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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Villapriolo, fraz. Di Villarosa (EN), Via Roma n. 54, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Valentina Divita;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Villapriolo, fraz. Di Villarosa (EN), Via Roma n. 54, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Valentina Divita;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 02.08.2024 ha espresso parere favorevole. Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio concordatario in Villarosa, in data 10.06.2023, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villarosa, Numero 3, Parte II,
Serie A, Anno 2023, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) La casa coniugale in comproprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nel possesso e titolarità esclusivi della IG.ra , a seguito dell'acquisto della quota di pertinenza del marito , Parte_2 Parte_1
alle condizioni infra specificate.
4) Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale e restituirà le chiavi di ingresso alla moglie, che avrà l'esclusivo possesso.
5) Con riguardo al trasferimento immobiliare, si conviene e pattuisce quanto segue:
5.1. Il IG. si obbliga a cedere e trasferire alla IGnora che si obbliga Parte_1 Parte_2
ad accettare ed acquistare con ogni garanzia di legge la quota di ½ indistinta ed indivisa della piena proprietà del seguente immobile: casa di abitazione sita in Villarosa, con ingresso dalla via La
Paglia n. 26 ed ingressi secondari dalla via Bongiorno n. 43 e via Roma n. 54, piano T primo e secondo piano, confinante con via La Paglia, Via Roma, la via Bongiorno e mappale 215 sub 5 del medesimo foglio, censito: al Catasto Fabbricati del Comune di Villarosa Foglio 7 Mappale 215 sub
7 ( derivante dai mappali 215 sub 1, 215 sub. 2, 215 sub 4, 215 sub 3 e 215 sub 6) , ZC 2, p. T-1-2,
Cat. A/3, cl. 3, vani 8, R.C. euro 235.
5.2. Il trasferimento dovrà essere formalizzato con rogito notarile, con Notaio a scelta della SI.ra
, entro trenta giorni dalla pubblicazione della omologa delle condizioni della separazione Parte_2
consensuale. 5.3 La IGnora verserà avanti il Notaio prescelto al IGnor la somma di Parte_2 Parte_1
€ 15.000,00 ( quindicimila euro) in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare, che verrà accettato
a titolo di quietanza liberatoria.
6) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e che la clausola dell'accordo di separazione, definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
7) I mobili e suppellettili che arredano la casa coniugale rimarranno nell'esclusiva disponibilità e proprietà della IG.ra . Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 02.08.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Infine, si dà atto che, su istanza del Tribunale, le parti hanno dato atto di voler attribuire solo efficacia obbligatoria all'impegno da parte di di trasferire la quota in comproprietà indistinta Parte_1
ed indivisa della casa coniugale in favore in favore della IG.ra . Parte_2
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] e da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.09.1993, che hanno contratto matrimonio concordatario in Villarosa in data 10.06.2023, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villarosa,
Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2023;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra le parti e ai rapporti economici tra le stesse e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 05.07.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 19.02.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di conIGlio del 9.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Villapriolo, fraz. Di Villarosa (EN), Via Roma n. 54, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Valentina Divita;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Villapriolo, fraz. Di Villarosa (EN), Via Roma n. 54, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Valentina Divita;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 02.08.2024 ha espresso parere favorevole. Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio concordatario in Villarosa, in data 10.06.2023, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villarosa, Numero 3, Parte II,
Serie A, Anno 2023, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) La casa coniugale in comproprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nel possesso e titolarità esclusivi della IG.ra , a seguito dell'acquisto della quota di pertinenza del marito , Parte_2 Parte_1
alle condizioni infra specificate.
4) Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale e restituirà le chiavi di ingresso alla moglie, che avrà l'esclusivo possesso.
5) Con riguardo al trasferimento immobiliare, si conviene e pattuisce quanto segue:
5.1. Il IG. si obbliga a cedere e trasferire alla IGnora che si obbliga Parte_1 Parte_2
ad accettare ed acquistare con ogni garanzia di legge la quota di ½ indistinta ed indivisa della piena proprietà del seguente immobile: casa di abitazione sita in Villarosa, con ingresso dalla via La
Paglia n. 26 ed ingressi secondari dalla via Bongiorno n. 43 e via Roma n. 54, piano T primo e secondo piano, confinante con via La Paglia, Via Roma, la via Bongiorno e mappale 215 sub 5 del medesimo foglio, censito: al Catasto Fabbricati del Comune di Villarosa Foglio 7 Mappale 215 sub
7 ( derivante dai mappali 215 sub 1, 215 sub. 2, 215 sub 4, 215 sub 3 e 215 sub 6) , ZC 2, p. T-1-2,
Cat. A/3, cl. 3, vani 8, R.C. euro 235.
5.2. Il trasferimento dovrà essere formalizzato con rogito notarile, con Notaio a scelta della SI.ra
, entro trenta giorni dalla pubblicazione della omologa delle condizioni della separazione Parte_2
consensuale. 5.3 La IGnora verserà avanti il Notaio prescelto al IGnor la somma di Parte_2 Parte_1
€ 15.000,00 ( quindicimila euro) in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare, che verrà accettato
a titolo di quietanza liberatoria.
6) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e che la clausola dell'accordo di separazione, definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
7) I mobili e suppellettili che arredano la casa coniugale rimarranno nell'esclusiva disponibilità e proprietà della IG.ra . Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 02.08.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Infine, si dà atto che, su istanza del Tribunale, le parti hanno dato atto di voler attribuire solo efficacia obbligatoria all'impegno da parte di di trasferire la quota in comproprietà indistinta Parte_1
ed indivisa della casa coniugale in favore in favore della IG.ra . Parte_2
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] e da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.09.1993, che hanno contratto matrimonio concordatario in Villarosa in data 10.06.2023, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villarosa,
Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2023;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra le parti e ai rapporti economici tra le stesse e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 05.07.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 19.02.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di conIGlio del 9.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo