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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 642/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 642/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni e pendente TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA STRINGOLA come da procura in atti ATTORE E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGIO CP_1 P.IVA_1
CARNEVALI come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.03.2025, tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“La difesa di parte attrice, nel riportarsi a tutti i precedenti propri scritti difensivi, all'esito delle risultanze istruttorie, insiste per l'accoglimento della domanda formulata e quindi per la conseguente condanna della al risarcimento CP_1 dei danni patiti alla autovettura di proprietà della sig.ra in conseguenza del Parte_1 sinistro occorso in data 29 giugno 2022. Ed invero, i testi di parte attrice ( Tes_1
e ) escussi all'udienza del 7 marzo 2024, hanno confermato la
[...] Tes_2 dinamica dell'evento; il teste (escusso in data 4 luglio 2024) ha Testimone_3 confermato di aver eseguito le riparazioni della vettura danneggiata dall'impatto con il cinghiale e di aver ottenuto dalla SI.ra l'integrale pagamento del dovuto Parte_1 per l'attività svolta. Il teste ha confermato la relazione di servizio redatta Tes_4 all'esito del sopralluogo effettuato in occasione del sinistro. Per tutto quanto sopra, accertato che il danno patrimoniale subito dalla sig.ra è pari ad € Parte_1
7.930,00, come da documentazione in atti, si insiste affinché sia condannata la CP_1
- in persona del l.r.p.t - al pronto ed immediato risarcimento dei danni tutti
[...] occorsi in conseguenza del sinistro in data 29/06/2022. In via subordinata ed in denegata ipotesi, fermo l'accertamento della responsabilità della , CP_1 chiede ammettersi CTU al fine della valutazione della congruità dei prezzi applicati per la riparazione della vettura. Con vittoria di compensi professionali”. Parte convenuta: “L'Avv. Giorgio Carnevali, procuratore della CP_1 nell'emarginato giudizio, si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione insistendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine affinché venga dichiarata una corresponsabilità della conducente nella causazione del fatto con conseguente diminuzione del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. In via ulteriormente gradata si rileva che i quantum è rimasto frutto delle valutazioni soggettive ed unilaterali rese del carrozziere di fiducia di parte attrice, non rappresentando valida prova a sostegno del petitum del quale si domanda quindi l'eventuale diminuzione nella misura ritenuta di giustizia. Con osservanza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha convenuto in giudizio la chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna di tale ente al risarcimento dei danni patrimoniali causati alla propria autovettura in seguito ad un sinistro stradale provocato dalla collisione con un cinghiale. A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto che in data 29.06.2022, mentre si trovava a bordo del veicolo Range Rover Evoque targato GH357SD percorrendo la strada che da EL ES conduce a Blera, giunta in prossimità della località Macchie, era entrata in collisione con un cinghiale, il quale, improvvisamente, le aveva attraversato la strada, proseguendo, poi. l'animale la sua marcia nel bosco circostante. Aggiungeva l'istante di avere subito chiamato sia il soccorso stradale per il recupero della macchina - atteso che il proprio veicolo dopo il sinistro si era completamente danneggiato non potendo più riprendere la marcia - che i Carabinieri di Blera i quali erano prontamente intervenuti constatando i danni alla vettura che consistevano nel danneggiamento sia del lato destro del paraurti anteriore che del radiatore. Alla luce di tali rilievi, ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2052 c.c. della parte attrice ha chiesto la condanna di tale ente al pagamento dei danni CP_1 quantificati in euro 7.930,00 ovvero in quella somma ritenuta di giustizia. Costituendosi in giudizio la ha contestato la domanda proposta CP_1 chiedendone il rigetto. A tal riguardo, deduceva, in primo luogo, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. in luogo di quella prospettata da controparte ex art. 2052 c.c oltre che l'infondatezza della domanda risultando indimostrata sia la dinamica del sinistro che l'esistenza del nesso causale. L'ente convenuto ha, inoltre, fatto rilevare l'insussistenza della propria responsabilità avendo adottato tutte le misure atte a contenere la fauna selvatica nell'ambito territoriale di caccia “VT2” dovendosi, al contrario, attribuire alla condotta dell'istante la causa dell'evento. In merito alla quantificazione del danno ne contestava l'ammontare ritenuto eccesivo e comunque non provato. Nel corso del processo, ammesse ed espletate le prove richieste (testimonianze), all'udienza del 20.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è parzialmente fondata. Giova preliminarmente rilevare come in tema di risarcimento danni causati da fauna selvatica costituisca ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in relazione a tali fatti, debba trovare applicazione il regime della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. (Cass. n. 7969/2020). In merito a tale aspetto i giudici di legittimità, in modo ormai unanime, hanno, infatti, precisato che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella . Tale ente, infatti, risulta il soggetto al quale spetta la CP_1 funzione normativa, amministrativa, di coordinamento, di programmazione e controllo del patrimonio faunistico protetto in relazione al quale esiste una situazione di utilizzazione, ancorché in senso pubblicistico, che giustifica l'applicazione della compatibile disciplina prevista dall'art. 2052 c.c. (Cass. n.7969/2020; Cass. n.8384/2020; Cass. n. 32018/2021; Cass. n.3023/2021). Il criterio di imputazione non è, dunque, basato sulla custodia, ma sulla utilizzazione dell'animale da parte del soggetto che ne trae utilità e che vede la responsabilità dell'Ente quale contropartita dell'utilità tratta dall'animale, in piena corrispondenza, come detto, a quanto previsto dall'art. 2052 c.c. (Cass n. 7969/2020). Sotto il profilo probatorio ricade, quindi, sulla la prova del caso fortuito ex CP_1 art. 2052 c.c. mediante la dimostrazione che la condotta dell'animale poteva ritenersi del tutto fuori la propria sfera di controllo, costituendo, invece, causa autonoma, eccezionale e imprevedibile. Grava, invece sul danneggiato l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, l'appartenenza dell'animale ad una delle specie rientrante nel patrimonio faunistico protetto, il nesso causale e la prova, in ogni caso, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ciascuna parte del giudizio per andare esente da responsabilità, deve dunque superare le rispettive presunzioni, dovendo, per l'effetto, il giudice verificare contestualmente il raggiungimento della prova sia del caso fortuito da parte della ex art. 2052 CP_1
c.c. sia della piena osservanza ex art. 2054 c.c. da parte del danneggiato delle regole di diligenza e prudenza;
ciò senza prevalenza alcuna della prima presunzione sulla seconda o viceversa (Cass. 16550/2022; 4373/2016; 31335/2023;18386/2023). Ne consegue che: a) se uno solo dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi superano la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura (Cass. 19616/2024; Cass. 18386/2023; Cass. 31335/2023). Orbene nel caso in esame né la danneggiata né l hanno raggiunto le Parte_2 rispettive prove liberatorie. Quanto a parte attrice, sebbene l'istruttoria espletata (prova per testi1 e documentazione in atti) abbia confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro dalla stessa indicata2 - deve, tuttavia, rilevarsi come quest'ultima parte non abbia dato prova, come suo onere, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ed invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che la viaggiava in orario Parte_1 diurno (ore 06,45), su un tratto stradale rettilineo e pianeggiante, mantenendo una velocità moderata. Tale circostanza può ricavarsi sia dal fatto che il veicolo in esame aveva riportato danni non particolarmente gravi, se rapportati a quelli che normalmente risultano a seguito di collisioni con animali di grosse dimensioni, sia dal fatto che il cinghiale, dopo l'urto, aveva ripreso la propria corsa verso la campagna circostante. In ragione della presenza di siffatte circostanze, può ritenersi che sussistessero condizioni idonee a consentire il compimento delle manovre di emergenza ex art. 141 Cds per evitare la collisione e/o determinare conseguenze dannose meno gravose. A tanto deve aggiungersi che la parte, abitando nelle prossimità del luogo del sinistro, circostanza rilevata dalla convenuta e non contestata, aveva piena conoscenza delle condizioni dei luoghi e della possibile presenza di fauna selvatica. Parimenti, non può dirsi che la da parte sua, abbia superato la relativa prova CP_1 liberatoria. Infatti, seppur sia stata documentata l'adozione da parte dell'ente di misure di contenimento della fauna selvatica con specifico riferimento alla specie del cinghiale, cfr. all 1), nello stesso tempo, tale ente ha mancato di munire la strada delle
