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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/11/2025, n. 8748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8748 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 45853/2024 promossa da:
Parte_1
Nata a DESIO (MB) il 27/01/1987
Residente in VIA PUSTERLA MARGHERITA N. 42 20812 LIMBIATE ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
con l'Avv. FEDERICA PIROLA come da procura in atti parte attrice contro
Controparte_1
Nato in COSTA D'AVORIO il 22/06/1992
Residente in VIA G. PUCCINI N. 67 21019 SOMMA LOMBARDO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
parte convenuta contumace Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della parte attrice precisate all'udienza del 28/10/2025:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
nel merito:
affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso Persona_1 la medesima e con facoltà del padre di vederlo laddove quest'ultimo ne faccia richiesta, secondo un calendario che dovrà essere concordato tra le parti;
porre a carico del Signor una contribuzione mensile a titolo di mantenimento del figlio CP_1 minore, pari a complessivi € 500,00= (o nella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale di giustizia all'esito della documentazione prodotta dal resistente), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
disporre che il padre e la madre contribuiscano al 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute, sulla base del seguente elenco:
-spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa;
-spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
limitatamente alla mensa scolastica, le parti concordemente stabiliscono che ciascun genitore si farà carico per intero della relativa spesa a mesi alterni;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/12/2024 e regolarmente notificato al convenuto, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Milano di disporre l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore Per_1
, con collocamento presso di sè e frequentazione padre-figlio previo accordo con la madre.
[...]
Ha chiesto, infine, di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di corrispondere alla madre la somma mensile di Euro 500,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 28/10/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato, ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 28/10/25;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha riferito di prolungate assenze del padre che anche per diversi mesi non si fa sentire e non vede il figlio minore;
rilevato che la ricorrente ha riferito che a partire da metà settembre 2025 il padre sta vedendo il figlio in sua presenza o in casa della nonna materna per un pomeriggio a settimana circa, previo accordo con la stessa ricorrente;
evidenziato che le prolungate assenze del padre ostacolano l'assunzione da parte della madre di decisioni nell'interesse del figlio minore come dalla stessa riferito con riferimento alla frequentazione della scuola materna;
ritenuto, dunque, che la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
rilevato in particolare che la ricorrente lavora come commessa con una retribuzione circa di euro
1.500,00 al mese e vive in un immobile di proprietà esclusiva su cui grava una rata di mutuo di euro
700,00 oltre a euro 50,00 per assicurazione;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di giovane età ed integra capacità lavorativa, lavora come barman in Svizzera e che attualmente corrisponde per il mantenimento del figlio la somma di euro 520,00 al mese circa;
ritenuto, in ragione di quanto sopra, dell'assenza in capo al padre di oneri di mantenimento diretto nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano che si richiamano integralmente;
rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Limbiate, via Pusterla Margherita n. 42, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, la somma di € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente;
4) assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Considerato in diritto
La giurisdizione e legge applicabile
Quanto alle domande relative alla prole, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo.
La madre ha, altresì, dedotto oggettive difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'assunzione di scelte tempestive nell'interesse del minore medesimo, stante l'assenza del padre.
Peraltro, il comportamento processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio ne è comparso all'udienza di comparizione delle parti, non fa che confermare il suo totale e completo disinteresse nei confronti del figlio minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto dalla ricorrente nel corso del giudizio, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse del figlio minore e tutelante per il medesimo.
Si provvede come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 28/10/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello del Giugno 2025.
La ricorrente ha riferito di lavorare come commessa e di percepire circa Euro 1.500,00 al mese.
Vive in un immobile di sua esclusiva proprietà, sul quale gravano una rata mensile a titolo di mutuo di Euro 700,00 ed una rata mensile a titolo di assicurazione di Euro 50,00 circa. Quanto al convenuto, la ricorrente ha dichiarato che lo stesso lavora come barman in Svizzera.
Pur in assenza di dati precisi sulle attuali condizioni personali e reddituali del convenuto, il medesimo- di giovane età ed esperienza professionale pregressa- deve contribuire al mantenimento del figlio minore, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In merito alla determinazione dell'importo, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, considerate le esigenze del minore, considerato, ancora, che la condizione economica dalle parte ricorrente non ha subito modifiche rispetto a quella già esaminata e che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto del figlio, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del signor per il mantenimento del figlio minore nella Controparte_1 misura di Euro 400,00 che lo stesso dovrà corrispondere a , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità di Novembre 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della
Corte d'Appello di Milano del giugno del 2025 che si richiamano integralmente.
Assegno Unico integralmente a favore della madre affidataria esclusiva del figlio minore.
