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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 18 luglio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Nucifero con questi elett.te domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio ed elett.te domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta mandato in atti;
CP_2
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio
Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della a partire dal Controparte_1
18.04.1990 con riconoscimento di un'anzianità pregressa dal
16.11.1983 al 17.04.1990 in virtù della Sentenza n. 523/2021
(Tribunale di Avellino), chiede il versamento dei relativi contributivi sulle somme percepite per tal periodo a titolo di differenze retributive.
I resistenti si sono costituiti.
2) La con memoria di costituzione ha dichiarato di Controparte_1 aver versato la oggetto , con cedolino mese di dicembre 2024 e il conseguente invio all' tramite flusso Uniemens, dei dati Pt_2 necessari.
Su tale presuppostole parti chiedono, concordemente, la cessazione della materia del contendere.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
3) Le spese di lite possono essere considerate per la metà, individuandosi le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2 Cpc .
Si consideri, in particolare, la circostanza che la ha Controparte_1 provveduto alla regolarizzazione contributiva già antecedentemente alla prima udienza di comparizione, così contribuendo alla rapida definizione del procedimento. Va esclusa la liquidazione per la fase istruttoria, non tenutasi.
La va condannata al pagamento a favore di parte Controparte_1 ricorrente della restante metà che, in base ai criteri di cui al D.M.
147/2022, va liquidata nella somma di €#932,50#
(novecentotrentadue,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. Con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nel restante rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 3786/2024 vertente tra Parte_1
Pag. 2 di 3 nei confronti di e ogni contraria istanza, Controparte_1 Pt_2 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Dichiara cessata materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà nel rapporto tra e e condanna Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di della restante metà che Parte_1 liquida nella somma di €#932,50# (novecentotrentadue,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) Compensa le spese nel restante rapporto.
Avellino, udienza del 18 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 18 luglio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Nucifero con questi elett.te domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio ed elett.te domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta mandato in atti;
CP_2
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio
Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della a partire dal Controparte_1
18.04.1990 con riconoscimento di un'anzianità pregressa dal
16.11.1983 al 17.04.1990 in virtù della Sentenza n. 523/2021
(Tribunale di Avellino), chiede il versamento dei relativi contributivi sulle somme percepite per tal periodo a titolo di differenze retributive.
I resistenti si sono costituiti.
2) La con memoria di costituzione ha dichiarato di Controparte_1 aver versato la oggetto , con cedolino mese di dicembre 2024 e il conseguente invio all' tramite flusso Uniemens, dei dati Pt_2 necessari.
Su tale presuppostole parti chiedono, concordemente, la cessazione della materia del contendere.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
3) Le spese di lite possono essere considerate per la metà, individuandosi le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2 Cpc .
Si consideri, in particolare, la circostanza che la ha Controparte_1 provveduto alla regolarizzazione contributiva già antecedentemente alla prima udienza di comparizione, così contribuendo alla rapida definizione del procedimento. Va esclusa la liquidazione per la fase istruttoria, non tenutasi.
La va condannata al pagamento a favore di parte Controparte_1 ricorrente della restante metà che, in base ai criteri di cui al D.M.
147/2022, va liquidata nella somma di €#932,50#
(novecentotrentadue,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. Con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Spese compensate nel restante rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 3786/2024 vertente tra Parte_1
Pag. 2 di 3 nei confronti di e ogni contraria istanza, Controparte_1 Pt_2 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Dichiara cessata materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà nel rapporto tra e e condanna Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di della restante metà che Parte_1 liquida nella somma di €#932,50# (novecentotrentadue,50), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) Compensa le spese nel restante rapporto.
Avellino, udienza del 18 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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