GH357SD, percorreva il tratto di strada che da EL ES conduce a Blera?” R.si è vero. So della circostanza in quanto in quel momento mi trovavo dietro di lei a bordo della mia vettura 2) “Vero che giunta in prossimità della località “Macchie” la Range Rover urtava violentemente con un cinghiale di grosse dimensioni che aveva attraversato improvvisamente la sede stradale?” R. si è vero. 3) “Vero che il selvatico dopo l'urto ha continuato la corsa verso la campagna circostante?” R. si è vero dopo l'urto l'animale è entrato nella macchia 4) “Vero che lo scontro ha provocato danni alla Range Rover Evoque tanto da impedire la prosecuzione della marcia?” R. si è vero, la macchina si era fermata e fu chiamato un carro attrezzi 5) “Vero che per il recupero del veicolo era richiesto l'intervento della “Carrozzeria OL CE di Vetralla?” R. si è vero 8) “Vero che la SI.ra nelle more della riparazione della propria vettura ha dovuto prendere a noleggio una vettura Parte_1 sostitutiva per supplire alle urgenti necessità di dare assistenza alla madre ricoverata in Ospedale a Viterbo?” R. Si è vero”; teste 1) “Vero che in data 29/06/2022 -verso le ore 06,45- la Tes_5 sig.ra alla guida della autovettura Range Rover Evoque, targata GH357SD, Parte_1 percorreva il tratto di strada che da EL ES conduce a Blera?” R. si è vero, io ero dietro in macchina con il fratello 2) “Vero che giunta in prossimità della località
“Macchie” la Range Rover urtava violentemente con un cinghiale di grosse dimensioni che aveva attraversato improvvisamente la sede stradale?” R.si è vero 3) “Vero che il selvatico dopo l'urto ha continuato la corsa verso la campagna circostante?” R. si è vero. 4) “Vero che lo scontro ha provocato danni alla Range Rover Evoque tanto da impedire la prosecuzione della marcia?” R. si è vero 5)
“Vero che per il recupero del veicolo era richiesto l'intervento della “Carrozzeria OL CE di Vetralla?” R. si è vero 8) “Vero che la SI.ra nelle more della riparazione della propria Parte_1 vettura ha dovuto prendere a noleggio una vettura sostitutiva per supplire alle urgenti necessità di dare assistenza alla madre ricoverata in Ospedale a Viterbo?” R. si è vero”. 2 ossia che il giorno 29.6.2022 alle ore 6,45 mentre si ritrovava a percorrere a bordo della propria auto Range Rover Evoque, targata GH357SD la strada che da EL ES conduce a Blera, giunta in prossimità della località “Macchie” entrava in collisione cinghiale di grosse dimensioni a causa del quale l'autovettura di parte attrice si era completamente arrestata riportando danni al paraurti anteriore ed al radiatore. necessarie recinzioni oltre che della segnaletica del pericolo di attraversamento della fauna selvatica. La stessa non ha, inoltre, dimostrato il verificarsi di un evento esterno tale da CP_1 integrare il caso fortuito. Considerando che nessuna delle parti ha raggiunto la rispettiva prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura (Cass. n. 19616/2024). Quanto alla domanda risarcitoria appare equo riconoscere a parte attrice la somma di euro 7.930,00 dovendosi considerare al riguardo i costi dalla stessa sostenuti per la riparazione della propria autovettura, per il soccorso stradale e per il noleggio per giorni 10 di un'auto sostitutiva, costi documentati dalle fatture in atti (all.nn. 2,6 e 7) e che, confrontati con la documentazione fotografica relativa ai danni riportati, possono certamente ritenersi congrui. Applicata la riduzione nella misura del 50%, in ragione della accertata concorrente responsabilità, la è tenuta a risarcire il danno nella CP_1 misura di euro 3.965,00. Alla luce di tali rilievi la domanda merita accoglimento nei limiti indicati. L'esito del giudizio legittima la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali ridotte del 50% (calcolo spese processuali: parametro da 5.200 a 26mila, quattro fasi di legge, valori prossimi ai medi, euro 5.000,00 importo ridotto delle metà).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dalla SI.ra nei confronti della e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1 quest'ultima al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.965,00, oltre interessi di legge;
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo, 07.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in particolare udienza 7.3.2024, teste : “Vero che in data 29/06/2022 -verso Testimone_1 le ore 06,45- la sig.ra alla guida della autovettura Range Rover Evoque, targata Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 642/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni e pendente TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA STRINGOLA come da procura in atti ATTORE E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGIO CP_1 P.IVA_1
CARNEVALI come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.03.2025, tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“La difesa di parte attrice, nel riportarsi a tutti i precedenti propri scritti difensivi, all'esito delle risultanze istruttorie, insiste per l'accoglimento della domanda formulata e quindi per la conseguente condanna della al risarcimento CP_1 dei danni patiti alla autovettura di proprietà della sig.ra in conseguenza del Parte_1 sinistro occorso in data 29 giugno 2022. Ed invero, i testi di parte attrice ( Tes_1
e ) escussi all'udienza del 7 marzo 2024, hanno confermato la
[...] Tes_2 dinamica dell'evento; il teste (escusso in data 4 luglio 2024) ha Testimone_3 confermato di aver eseguito le riparazioni della vettura danneggiata dall'impatto con il cinghiale e di aver ottenuto dalla SI.ra l'integrale pagamento del dovuto Parte_1 per l'attività svolta. Il teste ha confermato la relazione di servizio redatta Tes_4 all'esito del sopralluogo effettuato in occasione del sinistro. Per tutto quanto sopra, accertato che il danno patrimoniale subito dalla sig.ra è pari ad € Parte_1
7.930,00, come da documentazione in atti, si insiste affinché sia condannata la CP_1
- in persona del l.r.p.t - al pronto ed immediato risarcimento dei danni tutti
[...] occorsi in conseguenza del sinistro in data 29/06/2022. In via subordinata ed in denegata ipotesi, fermo l'accertamento della responsabilità della , CP_1 chiede ammettersi CTU al fine della valutazione della congruità dei prezzi applicati per la riparazione della vettura. Con vittoria di compensi professionali”. Parte convenuta: “L'Avv. Giorgio Carnevali, procuratore della CP_1 nell'emarginato giudizio, si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione insistendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine affinché venga dichiarata una corresponsabilità della conducente nella causazione del fatto con conseguente diminuzione del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. In via ulteriormente gradata si rileva che i quantum è rimasto frutto delle valutazioni soggettive ed unilaterali rese del carrozziere di fiducia di parte attrice, non rappresentando valida prova a sostegno del petitum del quale si domanda quindi l'eventuale diminuzione nella misura ritenuta di giustizia. Con osservanza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha convenuto in giudizio la chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna di tale ente al risarcimento dei danni patrimoniali causati alla propria autovettura in seguito ad un sinistro stradale provocato dalla collisione con un cinghiale. A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto che in data 29.06.2022, mentre si trovava a bordo del veicolo Range Rover Evoque targato GH357SD percorrendo la strada che da EL ES conduce a Blera, giunta in prossimità della località Macchie, era entrata in collisione con un cinghiale, il quale, improvvisamente, le aveva attraversato la strada, proseguendo, poi. l'animale la sua marcia nel bosco circostante. Aggiungeva l'istante di avere subito chiamato sia il soccorso stradale per il recupero della macchina - atteso che il proprio veicolo dopo il sinistro si era completamente danneggiato non potendo più riprendere la marcia - che i Carabinieri di Blera i quali erano prontamente intervenuti constatando i danni alla vettura che consistevano nel danneggiamento sia del lato destro del paraurti anteriore che del radiatore. Alla luce di tali rilievi, ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2052 c.c. della parte attrice ha chiesto la condanna di tale ente al pagamento dei danni CP_1 quantificati in euro 7.930,00 ovvero in quella somma ritenuta di giustizia. Costituendosi in giudizio la ha contestato la domanda proposta CP_1 chiedendone il rigetto. A tal riguardo, deduceva, in primo luogo, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. in luogo di quella prospettata da controparte ex art. 2052 c.c oltre che l'infondatezza della domanda risultando indimostrata sia la dinamica del sinistro che l'esistenza del nesso causale. L'ente convenuto ha, inoltre, fatto rilevare l'insussistenza della propria responsabilità avendo adottato tutte le misure atte a contenere la fauna selvatica nell'ambito territoriale di caccia “VT2” dovendosi, al contrario, attribuire alla condotta dell'istante la causa dell'evento. In merito alla quantificazione del danno ne contestava l'ammontare ritenuto eccesivo e comunque non provato. Nel corso del processo, ammesse ed espletate le prove richieste (testimonianze), all'udienza del 20.