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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente relatore
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2024, promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
COPPOLA CRISTINA;
- Ricorrente -
Contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. NASTASI ENZA PAMELA;
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 16/4/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
matrimonio concordatario con in data 14.2.1998 (regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 13, parte II, serie A, anno
1998) e che dalla loro unione sono nati quattro figli: , nato ad [...] il Persona_1
27.07.2004; , nata ad [...] l'[...]; , nato ad [...] il CP_2 CP_3
07.06.1998 e , nata in [...] il [...]. CP_4
Rappresentava che, con sentenza n. 82/2023, il Tribunale di Tribunale Ordinario di
Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di seguito riportate:
“dare atto che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
prevedere che la figlia minore possa trascorrere almeno tre pomeriggi a CP_4 settimana con il padre dalle 15 alle 20 e le principali festività in via alternata con l'altro genitore;
porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per la figlia Pt_1 CP_4
la somma di € 100,00 mensili.”
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio e contestando quanto ex adverso dedotto.
Rappresentava che i figli maggiorenni e non hanno ancora raggiunto Per_1 CP_2
l'indipendenza economica e per motivi di studio hanno continuato a vivere presso la stessa resistente.
Deduceva, inoltre, che sono pendenti due procedimenti avente ad oggetto rispettivamente: il reato di cui all'art. 570 bis c.p per mancato pagamento del mantenimento e la pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente. *****
Con ordinanza del 29.5.2024 venivano stabiliti i seguenti provvedimenti provvisori:
“ritenuto necessario emettere i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli;
rilevato che va confermato il regime di affidamento esclusivo della minore alla CP_4
madre , in considerazione dell'assenza di qualsivoglia contatto tra la Controparte_1 minore e il padre, la pendenza di procedimento di decadenza innanzi la Corte d'Appello di
Palermo, nonché del perdurare del disinteresse del ricorrente alle esigenze materiali della stessa (come confermato dallo stesso il quale ha dichiarato di non versare nulla a titolo Pt_1
di contributo al mantenimento della minore), con assegnazione della casa familiare alla resistente presso cui la minore è collocata;
rilevato, quanto al regime di visita con il genitore non affidatario, che non può non tenersi conto – in considerazione dell'età dalla minore e del grado di maturità raggiunto - del persistente rifiuto della stessa di incontrare ed intrattenere rapporti con il padre (cfr. all. 9 fascicolo resistente, verbale audizione della minore innanzi la Corte d'Appello), sicché va disposto che, qualora la minore ne dovesse fare espressa richiesta, gli incontri tra il padre e la figlia si svolgano presso i locali sei Servizi Sociali del
Comune di Alcamo, diversamente intendendosi, allo stato, sospesi;
rilevato che, in ordine ai provvedimenti di natura economica va disposto che - tenuto conto della frequenza scolastica dei figli maggiorenni e (cfr. doc. 4 fascicolo CP_2 Per_1
resistente), dell'età di questi, ed in assenza di indici circa l'effettivo raggiungimento della indipendenza economica - versi in favore della , a titolo di contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni non economicamente CP_4
indipendenti, e , una somma pari ad € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun Per_1 CP_2
figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi secondo Protocollo;
(…)
P.Q.M.
dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , CP_4 Controparte_1
con regime di visita del genitore come in parte motiva;
assegna la casa coniugale a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , la Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (€ 100,00 per ciascuno dei tre figli), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel vigente Protocollo”
Con ordinanza del 25.7.2024 veniva formulata la seguente proposta conciliativa: “le parti definiranno il giudizio formulando conclusioni congiunte in conformità alle condizioni stabilite con ordinanza del 29.5.2024; compensazione integrale delle spese di lite”.
Con note ritualmente depositate parte resistente aderiva alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, mentre parte ricorrente non vi prestava integrale adesione.
All'udienza del 16/4/2025, all'esito dell'audizione delle parti, le stesse dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del 29.5.2024 per quanto alle statuizioni di natura personale
(regime di affidamento esclusivo della minore alla madre , con CP_4 Controparte_1
assegnazione della casa familiare alla resistente presso cui la minore è collocata;
(…)qualora la minore ne dovesse fare espressa richiesta, gli incontri tra il padre e la figlia si svolgano presso i locali sei Servizi Sociali del Comune di Alcamo, diversamente intendendosi, allo stato, sospesi;
), mentre non concordavano in merito alle statuizioni patrimoniali.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto condiviso tra le parti non sia contrario a norme imperative né all'interesse psicofisico della minore, tutelata anche all'esito delle dichiarazioni allegate (allegato 9 “dichiarazioni rese da nel proc. N. 140/2023 RG CP_4
VG in Corte di Appello”) e debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole.
*****
Quanto, invece, alle restanti determinazioni in merito al contributo al mantenimento della prole, va premesso che dall'unione matrimoniale sono nati quattro figli: (nato a CP_3
Alcamo il 7.6.1998) maggiorenne ed economicamente indipendente, (nata a [...] CP_2 l'11.7.2002) e (nato ad [...] il [...]) maggiorenni ma non economicamente Per_1
indipendenti e (nata a [...] il [...]) minorenne. CP_4
Ciò posto è necessario delineare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei minori, il tenore di vita goduto,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore nonché che con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
In merito alla situazione economica del ricorrente lo stesso ha rappresentato di percepire
343,00 euro al mese a titolo di pensione.
