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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, all'esito dell'udienza del
27/6/2025, ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316 del R.G.A.C. dell'anno 2025, vertente
TRA
p.i. ), in persona del l.r.p.t. con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Ugo Anselmo Ricupero
-opponente-
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avv. Luigina Controparte_1 P.IVA_2
Barberio
-opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 857/2024.
Conclusioni delle parti: come verbale d'udienza del 27/6/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
857/2024, emesso da questo Tribunale in data 11/12/2024, con il quale la società opponente
è stata condannata a pagare, nei confronti dell'opposta, la somma di € 55.131,75, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto per la progettazione e la realizzazione, in favore della , Parte_1 di un impianto fotovoltaico da 70kw.
Pag. 1 a 4 Ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Catanzaro in favore del Tribunale di OC, giusta previsione dell'art. 13 del contratto intercorso tra le parti, a mente del quale “Per le controversie la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente”, ossia presso il
Comune di Bianco (ove ha sede la , ricompreso nella circoscrizione Parte_1 giudiziaria del Tribunale di OC.
Ha, inoltre, dedotto l'insussistenza, nel merito della pretesa creditoria.
Si è costituita l'opposta, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza di comparizione, ritenuta l'idoneità dell'eccezione di incompetenza territoriale a definire il giudizio, le parti sono state invitate a discutere oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio è stato pronunciato il presente provvedimento.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
L'art. 13 del contratto stipulato tra le parti in data 6/6/2022 (doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente), testualmente prevede che “Per le controversie la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente”, ossia della
Parte_1
E' evidente, stante l'utilizzo dell'espressione “inderogabile” ed il riferimento generico alle “controversie” che dovessero insorgere in relazione al suddetto contratto, che siffatta clausola integri chiara designazione di foro esclusivo ex art. 29 c.p.c., ossia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa:
“La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro”; solo “in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo,
Pag. 2 a 4 con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” – cfr. Corte Cass. n. 33203 del 18/12/2024).
Deve quindi affermarsi che la clausola invocata da parte opponente è valida ed efficace, rientrando la fattispecie in esame nei casi in cui la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., ed essendo stato l'accordo stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 29 c.p.c.
Né può porsi un problema di inefficacia della suddetta clausola per mancata specifica sottoscrizione, ex art. 1341 c.c.: in primo luogo, nessuna delle parti può qualificarsi come consumatore, trattandosi, invece di persone giuridiche;
in secondo luogo, la CP_1 nulla ha dedotto in merito all'inefficacia di tale clausola (essendosi limitata a sostenere
[...] di aver adito il Tribunale di Catanzaro quale forum destinatae solutions, ex artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c.); in terzo luogo, ed in via ancor più dirimente, la clausola in esame risulta predisposta dalla stessa (essendo inserita nell'ambito di un contratto redatto Controparte_1 su carta intestata della società), sicché deve valere, al riguardo, il principio in virtù del quale l'inosservanza del requisito della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa
(art. 1341 cod. civ.) può essere fatta valere solo dal contraente aderente e può essere rilevata d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. soltanto a favore del predetto contraente protetto e non già anche dell'altra parte, mentre la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (Cassazione civile sez. I,
30/11/2020, n.27320).
Nel caso di specie, la parte aderente, la quale soltanto avrebbe potuto far valere (e nel cui solo interesse avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio) la mancata specifica approvazione della clausola derogativa della competenza, è la stessa parte che se n'è avvalsa, proponendo l'eccezione di incompetenza fondata proprio su detta clausola.
Ne consegue la piena validità ed efficacia della pattuizione.
Stante la competenza funzionale ed inderogabile di questo Giudice in ordine alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia deve necessariamente essere resa con sentenza, dovendo dichiararsi, oltre all'incompetenza del Giudice adito, la nullità del
Pag. 3 a 4 decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da Giudice territorialmente incompetente.
Sussistendo i presupposti sopra indicati deve, quindi, dichiararsi l'incompetenza del
Giudice adito, con fissazione del termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al
Tribunale di OC (nella cui circoscrizione ha sede l'opponente), termine che viene fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3. Alla luce della definizione in rito della controversia, dell'omesso esame del merito e della complessità della questione di competenza, le spese del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 857/2024, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, in favore del Tribunale di OC e fissa in mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al Giudice competente;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Catanzaro, 27 giugno 2025
Il Giudice
Stefano Costarella
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