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è parzialmente fondata. Giova preliminarmente rilevare come in tema di risarcimento danni causati da fauna selvatica costituisca ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in relazione a tali fatti, debba trovare applicazione il regime della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. (Cass. n. 7969/2020). In merito a tale aspetto i giudici di legittimità, in modo ormai unanime, hanno, infatti, precisato che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella . Tale ente, infatti, risulta il soggetto al quale spetta la CP_1 funzione normativa, amministrativa, di coordinamento, di programmazione e controllo del patrimonio faunistico protetto in relazione al quale esiste una situazione di utilizzazione, ancorché in senso pubblicistico, che giustifica l'applicazione della compatibile disciplina prevista dall'art. 2052 c.c. (Cass. n.7969/2020; Cass. n.8384/2020; Cass. n. 32018/2021; Cass. n.3023/2021). Il criterio di imputazione non è, dunque, basato sulla custodia, ma sulla utilizzazione dell'animale da parte del soggetto che ne trae utilità e che vede la responsabilità dell'Ente quale contropartita dell'utilità tratta dall'animale, in piena corrispondenza, come detto, a quanto previsto dall'art. 2052 c.c. (Cass n. 7969/2020). Sotto il profilo probatorio ricade, quindi, sulla la prova del caso fortuito ex CP_1 art. 2052 c.c. mediante la dimostrazione che la condotta dell'animale poteva ritenersi del tutto fuori la propria sfera di controllo, costituendo, invece, causa autonoma, eccezionale e imprevedibile. Grava, invece sul danneggiato l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, l'appartenenza dell'animale ad una delle specie rientrante nel patrimonio faunistico protetto, il nesso causale e la prova, in ogni caso, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ciascuna parte del giudizio per andare esente da responsabilità, deve dunque superare le rispettive presunzioni, dovendo, per l'effetto, il giudice verificare contestualmente il raggiungimento della prova sia del caso fortuito da parte della ex art. 2052 CP_1
c.c. sia della piena osservanza ex art. 2054 c.c. da parte del danneggiato delle regole di diligenza e prudenza;
ciò senza prevalenza alcuna della prima presunzione sulla seconda o viceversa (Cass. 16550/2022; 4373/2016; 31335/2023;18386/2023). Ne consegue che: a) se uno solo dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi superano la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura (Cass. 19616/2024; Cass. 18386/2023; Cass. 31335/2023). Orbene nel caso in esame né la danneggiata né l hanno raggiunto le Parte_2 rispettive prove liberatorie. Quanto a parte attrice, sebbene l'istruttoria espletata (prova per testi1 e documentazione in atti) abbia confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro dalla stessa indicata2 - deve, tuttavia, rilevarsi come quest'ultima parte non abbia dato prova, come suo onere, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ed invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che la viaggiava in orario Parte_1 diurno (ore 06,45), su un tratto stradale rettilineo e pianeggiante, mantenendo una velocità moderata. Tale circostanza può ricavarsi sia dal fatto che il veicolo in esame aveva riportato danni non particolarmente gravi, se rapportati a quelli che normalmente risultano a seguito di collisioni con animali di grosse dimensioni, sia dal fatto che il cinghiale, dopo l'urto, aveva ripreso la propria corsa verso la campagna circostante. In ragione della presenza di siffatte circostanze, può ritenersi che sussistessero condizioni idonee a consentire il compimento delle manovre di emergenza ex art. 141 Cds per evitare la collisione e/o determinare conseguenze dannose meno gravose. A tanto deve aggiungersi che la parte, abitando nelle prossimità del luogo del sinistro, circostanza rilevata dalla convenuta e non contestata, aveva piena conoscenza delle condizioni dei luoghi e della possibile presenza di fauna selvatica. Parimenti, non può dirsi che la da parte sua, abbia superato la relativa prova CP_1 liberatoria. Infatti, seppur sia stata documentata l'adozione da parte dell'ente di misure di contenimento della fauna selvatica con specifico riferimento alla specie del cinghiale, cfr. all 1), nello stesso tempo, tale ente ha mancato di munire la strada delle
GH357SD, percorreva il tratto di strada che da EL ES conduce a Blera?” R.si è vero. So della circostanza in quanto in quel momento mi trovavo dietro di lei a bordo della mia vettura 2) “Vero che giunta in prossimità della località “Macchie” la Range Rover urtava violentemente con un cinghiale di grosse dimensioni che aveva attraversato improvvisamente la sede stradale?” R. si è vero. 3) “Vero che il selvatico dopo l'urto ha continuato la corsa verso la campagna circostante?” R. si è vero dopo l'urto l'animale è entrato nella macchia 4) “Vero che lo scontro ha provocato danni alla Range Rover Evoque tanto da impedire la prosecuzione della marcia?” R. si è vero, la macchina si era fermata e fu chiamato un carro attrezzi 5) “Vero che per il recupero del veicolo era richiesto l'intervento della “Carrozzeria OL CE di Vetralla?” R. si è vero 8) “Vero che la SI.ra nelle more della riparazione della propria vettura ha dovuto prendere a noleggio una vettura Parte_1 sostitutiva per supplire alle urgenti necessità di dare assistenza alla madre ricoverata in Ospedale a Viterbo?” R. Si è vero”; teste 1) “Vero che in data 29/06/2022 -verso le ore 06,45- la Tes_5 sig.ra alla guida della autovettura Range Rover Evoque, targata GH357SD, Parte_1 percorreva il tratto di strada che da EL ES conduce a Blera?” R. si è vero, io ero dietro in macchina con il fratello 2) “Vero che giunta in prossimità della località
“Macchie” la Range Rover urtava violentemente con un cinghiale di grosse dimensioni che aveva attraversato improvvisamente la sede stradale?” R.si è vero 3) “Vero che il selvatico dopo l'urto ha continuato la corsa verso la campagna circostante?” R. si è vero. 4) “Vero che lo scontro ha provocato danni alla Range Rover Evoque tanto da impedire la prosecuzione della marcia?” R. si è vero 5)
“Vero che per il recupero del veicolo era richiesto l'intervento della “Carrozzeria OL CE di Vetralla?” R. si è vero 8) “Vero che la SI.ra nelle more della riparazione della propria Parte_1 vettura ha dovuto prendere a noleggio una vettura sostitutiva per supplire alle urgenti necessità di dare assistenza alla madre ricoverata in Ospedale a Viterbo?” R. si è vero”. 2 ossia che il giorno 29.6.2022 alle ore 6,45 mentre si ritrovava a percorrere a bordo della propria auto Range Rover Evoque, targata GH357SD la strada che da EL ES conduce a Blera, giunta in prossimità della località “Macchie” entrava in collisione cinghiale di grosse dimensioni a causa del quale l'autovettura di parte attrice si era completamente arrestata riportando danni al paraurti anteriore ed al radiatore. necessarie recinzioni oltre che della segnaletica del pericolo di attraversamento della fauna selvatica. La stessa non ha, inoltre, dimostrato il verificarsi di un evento esterno tale da CP_1 integrare il caso fortuito. Considerando che nessuna delle parti ha raggiunto la rispettiva prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura (Cass. n. 19616/2024). Quanto alla domanda risarcitoria appare equo riconoscere a parte attrice la somma di euro 7.930,00 dovendosi considerare al riguardo i costi dalla stessa sostenuti per la riparazione della propria autovettura, per il soccorso stradale e per il noleggio per giorni 10 di un'auto sostitutiva, costi documentati dalle fatture in atti (all.nn. 2,6 e 7) e che, confrontati con la documentazione fotografica relativa ai danni riportati, possono certamente ritenersi congrui. Applicata la riduzione nella misura del 50%, in ragione della accertata concorrente responsabilità, la è tenuta a risarcire il danno nella CP_1 misura di euro 3.965,00. Alla luce di tali rilievi la domanda merita accoglimento nei limiti indicati. L'esito del giudizio legittima la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali ridotte del 50% (calcolo spese processuali: parametro da 5.200 a 26mila, quattro fasi di legge, valori prossimi ai medi, euro 5.000,00 importo ridotto delle metà).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dalla SI.ra nei confronti della e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1 quest'ultima al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.965,00, oltre interessi di legge;
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo, 07.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in particolare udienza 7.3.2024, teste : “Vero che in data 29/06/2022 -verso Testimone_1 le ore 06,45- la sig.ra alla guida della autovettura Range Rover Evoque, targata Parte_1