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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. MIGALE AMEDEO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARVELLI GERARDO, CP_1 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato ed convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo – previo accertamento che la porzione dell'appartamento sito in Crotone CP_1
(KR), alla via P.zza Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto angolo via Gallucci, è di proprietà esclusiva dei sig.ri ed – condannarsi quest'ultima al rilascio in favore degli attori della porzione Parte_1 Parte_2
immobiliare di cui sopra mediante esecuzione dei lavori edili necessari al ripristino dello stato dei luoghi originario;
chiedevano altresì la condanna della convenuta a corrispondere una indennità di occupazione in favore degli attori, a far data dall'emissione del Decreto di trasferimento dell'immobile
(Rep. n. 230/2020, Cron. 529/2020 del 04.09.2020) sino all'effettivo rilascio, oltre alla condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.
In particolare, gli attori allegavano e deducevano:
pagina 1 di 6 - di essere proprietari, per la quota di ½ cadauno, dell'unità immobiliare sita in Crotone (KR), alla Via
Piazza Mario Ciliberto n. 3, piano 2°, identificata in catasto fabbricati del Comune di Crotone al Fl. 45
– P.lla 139 – sub. 28 – cat. A/3 – Vani 7 - Superficie Cat. 158 mq;
- che nel mese di gennaio 2005 il figlio degli attori, , acquistava l'appartamento posto sul Persona_1
medesimo piano e adiacente a quello dei propri genitori, identificato in catasto fabbricati del Comune di Crotone al fl. 45 – p.lla 139 – sub. 39 – cat. A/3 – Vani 3 – Superficie Cat. 59 mq;
- che per esigenze familiari e a causa delle dimensioni ridotte dell'appartamento (superficie 59 mq),
, durante i lavori di ristrutturazione del medesimo, faceva realizzare un'apertura mettendo Persona_1
in comunicazione i due appartamenti ove confinanti, inglobando ed annettendo al proprio immobile una porzione dell'appartamento di proprietà di ed , porzione di circa 50 mq, Parte_1 Parte_2
che di fatto diveniva accessibile solo dall'interno della proprietà di , in quanto veniva Persona_1 fatta murare l'unica via di accesso fruibile dall'interno dell'appartamento di e Parte_1 Pt_2
[...]
- che tali lavori venivano effettuati da in pieno accordo con gli attori, con promessa di Persona_1
restituire la porzione immobiliare a cessate esigenze;
- che erano stati fatti vari tentativi bonari di rientrare nel possesso della porzione immobiliare, sempre disattesi da e procrastinati nel tempo;
Persona_1
- che successivamente, nell'anno 2018, l'immobile di proprietà di diventava oggetto di Persona_1 espropriazione forzata e successivamente posto all'asta; all'esito della vendita veniva assegnato a
(v. doc. 6 fasc. parte attrice); CP_1
- che l'immobile acquistato alla suddetta asta, in virtù dei lavori di ampliamento effettuati da Per_1
e sopra descritti, non è conforme alle planimetrie catastali nello stato di fatto in cui si trova,
[...]
come peraltro rilevato nella perizia tecnica redatta dal tecnico della procedura esecutiva (v. doc. 7 fasc. parte attrice);
- che per tutto quanto precede e ritenendo sussistenti i presupposti di applicabilità dell'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c., gli attori agivano nei confronti di , nuova CP_1 legittima proprietaria dell'immobile, al fine di ottenere il rilascio della porzione immobiliare di circa
50 mq rientrante nel perimetro della loro proprietà e, per l'effetto, condannare CP_1 all'esecuzione dei lavori edili necessari a ripristinare lo stato dei luoghi originario;
chiedevano, altresì, di condannare la convenuta a corrispondere un'indennità di occupazione in favore degli attori, oltre alla condanna per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.
1).1 Ritualmente si costituiva deducendo di non essere mai entrata nel possesso CP_1 dell'immobile in quanto il medesimo le era stato venduto con diritto di godimento in favore della ex pagina 2 di 6 coniuge di che lo abita unitamente ai figli minori;
in particolare nel decreto di Persona_1 trasferimento veniva precisato che l'immobile “risulta allo stato occupato dalla ex coniuge del debitore esecutato e dai loro figli minori. Si rende noto altresì, che la predetta occupante risulta titolare del diritto di godimento sul bene oggetto di espropriazione quale assegnataria di “casa coniugale”, giusto quanto stabilito nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
n°1019/2017 emessa dal Tribunale di Crotone e pubblicata in data 14.12.2017. Si precisa, sul punto che essendo stata la predetta sentenza pubblicata in data anteriore alla data di conversione del sequestro conservativo in pignoramento (12.10.2018) il diritto di godimento spettante alla coniuge assegnataria sulla casa coniugale (e cioè sul bene oggetto di trasferimento) risulta opponibile alla procedura e, quindi, anche nei confronti dell'attuale aggiudicataria e dei suoi eventuali aventi causa, per la durata di anni 9 dalla data di pubblicazione della sentenza medesima (c.d. godimento infranovennale)”.
Eccepiva, pertanto, l'assoluta infondatezza della domanda giudiziale evidenziando che l'azione di rilascio andava piuttosto indirizzata a , concedente la casa familiare - così come composta Persona_1
al momento del matrimonio - in sede di divorzio.
Dichiarava altresì di non avere diritto alcuno, perché non facente parte della vendita all'asta, per come risultante dal decreto di trasferimento, sulla porzione dell'appartamento concessa in godimento al figlio , sito in Crotone alla piazza Mario Ciliberto, 3 piano 2° ed identificato in catasto Persona_1
fabbricati del comune di Crotone al F. 45, p.lla 139, sub 28 costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la infondatezza della domanda attrice, con condanna della parte attrice attore al pagamento di spese e competenze di lite. Chiedeva altresì di accertare e dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
1).2 Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. parte attrice precisava le proprie domande chiedendo, in via subordinata, di accertare e dichiarare comunque il diritto di proprietà esclusivo in capo ai sig.ri ed della porzione dell'appartamento sito in Crotone (KR), alla via P.zza Parte_1 Parte_2
Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla
139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla
P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci, e per l'effetto ordinarsi il rilascio in capo alla convenuta e/o a chiunque la occupi a far data dal 15 dicembre 2026 (termine del diritto di abitazione novennale) con contestuale condanna di all'esecuzione dei lavori edili necessari a ripristinare lo CP_1
stato dei luoghi originari, ponendoli ad esclusivo carico della stessa.
pagina 3 di 6 1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., al 14.12.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo e per l'assenza per congedo del giudice assegnatario, la causa veniva discussa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2) Giova preliminarmente rilevare che dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte attrice è evidente che la porzione immobiliare di cui si chiede il rilascio, facente parte della casa familiare, è stata oggetto di assegnazione in favore della ex coniuge di , come disposto dalla sentenza Persona_1
di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 1019/2017 emessa dal Tribunale di Crotone, pubblicata in data 14.12.2017 (v. doc. 6 fasc. parte attrice). Tale circostanza non risulta peraltro contestata dagli attori, che affermano espressamente di avere consentito al figlio di Persona_1 ampliare l'appartamento di sua proprietà in virtù di esigenze familiari (v. pag. 2 atto di citazione: “tali lavori venivano eseguiti in pieno accordo con gli odierni attori… con promessa però, di restituire in futuro la porzione di immobile de qua a cessate esigenze”).
Parimenti, non è contestato il diritto di proprietà esclusivo in capo agli attori della porzione dell'appartamento sito in Crotone (KR), alla via P.zza Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28 (costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci); tale porzione non faceva infatti parte della vendita all'asta, ma risulta di fatto inglobata ad essa in quanto annessa all'abitazione familiare del figlio . Persona_1
2).2 Tanto premesso, deve ritenersi che gli attori abbiano concesso in godimento la porzione immobiliare per cui è causa in funzione delle esigenze familiari del figlio , con Persona_1
conseguente applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 1809 c.c.
È pertanto corretta è l'osservazione di parte convenuta, secondo cui l'azione di rilascio non può essere rivolta nei confronti dell'attuale proprietaria , in quanto a fronte di un provvedimento di CP_1
assegnazione la richiesta di rilascio dovrebbe, al più, essere rivolta nei confronti del coniuge affidatario della prole minorenne, titolare del diritto di godimento sull'immobile. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il comodante può pretendere la restituzione del bene soltanto alla scadenza del termine che, in caso di assegnazione, avviene al momento del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica della prole
(Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2019, n. 19012); peraltro, il comodante può sempre richiedere la restituzione del bene, cioè anche prima del momento anzidetto, qualora sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno (cfr. ancora Cass. n. 24838/2014).
pagina 4 di 6 Ebbene, è agevole rilevare come nessuna di tali sopravvenute circostanze sia stata rappresentata a fondamento della domanda di rilascio.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda di condanna di al rilascio della porzione CP_1
immobiliare per cui è causa, mediante esecuzione dei lavori edili necessari a ripristinare lo stato dei luoghi, deve essere rigettata.
2).1 Parimenti infondata è la domanda di condannare parte convenuta alla corresponsione di una indennità di occupazione in favore degli attori, in quanto il mancato godimento non è da imputarsi a parte convenuta, ma è la legittima conseguenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di coniuge collocatario di figli minori.
2).2 Venendo poi alla domanda di condannare la parte convenuta ai “lavori edili necessari a ripristinare lo stato dei luoghi originari”, si precisa che si tratta di opere che potranno essere eseguite solo quando l'immobile non sarà più occupato dalla ex coniuge di e dai loro figli minori. Allo stato, Persona_1
tuttavia, non è possibile prevedere quando tale circostanza si realizzerà, essendo subordinata alla decisione, da parte di , di opporre il proprio diritto di proprietà all'assegnatario della casa CP_1
familiare (possibilità concessa a far data dal 15.12.2026). Non può, poi, escludersi che il provvedimento di assegnazione della casa familiare venga revocato prima di tale data, ovvero cessi la propria ragion d'essere per il venir meno delle esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato.
3) Per le ragioni esposte, può essere accolta solamente la domanda di accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusivo in capo a ed della porzione dell'appartamento sito in Parte_1 Parte_2
Crotone (KR), alla via P.zza Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci.
Le restanti domande di parte attrice devono essere rigettate.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Deve, invece, accogliersi la domanda di condannare la convenuta ai sensi del d. lgs. 28/2010, risultando versata in atti la prova della mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (cfr. all. 9 fasc. parte attrice). deve dunque essere condannata al CP_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. art. 12-bis, comma 2 D.lgs. 28/2010).
5) Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di parte convenuta di condannare gli attori ex art. 96
c.p.c.
Invero, la condanna per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., che l'altra parte pagina 5 di 6 deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né una consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
6) Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza degli attori e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara, in capo ad ed , il diritto di proprietà della porzione Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in Crotone (KR), alla P.zza Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci;
- rigetta le restanti domande di parte attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo CP_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- condanna gli attori e a rifondere a le spese di lite sostenute Parte_1 Parte_2 CP_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Crotone, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. MIGALE AMEDEO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARVELLI GERARDO, CP_1 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato ed convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo – previo accertamento che la porzione dell'appartamento sito in Crotone CP_1
(KR), alla via P.zza Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto angolo via Gallucci, è di proprietà esclusiva dei sig.ri ed – condannarsi quest'ultima al rilascio in favore degli attori della porzione Parte_1 Parte_2
immobiliare di cui sopra mediante esecuzione dei lavori edili necessari al ripristino dello stato dei luoghi originario;
chiedevano altresì la condanna della convenuta a corrispondere una indennità di occupazione in favore degli attori, a far data dall'emissione del Decreto di trasferimento dell'immobile
(Rep. n. 230/2020, Cron. 529/2020 del 04.09.2020) sino all'effettivo rilascio, oltre alla condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.
In particolare, gli attori allegavano e deducevano:
pagina 1 di 6 - di essere proprietari, per la quota di ½ cadauno, dell'unità immobiliare sita in Crotone (KR), alla Via
Piazza Mario Ciliberto n. 3, piano 2°, identificata in catasto fabbricati del Comune di Crotone al Fl. 45
– P.lla 139 – sub. 28 – cat. A/3 – Vani 7 - Superficie Cat. 158 mq;
- che nel mese di gennaio 2005 il figlio degli attori, , acquistava l'appartamento posto sul Persona_1
medesimo piano e adiacente a quello dei propri genitori, identificato in catasto fabbricati del Comune di Crotone al fl. 45 – p.lla 139 – sub. 39 – cat. A/3 – Vani 3 – Superficie Cat. 59 mq;
- che per esigenze familiari e a causa delle dimensioni ridotte dell'appartamento (superficie 59 mq),
, durante i lavori di ristrutturazione del medesimo, faceva realizzare un'apertura mettendo Persona_1
in comunicazione i due appartamenti ove confinanti, inglobando ed annettendo al proprio immobile una porzione dell'appartamento di proprietà di ed , porzione di circa 50 mq, Parte_1 Parte_2
che di fatto diveniva accessibile solo dall'interno della proprietà di , in quanto veniva Persona_1 fatta murare l'unica via di accesso fruibile dall'interno dell'appartamento di e Parte_1 Pt_2
[...]
- che tali lavori venivano effettuati da in pieno accordo con gli attori, con promessa di Persona_1
restituire la porzione immobiliare a cessate esigenze;
- che erano stati fatti vari tentativi bonari di rientrare nel possesso della porzione immobiliare, sempre disattesi da e procrastinati nel tempo;
Persona_1
- che successivamente, nell'anno 2018, l'immobile di proprietà di diventava oggetto di Persona_1 espropriazione forzata e successivamente posto all'asta; all'esito della vendita veniva assegnato a
(v. doc. 6 fasc. parte attrice); CP_1
- che l'immobile acquistato alla suddetta asta, in virtù dei lavori di ampliamento effettuati da Per_1
e sopra descritti, non è conforme alle planimetrie catastali nello stato di fatto in cui si trova,
[...]
come peraltro rilevato nella perizia tecnica redatta dal tecnico della procedura esecutiva (v. doc. 7 fasc. parte attrice);
- che per tutto quanto precede e ritenendo sussistenti i presupposti di applicabilità dell'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c., gli attori agivano nei confronti di , nuova CP_1 legittima proprietaria dell'immobile, al fine di ottenere il rilascio della porzione immobiliare di circa
50 mq rientrante nel perimetro della loro proprietà e, per l'effetto, condannare CP_1 all'esecuzione dei lavori edili necessari a ripristinare lo stato dei luoghi originario;
chiedevano, altresì, di condannare la convenuta a corrispondere un'indennità di occupazione in favore degli attori, oltre alla condanna per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.
1).1 Ritualmente si costituiva deducendo di non essere mai entrata nel possesso CP_1 dell'immobile in quanto il medesimo le era stato venduto con diritto di godimento in favore della ex pagina 2 di 6 coniuge di che lo abita unitamente ai figli minori;
in particolare nel decreto di Persona_1 trasferimento veniva precisato che l'immobile “risulta allo stato occupato dalla ex coniuge del debitore esecutato e dai loro figli minori. Si rende noto altresì, che la predetta occupante risulta titolare del diritto di godimento sul bene oggetto di espropriazione quale assegnataria di “casa coniugale”, giusto quanto stabilito nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
n°1019/2017 emessa dal Tribunale di Crotone e pubblicata in data 14.12.2017. Si precisa, sul punto che essendo stata la predetta sentenza pubblicata in data anteriore alla data di conversione del sequestro conservativo in pignoramento (12.10.2018) il diritto di godimento spettante alla coniuge assegnataria sulla casa coniugale (e cioè sul bene oggetto di trasferimento) risulta opponibile alla procedura e, quindi, anche nei confronti dell'attuale aggiudicataria e dei suoi eventuali aventi causa, per la durata di anni 9 dalla data di pubblicazione della sentenza medesima (c.d. godimento infranovennale)”.
Eccepiva, pertanto, l'assoluta infondatezza della domanda giudiziale evidenziando che l'azione di rilascio andava piuttosto indirizzata a , concedente la casa familiare - così come composta Persona_1
al momento del matrimonio - in sede di divorzio.
Dichiarava altresì di non avere diritto alcuno, perché non facente parte della vendita all'asta, per come risultante dal decreto di trasferimento, sulla porzione dell'appartamento concessa in godimento al figlio , sito in Crotone alla piazza Mario Ciliberto, 3 piano 2° ed identificato in catasto Persona_1
fabbricati del comune di Crotone al F. 45, p.lla 139, sub 28 costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la infondatezza della domanda attrice, con condanna della parte attrice attore al pagamento di spese e competenze di lite. Chiedeva altresì di accertare e dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
1).2 Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. parte attrice precisava le proprie domande chiedendo, in via subordinata, di accertare e dichiarare comunque il diritto di proprietà esclusivo in capo ai sig.ri ed della porzione dell'appartamento sito in Crotone (KR), alla via P.zza Parte_1 Parte_2
Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla
139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla
P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci, e per l'effetto ordinarsi il rilascio in capo alla convenuta e/o a chiunque la occupi a far data dal 15 dicembre 2026 (termine del diritto di abitazione novennale) con contestuale condanna di all'esecuzione dei lavori edili necessari a ripristinare lo CP_1
stato dei luoghi originari, ponendoli ad esclusivo carico della stessa.
pagina 3 di 6 1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., al 14.12.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo e per l'assenza per congedo del giudice assegnatario, la causa veniva discussa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2) Giova preliminarmente rilevare che dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte attrice è evidente che la porzione immobiliare di cui si chiede il rilascio, facente parte della casa familiare, è stata oggetto di assegnazione in favore della ex coniuge di , come disposto dalla sentenza Persona_1
di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 1019/2017 emessa dal Tribunale di Crotone, pubblicata in data 14.12.2017 (v. doc. 6 fasc. parte attrice). Tale circostanza non risulta peraltro contestata dagli attori, che affermano espressamente di avere consentito al figlio di Persona_1 ampliare l'appartamento di sua proprietà in virtù di esigenze familiari (v. pag. 2 atto di citazione: “tali lavori venivano eseguiti in pieno accordo con gli odierni attori… con promessa però, di restituire in futuro la porzione di immobile de qua a cessate esigenze”).
Parimenti, non è contestato il diritto di proprietà esclusivo in capo agli attori della porzione dell'appartamento sito in Crotone (KR), alla via P.zza Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28 (costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci); tale porzione non faceva infatti parte della vendita all'asta, ma risulta di fatto inglobata ad essa in quanto annessa all'abitazione familiare del figlio . Persona_1
2).2 Tanto premesso, deve ritenersi che gli attori abbiano concesso in godimento la porzione immobiliare per cui è causa in funzione delle esigenze familiari del figlio , con Persona_1
conseguente applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 1809 c.c.
È pertanto corretta è l'osservazione di parte convenuta, secondo cui l'azione di rilascio non può essere rivolta nei confronti dell'attuale proprietaria , in quanto a fronte di un provvedimento di CP_1
assegnazione la richiesta di rilascio dovrebbe, al più, essere rivolta nei confronti del coniuge affidatario della prole minorenne, titolare del diritto di godimento sull'immobile. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il comodante può pretendere la restituzione del bene soltanto alla scadenza del termine che, in caso di assegnazione, avviene al momento del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica della prole
(Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2019, n. 19012); peraltro, il comodante può sempre richiedere la restituzione del bene, cioè anche prima del momento anzidetto, qualora sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno (cfr. ancora Cass. n. 24838/2014).
pagina 4 di 6 Ebbene, è agevole rilevare come nessuna di tali sopravvenute circostanze sia stata rappresentata a fondamento della domanda di rilascio.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda di condanna di al rilascio della porzione CP_1
immobiliare per cui è causa, mediante esecuzione dei lavori edili necessari a ripristinare lo stato dei luoghi, deve essere rigettata.
2).1 Parimenti infondata è la domanda di condannare parte convenuta alla corresponsione di una indennità di occupazione in favore degli attori, in quanto il mancato godimento non è da imputarsi a parte convenuta, ma è la legittima conseguenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di coniuge collocatario di figli minori.
2).2 Venendo poi alla domanda di condannare la parte convenuta ai “lavori edili necessari a ripristinare lo stato dei luoghi originari”, si precisa che si tratta di opere che potranno essere eseguite solo quando l'immobile non sarà più occupato dalla ex coniuge di e dai loro figli minori. Allo stato, Persona_1
tuttavia, non è possibile prevedere quando tale circostanza si realizzerà, essendo subordinata alla decisione, da parte di , di opporre il proprio diritto di proprietà all'assegnatario della casa CP_1
familiare (possibilità concessa a far data dal 15.12.2026). Non può, poi, escludersi che il provvedimento di assegnazione della casa familiare venga revocato prima di tale data, ovvero cessi la propria ragion d'essere per il venir meno delle esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato.
3) Per le ragioni esposte, può essere accolta solamente la domanda di accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusivo in capo a ed della porzione dell'appartamento sito in Parte_1 Parte_2
Crotone (KR), alla via P.zza Mario Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci.
Le restanti domande di parte attrice devono essere rigettate.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Deve, invece, accogliersi la domanda di condannare la convenuta ai sensi del d. lgs. 28/2010, risultando versata in atti la prova della mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (cfr. all. 9 fasc. parte attrice). deve dunque essere condannata al CP_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. art. 12-bis, comma 2 D.lgs. 28/2010).
5) Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di parte convenuta di condannare gli attori ex art. 96
c.p.c.
Invero, la condanna per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., che l'altra parte pagina 5 di 6 deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né una consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
6) Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza degli attori e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara, in capo ad ed , il diritto di proprietà della porzione Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in Crotone (KR), alla P.zza Ciliberto n. 3, piano 2 ed identificato in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 45, p.lla 139, sub 28, costituita da una camera da letto, disimpegno, servizi igienici e balcone esposto sulla P.zza Mario Ciliberto – angolo via Gallucci;
- rigetta le restanti domande di parte attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo CP_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- condanna gli attori e a rifondere a le spese di lite sostenute Parte_1 Parte_2 CP_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Crotone, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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