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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 6785/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 6785/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 25.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6785/2024 promossa da
, nato a [...] in data [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Giovanni C.F._1
Petronaci ed elett.te domiciliato presso il suo Studio in Bronte (CT) C.le Aida n. 6,
CONTRO
( c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, per procura in atti, dall. Avv. Silvana Mariotti elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'avvocatura Distrettuale dell' CP_1
- resistente –
E
, (P.I. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Procuratore Speciale, Dott. , elettivamente domiciliata in Catania, Viale Controparte_3
XX Settembre n.45/G, presso lo studio dell'avv. Paolo Lauretta, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229014456435/000, nella parte in cui l'Amministrazione Finanziaria - di Catania, in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore, per il tramite del competente concessionario del servizio nazionale di riscossione in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ingiungeva all'odierno esponente il pagamento della somma di €
7.250,39, a seguito del presunto mancato versamento di contributi da modello DM/10 rettificativo e somme aggiuntive, anni di riferimento 2013 - 2014, in virtù dei seguenti atti:
- Avviso di addebito n. 59320160003989186000 per € 7.250,39, indicato in modo generico nella stessa intimazione e presuntivamente notificato in data 02/09/2016.
Eccepiva a tal riguardo: Intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'Ente esattore dall'azione di riscossione. Eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n.
46/1999. Omessa notifica degli avvisi di addebito e di Atti di Accertamento.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, SOSPENDERE l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati, dei ruoli, dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento impugnata, stante il fumus boni iuris della presente opposizione, nonché il periculum in mora conseguente all'entità della somma intimata (ed attese le notorie difficoltà di ripetere l'eventuale pagamento) per il pericolo grave che deriverebbe alla ricorrente da un'eventuale esecuzione e, comunque, stante che ricorrono i presupposti di legge;
accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, attesa la duplicazione delle richieste di pagamento ivi contenute per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi da modello DM/10 rettificativo e somme aggiuntive anni di riferimento 2013 - 2014 e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'intimazione di pagamento impugnata, con i ruoli impugnati e con gli avvisi di addebito ivi indicati;
dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli, l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, di riscuotere la somma di € 7.250,39 iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, dell'avviso di addebito ivi indicato e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o degli avvisi di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, dell'avviso di addebito ivi indicato, dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
CP_1 annullare e privare di ogni effetto l'avviso di addebito n. 59320160003989186000,
l'intimazione di pagamento n. 29320229014456435/000 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: In ogni caso dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la intimazione di pagamento di cui in premessa ed il presupposto avviso di
[...] addebito , riconoscendo ed affermando la legittimità dei nominati atti e dei relativi titoli CP_1 esecutivi e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati negli opposti intimazioni e avviso di addebito, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge, ciò anche nella non creduta ipotesi di annullamento dell'opposto avviso di addebito. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale Controparte_2 concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
per tutte le eccezioni attinenti al merito della pretesa, essendo Controparte_2
l'unico legittimato a contraddire l'Ente Impositore, titolare del credito;
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, tenere indenne l' Controparte_2
dalle spese del giudizio, per le motivazioni di cui in narrativa
[...]
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo impugnato con provvedimento del 23/07/2024, con successivo provvedimento del 13/05/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 25 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”
L'udienza del 25.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n. 7514).
Tanto premesso e allo scopo di delineare -in ragione delle doglianze formulate dall'opponente la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie deve essere qualificata come opposizione avverso il ruolo (rectius, avverso l'avviso di addebito) la eccepita estinzione per prescrizione della pretesa contributiva siccome perfezionatasi nelle mani dell'ente impositore
Con
atteso che l'odierna opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229014456435/000, risulta tempestiva, perché depositata entro i 40 giorni, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalla resistente costituitasi.
Ebbene l' costituendosi ha prodotto l'avviso di addebito n. 593 2016 00039891 86 000 CP_1 emesso a seguito di controllo della posizione contributiva DA 03/2013 A 05/2014 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'importo totale comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossone di € 5.715,31 notificato a mani della moglie con racc.ta e a.r. n. 65031519237-3 in Cortile
Libia 6 Bronte 95034 CT il 2/09/2016
Alla luce delle superiori risultanze la mancata opposizione del superiore avviso di pagamento nel termine suddetto rende il credito previdenziale ivi portato definitivo e non più contestabile
Ciò premesso, atteso che il ricorrente ha altresì, eccepito l'insussistenza in capo all'
[...]
del diritto a chiedere ed ottenere il pagamento delle suddette Controparte_2 imposte, atteso che l'avviso di addebito richiamato in seno all'intimazione di pagamento oggi impugnata, sarebbe stato notificato in data 02/09/2016 e, pertanto, oltre il termine di prescrizione quinquennale, ampiamente maturato, stante che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 04.06.2024, ha sollevato anche un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, proponendo così un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c., non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999
Orbene, nella fattispecie in esame, in mancanza di prova di validi atti interruttivi, deve darsi atto che la fattispecie estintiva si è perfezionata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 593 2016 00039891 86 000 (02/09/2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229014456435/000 (04.06.2024) e ciò anche tenendo presente della sospensione di 311 giorni dettate dalla normativa emergenziale anti- covid, dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n.