Per quanto concerne la resistente, ella ha rappresentato di essere priva di occupazione e di percepire il reddito di inclusione di circa 627,00 euro al mese, di essere gravata da un debito per canoni di affitto non pagati e di percepire l'assegno unico da gennaio 2024, essendo lei il genitore che convive con i figli e che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi.
La situazione reddituale del ricorrente, il quale percepisce un reddito netto che lo pone al di sotto della soglia di povertà, non fa venir meno il suo dovere di mantenimento della prole.
Tuttavia, tra gli elementi da tenere in considerazione nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, vi sono anche “le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (v. Sez. I Civ., Ord. 7 maggio 2024 n. 12283, conforme Cass. sent. n. 39411/2017).
Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, occorre sottolineare come questi siano interamente a carico della madre, che in ragione del regime di affido esclusivo stabilito
è l'unico genitore a prendersi cura delle esigenze quotidiane dei figli, visto anche il disinteresse manifestato dal padre che da due anni non vede i propri figli, così come emerso all'esito del procedimento sia dalle dichiarazioni della resistente (cfr. verbale del 27/5/2024, dichiarazioni della resistente “Mio marito non ha mai versato nulla dalla separazione a oggi, nessun tipo di contribuzione. Pende un procedimento penale per il mancato mantenimento.
Per quanto riguarda il rapporto di con il mio ex marito, mia figlia non vuole averci a CP_4 che fare, così come gli altri figli. I colloqui con i servizi sociali non ricordo bene quando ci siano stati, orientativamente un paio di anni fa.”), sia dalle dichiarazioni del ricorrente (cfr. verbale del 27/5/2024, dichiarazioni del ricorrente: “Abbiamo quattro figli, una sola minore,
. Non la vedo da più di due anni.”). CP_4
Nel caso in esame, inoltre, la valutazione dell'obbligo di provvedere al mantenimento della prole, deve essere effettuata non solo prendendo in considerazione le esigenze della figlia minore ma anche quelle dei due figli maggiorenni ma non economicamente CP_4
autosufficienti, e . Per_1 CP_2
Invero, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa
(cfr. sent. Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n. 17738 del
07/9/2015).
Il requisito della mancanza di “indipendenza economica” presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione.
Vi è, dunque, una “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento” (Cass. n. 17183/2020), come previsto, del resto, dall'art. 30, comma 1, Cost., nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.
Nel caso di specie, e non hanno ancora raggiunto l'indipendenza Per_1 CP_2
economica, risultano ancora impegnati negli studi: frequenta il secondo biennio CP_2
della scuola serale presso l'Istituto Tecnico “G. Caruso” di Alcamo, essendo al contempo impegnata anche nella ricerca di un'occupazione; risulta anch'egli impegnato negli Per_1
studi, frequentando come la sorella il corso serale presso l'Istituto Tecnico “G. Caruso” di Alcamo – indirizzo informatico e telecomunicazioni- cercando di recuperare l'ultimo anno della scuola ordinaria che non ha potuto proseguire per motivi di salute.
In questo caso il diritto al mantenimento permane non soltanto a causa della giovane età di e ma anche a fronte di un percorso di studi non ancora terminato, utile a Per_1 CP_2
conseguire un livello di competenza professionale necessario al loro inserimento nella società
e alla ricerca di un'occupazione lavorativa corrispondente alle loro capacità e inclinazioni, in un'ottica di correlazione con il diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione da parte dei genitori (cfr. Cass. civ. 24391/2024).
Fatta questa premessa, tenuto conto delle condizioni economiche e familiari allegate dalle parti, con tempi di permanenza dei figli esclusivamente presso la madre, va disposto l'obbligo, in capo al di versare alla resistente la somma di € 100,00 per ciascun figlio, a titolo di Pt_1
concorso nel mantenimento degli stessi, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 5 di ogni mese, nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo.
*****
Deve ora rilevarsi, per quanto attiene l'assegno unico universale, che esso è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' Secondo i giudici di legittimità l'assegno unico può essere attribuito al CP_5
genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., del 22/02/2025, n.
4672).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'assegno unico universale può essere percepito per intero dalla madre, essendo quest'ultima il genitore che convive con i figli e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimi, rispondendo in tal modo anche alle citate finalità dell'assegno unico.
*****
Le spese del giudizio, stante l'accordo raggiunto, si ritengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data in data 14.2.1998 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 13, parte
II, serie A, anno 1998);
- regola il regime di affido e di incontri tra padre e figlia come da ordinanza del 29.5.2024, riportata in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, Parte_1 Per_1
e nella misura della somma complessiva di € 300,00 rivalutabili, da CP_2 CP_4
corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- assegna la casa coniugale alla resistente, come da accordo espresso in parte motiva;
- dichiara l'intero assegno unico universale spetti alla resistente;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite come da accordo.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13/5/2025
Il Presidente rel./est.
Michele Ruvolo