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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 853/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA
Entrambi elettivamente domiciliati a Pisa, Via Giusti, 10 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio a Lari (PI) il giorno 29.5.1999, matrimonio regolarmente s trascritto all'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune- atto n.4 parte II serie A - anno 1999 -
Comune di Lari (PI) - Ufficio 1, dalla cui unione nascevano a Pontedera (PI) due figli, , il Per_1 giorno 9.1.2002, c.f. , ormai maggiorenne, ma ancora non indipendente C.F._3 economicamente, in quanto studentessa universitaria, e , il giorno 17.2.2009, c.f. Per_2 . Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione C.F._4 materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il giorno Parte_1
2.8.1976, c.f. e , nato a [...] il giorno C.F._1 Parte_2
3.10.1969, c.f. , che hanno contratto matrimonio concordatario a Lari C.F._2
(PI) il giorno 29.5.1999, matrimonio regolarmente s trascritto all'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune- atto n.4 parte II serie A - anno 1999 - Comune di Lari (PI) - Ufficio 1;
2 AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con sua Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta a
Cascina (PI), Via Simone da Cascina, 6, di cui DISPONE L'ASSEGNAZIONE alla sig.ra
, con possibilità da parte dei genitori di esercizio separato della responsabilità Parte_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, che lo riguardano;
il padre potrà trascorrere con il figlio minore, alternativamente con la madre, dalla mattina della domenica sino al lunedì mattina, nonché altri due giorni infrasettimanale anche non consecutivi, con possibilità di pernotto. Resta inteso che, stante l'età del ragazzo ed i suoi impegni di studio, i genitori concorderanno le frequentazioni tenuto conto anche delle sue volontà. potrà Per_2 trascorrere con i genitori, durante le vacanze estive, 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con loro entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie potrà invece trascorrere una settimana intera con ognuno di loro e 3 giorni durante quelle pasquali, dovendo essere seguito il principio dell'alternanza, nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio, per le festività civili e religiose dell'anno, nonché per il giorno del compleanno del ragazzo.
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento del figlio minore, nonchè della figlia maggiorenne, un contributo mensile di €.
300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, alla IG.ra Pt_1
ciò entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese
[...] straordinarie che si renderanno necessarie per loro, spese che dovranno essere sempre documentate, per la cui individuazione e per la necessità o meno del previo accordo, essi dovranno far riferimento alle Linee guida CNF del 2017. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenderà affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o altra messaggistica quale ad es WhatsApp;
questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore che dovrà rimborserà la sua quota entro 10 giorni. L'assegno unico universale è percepito per intero dalla IG.ra I coniugi si sono rilasciati reciproco Pt_1 consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé
e per il figlio minore . Per_2
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno;
5 ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Lari (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Lari (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, a Pisa il 31/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 853/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA
Entrambi elettivamente domiciliati a Pisa, Via Giusti, 10 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio a Lari (PI) il giorno 29.5.1999, matrimonio regolarmente s trascritto all'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune- atto n.4 parte II serie A - anno 1999 -
Comune di Lari (PI) - Ufficio 1, dalla cui unione nascevano a Pontedera (PI) due figli, , il Per_1 giorno 9.1.2002, c.f. , ormai maggiorenne, ma ancora non indipendente C.F._3 economicamente, in quanto studentessa universitaria, e , il giorno 17.2.2009, c.f. Per_2 . Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione C.F._4 materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il giorno Parte_1
2.8.1976, c.f. e , nato a [...] il giorno C.F._1 Parte_2
3.10.1969, c.f. , che hanno contratto matrimonio concordatario a Lari C.F._2
(PI) il giorno 29.5.1999, matrimonio regolarmente s trascritto all'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune- atto n.4 parte II serie A - anno 1999 - Comune di Lari (PI) - Ufficio 1;
2 AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con sua Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta a
Cascina (PI), Via Simone da Cascina, 6, di cui DISPONE L'ASSEGNAZIONE alla sig.ra
, con possibilità da parte dei genitori di esercizio separato della responsabilità Parte_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, che lo riguardano;
il padre potrà trascorrere con il figlio minore, alternativamente con la madre, dalla mattina della domenica sino al lunedì mattina, nonché altri due giorni infrasettimanale anche non consecutivi, con possibilità di pernotto. Resta inteso che, stante l'età del ragazzo ed i suoi impegni di studio, i genitori concorderanno le frequentazioni tenuto conto anche delle sue volontà. potrà Per_2 trascorrere con i genitori, durante le vacanze estive, 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con loro entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie potrà invece trascorrere una settimana intera con ognuno di loro e 3 giorni durante quelle pasquali, dovendo essere seguito il principio dell'alternanza, nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio, per le festività civili e religiose dell'anno, nonché per il giorno del compleanno del ragazzo.
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento del figlio minore, nonchè della figlia maggiorenne, un contributo mensile di €.
300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, alla IG.ra Pt_1
ciò entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese
[...] straordinarie che si renderanno necessarie per loro, spese che dovranno essere sempre documentate, per la cui individuazione e per la necessità o meno del previo accordo, essi dovranno far riferimento alle Linee guida CNF del 2017. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenderà affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o altra messaggistica quale ad es WhatsApp;
questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore che dovrà rimborserà la sua quota entro 10 giorni. L'assegno unico universale è percepito per intero dalla IG.ra I coniugi si sono rilasciati reciproco Pt_1 consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé
e per il figlio minore . Per_2
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno;
5 ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Lari (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Lari (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, a Pisa il 31/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;