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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1540 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Maccarrone
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Michele Sorvillo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, - premesso che in data 12 marzo 2024 gli Parte_1
era stato riconosciuto con decreto di omologa il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza
CP_ aprile 2022 ma l' non gli aveva ancora erogato alcun rateo della predetta provvidenza economica;
-
CP_ chiedeva la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' rappresentava l'avvenuta liquidazione della prestazione in data 25
ottobre 2024 con accredito in data 7 novembre 2024
2. Con sentenza n. 13027/2024 del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del
CP_ contendere e condannava l' al rimborso delle spese processuali sostenute dal difensore distrattario della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 854,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e
CPA.
3. Così il primo giudice motivava la decisione:
CP_ 3.1 <<il tribunale non può fare a meno di rilevare come l' abbia dimostrato documentalmente (vedasi cassetto previdenziale e comunicazione liquidazione allegati alla memoria di costituzione) di avere liquidato in favore di parte ricorrente nelle more del procedimento la prestazione oggetto del ricorso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nel
CP_ liquidare la prestazione, cioè l' che ha provveduto a farlo solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e comunque oltre i 120 giorni dall'invio della richiesta amministrativa di parte ricorrente previsti dalla normativa in materia (17/4/2024-25/10/2024).
3.2 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D. M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche>>. 4. Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025 interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo il censura la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere Pt_1
e deduce che <
degli arretrati, e non era possibile, dagli elementi probatori emersi nel giudizio, dedurre il contrario>>.
CP_ Il chiede, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli < Pt_1
(sedicimilatrecentosessanta/novantasei) a titolo di ratei maturati della suddetta prestazione, dall'1.04.2022
al 31.10.2024, oltre agli interessi legali sino al soddisfo>>.
6. L'appello è parzialmente fondato.
CP_ L' ha allegato il cassetto previdenziale da cui risulta che con la rata di agosto 2025 è stata erogata la somma di €.18.451,86.
Detratto l'importo corrispondente al rateo pensionistico, gli arretrati corrisposti ammontano a €.16.521,39,
che devono ritenersi comprensivi degli interessi maturati, posto che lo stesso appellante aveva calcolato in
€.16.360,96.
Pertanto, va dichiara la cessazione della materia del contendere (non per le ragioni addotte dal Tribunale ma)
per una circostanza (pagamento arretrati) verificatasi nel corso del presente grado del giudizio.
D'altra parte, in sede di discussione orale, anche l'appellante ha richiesto la declaratoria di intervenuta cessazione (nel corso del giudizio di gravame) della materia del contendere.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Quanto all'entità delle competenze, l'appellante non ha censurato la motivazione addotta dal Tribunale (vd.
punto 3.2) a sostegno della disposta liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari né si è
doluto della misura del compenso. Pertanto, non avendo alcuna incidenza la presente sentenza sul valore della causa e sul pregio dell'opera prestata in primo grado, come valutata dal Tribunale, resta confermata, per le spese di primo grado, la statuizione del primo giudice.
Considerata l'estrema semplicità della questione dibattuta in questa sede, la liquidazione delle spese del presente grado possono essere liquidate nel minimo, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, da
[...]
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 18 dicembre 2024 Pt_1
così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ conferma la statuizione sulle spese del Tribunale e condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €.1.985,00,
oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1540 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Maccarrone
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Michele Sorvillo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, - premesso che in data 12 marzo 2024 gli Parte_1
era stato riconosciuto con decreto di omologa il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza
CP_ aprile 2022 ma l' non gli aveva ancora erogato alcun rateo della predetta provvidenza economica;
-
CP_ chiedeva la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' rappresentava l'avvenuta liquidazione della prestazione in data 25
ottobre 2024 con accredito in data 7 novembre 2024
2. Con sentenza n. 13027/2024 del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del
CP_ contendere e condannava l' al rimborso delle spese processuali sostenute dal difensore distrattario della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 854,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e
CPA.
3. Così il primo giudice motivava la decisione:
CP_ 3.1 <<il tribunale non può fare a meno di rilevare come l' abbia dimostrato documentalmente (vedasi cassetto previdenziale e comunicazione liquidazione allegati alla memoria di costituzione) di avere liquidato in favore di parte ricorrente nelle more del procedimento la prestazione oggetto del ricorso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nel
CP_ liquidare la prestazione, cioè l' che ha provveduto a farlo solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e comunque oltre i 120 giorni dall'invio della richiesta amministrativa di parte ricorrente previsti dalla normativa in materia (17/4/2024-25/10/2024).
3.2 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D. M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche>>. 4. Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025 interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo il censura la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere Pt_1
e deduce che <
degli arretrati, e non era possibile, dagli elementi probatori emersi nel giudizio, dedurre il contrario>>.
CP_ Il chiede, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli < Pt_1
(sedicimilatrecentosessanta/novantasei) a titolo di ratei maturati della suddetta prestazione, dall'1.04.2022
al 31.10.2024, oltre agli interessi legali sino al soddisfo>>.
6. L'appello è parzialmente fondato.
CP_ L' ha allegato il cassetto previdenziale da cui risulta che con la rata di agosto 2025 è stata erogata la somma di €.18.451,86.
Detratto l'importo corrispondente al rateo pensionistico, gli arretrati corrisposti ammontano a €.16.521,39,
che devono ritenersi comprensivi degli interessi maturati, posto che lo stesso appellante aveva calcolato in
€.16.360,96.
Pertanto, va dichiara la cessazione della materia del contendere (non per le ragioni addotte dal Tribunale ma)
per una circostanza (pagamento arretrati) verificatasi nel corso del presente grado del giudizio.
D'altra parte, in sede di discussione orale, anche l'appellante ha richiesto la declaratoria di intervenuta cessazione (nel corso del giudizio di gravame) della materia del contendere.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Quanto all'entità delle competenze, l'appellante non ha censurato la motivazione addotta dal Tribunale (vd.
punto 3.2) a sostegno della disposta liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari né si è
doluto della misura del compenso. Pertanto, non avendo alcuna incidenza la presente sentenza sul valore della causa e sul pregio dell'opera prestata in primo grado, come valutata dal Tribunale, resta confermata, per le spese di primo grado, la statuizione del primo giudice.
Considerata l'estrema semplicità della questione dibattuta in questa sede, la liquidazione delle spese del presente grado possono essere liquidate nel minimo, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, da
[...]
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 18 dicembre 2024 Pt_1
così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ conferma la statuizione sulle spese del Tribunale e condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €.1.985,00,
oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis