Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28028/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28028 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: rovina di edificio
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], CF:
[...] Parte_2 [...]
residenti in [...]
10 rapp.ti e difesi dall'Avv. Anello Maione c.f. ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in T'IA
(Na) alla via Costanzi, 43 giusta procura in atti;
- ATTORI -
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
– residente in [...]-, C.F._4
elettivamente domiciliato in Mercogliano (Av), alla via G. Matteotti n. 86 presso lo studio dell'Avv. Mara Iandoli C.F. , che lo C.F._5
rappresenta e difende giusta procura in atti
- CONVENUTO –
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio al fine di vederlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e conseguenti ai fatti penalmente rilevanti, verificatisi in data 18.10.2018.
I ricorrenti deducevano, in particolare: - di abitare in un appartamento sito in
San Giorgio a Cremano (Na) alla via Alveo Farina, 10, al piano terra;
- che, al piano superiore al loro, abitavano il convenuto e Controparte_1
con i quali, dal luglio 2015, i rapporti si erano incrinati, CP_2
peggiorando di giorno in giorno;
- che in data 18.10.2018, alle ore 16.00, essi ricorrenti uscivano di casa per farvi poi rientro alle ore 18.00 circa;
- che, giunti fuori la porta della propria casa, i due coniugi notavano del fumo nero che fuoriusciva dalla propria abitazione;
- che cercavano, pertanto, di entrare in casa per spegnere l'incendio, ma invano, in quanto le fiamme erano già alte e provvedevano, quindi, ad allertare i Vigili del fuoco;
- che essi ricorrenti, aspettandosi un dispetto dai vicini ed in particolare dal , avevano CP_1 nascosto all'interno di una pianta, ubicata alla destra della porta d'ingresso, un cellulare con telecamera in funzione;
- che, una volta recuperato il cellulare, subito dopo che l'incendio veniva domato, si recavano presso il
Commissariato di San Giorgio a Cremano (NA) per sporgere regolare denuncia per l'incendio in quanto, dalla videoregistrazione, appuravano che ad entrare nel loro appartamento ed ad appiccare l'incendio era stato proprio il
; - che, dalle immagini, che i ricorrenti prontamente Controparte_1
consegnavano alle autorità, si vedeva chiaramente il che estraeva CP_1 delle chiavi ed entrava nell'abitazione dei coniugi per uscirne di lì a poco, il tutto a distanza di pochi minuti dalla fuoriuscita di fumo dalla porta;
- che, a
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causa di tale incendio, essi attori subivano ingenti danni all'appartamento ed in particolare alla camera da letto, al corridoio e a parte della cucina quantificati in € 32.709,00 come da preventivi in atti, oltre al danno morale, avendo, la condotta criminosa del , segnato per sempre i coniugi CP_1
i quali vedevano perso tutto quello che avevano in casa, tutti i propri Pt_1
ricordi e le cose care (tra cui il vestito da sposa della , andando distrutte;
Pt_2
- che il veniva rinviato a Giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli CP_1
per i reati previsti dagli artt. 61 n. 1 e 423, co.1 c.p., per poi essere condannato, in data 22.07.2019, ai sensi degli artt. 438 e s.s., 533, 535 c.p.p. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva quantificata nella misura di €
5.000,00 rimettendo la quantificazione del concreto patimento subito al giudice civile.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di condannare
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti CP_1
quantificati nella misura complessiva di € 62.709,00 (di cui euro 32.709,00 per il danno patrimoniale ed euro 30.000,00 a titolo di danno morale), oltre interessi, vinte le spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva: - la Controparte_1
nullità della notifica del ricorso introduttivo stante la non conformità al ricorso depositato;
- il difetto di legittimazione attiva mancando la prova della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile danneggiato;
-
l'infondatezza nel merito della pretesa attorea;
- la sospensione del processo civile in attesa della definizione del giudizio penale di appello, pendente alla data di proposizione della domanda.
Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita documentazione attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2669/21 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento n. 10176/19 e ritenuto che le domande esperite non
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consentissero un'istruttoria sommaria, veniva disposto il mutamento del rito speciale in ordinario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva disposta CTU e, all'udienza del 20.12.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 4.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta, essendovi piena conformità di contenuto tra il ricorso depositato in cancelleria in data 9.10.2019 e il ricorso notificato. Nessuna violazione del diritto di difesa vi è stata, considerato che l'atto ha raggiunto il suo scopo, avendo potuto, tra l'altro, parte convenuta svolgere ampie e puntuali difese, come del resto ha fatto.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si ritiene accertato che il e la non fossero Pt_1 Pt_2 proprietari dell'immobile in oggetto. Tanto risulta dalla visura allegata alla comparsa di costituzione allegato 2 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del
6.4.2021.
Si ritiene inoltre che, sebbene non sia stato depositato un contratto di locazione, sia stata raggiunta la prova che gli attori fossero conduttori dell'immobile, giusta sentenze penali in atti.
Orbene, va rilevato il difetto di legittimazione attiva degli attori (eccepito dal convenuto, ma rilevabile anche d'ufficio, Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n.
2951) per i capi della domanda che attengono al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'immobile di cui erano conduttori.
Certamente anche il conduttore è legittimato iure proprio ad agire nei confronti di terzi per il risarcimento del danno cagionato: la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che “ai fini della legittimazione attiva è
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sufficiente provare l'esistenza di questo potere di fatto, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un diritto tutelato erga omnes (Cass. n. 12215/03).”
Tuttavia, in tali ipotesi, il conduttore potrà far valere danni ad arredi e rifiniture se dimostri di aver installato in proprio ed ai fini dell'attività esercitata nel locale, oppure derivanti dalla mancata o diminuita disponibilità del bene in conseguenza dell'illecito posto in essere dal terzo.
In ipotesi analoga la Corte di legittimità ha ritenuto legittimato il conduttore che “non lamentava un danno attinente alla struttura del locale, ma al pavimento in parquet, che aveva installato per rendere il locale più idoneo all'esposizione di mobilio e arredi, che costituivano l'oggetto dell'attività di esposizione e vendita da lui esercitata” (Cass. Cassazione civile sez. III,
31/08/2011, n.17881).
Sotto tale profilo parte attrice ha totalmente disatteso gli oneri che le incombevano ex art 2697 comma I c.c.
Invero gli attori si sono limitati a produrre un preventivo del 2010 contenete l'elencazione di mobilio senza tuttavia allegare alcuna fattura di pagamento con la conseguenza che non è possibile affermare che essi abbiano effettivamente acquistato i mobili ivi elencati.
Gli attori hanno poi depositato un preventivo del 2018 senza tuttavia provare l'effettiva esecuzione delle lavorazioni ivi indicate. In sostanza, non vi è prova che essi abbiano sostenuto spese e costi per la riparazione dell'immobile de quo.
Orbene, tali preventivi – pur idonei ad integrare la domanda sotto il profilo contenutistico ex art 164 c.p.c. – non valgono certo quale mezzo di prova, essendo elaborato di provenienza unilaterale e privo di alcun riscontro probatorio.
In tal senso maggiori lumi non pervengono neanche dalla CTU (che peraltro non può da sola costituire mezzo idoneo ad assolvere all'onere probatorio), che si è limitata a valutare la congruità dei preventivi.
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Gli attori poi nulla hanno dedotto in ordine ad una eventuale indisponibilità del bene.
Di talché difetta totalmente la prova dei fatti costitutivi della domanda relativa alle poste di danno patrimoniale subite quali conduttori.
Merita invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, sub specie di danno morale la cui risarcibilità discende anche dal fatto che l'illecito costituisce reato (combinato disposto artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.).
La giurisprudenza ha affermato che “la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. sentenza n. 13800 del
6 dicembre 2022).
Riguardo al danno morale soggettivo, si è affermato che esso costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, ontologicamente distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione (v. Cass. n. 24075/2017; n. 901 del 2018).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza;
tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero la condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli
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di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Tale condizione di afflizione e turbamento d'animo può certamente ricollegarsi all'evento dannoso in cui sono rimasti coinvolti gli odierni attori a seguito dell'incendio appiccato dal convenuto all'immobile dagli stessi abitato, a causa del quale andavano persi, altresì, i propri effetti personali.
Si ritiene pertanto di poter riconoscere in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e considerata la portata dell'evento lesivo suddetto, l'importo di € 15.000,00 da cui vanno detratti euro 5.000,00 già liquidati dal giudice penale a titolo di provvisionale.
Ne deriva che il convenuto va condannato al Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali in favore degli attori quantificato in €
10.000,00 (15.000,00 – 5.000,00), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Considerato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dagli attori, si ritiene di compensare le spese di lite, anche quelle di ctu che vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da e da così provvede: Parte_1 Parte_2
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Pt_1
e da
[...] Parte_2
- condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali in favore di e di quantificati Parte_1 Parte_2 in € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite.
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- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 30.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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