CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente e Relatore GRANATA GIOVANNI, Giudice PLAISANT ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2001
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2002
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IVA-ALTRO 2004
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IVA-ALTRO 2006
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2006
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2007
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2011
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2012
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2005
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2006
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2007
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2008
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2010
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 19/02/2026
CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: voglia la Corte dichiarare decaduta l'agenzia entrate riscossione in relazione alle cartelle nn.1-2-3-4-6-6.1-6.2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.77 c.1 bis dpr 602 del 1973; annullare in ogni caso il provvedimento con vittoria di spese.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate riscossione: voglia la Corte dichiarare inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
GI NA ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02576202500002711000 fascicolo n.2025/21898 notificata dall'agente della riscossione in data 17.06.2025 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n.02520060016422826000, n.02520100001790517000, n.02520100025097529000, n.02520110009681243000, n.02520110066730675000,
n.02520120004560158000 n.02520130006635960000, n.02520130012561979000, n.02520130019667684000, n.02520130026646328000, n02520130030826876000, n.02520140016294090000, n.02520140025959929000, n.02520150022608167000, n.02520150035233931000, n.02520160010732656000, n.02520170009354421000 n.02520170015010841000.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate con conseguente decadenza dell'agente della riscossione dal potere di esigere i tributi, le sanzioni, gli interessi.
L'odierna opponente ha altresì eccepito che anche nella ipotesi di rituale notifica delle cartelle i crediti portati dalle stesse sarebbero comunque prescritti e che pertanto il modesto residuo debito non legittimerebbe la iscrizione ipotecaria.
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell''Agenzia delle Entrate Riscossione alla riscossione dei crediti per tributi, sanzioni ed interessi di mora di cui alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 6, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del ricorso essendo decaduta dal potere di esigerli e/o in quanto prescritti e che non sussistono i presupposti di cui all'art. 77 comma 1 bis del DPR 602/1973 perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione possa iscrivere ipoteca.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato il fondamento del ricorso.
Ha osservato che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono state infatti ritualmente notificate come risulta dalle relate di notifica e dall'estratto di ruolo allegati.
Le suindicate cartelle non essendo state impugnate nei termini di cui all'art. 21 del Dlgs 546/1992, sono diventate inoppugnabili ed il credito in essi contenuto si è cristallizzato.
Di conseguenza l'odierna opposizione che pretende di recuperare le tutele previste per l'impugnazione degli atti presupposti è da considerarsi inammissibile in quanto proposta tardivamente.
L'Agenzia ha aggiunto che successivamente alle cartelle di pagamento ha notificato svariati atti interruttivi che non sono stati impugnati dalla ricorrente e da ultimo, prima della notifica
3 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l'intimazione di pagamento n.02520219000451209000, e l'intimazione di pagamento n.02520219000706046000 . Più precisamente l'intimazione di pagamento n.02520219000451209000 notificata in data 29.10.2021 si riferisce alle cartelle di pagamento n.02520060016422826000, n.02520100001790517000, n.02520100025097529000, n.02520110014725176000, n.02520110066730675000, n.02520120004560158000, n.02520130006635960000, n.02520130012561979000, n.02520130019667684000, n.02520130026646328000, 02520130030826876000, n.02520140016294090000, n.02520140025959929000, n.02520150022608167000, n.02520150035233931000, n.02520160010732656000, n.02520170009354421000 e n.02520170015010841000.
L'intimazione di pagamento n.0252021900706046000 notificata in data 27.01.2022 si riferisce invece alla cartella di pagamento n.02520110009681243000. I suindicati atti, che riguardano la totalità delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contestate in questa sede, non sono stati impugnati di conseguenza non può più essere contestata la prescrizione per i periodi precedenti alla notifica degli stessi. Invero, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92.
Il ricorso è inammissibile.
Alla rituale notifica delle cartelle, è infatti seguita una serie di atti interruttivi anche 'essi ritualmente notificati ( comunicazione preventiva di ipoteca n.02576201500000446000, intimazione di pagamento n.02520159016324904000, pignoramento presso terzi n.02584201600000298001, intimazione di pagamento n.02520219000451209000, l'intimazione di pagamento n.0252021900706046000).
E' appena il caso di osservare che la dedotta violazione dell'art 5 dl 669/96 è del tutto inconferente perché si riferisce al procedimento di riscossione dei tributi e non inficia pertanto la validità della produzione.
Il contribuente, pertanto ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale l'estinzione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione che, che si afferma maturata prima della intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.”(Cass 64362025).
4 Le spese, liquidate nei minimi, trattandosi di questioni ampiamente discusse e sulle quali è unanime la giurisprudenza di legittimità, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Difensore_4complessivi euro 2905,00 oltre 15%, IVA e accessori, da distrarsi in favore dell'avv.to
.
5
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente e Relatore GRANATA GIOVANNI, Giudice PLAISANT ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2001
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2002
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IVA-ALTRO 2004
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 IVA-ALTRO 2006
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2006
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2007
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2011
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 I.C.I. 2012
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2005
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2006
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2007
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2008
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2010
- PREAVV ISCR IP n. 02576202500002711000 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 19/02/2026
CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: voglia la Corte dichiarare decaduta l'agenzia entrate riscossione in relazione alle cartelle nn.1-2-3-4-6-6.1-6.2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.77 c.1 bis dpr 602 del 1973; annullare in ogni caso il provvedimento con vittoria di spese.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate riscossione: voglia la Corte dichiarare inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
GI NA ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02576202500002711000 fascicolo n.2025/21898 notificata dall'agente della riscossione in data 17.06.2025 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n.02520060016422826000, n.02520100001790517000, n.02520100025097529000, n.02520110009681243000, n.02520110066730675000,
n.02520120004560158000 n.02520130006635960000, n.02520130012561979000, n.02520130019667684000, n.02520130026646328000, n02520130030826876000, n.02520140016294090000, n.02520140025959929000, n.02520150022608167000, n.02520150035233931000, n.02520160010732656000, n.02520170009354421000 n.02520170015010841000.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate con conseguente decadenza dell'agente della riscossione dal potere di esigere i tributi, le sanzioni, gli interessi.
L'odierna opponente ha altresì eccepito che anche nella ipotesi di rituale notifica delle cartelle i crediti portati dalle stesse sarebbero comunque prescritti e che pertanto il modesto residuo debito non legittimerebbe la iscrizione ipotecaria.
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell''Agenzia delle Entrate Riscossione alla riscossione dei crediti per tributi, sanzioni ed interessi di mora di cui alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 6, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del ricorso essendo decaduta dal potere di esigerli e/o in quanto prescritti e che non sussistono i presupposti di cui all'art. 77 comma 1 bis del DPR 602/1973 perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione possa iscrivere ipoteca.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato il fondamento del ricorso.
Ha osservato che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono state infatti ritualmente notificate come risulta dalle relate di notifica e dall'estratto di ruolo allegati.
Le suindicate cartelle non essendo state impugnate nei termini di cui all'art. 21 del Dlgs 546/1992, sono diventate inoppugnabili ed il credito in essi contenuto si è cristallizzato.
Di conseguenza l'odierna opposizione che pretende di recuperare le tutele previste per l'impugnazione degli atti presupposti è da considerarsi inammissibile in quanto proposta tardivamente.
L'Agenzia ha aggiunto che successivamente alle cartelle di pagamento ha notificato svariati atti interruttivi che non sono stati impugnati dalla ricorrente e da ultimo, prima della notifica
3 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l'intimazione di pagamento n.02520219000451209000, e l'intimazione di pagamento n.02520219000706046000 . Più precisamente l'intimazione di pagamento n.02520219000451209000 notificata in data 29.10.2021 si riferisce alle cartelle di pagamento n.02520060016422826000, n.02520100001790517000, n.02520100025097529000, n.02520110014725176000, n.02520110066730675000, n.02520120004560158000, n.02520130006635960000, n.02520130012561979000, n.02520130019667684000, n.02520130026646328000, 02520130030826876000, n.02520140016294090000, n.02520140025959929000, n.02520150022608167000, n.02520150035233931000, n.02520160010732656000, n.02520170009354421000 e n.02520170015010841000.
L'intimazione di pagamento n.0252021900706046000 notificata in data 27.01.2022 si riferisce invece alla cartella di pagamento n.02520110009681243000. I suindicati atti, che riguardano la totalità delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contestate in questa sede, non sono stati impugnati di conseguenza non può più essere contestata la prescrizione per i periodi precedenti alla notifica degli stessi. Invero, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92.
Il ricorso è inammissibile.
Alla rituale notifica delle cartelle, è infatti seguita una serie di atti interruttivi anche 'essi ritualmente notificati ( comunicazione preventiva di ipoteca n.02576201500000446000, intimazione di pagamento n.02520159016324904000, pignoramento presso terzi n.02584201600000298001, intimazione di pagamento n.02520219000451209000, l'intimazione di pagamento n.0252021900706046000).
E' appena il caso di osservare che la dedotta violazione dell'art 5 dl 669/96 è del tutto inconferente perché si riferisce al procedimento di riscossione dei tributi e non inficia pertanto la validità della produzione.
Il contribuente, pertanto ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale l'estinzione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione che, che si afferma maturata prima della intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.”(Cass 64362025).
4 Le spese, liquidate nei minimi, trattandosi di questioni ampiamente discusse e sulle quali è unanime la giurisprudenza di legittimità, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Difensore_4complessivi euro 2905,00 oltre 15%, IVA e accessori, da distrarsi in favore dell'avv.to
.
5