Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N__2018/2022____ R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
rappr e difeso dagli avv Manno Raimondo e Manno Nicola Parte_1
Antonio
RICORRENTE
Contro
, rappr e difesi ex art Controparte_1 CP_2
417 bis c.p.c. dalle dott.sse Elena Lezzi e Rosa Tanzarella
RESISTENTI
Oggetto: conferimento punteggio graduatorie d' Istituto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.2.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il convenuto chiedendo l' accertamento del proprio CP_1 diritto al punteggio maturato nello svolgimento delle supplenze indicate in ricorso ed effettuate prima della rettifica del punteggio e della risoluzione dell' ultimo contratto a tempo determinato stipulato l'
11.10.2018 con condanna della Pubblica Amministrazione ad attribuirgli tale punteggio.
A fondamento del ricorso il ricorrente assumeva che con domanda del
30.07.2008 aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e d' istituto come assistente amministrativo e assistente tecnico
(personale ATA) con punti 8,60; che negli anni successivi aveva prestato come collaboratore scolastico i seguenti servizi: 1) a.s. 2014/15 dal
24.3.2015 al 24.3.2015 presso Istituto Comprensivo Polo 3 “Don Bosco” -
Nardò; dal 10.4.2015 al 10.4.2015 presso Istituto Comprensivo Polo 2
Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” - Nardò; dal 27.5.2015 al 27.5.2015 presso Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” - Nardò; 2) a.s. 2015/16 dal 19.4.2016 al 15.6.2016 presso Istituto Istruzione Sec. Sup. “Galilei
Costa” - Lecce;
3) a.s. 2016/17 dal 6.4.2017 al 22.6.2017 presso Istituto
Istruzione Sec. Sup. “Galilei Costa” - ; 4) a.s. 2017/18 dal 26.1.2018 CP_2 al 23.2.2018 presso Istituto Comprensivo Polo 1 - Galatina;
dal 19.4.2018 al 30.4.2018 presso Istituto Comprensivo Polo 1 – Galatina;
5) a.s. 2018/19 dal 5.10.2018 al 10.10.2018 presso Controparte_3
; dal 11.10.2018 al 30.1.2019 presso Istituto Tecnico “Grazia Deledda”
[...]
– ; che con nota del 24.1.2019 prot n 780 l' Istituto Tecnico “Grazia CP_2
Deledda”, presso cui all' epoca prestava servizio, comunicava al ricorrente di aver chiesto ai sensi dell' art 7 DM 640/2017 la verifica del suo punteggio e che l' IISS Columella di (scuola capofila nella gestione CP_2 della domanda di inserimento nella graduatoria) aveva decretato la rettifica del suo punteggio relativamente al profilo di collaboratore scolastico da punti 65 a punti 8,55 per cui l' Istituto Deledda aveva proceduto alla risoluzione del contratto stipulato in data 11.10.2017; che la risoluzione del contratto determinava come ulteriore conseguenza la mancata attribuzione del punteggio relativo ai servizi fino a quel momento prestati come risultava dalla graduatoria formulata successivamente alla presentazione della domanda di conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 in cui gli venivano attribuiti punti 8,55 senza alcuna valutazione dei servizi fino a quel momento resi;
che tale mancata attribuzione del punteggio maturato doveva ritenersi illegittima atteso che ai sensi dell' art 1458 c.c. e dell' art 7 co 7 DM 640/2017 la sanzione della mancata attribuzione del punteggio va limitata ai casi di servizio prestato in assenza di titolo di studio o per effetto di dichiarazioni mendaci.
Si è costituito il che ha contestato Controparte_1
l'avvera domanda della quale ha chiesto il rigetto, deducendo la legittimità del comportamento dell' Istituto sulla base dell' art 7 del DM
717/2014.
All'udienza del 8.5.2025 la causa è stata decisa con sentenza la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito, la questione controversa concerne, sostanzialmente, l' accertamento del diritto di parte ricorrente all' attribuzione del punteggio maturato nello svolgimento delle supplenze effettuate prima della rettifica del punteggio e della risoluzione dell' ultimo contratto a tempo determinato stipulato l' 11.10.2018 con l' Istituto Tecnico “Grazia
Deledda”.
Ed invero con nota del 24.1.2019 prot n 780 l' Istituto Tecnico “Grazia
Deledda”, presso cui all' epoca prestava servizio, comunicava al ricorrente di aver chiesto ai sensi dell' art 7 DM 640/2017 la verifica del suo punteggio e che l' IISS Columella di (scuola capofila nella gestione CP_2 della domanda di inserimento nella graduatoria) aveva decretato la rettifica del suo punteggio relativamente al profilo di collaboratore scolastico da punti 65 a punti 8,55 per cui l' Istituto Deledda aveva proceduto alla risoluzione del contratto stipulato in data 11.10.2017.
Il ricorrente lamenta che la risoluzione del contratto aveva determinato come ulteriore conseguenza la mancata attribuzione del punteggio relativo ai servizi fino a quel momento prestati come risultava dalla graduatoria formulata successivamente alla presentazione della domanda di conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 in cui gli venivano attribuiti punti 8,55 senza alcuna valutazione dei servizi fino a quel momento resi evidenziando che tale mancata attribuzione del punteggio maturato doveva ritenersi illegittima atteso che ai sensi dell' art 1458 c.c. e dell' art
7 co 7 DM 640/2017 la sanzione della mancata attribuzione del punteggio va limitata ai casi di servizio prestato in assenza di titolo di studio o per effetto di dichiarazioni mendaci.
Tanto premesso è pacifico tra le parti che il ricorrente con domanda del 30.07.2008 aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie d' istituto e di circolo come “assistente amministrativo” e “assistente tecnico” (personale ATA) con punti 8,60 (come risulta dalla domanda allegata in atti) e che per un errore dell' Amministrazione gli erano stati attribuiti punti 65 in luogo di punti 8,60 dichiarati.
L' art 7 co 6 del DM 717/2014 prevedeva che “In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Tale previsione non è più contemplata nelle successive disposizioni regolamentari quale appunto il DM n.640/2017 secondo cui: “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l' eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l' accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato asl precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” e il DM n.50/2021 secondo cui “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l' eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto … o sulla base di dichiarazioni mendaci…sarà…dichiarato come prestato di fatto e non di diritto…”.
Dalle disposizioni sopra riportate si evince che la sanzione della mancata attribuzione del punteggio per il servizio prestato va limitata alle ipotesi del servizio reso in mancanza del titolo di studio o in conseguenza di dichiarazioni intenzionalmente false o fatte con grave negligenza da parte del dichiarante.
Nella diversa ipotesi in cui l'errore è commesso da una errata valutazione da parte della PA (e non da una dichiarazione inesatta dell' interessato), ferma restando la risoluzione del contratto di lavoro qualora non spettante, la correzione del punteggio non incide sulla validità del servizio prestato atteso che se l'errore è commesso dalla PA e non è imputabile al personale scolastico, questo non può pagarne le conseguenze qualora abbia fatto affidamento su quell'errore.
Ne consegue che L'art. 7, comma 7, del D.M. 640/2017 non consente di rideterminare i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla base di una diversa valutazione degli stessi, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci” (Trib.
Lanciano, sentenza n.82/2021). Considerato che nel caso di specie l' errore nell' attribuzione del punteggio è dipeso da una errata valutazione da parte del CP_1 resistente, va pertanto affermato il diritto di alla Parte_1 valutazione ai fini giuridici ed economici (anche nelle graduatorie di istituto) del punteggio maturato nello svolgimento delle supplenze indicate in ricorso ed effettuate prima della rettifica del punteggio e della risoluzione dell' ultimo contratto a tempo determinato stipulato l'
11.10.2018 con l' istituto Tecnico “Grazia Deledda” con condanna della
Pubblica Amministrazione ad attribuirgli tale punteggio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando su ricorso proposto in data 17.2.2022 da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2 così decide:
- Dichiara il diritto di al punteggio maturato nello Parte_1 svolgimento delle supplenze indicate in ricorso ed effettuate prima della rettifica del punteggio e della risoluzione dell' ultimo contratto a tempo determinato stipulato l' 11.10.2018 con l' Istituto
Tecnico “Grazia Deledda” e condanna la Pubblica Amministrazione resistente ad attribuirgli tale punteggio.
- condanna la Pubblica Amministrazione resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro
2.000,00 oltre spese generali CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratori costituiti di parte ricorrente.
Lecce 8.5.2025
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Costa