Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Francesca Maria Mammone - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3216/2024
TRA
Parte_1
(C.F. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIALE DON LUIGI ORIONE 18 20132 MILANO presso lo studio dell'avv.
GALLO ANNAMARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE VERDI 88/A 23807 MERATE presso lo studio dell'avv. DI CARLO LILLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
[...]
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_1
RECLAMATI
1
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale di Milano,
Sezione II Civile, emessa in data 24/10/2024 all'esito del all'esito del procedimento R.G. 1080-
1/2024 Pre-Liquidazione dichiarando insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
addebitare alla sig.ra tutte le spese del procedimento prefallimentare e di questo Controparte_1 giudizio di reclamo, in quanto la condotta negligente della medesima ha determinato l'emanazione di un provvedimento viziato e non conforme ai requisiti di legge, con aggravio ingiustificato per la società reclamante.
Con vittoria di spese e competenze.
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA INTRA:
Rigettare la domanda di annullamento della sentenza reclamata, in quanto infondata in fatto e diritto;
- rigettare la domanda di addebito di tutte le spese del procedimento prefallimentare e di quelle dovute per il presente giudizio di reclamo, perché la reclamata ha agito correttamente osservando le norme e le disposizioni del Giudice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
.
[...]
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , che si è Controparte_1 dichiarata creditrice di in forza di titoli esecutivi, per l'importo Parte_1 complessivo di € 26.000,00, quale credito di lavoro dipendente.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 CCII, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (€ 26.000 di cui all'istanza e € 17.000 circa per debiti erariali),
2 R.G. N. 3216/2024
ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in primo luogo rilevando il mancato assolvimento da parte dell'istanziata dell'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII, anche in considerazione dell'omesso deposito dei bilanci, e riscontrando altresì gli elementi attestanti la situazione di insolvenza, stante l'esito negativo dei tentativi di escussione promossi dalla ricorrente, e l'irreperibilità della società presso la sede comunicata al registro delle imprese.
Ha proposto reclamo la società lamentando l'invalidità della Parte_1 notificazione del decreto di convocazione e deducendo l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto si tratta di impresa minore.
L'istante con il reclamo ha prodotto documentazione, da cui risulterebbe il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII, relativamente a ognuno dei parametri indicati dalla norma. In particolare, ha prodotto i bilanci del 2021-2022-2023, modelli Unico (anno 2022-2023-2024), mastrini e libri contabili per le annualità 2021-2022-2023.
Si è costituita per la parte reclamate, deducendo la regolarità della notifica. Controparte_1
E' stata disposta l'audizione del curatore della liquidazione giudiziale, che è stato sentito a sommarie informazioni.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere accolto.
Va premesso che il motivo di reclamo relativo all'invalidità della convocazione è del tutto infondato, dato che la notifica è avvenuta correttamente con il deposito del plico presso la casa comunale della sede della società risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 c. 8
CCII, stante il mancato buon fine della notifica a mezzo PEC e di quella a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede, non ha poteva procedere alla notifica “perché trasferito come da informazioni assunte sul posto”.
Venendo al merito del reclamo relativamente alla qualifica dell'impresa come impresa minore, l'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
3 R.G. N. 3216/2024
Deve rilevarsi, peraltro, che la documentazione prodotta nella presente fase di reclamo possa ritenersi sufficiente a colmare la lacuna probatoria.
In primo luogo, quanto ai bilanci, pur non essendo stati depositati a far data dal 2018, in ogni caso agli atti sono stati prodotti bilanci depositati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, relativi all'ultimo triennio, i cui dati attestano che l'impresa è sotto soglia, non avendo superato nessuno dei limiti indicati dalla norma.
Quanto al fatto che si tratta di bilanci non depositati, è stato in più occasioni affermato (Cass.
25025/2020, Cass. 35381/2022) che il mancato deposito dei bilanci non equivale necessariamente a mancanza di prova del mancato superamento delle soglie, potendo altrimenti accertarsi dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, la cui valenza probatoria sia adeguatamente supportata, che l'impresa oggetto dell'istanza abbia la qualifica di impresa minore, sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Il curatore ha confermato l'attendibilità dei bilanci, comprovati anche dalle seguenti circostanze:
- che il libro giornale risulta ritualmente aggiornato sino all'attualità;
- che vi è corrispondenza tra ciò che risulta dal cassetto fiscale e la documentazione della società;
- che risulta che l'attività dell'impresa sia cessata da tempo.
Da tale documentazione emerge il mancato superamento delle soglie per ognuno dei limiti indicati dalla norma.
Inoltre, l'ammontare delle insinuazioni al passivo (riferite dalla curatrice nell'importo di circa €.
58.000) confermano le risultanze di cui sopra in ordine all'attendibilità delle scritture contabili e dei bilanci, se pur postumi, con la conseguenza per cui può dirsi raggiunta la prova positiva da parte della reclamante del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII.
Pertanto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 deve essere revocata.
[...]
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse vengono compensate con la parte istante CP_
, attesa la non imputabilità alla stessa della mancata conoscenza delle dimensioni dell'impresa - in considerazione del mancato deposito dei bilanci-.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 147 d.p.r. n. 115/2002, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere poste a carico della parte reclamante, dato che il mancato deposito dei bilanci, oltre che la negligenza nel non curare la sorte degli atti recapitati presso la sede risultante dalla visura camerale, ha costituito la ragione per cui in prima istanza non è stato possibile accertare la natura di impresa minore della istanziata.
PQM
4 R.G. N. 3216/2024
La Corte
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in ordine al reclamo proposto da così provvede: Parte_1
1) revoca la sentenza n. 747/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
2) visto l'art. 53 CCII, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il legale rappresentante depositi nella cancelleria del Tribunale di Milano una Parte_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza provveda, altresì, ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione e rammenta:
c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, dichiara che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile a e per l'effetto pone a carico della stessa le Parte_1 spese della procedura di liquidazione giudiziale;
4) compensa le spese del presente giudizio tra le parti
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 CCII, ai sensi dell'art. 51 c. 12 CCII .
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6/03/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
5