparte_4
Napoli il 5.5.1997 e nato ad [...] Controparte_5
l'11.1.2000 tutti residenti in [...], e ivi elettivamente domiciliati, alla via Lucci n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Boccia che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- interventori -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.07.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.02.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Conca Dei Marini il 2.07.1995 con la signora dalla cui unione CP_1
nascevano i figli , , e , esponeva CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione tra i coniugi giusta decreto n. 1346/2018 reso in data 14.12.2018.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione a sé della casa familiare, corresponsione diretta del mantenimento ai figli, revoca del mantenimento in favore della LI . Vinte le spese di lite. CP_2
Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione. In via riconvenzionale instava per l'aumento del mantenimento dovuto per la prole e per il riconoscimento di un assegno di divorzio in proprio favore. Vinte le spese di lite
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, si costituivano i figli maggiorenni i quali istavano per l'assegnazione della casa familiare al padre e per la corresponsione del mantenimento da parte dei genitori in forma diretta.
Indi, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 10.07.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c. Tanto brevemente premesso in fatto, essendo stata resa sentenza sullo status, non resta che disciplinare le questioni relative alla casa familiare e le domande aventi contenuto economico.
Al riguardo non può sottacersi che i figli, costituitisi in giudizio, hanno evidenziato la cattiva gestione economica e familiare della madre e hanno chiesto che la casa familiare fosse assegnata al padre, maggiormente capace di occuparsi delle esigenze loro e del menage, come già accadeva prima della separazione tra i genitori.
Orbene, considerato che l'assegnazione della casa familiare è provvedimento reso a tutela della prole minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente e volto a preservare l'equilibrio determinato dall'habitat domestico, considerato che i figli hanno espresso l'esigenza e il desiderio di vivere con il padre, stante anche il clima di tensione determinato dai comportamenti materni, ne deriva che la casa familiare sita in
Ottaviano alla via Roma n. 24 va assegnata al sig. Parte_1
.
[...]
Stante la domanda svolta dai figli maggiorenni di corresponsione diretta del mantenimento da parte del padre si prevede che il sig.
verserà entro il 5 di ogni mese direttamene a ciascun Pt_1
figlio (fatta eccezione per la LI come appresso di CP_2
chiarirà) la somma di euro 550,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre la totalità delle spese Universitarie e il 50% delle altre spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021. Nulla invece andrà versato in favore della LI . È CP_2
pacifico, invero, che ha lavorato per un anno come CP_2
insegnante di sostegno alle dipendenze del e, a maggio CP_6
scorso, ha conseguito la laurea in “scienze della formazione primaria”. Le predette circostanze, unitamente al comportamento processuale della LI , la quale, nonostante l'espresso CP_2
invito del giudice istruttore, non ha depositato la documentazione reddituale richiesta (comportamento questo negativamente valutato dal tribunale), inducono a ritenere che , tenuto CP_2
conto del titolo di studio conseguito, delle esperienze lavorative maturate, sia nelle condizioni di inserirsi nel mondo del lavoro e, quindi, possa ritenersi economicamente indipendente.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata nei confronti della madre, considerato che questa percepisce un reddito annuo di euro 23.000,00 netto, percepisce una retribuzione mensile netta di 1150,00 euro per avere contratto un finanziamento, dovrà reperire un'altra abitazione posto che la casa familiare è stata assegnata al ricorrente, si ritiene congruo, che la resistente contribuisca al mantenimento dei tre figli , e CP_3 CP_4
pagando solo il 50% delle spese straordinarie (diverse da CP_5
quelle universitarie) individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Va, invece, rigettata la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Parte resistente, dichiaratasi economicamente indipendente nel giudizio di separazione, non ha depositato la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta con ordinanza del 19.03.2024 di talchè non è possibile accertare con completezza se tra le parti esista una elevata disparità economica. In ogni caso, a fronte delle contestazioni mosse non solo dal marito ma anche dagli stessi figli, in merito ad uno scarso contributo alle esigenze familiari anche prima della separazione, parte resistente non ha dedotto nulla in merito alle cause di una presunta disparità economica tra le parti (da ricondurre a comuni scelte familiari) né ha dedotto o provato di avere contribuito all'accrescimento patrimoniale e domestico del nucleo familiare. Manca per tal via la prova della funzione assistenziale, perequativa e compensativa cui tende l'assegno di divorzio.
