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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 926/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 926 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, anno 2025, ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via L. Sturzo, 145,
e
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Benevento alla Via Girolamo Vitelli n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Romano, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.07.2025, celebratasi in modalità scritta, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni stabilite e riportate nel ricorso depositato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e sono separati dal 19.2.2020, data di comparizione Parte_1 Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nella procedura di separazione personale conclusasi con decreto di omologa nr. 2598/2020 del 02.3.2020. In data 07.04.2025, hanno presentato dinanzi a questo Tribunale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, trascritto negli atti del Comune di Benevento al N. 83 Parte I Serie Ufficio 1
Anno 1988, precisando che:
- dalla loro unione sono nati i figli di anni 35 e di anni 31, tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 indipendenti economicamente;
- in data 02/03/2020, il Tribunale di Benevento ha omologato, nel procedimento R.G. n. 5406/2019, la separazione consensuale fra i coniugi medesimi;
- gli istanti non hanno beni in comproprietà;
- il IG. percepisce il reddito di cittadinanza e la IG.ra è disoccupata;
Pt_1 Pt_2
- di aver regolato ogni loro questione e che si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando ad ogni di forma mantenimento l'uno dall'altro;
- si sono verificati i presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, giacché ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini previsti dalla legge.
Chiedono, pertanto, che il divorzio venga pronunciato alle condizioni che di seguito si trascrivono integralmente: “1)dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...]_1
(BN) il 17/10/1964 -C.F. e nata a [...]_1 Parte_2
(BN) il 10/04/1967 -C.F. contratto in data 19/12/1988 e trascritto negli atti CodiceFiscale_2 del Comune di Benevento al N. 83 Parte I Serie Ufficio 1 Anno 1988; 2)disporre la trasmissione della
Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000; 3)le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso per l'eventuale espatrio”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 29.11.2018 dal Tribunale di Benevento con decreto di omologazione n. 2598/2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Considerato che le condizioni, in quanto conformi all'ordinanza presidenziale, non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, né tantomeno agli interessi delle parti e della prole, maggiorenne ed autosufficiente secondo quando dedotto e documentato dalle parti, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite integralmente nella presente sentenza, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio divorzile, di cui il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio civile, trascritto negli atti del Comune di Benevento al N. 83 Parte I Serie Ufficio 1 Anno 1988, tra Pt_1
, C.F. (n. a Benevento (BN) il 17/10/1964) e
[...] C.F._1 Parte_2
, C.F. (n. a Benevento (BN) il 10/04/1967) alle condizioni necessarie
[...] C.F._2 contenute nell'accordo, limitando a prendersi atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 926 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, anno 2025, ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via L. Sturzo, 145,
e
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Benevento alla Via Girolamo Vitelli n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Romano, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.07.2025, celebratasi in modalità scritta, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni stabilite e riportate nel ricorso depositato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e sono separati dal 19.2.2020, data di comparizione Parte_1 Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nella procedura di separazione personale conclusasi con decreto di omologa nr. 2598/2020 del 02.3.2020. In data 07.04.2025, hanno presentato dinanzi a questo Tribunale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, trascritto negli atti del Comune di Benevento al N. 83 Parte I Serie Ufficio 1
Anno 1988, precisando che:
- dalla loro unione sono nati i figli di anni 35 e di anni 31, tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 indipendenti economicamente;
- in data 02/03/2020, il Tribunale di Benevento ha omologato, nel procedimento R.G. n. 5406/2019, la separazione consensuale fra i coniugi medesimi;
- gli istanti non hanno beni in comproprietà;
- il IG. percepisce il reddito di cittadinanza e la IG.ra è disoccupata;
Pt_1 Pt_2
- di aver regolato ogni loro questione e che si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando ad ogni di forma mantenimento l'uno dall'altro;
- si sono verificati i presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, giacché ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini previsti dalla legge.
Chiedono, pertanto, che il divorzio venga pronunciato alle condizioni che di seguito si trascrivono integralmente: “1)dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...]_1
(BN) il 17/10/1964 -C.F. e nata a [...]_1 Parte_2
(BN) il 10/04/1967 -C.F. contratto in data 19/12/1988 e trascritto negli atti CodiceFiscale_2 del Comune di Benevento al N. 83 Parte I Serie Ufficio 1 Anno 1988; 2)disporre la trasmissione della
Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000; 3)le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso per l'eventuale espatrio”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 29.11.2018 dal Tribunale di Benevento con decreto di omologazione n. 2598/2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Considerato che le condizioni, in quanto conformi all'ordinanza presidenziale, non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, né tantomeno agli interessi delle parti e della prole, maggiorenne ed autosufficiente secondo quando dedotto e documentato dalle parti, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite integralmente nella presente sentenza, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio divorzile, di cui il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio civile, trascritto negli atti del Comune di Benevento al N. 83 Parte I Serie Ufficio 1 Anno 1988, tra Pt_1
, C.F. (n. a Benevento (BN) il 17/10/1964) e
[...] C.F._1 Parte_2
, C.F. (n. a Benevento (BN) il 10/04/1967) alle condizioni necessarie
[...] C.F._2 contenute nell'accordo, limitando a prendersi atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano