TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2060/2023
Udienza “cartolare” del 26.5.2025
Il Giudice, viste le note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2060/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 1112/2022, emessa in data 6.12.2022 e pubblicata in data 19.12.2022, promossa da:
(P.Iva.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Frau (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari via Tiziano n. 3, in forza di mandato alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata ex lege presso la stessa in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “RICORRE a Codesto Tribunale, affinché, ai sensi dell'art. 435, comma 1,
c.p.c., fissi con decreto l'udienza di discussione innanzi al Collegio, sin d'ora avvertendo l'appellato che deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 436 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, affinchè in accoglimento del presente ricorso, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione e deduzione, anche istruttoria, dedotta a verbale e/o relativi agli scritti difensivi del primo grado del giudizio da intendersi qui riportati e trascritti, Voglia, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
sentenza per le ragioni sopra esposte e per l'effetto: - revocare, ovvero in subordine annullare, privandoli in ogni caso d'effetto, i verbali di contestazione num. 700016200241, 700016200242,
700016200243, 700016200244 e 700016200245, tutti redatti dal Ministero dell'interno,
Dipartimento P.S., Sezione Polizia Stradale di Lucca, in data 18.12.2019 e per l'effetto, disporre la restituzione dell'importo eventualmente versato dalla in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado num. 1112/2022. - condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”; per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello siccome infondato in fatto
e in diritto. Spese vinte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca proponeva opposizione avverso i Parte_1
verbali di contestazione n. 700016200241, 700016200242, 700016200243, 700016200244 e
700016200245, redatti dal Ministero dell'interno, Dipartimento P.S., Sezione Polizia Stradale di
Lucca, il 18.12.2019 con i quali veniva contestata la violazione dell'art. 174 comma 14 CdS per non aver osservato le disposizioni del Reg. Ce 561/2006, in particolare per quanto riguarda le pause del conducente, nell'esecuzione dei trasporti e con i quali venivano irrogate alla ricorrente, una sanzione per ciascun verbale, rispettivamente di € 1.002,00, €1.002,00, €1.002,00, €1.002,00 e €
668,00.
La ricorrente lamentava l'infondatezza della violazione contestata e la totale irresponsabilità della stessa, chiedendo la revoca ovvero l'annullamento di tali verbali.
Si costituiva in giudizio la , contestando quanto affermato dalla ricorrente e Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, e con sentenza emessa in data 6.12.2022, il Giudice di Pace di
Lucca rigettava il ricorso compensando le spese.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione del D.
Lgs. n. 285 del 1992, art. 174, in relazione all'art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, con il secondo affermava l'insussistenza di sua responsabilità.
Si costituiva in giudizio l'appellata , contestando puntualmente quanto affermato Controparte_1 dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13.1.2025, ritenuti i fatti di causa documentalmente provati, veniva fissata udienza di discussione per il 26.5.2025, con modalità “cartolari” con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui non trova riscontro nelle prove offerte nel giudizio di primo grado, essendo stato dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) 561/2006.
Con il secondo, afferma l'insussistenza di responsabilità a carico dell'impresa, sostenendo che l'infrazione commessa dal conducente va imputata unicamente a una sua scelta.
Tali motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, ed entrambi non meritano accoglimento.
La normativa in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose è il regolamento (CE) n. 561/2006 cui l'art. 174 C.d.S. fa espresso rinvio.
In particolare, l'art. 174 comma 14 C.d.S. sanziona l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati.
L'art. 10 par. 2 del citato regolamento dispone, al secondo periodo, che: “Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento”.
Al par. 3 dispone che: “Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo”.
L'art. 33 del regolamento (UE) n. 165/2014, in vigore dal 2.3.2016, nel ribadire la responsabilità delle imprese per le infrazioni dei propri conducenti, specifica quanto stabilito dal predetto regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo l'obbligo, per le imprese stesse, di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzione adeguate circa il buon funzionamento dei tachigrafi e riaffermando il dovere di effettuare controlli periodici per garantirne un corretto utilizzo.
