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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3925/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3925/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.01.1960, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Como presso il cui studio, sito in
LL di BI (Na) alla Via Roma n.106, elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
20.06.1957 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco RU e GI BO, presso il cui studio, sito in TO del CO (NA) alla via Cimaglia 46, elettivamente domicilia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025: “l'avv. Como si riporta alle osservazioni del proprio ctp e alle osservazioni formulate nelle precedenti note di trattazione scritta, insistendo per la convocazione del consulente a chiarimenti con un indirizzo del giudicante sulle norme da applicare. L'avv. RU e l'avv. BO si riportano alle proprie difese evidenziano che la ctu non contiene incongruenze con riguardo al valore del bene dell'attore rispetto alla sua attuale
1 destinazione;
chiedono pertanto che la causa sia decisa assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
L'avv. Como in subordine si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c..
I difensori, in ogni caso, concludono chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, , evocava in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la convenuta, per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Piaccia all'On.le Tribunale adito di annullare e privare di effetti le due donazioni disposte con atto del 30 maggio 2006 per notar di Napoli rep. Persona_1
166106 racc. 27570 a favore dei contendenti o quella sola che sarà ritenuta invalida in quanto quella a favore dell'attore ha avuto per oggetto manufatti edilizi abusivi o comunque perché quella disposta a favore della convenuta è lesiva della quota di riserva dell'attore, quale erede necessario, visto che lo stesso con la donazione in suo favore ha ricevuto meno di un terzo dell'intero patrimonio del padre sig. e per l'effetto voglia dichiarare che i Persona_2 beni oggetto delle donazioni invalidate vengano attribuiti in parti uguali ai due figli Pt_1
e quali unici eredi legittimi, con assegnazione di quote di proprietà
[...] CP_1 individuali a seguito di scioglimento della comunione ereditaria. 2) In via subordinata perché il Tribunale Ordinario di TO Annunziata voglia quanto meno invalidare la donazione disposta a favore della convenuta perché ha leso la quota di riserva dell'attore e voglia effettuare la ricostruzione dell'asse ereditario da devolvere in successione legittima nel rispetto della quota a favore dell'attore pari ad 1/3 dell'intero patrimonio di Persona_2 formando due quote di pari valore per i beni urbani e considerando già di pari valore le disposizioni fatte ad ognuno dei figli delle piccole zonette di terreno ed invece invalida per eccedenza quella di per essere costituita da un bene urbano di valore molto CP_1 superiore a quello ricevuto da e quindi per aver leso la quota di erede Parte_1 necessario dell'attore, in modo da ricostituire la quota necessaria di eredità di Pt_1
anche imputando la donazione ricevuta da quest'ultimo attraverso l'acquisto del
[...] cespite urbano, tenuto conto del suo scarsissimo valore per l'abusività edilizia del cespite urbano ed assegnare quote di proprietà individuali a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria. 3) In via ancora più subordinata ove l'adito Tribunale non ritenesse affette da invalidità né totale né parziale per gli indicati vizi le due donazioni disposte a favore dei fratelli , voglia comunque ritenere lesa la quota indisponibile dell'attore pari ad Pt_1
1/3 dell'intero patrimonio, anche considerando l'assegnazione per donazione della disponibile in favore della convenuta, condannando quest'ultima a rifondere all'attore la differenza in
2 denaro tra quanto avrebbe potuto ottenere e quanto in più ha ricevuto a detrimento della quota di riserva del fratello. 4) In via ancora più gradata ove l'adito Tribunale non ritenesse di condannare la convenuta a rifondere la predetta differenza in denaro, dovrà dichiarare la divisibilità dei beni urbani pervenuti ad ella convenuta o anche di tutti quelli formanti prima il patrimonio e poi l'asse ereditario di disponendone l'attribuzione ai Persona_2 contendenti di quote individuali di proprietà a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto della quota di riserva dell'attore o anche disponendo la vendita di tutti
o parte di tali beni oggetto prima di donazione e poi oggetto di successione legittima, ove gli stessi risultassero non divisibili, in modo da ricavare dalla loro vendita l'importo da distribuire in parti uguali o in proporzione delle quote spettanti ad ognuno degli eredi. In ogni caso il
Tribunale dovrà, al fine di ricostruire la quota di erede necessario dell'attore, disporre
l'apertura della successione legittima, lo scioglimento dei beni ereditari totalmente o di quelli soli utili a rendere ottenibile da parte dell'attore la sua quota necessaria pari ad 1/3 dell'intera consistenza immobiliare di disponendo lo scioglimento della comunione Persona_2 ereditaria con attribuzione delle quote di proprietà individuali spettanti in virtù di successione legittima a ciascuno dei contendenti.”
A fondamento della domanda l'attore premetteva di essere fratello della convenuta CP_1
entrambi figli del sig. , nato a [...] il [...], deceduto
[...] Persona_2 in TO del CO il 18 gennaio 2014 senza alcun testamento;
che, il sig. Persona_2 aveva disposto dell'intero suo patrimonio in vita con atto di donazione del 30 maggio 2006 per notar di Napoli (Rep. 166106; Racc. 27570) in favore dei due figli, con il quale Persona_1 aveva trasferito al figlio , con riserva per sé dell'usufrutto vita sua natural Parte_1 durante ed in favore del coniuge in caso di sopravvivenza, la nuda proprietà Controparte_2 delle seguenti porzioni immobiliari site in TO del CO alla Traversa Privata Santa Teresa
n. 21 già n. 27: a) appezzamento di terreno della estensione di are 21,87 (are ventuno e centiare ottantasette) circa confinante con viale particella 390, con fabbricato ed area annessa particella
405, con fabbricato ed area annessa particella - 1687, con striscia di terreno particella 1685 destinata a viale, con fondo particella 1686, con fondo particella 1002 e con fondo particella
1501; individuato nel NCT di detto comune al foglio 10: -particella 1688, are 00 ca 42, area rurale;
-particella 1677, vigneto di classe 2, are 05 ca 91, R.D. Euro 11,45 R.A, Euro 6,10; - particella 1681, vigneto di classe 2, are 05 ca 61, R.D. Euro 10,86 R.A. EURO 5,79; - particella
1684, vigneto di classe 2, are 08 ca 66, R.D. Euro 16,77 R.A. Euro 8,95 -particella 950, vigneto di classe 2, are 01 ca 27, R.D. Euro 2,46 R.A. Euro 1,31; b) locale destinato di fatto ad abitazione al piano terra alla via Traversa Privata Santa Teresa n. 21, già 27, di vani quattro oltre accessori
3 con annessa terrazza a livello, nonché cantina al piano interrato di mq 48 (quarantotto) circa;
il tutto confinante con traversa privata , con cassa scala sub 3 e con area cortilizia sub 1 Parte_2 particella 1687. Riportati nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 10, via Traversa S. Teresa n.
37. Per questo cespite, l'attore precisava che era pendente domanda di condono edilizio ex L.
47/85 perché originariamente e legalmente avente destinazione a deposito/stalla e fatto oggetto di lavori edilizi abusivi da parte del dante causa, il quale nel 1986 inoltrava domanda di condono edilizio ex L. 47/85. Tali cespiti urbani sono così accatastati: -particella 405 sub 5 e particella
1687 sub 2( aggraffate) piano T, categoria A/3 classe 1, vani 6,5 Rendita Euro 453,19 il locale adibito ad abitazione;
-particella 405, sub 7, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq 48 Rendita-
Euro 121,47 la cantina;
c) nonché i diritti proporzionali dallo stesso donante vantati sulle corti particelle –1643,1644 e 1640 e sulla striscia di terreno particella 390 costituente il viale di accesso che si diparte dalla via privata S. Teresa e giunge fino al fondo particella 951; il tutto confinante con detta traversa, con fabbricato particella 405, con detto fondo donato a Pt_1
, con fondo particella 1501, con fondo particella 951 e con fondi particelle 955,954,953
[...]
e 952- ed individuati nel N.C.T. al foglio 10, particelle 1643 ca 31, 1644 ca 40- 1640 ca 0,5 e
390, vigneto classe 2 are 04 ca 00, R.D. Euro 7,75 e R.A. Euro 4,13; d) la giusta metà della striscia di terreno destinata a viale di ca 66 confinante con area annessa al fabbricato particella
1687, con il fondo donato a particelle 1680, 1683 e 1686 e con fondo innanzi CP_1 donato a particelle 1684, 1681 e 1677 riportato nel N.C.T. al foglio 10 Parte_1 particella 1685 ca 66.
Con lo stesso atto notarile il sig. donava alla figlia la nuda Persona_2 CP_1 proprietà, riservando per sé l'usufrutto vita sua natural durante ed in caso di sopravvivenza in favore del coniuge , delle seguenti unità immobiliari site in TO del CO Controparte_2 alla Traversa priva S. Teresa n. 27: a) appezzamento di terreno di are 4,66 (are quattro e centiare sessantasei) confinante con area cortilizia annessa al fabbricato particella 1687, con fondo di particelle 1000 e 1001, con fondo particella 1684 e con viale comune, particella 1685; riportato nel NCT di detto Comune al foglio 10; -particella 1685, riportata nel NCT di detto comune al foglio 10; -particella 1680, vigneto classe 2, are 00 ca 87 R.D. Euro 1,68 R.A 0,90; -particella
1683, vigneto di classe 2, are 03 ca 23, r.D, Euro 6,26 R.A 3,34; - particella 1686, vigneto classe
2, are 00 ca 56, R.D. Euro 1,08 R.A. Euro 0,58; b) abitazione sviluppantesi su due livelli, con annessa area cortilizia particella 1687 sub 1 e sovrastante lastrico solare di copertura in verticale, con accesso sia dalla scala che si diparte dalla corte esclusiva (particella 1687 sub1) sia dalla scala del vecchio fabbricato particella 405, che si diparte dalla corte comune particella
1644, composta di vani cinque oltre accessori, confinante con traversa privata , con Parte_2
4 area cortilizia particella 397, con fondo particella 1000, con il fondo di cui innanzi particella
1680 e viale particella 1685 e con fondo particelle 1677 e 1688, nonché locale box al piano terra di mq 34 (trentaquattro) circa confinante con detta circostante area cortilizia particella
1687; il tutto riportato nel NCEU di detto comune al foglio 10; I cespiti urbani sono così accatastati: -particella 405, sub 6 e particella 1687 sub 3, traversa S. Teresa n.37 piano T 1-2 categoria A/3, classe 2, vani 8, Rendita Euro 661,06, l'abitazione; -particella 1687, sub 1, la corte annessa;
-particella 1687, sub 4, traversa S. Teresa n. 37 piano T, categoria C/6, classe 5, mq 34, Rendita Euro 117,65, il locale box. c) i diritti proporzionali dallo stesso vantati sulle corti particelle 1643-1644 e 1640; il tutto confinante con detta traversa, con fabbricato particella
405, con detto fondo donato a particella 1677, con detto viale particella 390 e Parte_1 con fondo particella 952, ed individuata nel NCT al foglio 10, particelle 1643 ca 31, 1644 ca
40, 1640 ca 0,5 -altresì la giusta metà della striscia di terreno destinata a viale di accesso ca 66 confinante con area annessa al fabbricato particella 1687, con il fondo innanzi donato a CP_1
particelle 1680, 1683 e 1686 e con fondo innanzi indicato donato a
[...] Parte_1 particelle 1684, 1681 e 1677, riportato nel NCT al foglio 10, particella 1685 ca 66.
Rappresentava che parte preponderante della disposizione gratuita era costituita dai due edifici, di assai diverso valore commerciale, perché molto più consistente quello donato alla sig.ra totalmente legittimo sul piano urbanistico edilizio e con sola pendenza di condono per CP_1 il box auto, mentre quello donato all'attore di ridotta consistenza e di scarso valore commerciale in quanto totalmente abusivo quanto alla destinazione d'uso abitativo, realizzata solo di fatto ma non di diritto perché classificato locale deposito/stalla e, in ogni caso, di limitato valore quand'anche fosse rilasciata la sanatoria edilizia.
Poiché le due quote oggetto delle due donazioni avevano diverso valore, riteneva l'attore che il donante aveva ritenuto di preservare i diritti della figlia disponendo che la donazione in CP_1 suo favore fosse effettuata in conto legittima e per il supero in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione.
Aggiungeva che la sorella non aveva ottemperato all'onere che costituiva il motivo CP_1 determinante che aveva indotto il padre all'atto di liberalità, poiché la stessa aveva lasciato all'istante la maggioranza delle attività necessarie al sostentamento del padre.
Tanto premesso in fatto, concludeva che la donazione doveva dirsi lesiva della quota di legittima dell'istante in quanto, volendo considerare a titolo di collazione i beni ottenuti,
l'istante aveva ricevuto una porzione di eredità inferiore ad 1/3 dell'intero asse patrimoniale, con lesione della sua quota di legittimario. Infatti, i beni donati alla sig.ra CP_1 superavano, a suo dire, di molto il valore di quelli assegnati all'istante come rilevato dalla
5 perizia tecnica di stima di parte allegata in atti, dalla quale si evinceva che tra le due quote vi era una differenza di € 233.610,50, sicché l'istante aveva subito la lesione della sua quota di erede necessario, ricevendo ben di valore pari ad euro 109.665,00, mentre la sorella aveva ricevuto beni aventi un valore di euro 343.275,50.
Aggiungeva, inoltre, che poiché allo stato la consistenza dell'immobile urbano della convenuta non coincideva con quello preesistente, perché risultava essere stato realizzato abusivamente dalla convenuta un vano con servizio igienico ed annesso all'appartamento parte della loggia esterna, chiedeva disporre la preventiva demolizione di tali porzioni immobiliari perché
l'abusività dei lavori era causa della incommerciabilità dell'intero cespite.
L'attore, dunque, dopo aver reclamato alla convenuta con nota scritta la lesione della sua quota di riserva, successivamente, proponeva istanza di mediazione innanzi all'Organismo di mediazione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TO Annunziata che si concludeva con esito negativo.
1.2. In data 25.11.2020, si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta, la CP_1 quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art.163 n.4 c.p.c. stante la genericità e la contraddittorietà della domanda attorea.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di riduzione posto che le risultanze della consulenza tecnica di parte, posta come supporto per suffragare la presunta lesione di legittima, ancoravano la stima degli immobili ai valori di mercato del borsino 2019 laddove, ai fini della richiesta attorea di nullità totale o parziale delle donazioni, occorreva ancorarsi all'anno dell'atto di donazione ovvero l'anno 2006; parimenti ai fini di un eventuale riscontro di lesione di legittima.
In merito alla domanda di riduzione della donazione perché eccedente la quota spettante all'attore pari ad 1/3 dell'asse ereditario, precisava che, con l'atto di donazione del 30.05.2006 per Notaio di Napoli, nel disporre le donazioni all'art. 4 si precisava che: “Le Persona_1 donazioni vengono effettuate in conto di legittima e per il supero eventuale in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione”; pertanto, il rafforzamento dell'attribuzione patrimoniale del donatario, espressa nella clausola di dispensa, riguardava entrambi i donatari,
e e non solo la convenuta e, stante la natura negoziale dell'atto di donazione Pt_1 CP_1 era stata volontariamente accettata dallo stesso attore.
Eccepiva, dunque, la assoluta infondatezza ed inammissibilità di ogni avversa richiesta in tal proposito.
Quanto, invece, ai beni ed alla regolarità urbanistica degli immobili oggetto di donazione, deduceva che la contestata diversità di valori delle quote dei donatari, sollevata dalla parte
6 attrice, non trovava alcuna corrispondenza concreta come rilevato dalla consulenza di parte;
che, sul piano urbanistico-edilizio, come risultava agli atti, il de cuius Persona_2 relativamente al preesistente edificio di cui alla p.lla 405 (una tipica casa colonica vesuviana in muratura portante di tufo misto a pietra vulcanica di remota costruzione su due livelli con sottostante cantina al quale fu addossato lungo lo spigolo Nord/Est il fabbricato di cui alla p.lla
1687) ottenne dal Sindaco del Comune di TO del CO regolare Nulla Osta per Esecuzione
Lavori Edili il 15/05/1963 (Pratica N. 1631/1963) per l'edificazione ex novo, previa domanda
Prot. 3815 del 11/02/1963, nonché l'Abitabilità il 16/07/1964.
Diversamente da come asseriva controparte, si ricavava dalla documentazione allegata, il cambio di destinazione d'uso e fusione del locale stalla/deposito ubicato al piano terra dell'ala
Sud/Ovest della p.lla 405 (già sub 3) per il quale venne presentata dal de cuius domanda di concessione in sanatoria Comune di TO del CO ai sensi della L. 47/85 prot. 41439 del
23/04/1986 definita – in data successiva alla donazione del 30/06/2006 – con rilascio di relativo provvedimento abilitativo n. 1359 del 15/01/2010 in favore del donatario, sig. , Parte_1 da parte del di TO del CO Controparte_3
(Na).
Sempre diversamente da come asserito da controparte, si ricavava dalla documentazione allegata, il rilascio da parte del Comune di TO del CO del provvedimento abilitativo numero 1328 del 18.12.2009 in favore della donataria (protocollo 89633/6818 CP_1 del 27.09.1986) relativamente all'immobile box auto identificato alla p.lla 1687, sub 4, p.t., ctg.
C/6, locale box di mq 34 lordi.
Pertanto, in riferimento alla particella 405, assegnata a , la dedotta natura Parte_1 abusiva della stessa, motivo per la parte attrice di una presunta valutazione a ribasso del suddetto bene, così come dedotta dall'attore, e conseguentemente di una sproporzione delle quote dei donatari e per l'effetto della contestata lesione di legittima della quota dell'attore, così come la presunta abusività del box auto assegnata in quota alla convenuta, non trovavano riscontro.
Pertanto, alcuna lesione di legittima doveva ritenersi sussistente calcolando l'asse totale di €
519.118,20 e la quota di legittima pari ad € 173.039,40 posto che, le due quote ricevute in donazione dai figli dovevano dirsi del tutto similari, discostandosi di appena € 30.959,40.
Infine, circa la presunta mancata assistenza morale e materiale della parte convenuta nei confronti del de cuius, , deduceva che, parte attrice non aveva allegato Persona_2 elementi tali da configurare un presunto inadempimento di carattere morale/assistenziale e che,
7 in ogni caso, alcuna condotta commissiva o omissiva della donataria convenuta si ravvisava avverso il padre donante.
In via riconvenzionale deduceva che, nel corso del periodo intercorrente tra dalla data delle donazioni (anno 2006) all'attualità la convenuta aveva effettuato lavori di CP_1 riammodernamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili ricevuti in donazione, consistiti in particolare nel rifacimento delle facciate esterne del fabbricato (quanto meno in relazione alla quota di proprietà), nella creazione di una controsoffittatura all'interno dell'appartamento, di cornici di gesso nei locali corridoio e camera da letto, nella tinteggiatura interna dell'appartamento, nella manutenzione straordinaria della scala di accesso esterna, nel rifacimento delle ringhiere, dei correnti di marmo, dei gradini di marmo, dei pavimenti del ballatoio ed altre opere non menzionate in quanto effettuate in economia.
Le predette opere avevano rappresentato un miglioramento dei beni immobili ricevuti in donazione dalla odierna convenuta;
le stesse quantificabili – in difetto di specifiche fatture e documenti contabili – in € 29.500,00 circa (così come da computo metrico redatto dal ctp rappresentavano la stima dei costi sostenuti dalla donataria per la Per_3 CP_1 ristrutturazione interna/esterna dell'unità immobiliare ricevuta in donazione nel periodo successivo alla predetta donazione. Di tali costi, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale il rimborso nei confronti del germano/attore/donatario , ove ritenute Parte_1 nulle/annullabili le donazioni.
Aggiungeva, inoltre, che il de cuius, , intratteneva presso la Banca di Credito Persona_2
Popolare un rapporto di conto corrente (n.1090949) estinto in data 30 marzo 2017. Evidenziava una serie di operazioni e di movimentazioni di conto corrente, per un ammontare complessivo di € 57.511,27, effettuate dall'attore che si palesavano come operazioni affette da nullità e comunque lesive della quota spettante alla comparente in quanto rientrate nel CP_1 patrimonio esclusivo dell'attore con esclusione della di lei sorella.
Tanto dedotto ed eccepito, la convenuta chiedeva all'intestato Tribunale: “In via preliminare di
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc in combinato disposto con l'art.163
n.4 cpc;
nel merito, 2) rigettare le domande attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) dichiarare le donazioni del de cuius legittime e regolari;
4) dichiarare Persona_2 congrue e proporzionate le quote dei donatari, e;
5) dichiarare Pt_1 CP_1
l'inammissibilità o, in via gradata, l'infondatezza della domanda di riduzione e, in via ancora gradata, ove ritenuta ammissibile e fondata, disporre l'accertamento della lesione di legittima valutando tutto il donato indicato e provato in corso di causa e disponendo la riduzione partendo dagli atti di liberalità più recenti non lesa la quota di legittima di Pt_1
8 Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice ritenesse le donazioni nulle, parzialmente e/o integralmente 6) dichiarare aperta la successione legittima del de cuius;
7) Persona_2 per l'effetto procedere, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, alla formazione della massa ereditaria di tutti i beni appartenenti al de cuius , cui vanno riuniti i Persona_2 beni mobili di cui il de cuius ha disposto a titolo di donazione, direttamente o indirettamente, nonché i frutti, le rendite e gli interessi;
8) all'uopo, in accoglimento alla domanda riconvenzionale spiegata, condannare il donatario a rendere il conto della Parte_1 gestione relativamente alle operazioni e movimentazioni di conto indicate, con i provvedimenti
e pagamenti conseguenti, oltre interessi e svalutazione;
9) ulteriormente, in accoglimento alla domanda riconvenzionale spiegata, tener conto, in sede di valutazione di quote, dell'incremento del valore apportata dalla donataria per i lavori di CP_1 riammodernamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili quantificabili in €.
29.500,00 circa o in un diverso ammontare che il Giudice riterrà congruo all'esito di consulenza tecnica che si chiede sin da ora;
10) si chiede altresì la condanna per lite temeraria ex art. 96, 3° comma c.p.c. stante la responsabilità oggettiva dell'attore introitando un giudizio in maniera pretestuosa stante i motivi manifestamente infondati;
11) vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva con attribuzione ai procuratori antistatari.”
1.3. Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa e assunta la prova orale con l'escussione dei testi e , per parte attrice, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , per parte convenuta, il G.I. disponeva c.t.u. e nominava a tale scopo l'ing. Parte_3
in data 12.09.2025, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, Persona_4 preso atto del deposito della consulenza, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.05.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione al Collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
1.4. In via preliminare, va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa di parte convenuta relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art.163
n.4 c.p.c. posto che l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha agevolmente consentito a di apprestare la propria linea difensiva, come si CP_1 evince dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta in cui la parte si è difesa nel merito contestando le allegazioni e deduzioni dell'istante e avanzando, altresì, domanda riconvenzionale.
1.5. Venendo, ora, al merito della questione, è opportuno analizzare la domanda di riduzione proposta dall'attore.
9 Si premette che eredi legittimari del de cuius sono i suoi due figli, e Parte_1 CP_1
Pertanto, trova applicazione l'art. 537 co. 2 c.c., secondo cui, quando ci sono più figli,
[...]
è loro riservata la metà del matrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Al fine, poi, di verificare se vi sia stata lesione della quota di legittima vantata dall'attore, occorre procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario della de cuius, da valutare al momento dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui essa ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
In base alle allegazioni delle parti, il de cuius aveva disposto di tutti i suoi beni con gli atti di donazione in contestazione in favore dei due figli, riservandosi esclusivamente il diritto di usufrutto sugli immobili donati. Pertanto, non vi è relictum.
Neppure, in base alle allegazioni delle parti, risultano debiti.
Quanto, invece, al donatum, come detto, il de cuius ha realizzato in favore dei figli Pt_1
e delle liberalità con atto di donazione del 30 maggio 2006 per Notaio
[...] CP_1 di Napoli (Rep. n.166106; Racc. n.27570). Persona_1
Al riguardo, il c.t.u. ha ricostruito il valore del donatum al momento di apertura della successione del de cuius (ovvero alla sua morte) con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico. Si rimanda, dunque, al Paragrafo 4.2. della relazione (cfr. pag. 18 – 24), ove il valore complessivo dei beni – beni di cui ai § 4.2.2 (stima fabbricati) e § 4.2.3 (stima terreni) –
è stato determinato in euro 611.732,87 ovvero euro 603.195,21 per i fabbricati + euro 8.537,66 per i terreni.
Ciò posto, alcuna lesione della quota di legittima spettante all'istante si è Parte_1 configurata nel caso di specie.
Infatti, sulla somma di euro 611.732,87 va calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile.
Ai sensi dell'art. 537 co. 2, c.c., la quota riservata a favore dei figli è pari a 2/3 ovvero pari ad euro 407.821,92, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, mentre la quota disponibile è pari ad euro 203.910,95
Dunque, la quota di legittima spettante a ciascun figlio è pari ad euro 203.910,96.
10 Allora, avendo i beni donati dal de cuius a (appezzamento di terreno di are 21 Parte_1
e c.a. 87, valore stimato € 6.867,18; unità abitativa al P.T. con terrazzo a livello, Fg. 10, P.lle
405/5 e 1687/2, e cantina al piano S1 (primo piano sotto strada), Fg.10, P.lla 405/7, valore stimato € 196.955,46; giusta metà della striscia di terreno, in N.C.T. al foglio 10 p.lla 1685, ca
66, destinata a viale comune, valore stimato € 103,62) un valore pari ad euro 203.926,26 e quelli donati a (appezzamento di terreno di are 4 e c.a.66, valore stimato € CP_1
1.463,24; unità abitativa al P.T., 1° e 2° con terrazzo a livello, Fg. 10, P.lle 405/6 e 1687/3, con area cortilizia esclusiva, valore stimato € 363.739,75; box garage di mq 34,00 in NCTU al
Fg.10, P.lla 1687/4, valore stimato € 42.500,00; giusta metà della striscia di terreno, in N.C.T. al foglio 10 p.lla 1685, c.a. 66, destinata a viale comune, valore stimato € 103,62) un valore pari ad euro 407.806,61, alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attore sussiste.
Inoltre, va evidenziato che le donazioni ai germani , per espressa previsione del donante, Pt_1 avvenivano in conto legittima e per il supero in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione, testualmente si legge: “Art. 4 – Possesso: “Le donazioni vengono effettuate in conto legittima e per il supero eventuale in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione e con l'onere a carico di ciascuna parte donataria di assistere ed accudire entrambi i genitori donanti ed altresì con il mantenimento in caso di bisogno vita natural durante.” Pertanto, ferma l'insussistenza della lesione della quota di legittima spettante all'istante, l'eventuale differenza di valore della donazione in favore della convenuta CP_1 trova, in ogni caso, copertura nella quota disponibile.
[...]
Quanto, poi, alle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici di parte attrice relative al criterio di stima adottato, è possibile fare proprie le indicazioni fornite dall'ausiliario in risposta alle stesse. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito: “I parametri e i coefficienti di differenziazione/merito, definiti dal CTU, sono alternativi a quelli indicati nel Documento dell'Agenzia e già tengono conto della diversa altezza di piano dei due cespiti avendone considerato le differenze in relazione alla panoramicità, luminosità, soggezione e servitù, tutte direttamente correlate alla differente altezza di piano dei due immobili. Ne deriva che con
l'applicazione dei coefficienti operata dai CC.TT.P. nel loro calcolo, quello di piano come previsto dalla formula dell'Agenzia Entrate e quelli utilizzati dal CTU, si perviene ad un risultato falsato e artefatto, perché quelli del CTU già tengono conto delle variazioni delle caratteristiche degli immobili correlate alla differente altezza di piano, suddivisi in parametri di maggiore dettaglio, questi ultimi utilizzati per fare una stima puntuale del più probabile valore di mercato, laddove, invece, le istruzioni dell'Agenzia limitano i coefficienti di
11 merito/differenziazione al taglio dell'immobile, al livello di piano e alla categoria catastale.”
(cfr. pag. 52 della relazione tecnica).
È da aggiungersi, inoltre, che anche a volere considerare i 'valori normali', ottenuti applicando la formula dell'Agenzia Entrate e i correlati coefficienti, nel caso di specie, non si avrebbe, in ogni caso, lesione della quota di legittima, come ampiamente dimostrato dal C.T.U. a pag. 53 della relazione, alla quale si rimanda.
Va, inoltre, considerato che parte attrice ha, altresì, asserito che le donazioni realizzate dal de cuius sono comunque affette da nullità in quanto aventi ad oggetto beni abusivi o che comunque il c.t.u. non avrebbe valutato il carattere abusivo dei beni, rilevante ai fini del deprezzamento dei beni e, dunque, del calcolo del valore della quota di legittima e della lesione asseritamente patita dall'attore.
In particolare, l'attore ha dedotto l'inefficacia del titolo edilizio in sanatoria n. 1359 del
15/01/2010, rilasciato dal Comune di TO del CO per l'immobile oggetto di donazione in proprio favore, in quanto carente del parere paesaggistico da parte della Sovrintendenza come previsto dall'art. 2 comma 43 e 44 della Legge 662/96 e s.m.i.
Al riguardo, è sufficiente richiamare gli accertamenti espletati dall'ausiliario ai fini della verifica dello stato e del valore dei beni all'epoca dell'apertura della successione, prodromici alla verifica della quota di legittima e di quella disponibile.
In particolare, il nominato C.T.U. al Paragrafo 4.2.1 rubricato “Situazione giuridico amministrativa dei beni al 19 gennaio 2015 (apertura successione)” ha accertato che: “Dagli atti di causa e da quanto si è potuto accertare presso l'UTC di TO del CO risulta che
l'abitazione su due livelli, piano terra e primo, identificata in Catasto al Fg.10 P.lla 405 sub 6
e P.lla 1687 sub 3 era certamente legittima sotto il profilo edilizio/urbanistico all'epoca della donazione (maggio 2006) e dell'apertura della successione (gennaio 2015), in quanto composta da una parte edificata prima del 1942, epoca in cui non era prescritta la preventiva licenza edilizia, e da una parte realizzata in adiacenza e in ampliamento ad essa, giusta Nulla
Osta sindacale n°1631 del 15 maggio 1963, ultimata in data 11 luglio 1964, com'è attestato dall'Autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco di TO del CO il 16.07.1964 [cfr.
All.ti 04 e 05] . Dai medesimi atti di causa e da quelli estratti dalla pratica di condono ex lege
47/85 presso l'UTC di TO del CO si ricava che la trasformazione in abitazione dei locali
a piano terra, già destinati a stalla/deposito nella pratica edilizia dell'ampliamento di cui al
Nulla Osta sindacale n°1631/1963, era stata ultimata nell'anno 1966, come è attestato nella documentazione componente l'istanza di condono presentata dal defunto in Persona_2 data 23.04.1986, prot. 041439–prot. uff. urbanistica 9103 del 24.04.1986. Pertanto, anche tale
12 attività edilizia, eseguita in area esterna al centro abitato, si è compiuta in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765 che estese l'obbligo della licenza edilizia per ogni attività edilizia da eseguire nel territorio comunale. A parere del Ctu, quindi, non si era concretizzato illecito urbanistico/edilizio con il mutamento della destinazione d'uso in abitazione dei locali stalla/deposito operato dal de cuius essendo stati i lavori di trasformazione ultimati nell'anno 1966. Ciò non di meno, il defunto sig. Persona_2 proprietario, in data 23.04.1986, prot. 41439 presentò istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47 per l'intervento di mutamento della destinazione d'uso. A seguito di ciò in data 15 gennaio 2010 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di TO del
CO (NA) rilasciava a , divenuto nel frattempo nudo proprietario in virtù Parte_1 dell'atto di donazione rep.n.166106 del 30.05.2006, a rogito del notaio , “Titolo Persona_1
Abilitativo Edilizio in Sanatoria” n°1359, del 15.01.2010, riversato nella produzione del
Convenuto e comunque rimesso in copia come All.06 alle presenti note” (cfr. pag. 24 e 25 della relazione tecnica).
Ulteriore doglianza attiene alla dedotta inefficacia e invalidità del titolo edilizio in sanatoria richiamato (n.1359 del 15.01.2010) in quanto rilasciato in violazione dell'art.32 della legge
47/85 che imporrebbe il parere della Soprintendenza B.A.C. di Napoli e provincia, trattandosi di opere ricadenti in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 giusta D.M. 20 gennaio 1964 (vincolo paesaggistico indiretto e di insieme) e perché rilasciato in violazione della LRC n.21/2003 che imporrebbe il divieto di rilascio anche dei titoli edilizi in sanatoria di cui alla legge 47/85 e legge 724/94 per immobili abusivi ricadenti in aree vesuviane a rischio vulcanico.
A tal proposito si osserva che, la dedotta inefficacia e invalidità del titolo edilizio richiamato non rileva ai fini del presente giudizio posto che, il provvedimento de quo, non è stato impugnato nei termini e modi di legge, ed in relazione allo stesso, il consulente tecnico, nel corso dell'accesso eseguito presso il Comune di TO del CO, non ha rinvenuto atti emanati in autotutela per il suo annullamento;
precisando altresì che: “Al riguardo, poi, è opportuno segnalare che, a partire dal dicembre del 2019, il divieto di rilascio di titoli edilizi in sanatoria, di cui alla L.47/83 e L.724/94, è stato rimosso con l'art.3, c.5, lett.b) L.R.C. n.26 del 4.12.2019,
e in continuità dall'art.5, c.1, lett.c) della L.R.C. n.6 del 12.03.2020, anche per immobili abusivi
a destinazione residenziale ricadenti nelle aree a rischio vulcanico” (cfr. pag. 56 della relazione tecnica).
Alle stesse conclusioni l'ausiliario è pervenuto rispetto al box auto donato alla convenuta, in relazione al quale è dato leggere: “Parimenti, va ritenuto sanato anche il box-garage realizzato
13 senza titolo, individuato nel NCU al Fg.10, P.lla 1687 sub 4, a seguito di altra istanza di sanatoria presentata dal de cuius in data 27.09.1986, prot. 89633, in forza Persona_2 del rilascio del “Titolo Abilitativo Edilizio in Sanatoria” n°1328 in data 18.12.2009, in testa alla sig.ra , nel frattempo divenuta nuda proprietaria in virtù della sopra CP_1 richiamata donazione del 30.05.2006 Anche detto titolo è stato riversato in atti dalla Parte convenuta e riproposto come All. 07 alle presenti note. In conclusione, va affermata la commerciabilità al 2015 dei fabbricati.” (cfr. pag. 24 e 25 della relazione tecnica).
Pertanto, le domanda proposte dall'attore vanno integralmente rigettate con assorbimento di tutte le ulteriori pretese avanzate in via conseguenziale.
1.6. Passando ad analizzare le domande riconvenzionali proposta dalla convenuta, nella comparsa di costituzione , “nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice ritenesse CP_1 le donazioni nulle, parzialmente e/o integralmente”, ha chiesto di “tener conto, in sede di valutazione di quote, dell'incremento del valore apportata dalla donataria per CP_1
i lavori di riammodernamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili” oggetto della disposizione in proprio favore”. È evidente, dunque, che detta domanda è subordinata alla declaratoria di inefficacia e/o invalidità delle donazioni sulla scorta della domanda spiegata dall'attore in via principale. Ne consegue che, dovendo disattendere le richieste dell'attore, la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta è assorbita.
Alle medesime conclusioni si addiviene rispetto alla domanda con cui, sempre in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda di inefficacia/nullità delle donazioni, la convenuta ha chiesto di “condannare il donatario a rendere il Parte_1 conto della gestione relativamente alle operazioni e movimentazioni di conto indicate, con i provvedimenti e pagamenti conseguenti, oltre interessi e svalutazione”.
1.7. Va, infine, disattesa la domanda avanzata da parte convenuta volta alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
A tal riguardo si osserva che, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui: “Affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non
è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza
14 ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez.
VIII, 13/02/2020, n.679).
Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, parte convenuta non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica. Dunque, la domanda va rigettata e alcuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM
55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del supplemento di quota in contestazione richiesto dall'attore), applicando i parametri minimi in ragione del carattere essenzialmente documentale della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore, , nei confronti della convenuta, Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande avanzate dall'attore;
2) dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_1 si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco
RU e GI BO dichiaratasi antistatari;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti,
a carico dell'attore.
Così deciso in TO Annunziata, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3925/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.01.1960, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Como presso il cui studio, sito in
LL di BI (Na) alla Via Roma n.106, elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
20.06.1957 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco RU e GI BO, presso il cui studio, sito in TO del CO (NA) alla via Cimaglia 46, elettivamente domicilia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025: “l'avv. Como si riporta alle osservazioni del proprio ctp e alle osservazioni formulate nelle precedenti note di trattazione scritta, insistendo per la convocazione del consulente a chiarimenti con un indirizzo del giudicante sulle norme da applicare. L'avv. RU e l'avv. BO si riportano alle proprie difese evidenziano che la ctu non contiene incongruenze con riguardo al valore del bene dell'attore rispetto alla sua attuale
1 destinazione;
chiedono pertanto che la causa sia decisa assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
L'avv. Como in subordine si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c..
I difensori, in ogni caso, concludono chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, , evocava in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la convenuta, per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Piaccia all'On.le Tribunale adito di annullare e privare di effetti le due donazioni disposte con atto del 30 maggio 2006 per notar di Napoli rep. Persona_1
166106 racc. 27570 a favore dei contendenti o quella sola che sarà ritenuta invalida in quanto quella a favore dell'attore ha avuto per oggetto manufatti edilizi abusivi o comunque perché quella disposta a favore della convenuta è lesiva della quota di riserva dell'attore, quale erede necessario, visto che lo stesso con la donazione in suo favore ha ricevuto meno di un terzo dell'intero patrimonio del padre sig. e per l'effetto voglia dichiarare che i Persona_2 beni oggetto delle donazioni invalidate vengano attribuiti in parti uguali ai due figli Pt_1
e quali unici eredi legittimi, con assegnazione di quote di proprietà
[...] CP_1 individuali a seguito di scioglimento della comunione ereditaria. 2) In via subordinata perché il Tribunale Ordinario di TO Annunziata voglia quanto meno invalidare la donazione disposta a favore della convenuta perché ha leso la quota di riserva dell'attore e voglia effettuare la ricostruzione dell'asse ereditario da devolvere in successione legittima nel rispetto della quota a favore dell'attore pari ad 1/3 dell'intero patrimonio di Persona_2 formando due quote di pari valore per i beni urbani e considerando già di pari valore le disposizioni fatte ad ognuno dei figli delle piccole zonette di terreno ed invece invalida per eccedenza quella di per essere costituita da un bene urbano di valore molto CP_1 superiore a quello ricevuto da e quindi per aver leso la quota di erede Parte_1 necessario dell'attore, in modo da ricostituire la quota necessaria di eredità di Pt_1
anche imputando la donazione ricevuta da quest'ultimo attraverso l'acquisto del
[...] cespite urbano, tenuto conto del suo scarsissimo valore per l'abusività edilizia del cespite urbano ed assegnare quote di proprietà individuali a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria. 3) In via ancora più subordinata ove l'adito Tribunale non ritenesse affette da invalidità né totale né parziale per gli indicati vizi le due donazioni disposte a favore dei fratelli , voglia comunque ritenere lesa la quota indisponibile dell'attore pari ad Pt_1
1/3 dell'intero patrimonio, anche considerando l'assegnazione per donazione della disponibile in favore della convenuta, condannando quest'ultima a rifondere all'attore la differenza in
2 denaro tra quanto avrebbe potuto ottenere e quanto in più ha ricevuto a detrimento della quota di riserva del fratello. 4) In via ancora più gradata ove l'adito Tribunale non ritenesse di condannare la convenuta a rifondere la predetta differenza in denaro, dovrà dichiarare la divisibilità dei beni urbani pervenuti ad ella convenuta o anche di tutti quelli formanti prima il patrimonio e poi l'asse ereditario di disponendone l'attribuzione ai Persona_2 contendenti di quote individuali di proprietà a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto della quota di riserva dell'attore o anche disponendo la vendita di tutti
o parte di tali beni oggetto prima di donazione e poi oggetto di successione legittima, ove gli stessi risultassero non divisibili, in modo da ricavare dalla loro vendita l'importo da distribuire in parti uguali o in proporzione delle quote spettanti ad ognuno degli eredi. In ogni caso il
Tribunale dovrà, al fine di ricostruire la quota di erede necessario dell'attore, disporre
l'apertura della successione legittima, lo scioglimento dei beni ereditari totalmente o di quelli soli utili a rendere ottenibile da parte dell'attore la sua quota necessaria pari ad 1/3 dell'intera consistenza immobiliare di disponendo lo scioglimento della comunione Persona_2 ereditaria con attribuzione delle quote di proprietà individuali spettanti in virtù di successione legittima a ciascuno dei contendenti.”
A fondamento della domanda l'attore premetteva di essere fratello della convenuta CP_1
entrambi figli del sig. , nato a [...] il [...], deceduto
[...] Persona_2 in TO del CO il 18 gennaio 2014 senza alcun testamento;
che, il sig. Persona_2 aveva disposto dell'intero suo patrimonio in vita con atto di donazione del 30 maggio 2006 per notar di Napoli (Rep. 166106; Racc. 27570) in favore dei due figli, con il quale Persona_1 aveva trasferito al figlio , con riserva per sé dell'usufrutto vita sua natural Parte_1 durante ed in favore del coniuge in caso di sopravvivenza, la nuda proprietà Controparte_2 delle seguenti porzioni immobiliari site in TO del CO alla Traversa Privata Santa Teresa
n. 21 già n. 27: a) appezzamento di terreno della estensione di are 21,87 (are ventuno e centiare ottantasette) circa confinante con viale particella 390, con fabbricato ed area annessa particella
405, con fabbricato ed area annessa particella - 1687, con striscia di terreno particella 1685 destinata a viale, con fondo particella 1686, con fondo particella 1002 e con fondo particella
1501; individuato nel NCT di detto comune al foglio 10: -particella 1688, are 00 ca 42, area rurale;
-particella 1677, vigneto di classe 2, are 05 ca 91, R.D. Euro 11,45 R.A, Euro 6,10; - particella 1681, vigneto di classe 2, are 05 ca 61, R.D. Euro 10,86 R.A. EURO 5,79; - particella
1684, vigneto di classe 2, are 08 ca 66, R.D. Euro 16,77 R.A. Euro 8,95 -particella 950, vigneto di classe 2, are 01 ca 27, R.D. Euro 2,46 R.A. Euro 1,31; b) locale destinato di fatto ad abitazione al piano terra alla via Traversa Privata Santa Teresa n. 21, già 27, di vani quattro oltre accessori
3 con annessa terrazza a livello, nonché cantina al piano interrato di mq 48 (quarantotto) circa;
il tutto confinante con traversa privata , con cassa scala sub 3 e con area cortilizia sub 1 Parte_2 particella 1687. Riportati nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 10, via Traversa S. Teresa n.
37. Per questo cespite, l'attore precisava che era pendente domanda di condono edilizio ex L.
47/85 perché originariamente e legalmente avente destinazione a deposito/stalla e fatto oggetto di lavori edilizi abusivi da parte del dante causa, il quale nel 1986 inoltrava domanda di condono edilizio ex L. 47/85. Tali cespiti urbani sono così accatastati: -particella 405 sub 5 e particella
1687 sub 2( aggraffate) piano T, categoria A/3 classe 1, vani 6,5 Rendita Euro 453,19 il locale adibito ad abitazione;
-particella 405, sub 7, piano S1, categoria C/2, classe 2, mq 48 Rendita-
Euro 121,47 la cantina;
c) nonché i diritti proporzionali dallo stesso donante vantati sulle corti particelle –1643,1644 e 1640 e sulla striscia di terreno particella 390 costituente il viale di accesso che si diparte dalla via privata S. Teresa e giunge fino al fondo particella 951; il tutto confinante con detta traversa, con fabbricato particella 405, con detto fondo donato a Pt_1
, con fondo particella 1501, con fondo particella 951 e con fondi particelle 955,954,953
[...]
e 952- ed individuati nel N.C.T. al foglio 10, particelle 1643 ca 31, 1644 ca 40- 1640 ca 0,5 e
390, vigneto classe 2 are 04 ca 00, R.D. Euro 7,75 e R.A. Euro 4,13; d) la giusta metà della striscia di terreno destinata a viale di ca 66 confinante con area annessa al fabbricato particella
1687, con il fondo donato a particelle 1680, 1683 e 1686 e con fondo innanzi CP_1 donato a particelle 1684, 1681 e 1677 riportato nel N.C.T. al foglio 10 Parte_1 particella 1685 ca 66.
Con lo stesso atto notarile il sig. donava alla figlia la nuda Persona_2 CP_1 proprietà, riservando per sé l'usufrutto vita sua natural durante ed in caso di sopravvivenza in favore del coniuge , delle seguenti unità immobiliari site in TO del CO Controparte_2 alla Traversa priva S. Teresa n. 27: a) appezzamento di terreno di are 4,66 (are quattro e centiare sessantasei) confinante con area cortilizia annessa al fabbricato particella 1687, con fondo di particelle 1000 e 1001, con fondo particella 1684 e con viale comune, particella 1685; riportato nel NCT di detto Comune al foglio 10; -particella 1685, riportata nel NCT di detto comune al foglio 10; -particella 1680, vigneto classe 2, are 00 ca 87 R.D. Euro 1,68 R.A 0,90; -particella
1683, vigneto di classe 2, are 03 ca 23, r.D, Euro 6,26 R.A 3,34; - particella 1686, vigneto classe
2, are 00 ca 56, R.D. Euro 1,08 R.A. Euro 0,58; b) abitazione sviluppantesi su due livelli, con annessa area cortilizia particella 1687 sub 1 e sovrastante lastrico solare di copertura in verticale, con accesso sia dalla scala che si diparte dalla corte esclusiva (particella 1687 sub1) sia dalla scala del vecchio fabbricato particella 405, che si diparte dalla corte comune particella
1644, composta di vani cinque oltre accessori, confinante con traversa privata , con Parte_2
4 area cortilizia particella 397, con fondo particella 1000, con il fondo di cui innanzi particella
1680 e viale particella 1685 e con fondo particelle 1677 e 1688, nonché locale box al piano terra di mq 34 (trentaquattro) circa confinante con detta circostante area cortilizia particella
1687; il tutto riportato nel NCEU di detto comune al foglio 10; I cespiti urbani sono così accatastati: -particella 405, sub 6 e particella 1687 sub 3, traversa S. Teresa n.37 piano T 1-2 categoria A/3, classe 2, vani 8, Rendita Euro 661,06, l'abitazione; -particella 1687, sub 1, la corte annessa;
-particella 1687, sub 4, traversa S. Teresa n. 37 piano T, categoria C/6, classe 5, mq 34, Rendita Euro 117,65, il locale box. c) i diritti proporzionali dallo stesso vantati sulle corti particelle 1643-1644 e 1640; il tutto confinante con detta traversa, con fabbricato particella
405, con detto fondo donato a particella 1677, con detto viale particella 390 e Parte_1 con fondo particella 952, ed individuata nel NCT al foglio 10, particelle 1643 ca 31, 1644 ca
40, 1640 ca 0,5 -altresì la giusta metà della striscia di terreno destinata a viale di accesso ca 66 confinante con area annessa al fabbricato particella 1687, con il fondo innanzi donato a CP_1
particelle 1680, 1683 e 1686 e con fondo innanzi indicato donato a
[...] Parte_1 particelle 1684, 1681 e 1677, riportato nel NCT al foglio 10, particella 1685 ca 66.
Rappresentava che parte preponderante della disposizione gratuita era costituita dai due edifici, di assai diverso valore commerciale, perché molto più consistente quello donato alla sig.ra totalmente legittimo sul piano urbanistico edilizio e con sola pendenza di condono per CP_1 il box auto, mentre quello donato all'attore di ridotta consistenza e di scarso valore commerciale in quanto totalmente abusivo quanto alla destinazione d'uso abitativo, realizzata solo di fatto ma non di diritto perché classificato locale deposito/stalla e, in ogni caso, di limitato valore quand'anche fosse rilasciata la sanatoria edilizia.
Poiché le due quote oggetto delle due donazioni avevano diverso valore, riteneva l'attore che il donante aveva ritenuto di preservare i diritti della figlia disponendo che la donazione in CP_1 suo favore fosse effettuata in conto legittima e per il supero in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione.
Aggiungeva che la sorella non aveva ottemperato all'onere che costituiva il motivo CP_1 determinante che aveva indotto il padre all'atto di liberalità, poiché la stessa aveva lasciato all'istante la maggioranza delle attività necessarie al sostentamento del padre.
Tanto premesso in fatto, concludeva che la donazione doveva dirsi lesiva della quota di legittima dell'istante in quanto, volendo considerare a titolo di collazione i beni ottenuti,
l'istante aveva ricevuto una porzione di eredità inferiore ad 1/3 dell'intero asse patrimoniale, con lesione della sua quota di legittimario. Infatti, i beni donati alla sig.ra CP_1 superavano, a suo dire, di molto il valore di quelli assegnati all'istante come rilevato dalla
5 perizia tecnica di stima di parte allegata in atti, dalla quale si evinceva che tra le due quote vi era una differenza di € 233.610,50, sicché l'istante aveva subito la lesione della sua quota di erede necessario, ricevendo ben di valore pari ad euro 109.665,00, mentre la sorella aveva ricevuto beni aventi un valore di euro 343.275,50.
Aggiungeva, inoltre, che poiché allo stato la consistenza dell'immobile urbano della convenuta non coincideva con quello preesistente, perché risultava essere stato realizzato abusivamente dalla convenuta un vano con servizio igienico ed annesso all'appartamento parte della loggia esterna, chiedeva disporre la preventiva demolizione di tali porzioni immobiliari perché
l'abusività dei lavori era causa della incommerciabilità dell'intero cespite.
L'attore, dunque, dopo aver reclamato alla convenuta con nota scritta la lesione della sua quota di riserva, successivamente, proponeva istanza di mediazione innanzi all'Organismo di mediazione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TO Annunziata che si concludeva con esito negativo.
1.2. In data 25.11.2020, si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta, la CP_1 quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art.163 n.4 c.p.c. stante la genericità e la contraddittorietà della domanda attorea.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di riduzione posto che le risultanze della consulenza tecnica di parte, posta come supporto per suffragare la presunta lesione di legittima, ancoravano la stima degli immobili ai valori di mercato del borsino 2019 laddove, ai fini della richiesta attorea di nullità totale o parziale delle donazioni, occorreva ancorarsi all'anno dell'atto di donazione ovvero l'anno 2006; parimenti ai fini di un eventuale riscontro di lesione di legittima.
In merito alla domanda di riduzione della donazione perché eccedente la quota spettante all'attore pari ad 1/3 dell'asse ereditario, precisava che, con l'atto di donazione del 30.05.2006 per Notaio di Napoli, nel disporre le donazioni all'art. 4 si precisava che: “Le Persona_1 donazioni vengono effettuate in conto di legittima e per il supero eventuale in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione”; pertanto, il rafforzamento dell'attribuzione patrimoniale del donatario, espressa nella clausola di dispensa, riguardava entrambi i donatari,
e e non solo la convenuta e, stante la natura negoziale dell'atto di donazione Pt_1 CP_1 era stata volontariamente accettata dallo stesso attore.
Eccepiva, dunque, la assoluta infondatezza ed inammissibilità di ogni avversa richiesta in tal proposito.
Quanto, invece, ai beni ed alla regolarità urbanistica degli immobili oggetto di donazione, deduceva che la contestata diversità di valori delle quote dei donatari, sollevata dalla parte
6 attrice, non trovava alcuna corrispondenza concreta come rilevato dalla consulenza di parte;
che, sul piano urbanistico-edilizio, come risultava agli atti, il de cuius Persona_2 relativamente al preesistente edificio di cui alla p.lla 405 (una tipica casa colonica vesuviana in muratura portante di tufo misto a pietra vulcanica di remota costruzione su due livelli con sottostante cantina al quale fu addossato lungo lo spigolo Nord/Est il fabbricato di cui alla p.lla
1687) ottenne dal Sindaco del Comune di TO del CO regolare Nulla Osta per Esecuzione
Lavori Edili il 15/05/1963 (Pratica N. 1631/1963) per l'edificazione ex novo, previa domanda
Prot. 3815 del 11/02/1963, nonché l'Abitabilità il 16/07/1964.
Diversamente da come asseriva controparte, si ricavava dalla documentazione allegata, il cambio di destinazione d'uso e fusione del locale stalla/deposito ubicato al piano terra dell'ala
Sud/Ovest della p.lla 405 (già sub 3) per il quale venne presentata dal de cuius domanda di concessione in sanatoria Comune di TO del CO ai sensi della L. 47/85 prot. 41439 del
23/04/1986 definita – in data successiva alla donazione del 30/06/2006 – con rilascio di relativo provvedimento abilitativo n. 1359 del 15/01/2010 in favore del donatario, sig. , Parte_1 da parte del di TO del CO Controparte_3
(Na).
Sempre diversamente da come asserito da controparte, si ricavava dalla documentazione allegata, il rilascio da parte del Comune di TO del CO del provvedimento abilitativo numero 1328 del 18.12.2009 in favore della donataria (protocollo 89633/6818 CP_1 del 27.09.1986) relativamente all'immobile box auto identificato alla p.lla 1687, sub 4, p.t., ctg.
C/6, locale box di mq 34 lordi.
Pertanto, in riferimento alla particella 405, assegnata a , la dedotta natura Parte_1 abusiva della stessa, motivo per la parte attrice di una presunta valutazione a ribasso del suddetto bene, così come dedotta dall'attore, e conseguentemente di una sproporzione delle quote dei donatari e per l'effetto della contestata lesione di legittima della quota dell'attore, così come la presunta abusività del box auto assegnata in quota alla convenuta, non trovavano riscontro.
Pertanto, alcuna lesione di legittima doveva ritenersi sussistente calcolando l'asse totale di €
519.118,20 e la quota di legittima pari ad € 173.039,40 posto che, le due quote ricevute in donazione dai figli dovevano dirsi del tutto similari, discostandosi di appena € 30.959,40.
Infine, circa la presunta mancata assistenza morale e materiale della parte convenuta nei confronti del de cuius, , deduceva che, parte attrice non aveva allegato Persona_2 elementi tali da configurare un presunto inadempimento di carattere morale/assistenziale e che,
7 in ogni caso, alcuna condotta commissiva o omissiva della donataria convenuta si ravvisava avverso il padre donante.
In via riconvenzionale deduceva che, nel corso del periodo intercorrente tra dalla data delle donazioni (anno 2006) all'attualità la convenuta aveva effettuato lavori di CP_1 riammodernamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili ricevuti in donazione, consistiti in particolare nel rifacimento delle facciate esterne del fabbricato (quanto meno in relazione alla quota di proprietà), nella creazione di una controsoffittatura all'interno dell'appartamento, di cornici di gesso nei locali corridoio e camera da letto, nella tinteggiatura interna dell'appartamento, nella manutenzione straordinaria della scala di accesso esterna, nel rifacimento delle ringhiere, dei correnti di marmo, dei gradini di marmo, dei pavimenti del ballatoio ed altre opere non menzionate in quanto effettuate in economia.
Le predette opere avevano rappresentato un miglioramento dei beni immobili ricevuti in donazione dalla odierna convenuta;
le stesse quantificabili – in difetto di specifiche fatture e documenti contabili – in € 29.500,00 circa (così come da computo metrico redatto dal ctp rappresentavano la stima dei costi sostenuti dalla donataria per la Per_3 CP_1 ristrutturazione interna/esterna dell'unità immobiliare ricevuta in donazione nel periodo successivo alla predetta donazione. Di tali costi, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale il rimborso nei confronti del germano/attore/donatario , ove ritenute Parte_1 nulle/annullabili le donazioni.
Aggiungeva, inoltre, che il de cuius, , intratteneva presso la Banca di Credito Persona_2
Popolare un rapporto di conto corrente (n.1090949) estinto in data 30 marzo 2017. Evidenziava una serie di operazioni e di movimentazioni di conto corrente, per un ammontare complessivo di € 57.511,27, effettuate dall'attore che si palesavano come operazioni affette da nullità e comunque lesive della quota spettante alla comparente in quanto rientrate nel CP_1 patrimonio esclusivo dell'attore con esclusione della di lei sorella.
Tanto dedotto ed eccepito, la convenuta chiedeva all'intestato Tribunale: “In via preliminare di
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc in combinato disposto con l'art.163
n.4 cpc;
nel merito, 2) rigettare le domande attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) dichiarare le donazioni del de cuius legittime e regolari;
4) dichiarare Persona_2 congrue e proporzionate le quote dei donatari, e;
5) dichiarare Pt_1 CP_1
l'inammissibilità o, in via gradata, l'infondatezza della domanda di riduzione e, in via ancora gradata, ove ritenuta ammissibile e fondata, disporre l'accertamento della lesione di legittima valutando tutto il donato indicato e provato in corso di causa e disponendo la riduzione partendo dagli atti di liberalità più recenti non lesa la quota di legittima di Pt_1
8 Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice ritenesse le donazioni nulle, parzialmente e/o integralmente 6) dichiarare aperta la successione legittima del de cuius;
7) Persona_2 per l'effetto procedere, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, alla formazione della massa ereditaria di tutti i beni appartenenti al de cuius , cui vanno riuniti i Persona_2 beni mobili di cui il de cuius ha disposto a titolo di donazione, direttamente o indirettamente, nonché i frutti, le rendite e gli interessi;
8) all'uopo, in accoglimento alla domanda riconvenzionale spiegata, condannare il donatario a rendere il conto della Parte_1 gestione relativamente alle operazioni e movimentazioni di conto indicate, con i provvedimenti
e pagamenti conseguenti, oltre interessi e svalutazione;
9) ulteriormente, in accoglimento alla domanda riconvenzionale spiegata, tener conto, in sede di valutazione di quote, dell'incremento del valore apportata dalla donataria per i lavori di CP_1 riammodernamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili quantificabili in €.
29.500,00 circa o in un diverso ammontare che il Giudice riterrà congruo all'esito di consulenza tecnica che si chiede sin da ora;
10) si chiede altresì la condanna per lite temeraria ex art. 96, 3° comma c.p.c. stante la responsabilità oggettiva dell'attore introitando un giudizio in maniera pretestuosa stante i motivi manifestamente infondati;
11) vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva con attribuzione ai procuratori antistatari.”
1.3. Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa e assunta la prova orale con l'escussione dei testi e , per parte attrice, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , per parte convenuta, il G.I. disponeva c.t.u. e nominava a tale scopo l'ing. Parte_3
in data 12.09.2025, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, Persona_4 preso atto del deposito della consulenza, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.05.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione al Collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
1.4. In via preliminare, va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa di parte convenuta relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art.163
n.4 c.p.c. posto che l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha agevolmente consentito a di apprestare la propria linea difensiva, come si CP_1 evince dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta in cui la parte si è difesa nel merito contestando le allegazioni e deduzioni dell'istante e avanzando, altresì, domanda riconvenzionale.
1.5. Venendo, ora, al merito della questione, è opportuno analizzare la domanda di riduzione proposta dall'attore.
9 Si premette che eredi legittimari del de cuius sono i suoi due figli, e Parte_1 CP_1
Pertanto, trova applicazione l'art. 537 co. 2 c.c., secondo cui, quando ci sono più figli,
[...]
è loro riservata la metà del matrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Al fine, poi, di verificare se vi sia stata lesione della quota di legittima vantata dall'attore, occorre procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario della de cuius, da valutare al momento dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui essa ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
In base alle allegazioni delle parti, il de cuius aveva disposto di tutti i suoi beni con gli atti di donazione in contestazione in favore dei due figli, riservandosi esclusivamente il diritto di usufrutto sugli immobili donati. Pertanto, non vi è relictum.
Neppure, in base alle allegazioni delle parti, risultano debiti.
Quanto, invece, al donatum, come detto, il de cuius ha realizzato in favore dei figli Pt_1
e delle liberalità con atto di donazione del 30 maggio 2006 per Notaio
[...] CP_1 di Napoli (Rep. n.166106; Racc. n.27570). Persona_1
Al riguardo, il c.t.u. ha ricostruito il valore del donatum al momento di apertura della successione del de cuius (ovvero alla sua morte) con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico. Si rimanda, dunque, al Paragrafo 4.2. della relazione (cfr. pag. 18 – 24), ove il valore complessivo dei beni – beni di cui ai § 4.2.2 (stima fabbricati) e § 4.2.3 (stima terreni) –
è stato determinato in euro 611.732,87 ovvero euro 603.195,21 per i fabbricati + euro 8.537,66 per i terreni.
Ciò posto, alcuna lesione della quota di legittima spettante all'istante si è Parte_1 configurata nel caso di specie.
Infatti, sulla somma di euro 611.732,87 va calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile.
Ai sensi dell'art. 537 co. 2, c.c., la quota riservata a favore dei figli è pari a 2/3 ovvero pari ad euro 407.821,92, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, mentre la quota disponibile è pari ad euro 203.910,95
Dunque, la quota di legittima spettante a ciascun figlio è pari ad euro 203.910,96.
10 Allora, avendo i beni donati dal de cuius a (appezzamento di terreno di are 21 Parte_1
e c.a. 87, valore stimato € 6.867,18; unità abitativa al P.T. con terrazzo a livello, Fg. 10, P.lle
405/5 e 1687/2, e cantina al piano S1 (primo piano sotto strada), Fg.10, P.lla 405/7, valore stimato € 196.955,46; giusta metà della striscia di terreno, in N.C.T. al foglio 10 p.lla 1685, ca
66, destinata a viale comune, valore stimato € 103,62) un valore pari ad euro 203.926,26 e quelli donati a (appezzamento di terreno di are 4 e c.a.66, valore stimato € CP_1
1.463,24; unità abitativa al P.T., 1° e 2° con terrazzo a livello, Fg. 10, P.lle 405/6 e 1687/3, con area cortilizia esclusiva, valore stimato € 363.739,75; box garage di mq 34,00 in NCTU al
Fg.10, P.lla 1687/4, valore stimato € 42.500,00; giusta metà della striscia di terreno, in N.C.T. al foglio 10 p.lla 1685, c.a. 66, destinata a viale comune, valore stimato € 103,62) un valore pari ad euro 407.806,61, alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attore sussiste.
Inoltre, va evidenziato che le donazioni ai germani , per espressa previsione del donante, Pt_1 avvenivano in conto legittima e per il supero in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione, testualmente si legge: “Art. 4 – Possesso: “Le donazioni vengono effettuate in conto legittima e per il supero eventuale in conto disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione e con l'onere a carico di ciascuna parte donataria di assistere ed accudire entrambi i genitori donanti ed altresì con il mantenimento in caso di bisogno vita natural durante.” Pertanto, ferma l'insussistenza della lesione della quota di legittima spettante all'istante, l'eventuale differenza di valore della donazione in favore della convenuta CP_1 trova, in ogni caso, copertura nella quota disponibile.
[...]
Quanto, poi, alle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici di parte attrice relative al criterio di stima adottato, è possibile fare proprie le indicazioni fornite dall'ausiliario in risposta alle stesse. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito: “I parametri e i coefficienti di differenziazione/merito, definiti dal CTU, sono alternativi a quelli indicati nel Documento dell'Agenzia e già tengono conto della diversa altezza di piano dei due cespiti avendone considerato le differenze in relazione alla panoramicità, luminosità, soggezione e servitù, tutte direttamente correlate alla differente altezza di piano dei due immobili. Ne deriva che con
l'applicazione dei coefficienti operata dai CC.TT.P. nel loro calcolo, quello di piano come previsto dalla formula dell'Agenzia Entrate e quelli utilizzati dal CTU, si perviene ad un risultato falsato e artefatto, perché quelli del CTU già tengono conto delle variazioni delle caratteristiche degli immobili correlate alla differente altezza di piano, suddivisi in parametri di maggiore dettaglio, questi ultimi utilizzati per fare una stima puntuale del più probabile valore di mercato, laddove, invece, le istruzioni dell'Agenzia limitano i coefficienti di
11 merito/differenziazione al taglio dell'immobile, al livello di piano e alla categoria catastale.”
(cfr. pag. 52 della relazione tecnica).
È da aggiungersi, inoltre, che anche a volere considerare i 'valori normali', ottenuti applicando la formula dell'Agenzia Entrate e i correlati coefficienti, nel caso di specie, non si avrebbe, in ogni caso, lesione della quota di legittima, come ampiamente dimostrato dal C.T.U. a pag. 53 della relazione, alla quale si rimanda.
Va, inoltre, considerato che parte attrice ha, altresì, asserito che le donazioni realizzate dal de cuius sono comunque affette da nullità in quanto aventi ad oggetto beni abusivi o che comunque il c.t.u. non avrebbe valutato il carattere abusivo dei beni, rilevante ai fini del deprezzamento dei beni e, dunque, del calcolo del valore della quota di legittima e della lesione asseritamente patita dall'attore.
In particolare, l'attore ha dedotto l'inefficacia del titolo edilizio in sanatoria n. 1359 del
15/01/2010, rilasciato dal Comune di TO del CO per l'immobile oggetto di donazione in proprio favore, in quanto carente del parere paesaggistico da parte della Sovrintendenza come previsto dall'art. 2 comma 43 e 44 della Legge 662/96 e s.m.i.
Al riguardo, è sufficiente richiamare gli accertamenti espletati dall'ausiliario ai fini della verifica dello stato e del valore dei beni all'epoca dell'apertura della successione, prodromici alla verifica della quota di legittima e di quella disponibile.
In particolare, il nominato C.T.U. al Paragrafo 4.2.1 rubricato “Situazione giuridico amministrativa dei beni al 19 gennaio 2015 (apertura successione)” ha accertato che: “Dagli atti di causa e da quanto si è potuto accertare presso l'UTC di TO del CO risulta che
l'abitazione su due livelli, piano terra e primo, identificata in Catasto al Fg.10 P.lla 405 sub 6
e P.lla 1687 sub 3 era certamente legittima sotto il profilo edilizio/urbanistico all'epoca della donazione (maggio 2006) e dell'apertura della successione (gennaio 2015), in quanto composta da una parte edificata prima del 1942, epoca in cui non era prescritta la preventiva licenza edilizia, e da una parte realizzata in adiacenza e in ampliamento ad essa, giusta Nulla
Osta sindacale n°1631 del 15 maggio 1963, ultimata in data 11 luglio 1964, com'è attestato dall'Autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco di TO del CO il 16.07.1964 [cfr.
All.ti 04 e 05] . Dai medesimi atti di causa e da quelli estratti dalla pratica di condono ex lege
47/85 presso l'UTC di TO del CO si ricava che la trasformazione in abitazione dei locali
a piano terra, già destinati a stalla/deposito nella pratica edilizia dell'ampliamento di cui al
Nulla Osta sindacale n°1631/1963, era stata ultimata nell'anno 1966, come è attestato nella documentazione componente l'istanza di condono presentata dal defunto in Persona_2 data 23.04.1986, prot. 041439–prot. uff. urbanistica 9103 del 24.04.1986. Pertanto, anche tale
12 attività edilizia, eseguita in area esterna al centro abitato, si è compiuta in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765 che estese l'obbligo della licenza edilizia per ogni attività edilizia da eseguire nel territorio comunale. A parere del Ctu, quindi, non si era concretizzato illecito urbanistico/edilizio con il mutamento della destinazione d'uso in abitazione dei locali stalla/deposito operato dal de cuius essendo stati i lavori di trasformazione ultimati nell'anno 1966. Ciò non di meno, il defunto sig. Persona_2 proprietario, in data 23.04.1986, prot. 41439 presentò istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47 per l'intervento di mutamento della destinazione d'uso. A seguito di ciò in data 15 gennaio 2010 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di TO del
CO (NA) rilasciava a , divenuto nel frattempo nudo proprietario in virtù Parte_1 dell'atto di donazione rep.n.166106 del 30.05.2006, a rogito del notaio , “Titolo Persona_1
Abilitativo Edilizio in Sanatoria” n°1359, del 15.01.2010, riversato nella produzione del
Convenuto e comunque rimesso in copia come All.06 alle presenti note” (cfr. pag. 24 e 25 della relazione tecnica).
Ulteriore doglianza attiene alla dedotta inefficacia e invalidità del titolo edilizio in sanatoria richiamato (n.1359 del 15.01.2010) in quanto rilasciato in violazione dell'art.32 della legge
47/85 che imporrebbe il parere della Soprintendenza B.A.C. di Napoli e provincia, trattandosi di opere ricadenti in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 giusta D.M. 20 gennaio 1964 (vincolo paesaggistico indiretto e di insieme) e perché rilasciato in violazione della LRC n.21/2003 che imporrebbe il divieto di rilascio anche dei titoli edilizi in sanatoria di cui alla legge 47/85 e legge 724/94 per immobili abusivi ricadenti in aree vesuviane a rischio vulcanico.
A tal proposito si osserva che, la dedotta inefficacia e invalidità del titolo edilizio richiamato non rileva ai fini del presente giudizio posto che, il provvedimento de quo, non è stato impugnato nei termini e modi di legge, ed in relazione allo stesso, il consulente tecnico, nel corso dell'accesso eseguito presso il Comune di TO del CO, non ha rinvenuto atti emanati in autotutela per il suo annullamento;
precisando altresì che: “Al riguardo, poi, è opportuno segnalare che, a partire dal dicembre del 2019, il divieto di rilascio di titoli edilizi in sanatoria, di cui alla L.47/83 e L.724/94, è stato rimosso con l'art.3, c.5, lett.b) L.R.C. n.26 del 4.12.2019,
e in continuità dall'art.5, c.1, lett.c) della L.R.C. n.6 del 12.03.2020, anche per immobili abusivi
a destinazione residenziale ricadenti nelle aree a rischio vulcanico” (cfr. pag. 56 della relazione tecnica).
Alle stesse conclusioni l'ausiliario è pervenuto rispetto al box auto donato alla convenuta, in relazione al quale è dato leggere: “Parimenti, va ritenuto sanato anche il box-garage realizzato
13 senza titolo, individuato nel NCU al Fg.10, P.lla 1687 sub 4, a seguito di altra istanza di sanatoria presentata dal de cuius in data 27.09.1986, prot. 89633, in forza Persona_2 del rilascio del “Titolo Abilitativo Edilizio in Sanatoria” n°1328 in data 18.12.2009, in testa alla sig.ra , nel frattempo divenuta nuda proprietaria in virtù della sopra CP_1 richiamata donazione del 30.05.2006 Anche detto titolo è stato riversato in atti dalla Parte convenuta e riproposto come All. 07 alle presenti note. In conclusione, va affermata la commerciabilità al 2015 dei fabbricati.” (cfr. pag. 24 e 25 della relazione tecnica).
Pertanto, le domanda proposte dall'attore vanno integralmente rigettate con assorbimento di tutte le ulteriori pretese avanzate in via conseguenziale.
1.6. Passando ad analizzare le domande riconvenzionali proposta dalla convenuta, nella comparsa di costituzione , “nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice ritenesse CP_1 le donazioni nulle, parzialmente e/o integralmente”, ha chiesto di “tener conto, in sede di valutazione di quote, dell'incremento del valore apportata dalla donataria per CP_1
i lavori di riammodernamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili” oggetto della disposizione in proprio favore”. È evidente, dunque, che detta domanda è subordinata alla declaratoria di inefficacia e/o invalidità delle donazioni sulla scorta della domanda spiegata dall'attore in via principale. Ne consegue che, dovendo disattendere le richieste dell'attore, la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta è assorbita.
Alle medesime conclusioni si addiviene rispetto alla domanda con cui, sempre in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda di inefficacia/nullità delle donazioni, la convenuta ha chiesto di “condannare il donatario a rendere il Parte_1 conto della gestione relativamente alle operazioni e movimentazioni di conto indicate, con i provvedimenti e pagamenti conseguenti, oltre interessi e svalutazione”.
1.7. Va, infine, disattesa la domanda avanzata da parte convenuta volta alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
A tal riguardo si osserva che, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui: “Affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non
è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza
14 ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez.
VIII, 13/02/2020, n.679).
Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, parte convenuta non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica. Dunque, la domanda va rigettata e alcuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM
55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del supplemento di quota in contestazione richiesto dall'attore), applicando i parametri minimi in ragione del carattere essenzialmente documentale della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore, , nei confronti della convenuta, Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande avanzate dall'attore;
2) dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_1 si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco
RU e GI BO dichiaratasi antistatari;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti,
a carico dell'attore.
Così deciso in TO Annunziata, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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