Non resta, a questo punto, che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della pronuncia sullo status, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Assegna la casa familiare sita in Ottaviano alla via Roma
n. 24 al sig. ; Parte_1
b) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a , e Controparte_3 Controparte_4
, la somma pari ad euro 550,00 ciascuno, Controparte_5 importo che andrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
c) pone le spese straordinarie per i predetti tre figli, come individuate e regolamentate dal protocollo del tribunale di
Nola del maggio 2021, ed escluse quelle universitarie che saranno sostenute dal solo , a carico di Parte_1
ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
d) revoca l'obbligo gravante sul ricorrente di corrispondere il mantenimento in favore della LI CP_2
e) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola il 5.11.2024
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza
Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZIONE II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 988/2022 RGAC e vertente
TRA
- nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe
Boccia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ottaviano al Largo Taverna n. 8;
- ricorrente -
CONTRO
- nata ad [...] il [...] rappresentata CP_1
e difesa dall'avv.to Doriano D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Somma Vesuviana alla Traversa Garibaldi n. 18;
- resistente –
NONCHE'
nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...], nato a
[...] Controparte_4
Napoli il 5.5.1997 e nato ad [...] Controparte_5
l'11.1.2000 tutti residenti in [...], e ivi elettivamente domiciliati, alla via Lucci n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Boccia che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- interventori -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.07.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.02.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Conca Dei Marini il 2.07.1995 con la signora dalla cui unione CP_1
nascevano i figli , , e , esponeva CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione tra i coniugi giusta decreto n. 1346/2018 reso in data 14.12.2018.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione a sé della casa familiare, corresponsione diretta del mantenimento ai figli, revoca del mantenimento in favore della LI . Vinte le spese di lite. CP_2
Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione. In via riconvenzionale instava per l'aumento del mantenimento dovuto per la prole e per il riconoscimento di un assegno di divorzio in proprio favore. Vinte le spese di lite
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, si costituivano i figli maggiorenni i quali istavano per l'assegnazione della casa familiare al padre e per la corresponsione del mantenimento da parte dei genitori in forma diretta.
Indi, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 10.07.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c. Tanto brevemente premesso in fatto, essendo stata resa sentenza sullo status, non resta che disciplinare le questioni relative alla casa familiare e le domande aventi contenuto economico.
Al riguardo non può sottacersi che i figli, costituitisi in giudizio, hanno evidenziato la cattiva gestione economica e familiare della madre e hanno chiesto che la casa familiare fosse assegnata al padre, maggiormente capace di occuparsi delle esigenze loro e del menage, come già accadeva prima della separazione tra i genitori.
Orbene, considerato che l'assegnazione della casa familiare è provvedimento reso a tutela della prole minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente e volto a preservare l'equilibrio determinato dall'habitat domestico, considerato che i figli hanno espresso l'esigenza e il desiderio di vivere con il padre, stante anche il clima di tensione determinato dai comportamenti materni, ne deriva che la casa familiare sita in
Ottaviano alla via Roma n. 24 va assegnata al sig. Parte_1
.
[...]
Stante la domanda svolta dai figli maggiorenni di corresponsione diretta del mantenimento da parte del padre si prevede che il sig.
verserà entro il 5 di ogni mese direttamene a ciascun Pt_1
figlio (fatta eccezione per la LI come appresso di CP_2
chiarirà) la somma di euro 550,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre la totalità delle spese Universitarie e il 50% delle altre spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021. Nulla invece andrà versato in favore della LI . È CP_2
pacifico, invero, che ha lavorato per un anno come CP_2
insegnante di sostegno alle dipendenze del e, a maggio CP_6
scorso, ha conseguito la laurea in “scienze della formazione primaria”. Le predette circostanze, unitamente al comportamento processuale della LI , la quale, nonostante l'espresso CP_2
invito del giudice istruttore, non ha depositato la documentazione reddituale richiesta (comportamento questo negativamente valutato dal tribunale), inducono a ritenere che , tenuto CP_2
conto del titolo di studio conseguito, delle esperienze lavorative maturate, sia nelle condizioni di inserirsi nel mondo del lavoro e, quindi, possa ritenersi economicamente indipendente.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata nei confronti della madre, considerato che questa percepisce un reddito annuo di euro 23.000,00 netto, percepisce una retribuzione mensile netta di 1150,00 euro per avere contratto un finanziamento, dovrà reperire un'altra abitazione posto che la casa familiare è stata assegnata al ricorrente, si ritiene congruo, che la resistente contribuisca al mantenimento dei tre figli , e CP_3 CP_4
pagando solo il 50% delle spese straordinarie (diverse da CP_5
quelle universitarie) individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Va, invece, rigettata la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Parte resistente, dichiaratasi economicamente indipendente nel giudizio di separazione, non ha depositato la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta con ordinanza del 19.03.2024 di talchè non è possibile accertare con completezza se tra le parti esista una elevata disparità economica. In ogni caso, a fronte delle contestazioni mosse non solo dal marito ma anche dagli stessi figli, in merito ad uno scarso contributo alle esigenze familiari anche prima della separazione, parte resistente non ha dedotto nulla in merito alle cause di una presunta disparità economica tra le parti (da ricondurre a comuni scelte familiari) né ha dedotto o provato di avere contribuito all'accrescimento patrimoniale e domestico del nucleo familiare. Manca per tal via la prova della funzione assistenziale, perequativa e compensativa cui tende l'assegno di divorzio.
Non resta, a questo punto, che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della pronuncia sullo status, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Assegna la casa familiare sita in Ottaviano alla via Roma
n. 24 al sig. ; Parte_1
b) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a , e Controparte_3 Controparte_4
, la somma pari ad euro 550,00 ciascuno, Controparte_5 importo che andrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
c) pone le spese straordinarie per i predetti tre figli, come individuate e regolamentate dal protocollo del tribunale di
Nola del maggio 2021, ed escluse quelle universitarie che saranno sostenute dal solo , a carico di Parte_1
ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
d) revoca l'obbligo gravante sul ricorrente di corrispondere il mantenimento in favore della LI CP_2
e) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola il 5.11.2024
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza
Barbalucca)