Dalla normativa sopra richiamata deriva in capo alle imprese di trasporti non solo l'obbligo di fornire adeguata formazione ma anche l'obbligo di effettuare controlli sull'attività svolta dai conducenti.
Nell'istruttoria di primo grado, come pure dato atto dal giudice di prime cure, è emerso che l'impresa ha correttamente adempiuto ai doveri di istruzione dei conducenti in relazione agli obblighi relativi al rispetto delle ore di guida, riposo e pause, e la circostanza era ed è pacifica. L'oggetto del contendere riguarda, invece, l'attività di regolare verifica circa il rispetto da parte dei conducenti delle prescrizioni in materia di tachigrafo.
Alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, e di quanto emerso in questo giudizio non può dirsi provato l'adempimento del secondo obbligo sopra esposto da parte dell'impresa sanzionata.
Le violazioni riguardano il periodo dal 21.11.2019 al 13.12.2019, e sono state accertate il
18.12.2019.
L'appellante sostiene di aver integralmente adempiuto alle prescrizioni in materia anche attraverso la contestazione al conducente di tali infrazioni il 10.1.2020, ma tale circostanza non è sufficiente a ritenere adempiuto l'obbligo di regolare controllo.
Certamente i controlli devono essere eseguiti a posteriori ma è pur vero che questi, per rispettare la normativa di riferimento, devono essere eseguiti regolarmente.
Nel caso di specie l'impresa ha provato di aver effettuato una sola attività di controllo in epoca successiva alle violazioni per cui è causa, ma non ha in alcun modo dimostrato di averla eseguita nel periodo antecedente, facendo così presumere che non effettuasse periodicamente le dovute verifiche.
Di ciò, peraltro, si ha riscontro, leggendo il contenuto della lettera di rimprovero al conducente
(doc. 8 del ricorso di primo grado di parte appellante), e, in particolare il seguente CP_2 passaggio: “(…) Da un esame della sua attività tachigrafica dell'intero anno 2019 ho constatato che la S.V. non ha ancora percepito quelle che sono le direttive aziendali sul rispetto dei periodi di guida e riposo durante la sua attività lavorativa (…)”, da cui si ricava che quella del 10.1.2020 è la prima occasione, rispetto all'intero anno 2019, in cui è stato esercitato il potere/dovere di controllo con richiamo disciplinare.
Sul punto non assume valore dirimente neppure quanto affermato dai testimoni sentiti in primo grado, e in quanto l'esecuzione dei dovuti controlli ogni quindici giorni non Tes_1 Tes_2
trova alcun riscontro documentale ed, anzi, è smentita da quanto accertato in data 18.12.2019.
In conclusione, quanto dedotto non consente di affermare che l'impresa svolgesse regolarmente le verifiche prescritte dalla normativa e, quindi, non consente di superare quanto emerso in seno all'accertamento della polizia stradale e, cioè, che, per un ampio lasso temporale, la stessa ha omesso ogni controllo circa il rispetto delle disposizioni inerenti ai tempi di pausa durante il periodo di guida.
Di conseguenza, risulta integrata la fattispecie di cui al regolamento (CE) 561/2006 ed all'art. 174 comma 14 C.d.S., che prevedono una forma di responsabilità propria dell'impresa di trasporto in caso di organizzazione dell'attività dei propri conducenti non conforme alle disposizioni del regolamento e, in particolare, per il caso in questione, per aver omesso di effettuare i periodici controlli sul corretto utilizzo dei tachigrafi e sul rispetto dei tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto, quanto al primo grado di giudizio, che nulla è dovuto per costituzione della a mezzo funzionario e CP_1
mancata presentazione di nota spese, e, quanto a questo grado di giudizio, dei valori medi tabellari per lo scaglione di riferimento (da €.
1.101 a €. 5.200), del mancato espletamento di attività istruttoria e del mancato svolgimento di attività in fase decisionale, non avendo la CP_1
depositato memorie dopo la comparsa ed essendosi riportata alle difese ivi esposte.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quinquies DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Lucca.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, liquidate in €. 850,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge, in favore dell'appellata . Controparte_1
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quater DPR 115/2002. il Giudice
Giacomo Lucente