Le spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte resistente che non ha formulato contestazioni e non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, Persona_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate
(MB), Via Pusterla Margherita n. 42, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre;
4)Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, la somma di Euro 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Assegno Unico integralmente a favore di;
Parte_1
6)Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 45853/2024 promossa da:
Parte_1
Nata a DESIO (MB) il 27/01/1987
Residente in VIA PUSTERLA MARGHERITA N. 42 20812 LIMBIATE ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
con l'Avv. FEDERICA PIROLA come da procura in atti parte attrice contro
Controparte_1
Nato in COSTA D'AVORIO il 22/06/1992
Residente in VIA G. PUCCINI N. 67 21019 SOMMA LOMBARDO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
parte convenuta contumace Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della parte attrice precisate all'udienza del 28/10/2025:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
nel merito:
affidare il figlio minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso Persona_1 la medesima e con facoltà del padre di vederlo laddove quest'ultimo ne faccia richiesta, secondo un calendario che dovrà essere concordato tra le parti;
porre a carico del Signor una contribuzione mensile a titolo di mantenimento del figlio CP_1 minore, pari a complessivi € 500,00= (o nella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale di giustizia all'esito della documentazione prodotta dal resistente), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
disporre che il padre e la madre contribuiscano al 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute, sulla base del seguente elenco:
-spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa;
-spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
limitatamente alla mensa scolastica, le parti concordemente stabiliscono che ciascun genitore si farà carico per intero della relativa spesa a mesi alterni;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/12/2024 e regolarmente notificato al convenuto, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Milano di disporre l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore Per_1
, con collocamento presso di sè e frequentazione padre-figlio previo accordo con la madre.
[...]
Ha chiesto, infine, di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di corrispondere alla madre la somma mensile di Euro 500,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 28/10/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato, ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 28/10/25;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha riferito di prolungate assenze del padre che anche per diversi mesi non si fa sentire e non vede il figlio minore;
rilevato che la ricorrente ha riferito che a partire da metà settembre 2025 il padre sta vedendo il figlio in sua presenza o in casa della nonna materna per un pomeriggio a settimana circa, previo accordo con la stessa ricorrente;
evidenziato che le prolungate assenze del padre ostacolano l'assunzione da parte della madre di decisioni nell'interesse del figlio minore come dalla stessa riferito con riferimento alla frequentazione della scuola materna;
ritenuto, dunque, che la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
rilevato in particolare che la ricorrente lavora come commessa con una retribuzione circa di euro
1.500,00 al mese e vive in un immobile di proprietà esclusiva su cui grava una rata di mutuo di euro
700,00 oltre a euro 50,00 per assicurazione;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di giovane età ed integra capacità lavorativa, lavora come barman in Svizzera e che attualmente corrisponde per il mantenimento del figlio la somma di euro 520,00 al mese circa;
ritenuto, in ragione di quanto sopra, dell'assenza in capo al padre di oneri di mantenimento diretto nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano che si richiamano integralmente;
rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Limbiate, via Pusterla Margherita n. 42, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, la somma di € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente;
4) assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Considerato in diritto
La giurisdizione e legge applicabile
Quanto alle domande relative alla prole, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo.
La madre ha, altresì, dedotto oggettive difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'assunzione di scelte tempestive nell'interesse del minore medesimo, stante l'assenza del padre.
Peraltro, il comportamento processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio ne è comparso all'udienza di comparizione delle parti, non fa che confermare il suo totale e completo disinteresse nei confronti del figlio minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto dalla ricorrente nel corso del giudizio, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse del figlio minore e tutelante per il medesimo.
Si provvede come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 28/10/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello del Giugno 2025.
La ricorrente ha riferito di lavorare come commessa e di percepire circa Euro 1.500,00 al mese.
Vive in un immobile di sua esclusiva proprietà, sul quale gravano una rata mensile a titolo di mutuo di Euro 700,00 ed una rata mensile a titolo di assicurazione di Euro 50,00 circa. Quanto al convenuto, la ricorrente ha dichiarato che lo stesso lavora come barman in Svizzera.
Pur in assenza di dati precisi sulle attuali condizioni personali e reddituali del convenuto, il medesimo- di giovane età ed esperienza professionale pregressa- deve contribuire al mantenimento del figlio minore, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
In merito alla determinazione dell'importo, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, considerate le esigenze del minore, considerato, ancora, che la condizione economica dalle parte ricorrente non ha subito modifiche rispetto a quella già esaminata e che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto del figlio, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del signor per il mantenimento del figlio minore nella Controparte_1 misura di Euro 400,00 che lo stesso dovrà corrispondere a , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità di Novembre 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della
Corte d'Appello di Milano del giugno del 2025 che si richiamano integralmente.
Assegno Unico integralmente a favore della madre affidataria esclusiva del figlio minore.
Le spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte resistente che non ha formulato contestazioni e non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, Persona_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate
(MB), Via Pusterla Margherita n. 42, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre;
4)Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, la somma di Euro 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Assegno Unico integralmente a favore di;
Parte_1
6)Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato