Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4931/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alberto Avitabile;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Emanuele Giuliani.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1. L'immobile sito a Jesi, in Via Bocconi n. 3, attualmente adibito a casa familiare, continuerà ad essere goduto in via esclusiva dal sig. Parte_2
2. In merito all'affido dei minori, i coniugi hanno optato per l'affidamento condiviso, dunque limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale dei minori dovranno essere assunte congiuntamente. A tal ultimo riguardo, i coniugi di comune accordo hanno stabilito che i figli saranno collocati a settimane alterne e per 7 giorni consecutivi presso il luogo di residenza
- 1 -
3. Per quanto riguarda il diritto di visita del genitore durante la settimana in cui la prole è affidata all'altro, i coniugi non intendono disciplinare alcunché in quanto intendono comunque Per_ Per_ preservare la libera determinazione dei figli, ed in particolare dei tre più grandi ed
, di frequentare liberamente il genitore non affidatario e, comunque, entrambi i coniugi Per_3
si impegnano a non frapporre alcun ostacolo a riguardo per nessuno dei quattro e soprattutto per la più piccola in relazione alla quale deve esserci la più ampia possibilità di visita Per_4
da parte dei genitori nella settimana in cui la stessa non gli è affidata. A tal riguardo, comunque, il diritto di visita non disciplinato è subordinato ad un preavviso reciproco di almeno 24 ore.
4. La Sig.ra ha già asportato i beni di sua proprietà dall'immobile di Via Parte_1
Bocconi n. 3.
5. Per quanto riguarda il mantenimento ed assegno divorzile, le parti hanno concordato che il sig. nulla dovrà corrispondere alla sig.ra Le parti precisano di aver Parte_2 Parte_1
definito tra loro ogni altra pendenza economica tra loro intercorrente. Nei confronti dei figli, invece, ciascun genitore si farà carico del loro mantenimento ordinario essendo i ragazzi affidati a settimane alterne per sette giorni consecutivi a ciascuno di essi.
6. Per quanto riguarda la contribuzione alle spese straordinarie – da intendersi quelle previste dal vigente Protocollo del Tribunale di Ancona - verranno ripartite nella misura del 75% a carico del e del 25% a carico della sig.ra Posto che le parti si Parte_2 Parte_1
impegnano ad avvisarsi prima di sostenere le spese straordinarie, le medesime verranno comunque saldate per il tramite del conto corrente cointestato contraddistinto dal codice iban.
[...] ove si impegnano a versare entro il giorno n. 15 di ogni mese la somma complessiva di € 200,00, pari ad € 50,00 a carico della Sig.ra ed € 150,00 Parte_1
a carico del Sig. Parte_2
7. Qualora le spese straordinarie dovessero eccedere l'importo versato sul conto corrente cointestato, i coniugi si impegnano a ripianare il saldo negativo entro e non oltre 7 giorni mediante versamento secondo la percentuale del 75% a carico del Sig. e del 25% Parte_2
a carico della Sig.ra Le parti si riservano di sospendere il versamento mensile sul Parte_1
- 2 - suddetto conto corrente qualora il saldo del conto sia superiore ad € 400,00 e riprenderlo successivamente in caso di necessità.
8. Sempre in merito alle spese straordinarie le parti, a scanso di equivoci, si riportano al vigente protocollo adottato da Tribunale di Ancona il quale dovrà sempre prevalere, e che viene prodotto al doc. n. 16 e deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
9. Gli assegni familiari, per il tempo in cui verranno riconosciuti e percepiti verranno ripartiti in misura equa tra i due coniugi e, se riscossi dal solo Sig. quest'ultimo si Parte_2
impegna a corrispondere il 50% di quanto percepito a tale titolo alla Sig.ra Parte_1 entro e non oltre 7 giorni dall'intervenuto accredito sul proprio conto corrente.
10. I genitori potranno tenere con sé i quattro figli, salvo loro diverso accordo e/o salva diversa volontà manifestata dai figli, nei tempi e nei modi indicati nel piano genitoriale stilato di comune accordo e riportato come allegato (all. n. 17). A tal proposito precisano che alle feste di compleanno dei figli e/o alle cerimonie e/o ai sacramenti potranno partecipare sempre entrambi i genitori e che l'indicazione riportata nel piano genitoriale è relativa solo a chi, tra i genitori, compete l'organizzazione del compleanno, della cerimonia e/o del sacramento. Per quanto riguarda l'organizzazione di possibili vacanze estive i coniugi si impegnano a comunicare all'altro il proprio piano ferie entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per quanto riguarda possibili vacanze sotto il periodo natalizio che potrebbero coinvolgere anche il 26/12 i genitori, sentiti anche i figli, si impegnano a concordare entro il 15/12 di ogni anno la predetta vacanza se del caso derogando – di comune accordo – con quanto indicato nel piano genitoriale in merito alle festività.
11. Per quel che attiene ai viaggi ed alle vacanze ciascun genitore avrà interamente a proprio carico la spesa imputabile ai quattro figli.
12. I ricorrenti si impegnano a dare il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge e dei quattro figli ed entrambi i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza riguardanti i figli, quali ipotesi di studio o soluzioni lavorative;
13. Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 3 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE AN UI (AN) il 28/05/2005.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 10.12.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 190 del 24.01.2024 il Tribunale di
Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE AN
UI (AN) il 28/05/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE AN
UI (AN) al n. 6, parte 2, serie A dell'anno 2005.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei quattro figli (due dei quali maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, mentre altri due ancora minorenni).
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle due figlie minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a SE AN UI (AN) il 28/05/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di SE AN UI (AN) al n. 6, parte 2, serie A dell'anno 2005; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE AN UI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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