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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7121/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7121/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in SO OR OU (Tunisia) il 12 ottobre 2015 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 31 maggio 2022 e il 2 agosto 2024) i figli e Persona_1 Persona_2
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale e dichiarando di non volere conciliarsi, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle loro frequentazioni con il padre, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso e hanno ribadito la loro volontà di non conciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in SO OR OU (Tunisia) il 12 ottobre 2015 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Bagnolo in Piano – RE – al N. 39, P. 2, S. C, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 30 settembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnolo in Piano (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7121/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in SO OR OU (Tunisia) il 12 ottobre 2015 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 31 maggio 2022 e il 2 agosto 2024) i figli e Persona_1 Persona_2
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale e dichiarando di non volere conciliarsi, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle loro frequentazioni con il padre, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso e hanno ribadito la loro volontà di non conciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in SO OR OU (Tunisia) il 12 ottobre 2015 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Bagnolo in Piano – RE – al N. 39, P. 2, S. C, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 30 settembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnolo in Piano (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2