183 conv. in L. 26/02/21 n.21, invocata dall'Istituto con la propria costituzione
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6785/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie l'opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 29320229014456435/000 e per l'effetto dichiara non dovuti i crediti previdenziali e assistenziali portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 00039891 86 000 per essere gli stessi prescritti;
Condanna l' e l' , in solido, alla refusione delle spese CP_1 Controparte_2 processuali in favore del ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 26 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 6785/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 25.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6785/2024 promossa da
, nato a [...] in data [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Giovanni C.F._1
Petronaci ed elett.te domiciliato presso il suo Studio in Bronte (CT) C.le Aida n. 6,
CONTRO
( c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, per procura in atti, dall. Avv. Silvana Mariotti elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'avvocatura Distrettuale dell' CP_1
- resistente –
E
, (P.I. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Procuratore Speciale, Dott. , elettivamente domiciliata in Catania, Viale Controparte_3
XX Settembre n.45/G, presso lo studio dell'avv. Paolo Lauretta, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229014456435/000, nella parte in cui l'Amministrazione Finanziaria - di Catania, in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore, per il tramite del competente concessionario del servizio nazionale di riscossione in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ingiungeva all'odierno esponente il pagamento della somma di €
7.250,39, a seguito del presunto mancato versamento di contributi da modello DM/10 rettificativo e somme aggiuntive, anni di riferimento 2013 - 2014, in virtù dei seguenti atti:
- Avviso di addebito n. 59320160003989186000 per € 7.250,39, indicato in modo generico nella stessa intimazione e presuntivamente notificato in data 02/09/2016.
Eccepiva a tal riguardo: Intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'Ente esattore dall'azione di riscossione. Eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n.
46/1999. Omessa notifica degli avvisi di addebito e di Atti di Accertamento.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, SOSPENDERE l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati, dei ruoli, dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento impugnata, stante il fumus boni iuris della presente opposizione, nonché il periculum in mora conseguente all'entità della somma intimata (ed attese le notorie difficoltà di ripetere l'eventuale pagamento) per il pericolo grave che deriverebbe alla ricorrente da un'eventuale esecuzione e, comunque, stante che ricorrono i presupposti di legge;
accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, attesa la duplicazione delle richieste di pagamento ivi contenute per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi da modello DM/10 rettificativo e somme aggiuntive anni di riferimento 2013 - 2014 e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'intimazione di pagamento impugnata, con i ruoli impugnati e con gli avvisi di addebito ivi indicati;
dichiarare che le somme accertate e richieste con i ruoli, l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, di riscuotere la somma di € 7.250,39 iscritta a ruolo, oltre interessi ed oneri accessori relativi all'imposta impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione del ruolo, dell'avviso di addebito ivi indicato e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o degli avvisi di addebito e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei ruoli, dell'avviso di addebito ivi indicato, dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
CP_1 annullare e privare di ogni effetto l'avviso di addebito n. 59320160003989186000,
l'intimazione di pagamento n. 29320229014456435/000 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: In ogni caso dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la intimazione di pagamento di cui in premessa ed il presupposto avviso di
[...] addebito , riconoscendo ed affermando la legittimità dei nominati atti e dei relativi titoli CP_1 esecutivi e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati negli opposti intimazioni e avviso di addebito, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge, ciò anche nella non creduta ipotesi di annullamento dell'opposto avviso di addebito. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale Controparte_2 concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
per tutte le eccezioni attinenti al merito della pretesa, essendo Controparte_2
l'unico legittimato a contraddire l'Ente Impositore, titolare del credito;
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, tenere indenne l' Controparte_2
dalle spese del giudizio, per le motivazioni di cui in narrativa
[...]
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo impugnato con provvedimento del 23/07/2024, con successivo provvedimento del 13/05/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 25 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”
L'udienza del 25.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n. 7514).
Tanto premesso e allo scopo di delineare -in ragione delle doglianze formulate dall'opponente la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie deve essere qualificata come opposizione avverso il ruolo (rectius, avverso l'avviso di addebito) la eccepita estinzione per prescrizione della pretesa contributiva siccome perfezionatasi nelle mani dell'ente impositore
Con
atteso che l'odierna opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229014456435/000, risulta tempestiva, perché depositata entro i 40 giorni, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalla resistente costituitasi.
Ebbene l' costituendosi ha prodotto l'avviso di addebito n. 593 2016 00039891 86 000 CP_1 emesso a seguito di controllo della posizione contributiva DA 03/2013 A 05/2014 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'importo totale comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossone di € 5.715,31 notificato a mani della moglie con racc.ta e a.r. n. 65031519237-3 in Cortile
Libia 6 Bronte 95034 CT il 2/09/2016
Alla luce delle superiori risultanze la mancata opposizione del superiore avviso di pagamento nel termine suddetto rende il credito previdenziale ivi portato definitivo e non più contestabile
Ciò premesso, atteso che il ricorrente ha altresì, eccepito l'insussistenza in capo all'
[...]
del diritto a chiedere ed ottenere il pagamento delle suddette Controparte_2 imposte, atteso che l'avviso di addebito richiamato in seno all'intimazione di pagamento oggi impugnata, sarebbe stato notificato in data 02/09/2016 e, pertanto, oltre il termine di prescrizione quinquennale, ampiamente maturato, stante che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 04.06.2024, ha sollevato anche un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, proponendo così un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c., non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999
Orbene, nella fattispecie in esame, in mancanza di prova di validi atti interruttivi, deve darsi atto che la fattispecie estintiva si è perfezionata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 593 2016 00039891 86 000 (02/09/2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229014456435/000 (04.06.2024) e ciò anche tenendo presente della sospensione di 311 giorni dettate dalla normativa emergenziale anti- covid, dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n.
183 conv. in L. 26/02/21 n.21, invocata dall'Istituto con la propria costituzione
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6785/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie l'opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 29320229014456435/000 e per l'effetto dichiara non dovuti i crediti previdenziali e assistenziali portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 00039891 86 000 per essere gli stessi prescritti;
Condanna l' e l' , in solido, alla refusione delle spese CP_1 Controparte_2 processuali in favore del ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 26 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011