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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1987/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.741/2022 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 10.2.2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa da avv.ti M. Marazza e D. De Feo
APPELLANTE
E rappresentata e difesa da avv.to E. M. Cirillo Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c., dipendente della Controparte_1 società con mansioni di tecnico on field, ha Parte_1 dedotto, in via principale, la nullità parziale del contratto collettivo aziendale sottoscritto il 27 marzo 2013 dalla società allora convenuta nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina presso il luogo individuato per lo svolgimento della prestazione, senza includere i tempi di spostamento per recarsi presso il primo cliente e quelli impiegati per il rientro dal sito dell'ultimo intervento, per i quali è prevista una cosiddetta franchigia, chiedendo di “1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/07/2013, nella parte in cui prevedendo Pt_1
“nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex. Art. 1419, 2 comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003. 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale
del 27/07/2013, sempre nella parte in cui prevedendo Pt_1
“nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario così da considerare come clausola non apposta. 3) in via ancora più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale
del 27/03/2013. 4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, Pt_1 che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta
“franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 5) condannare la convenuta alla refusione delle spese e delle competenze
pag. 2/15 professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva la società contestando in Parte_1 fatto e in diritto le avverse domande e chiedendone l'integrale reiezione.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dichiarando la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti e, per l'effetto, dichiarava che il tempo impiegato dalla ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale era da considerarsi orario di lavoro, con condanna della datrice al pagamento della metà delle spese di lite che per il resto compensava.
In particolare, il Tribunale, a fondamento della decisione, osservava quanto segue:
-che prima dell'accordo del 27.03.2013 i tecnici dovevano recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per Pt_1 timbrare il cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività e che, al termine dell'orario di lavoro, dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale,
-che con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 si introduceva per
i lavoratori in ambito Open Access (RETE), il cosiddetto progetto
“tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della
pag. 3/15 prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa, stabilendo che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”, prevedendosi una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento (franchigia di massimo 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore) nonché con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa una ulteriore franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura,
-che, pertanto, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati più nell'orario di lavoro;
-che i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata
l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività e non possano utilizzare l'auto per scopi privati, inoltre, il
RS ER , oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori,
pag. 4/15 -che la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003 prevede “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”,
-che secondo i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE
(nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de
Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro
[...]
si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, Controparte_2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”,
-che per configurare il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione come parte dell'orario di lavoro sono necessarie due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento,
-che nel caso di specie ricorrevano entrambe le condizioni, per cui il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, faceva parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di
pag. 5/15 questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti.
Propone appello la censurando la sentenza e rilevando: Pt_1
-che in data 27.3.13 erano stati conclusi vari accordi collettivi in rapporto di interdipendenza tra di loro e che la definizione delle nuove modalità della prestazione lavorativa si poneva all'interno di una cornice più ampia volta a contemperare l'esigenza di riduzione degli esuberi con la necessità di migliorare, attraverso l'organizzazione del lavoro, la produttività del personale interessato al fine di essere competitivi sul mercato,
-che la clausola impugnata non prevedeva una riduzione dell'orario ma incideva esclusivamente sulle modalità organizzative del lavoro,
-che la possibilità di utilizzare l'automezzo sociale assegnato anche per coprire il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa aveva portato benefici per la lavoratrice in termini di tempo, risparmio e comodità,
-che essa Azienda si era impegnata, in ogni caso, ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento fossero compresi nella franchigia,
-che il domicilio e la sede aziendale più vicina al suddetto domicilio non erano “luoghi di lavoro” bensì siti volontariamente individuati dal lavoratore per il ricovero ed il parcheggio dell'automezzo, alla stregua di vere e proprie rimesse delle vetture aziendali,
-che nel tragitto necessario per raggiungere il primo luogo di intervento, dopo aver accettato le prestazioni da eseguire, i tecnici, tra cui l'odierna appellata, non adempiono ad alcuna pag. 6/15 attività preparatoria e/o accessoria all'esecuzione della prestazione sul luogo di lavoro,
-che la norma collettiva impugnata costituisce, pertanto, una clausola collettiva di miglior favore per l'appellata,
-che il GL avrebbe dovuto ritenere non ammissibile la richiesta di nullità parziale ex art. 1419 c.c. atteso che l'accordo costituiva un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data, per cui non sarebbe evidentemente stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa,
-che il GL non aveva considerato che le cd. franchigie non risultavano in alcun modo compatibili con le nozioni relative all'orario di lavoro, poiché in base a quanto previsto dall'art. 8
d.lgs. n. 66/2003 il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria soltanto qualora sia funzionale rispetto alla prestazione, mentre la mera comunicazione degli interventi sul ER di servizio nel momento in cui il lavoratore entra in possesso del mezzo di trasporto non può certo qualificarsi come esercizio del potere direttivo, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla appellata nel giudizio di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
La avversa l'appello richiamando le sentenze della CP_1
Suprema Corte nn. 27920/2021, 31340/2021, 37286/2021 in materia nonché le numerose sentenze delle Corti di Appello (ivi compresa quella di Napoli) a lei favorevoli.
************
Come già statuito da questa Corte in plurime pronunce (citate anche dalla appellata) l'appello è infondato.
pag. 7/15 Richiamando quanto già statuito in analoghe controversie (art.118 disp. att. cpc) ad avviso della Corte sono corrette e pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale, peraltro supportate anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 27920/2021,) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Nel caso di specie, in cui il dipendente è impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati, lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Correttamente, dunque, nella sentenza oggetto del gravame, si è ritenuta la nullità della clausola contrattuale poiché non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, è stato, nel caso di specie, condivisibilmente disapplicato.
E' infondato, dunque, l'assunto della società appellante secondo cui il tempo in cui il lavoratore si reca dalla propria abitazione pag. 8/15 al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio non siano tempo di lavoro.
Tempo di lavoro è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104, alla stregua delle
Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo di accordo sindacale, che sia a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione, peraltro monitorata dall'azienda e potendo il lavoratore solo scegliere il luogo in cui ritirare e consegnare il mezzo aziendale utilizzato per lo spostamento.
Nella fattispecie il lavoratore ritira il mezzo aziendale presso la sede della società a lui più vicina ed il tempo di franchigia calcolato dalla società per il tragitto è di 30 minuti giornalieri.
Ad avviso della Corte non ci sono dubbi circa la natura di prestazione lavorativa nel momento in cui il lavoratore entra nell'auto aziendale, accende il sistema operativo che lo collega alla sede e si reca presso il primo cliente per effettuare Pt_1 il suo intervento.
Ed infatti il tecnico appena entra nell'auto aziendale non è libero di andare dove vuole ma deve andare sul luogo del primo intervento programmato e stabilito dalla . Pt_1
pag. 9/15 Già nell'auto, come era certo prima del contratto aziendale del marzo 2013, si svolge la prestazione lavorativa perché il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative e così anche quando torna dall'ultima prestazione lavorativa perché ha l'obbligo di ricoverare l'auto aziendale nel posto prescelto senza poter recarsi dove desidera.
Gli spostamenti che determinate categoria di lavoratori, semmai con l'auto aziendale, devono effettuare per poter svolgere la loro attività è tempo di lavoro anche perché gli stessi spostamenti avvengono sotto il controllo anche gerarchico - disciplinare del datore di lavoro.
Se infatti il dipendente non andasse nel luogo indicato dal datore di lavoro direttamente potrebbe andare incontro a delle sanzioni disciplinari per non aver adempiuto a dei precisi ordini lavorativi.
D'altra parte se così non fosse la franchigia dovrebbe estendersi anche agli altri spostamenti diversi dal primo e dall'ultimo.
Ed infine, sul punto, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna previsione espressa della franchigia se quel tempo non fosse stato considerato tempo di lavoro. Se non era tempo di lavoro nessuna retribuzione era dovuta senza necessità di regolare con un contratto il predetto tempo di spostamento.
Se quindi la prestazione lavorativa inizia con la presa in possesso dell'auto aziendale e il coevo collegamento con il sistema operativo e finisce con il ricovero dell'auto aziendale con lo spegnimento dello stesso sistema allora la stessa deve essere retribuita.
L'art. 1 co. 2 lettera a) del d. lgs n.66 del 2003 prevede che orario di lavoro è “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Il decreto poi stabilisce la pag. 10/15 durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 17 del detto decreto, richiamato dalla prevede una possibilità di deroga ma non in ordine Pt_1 alla retribuzione ma all'orario per il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno.
La fattispecie in esame è del tutto diversa e riguarda la natura giuridica della franchigia e se la stessa possa e debba essere retribuita.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del Consiglio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia UE ha stabilito nella pronuncia del
10.9.2015 in causa C – 266 /14 Federacion de servicios privados del sindacato obreras contro CP_3 Controparte_2 che l'art. 2 punto 1 della direttiva 2003/08 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
Quindi siamo in presenza di norme imperativa di derivazione sovranazionale.
pag. 11/15 L'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 prevede all'art. 2 la possibilità di contratti di prossimità anche in deroga alla legge ma sulla disciplina dell'orario di lavoro non sulla retribuzione e sulla possibilità di rendere gratuita una parte della prestazione lavorativa che invece è l'oggetto del contendere.
Inoltre i contratti di prossimità, come impone il comma 2 bis del predetto articolo, non possono derogare alla Costituzione nonché ai vincoli derivanti dalle normative comunitarie.
Se quindi il periodo di franchigia è periodo di lavoro esso non può essere prestato gratuitamente come il contratto di prossimità prevede. Difatti la materia del contendere in questo caso è che a fronte della prestazione lavorativa per il tempo di 30 minuti giornalieri o di 15 minuti non vi sia retribuzione. Parte della prestazione è gratuita.
Ciò non solo non è possibile regolare con il contratto di prossimità ma è in contrasto sia con l'art. 36 della Cost che con l'art. 2094 cc non espressamente derogato.
L'appellata in altri termini lavora per il tempo previsto dal contratto di prossimità, svolge la sua attività a favore dell'azienda ma non viene remunerato.
Di qui il termine franchigia intesa come esenzione dall'obbligo di pagamento dell'azienda di una determinata prestazione lavorativa per un determinato tempo.
Ma il decreto legislativo non consente alle parti di non pagare una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge
148 regola questa ipotesi ma quella relativa all'orario di lavoro come regolarlo se in più o in meno. Il contratto aziendale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che un determinato tempo della prestazione lavorativa sia gratuito.
pag. 12/15 L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativamente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone l'onerosità della prestazione, di tutta la prestazione lavorativa, mentre nel caso di specie (invece) una parte del lavoro non ha retribuzione.
La stessa Cassazione con un orientamento pacifico ha affermato il principio secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive
(modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie,
l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche)” (Cass. 28.3.2017 n.7925). Di conseguenza a fronte della gratuita di una parte della prestazione lavorativa, le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere il corrispettivo economico o il vantaggio immediato e certo e non un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Né può essere condivisa la prospettazione dell'appellante circa l'impossibilità di una nullità parziale ex art. 1419 cc attesa l'inscindibilità delle clausole dell'accordo, atteso che la pag. 13/15 declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali prevede la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Quale annullamento di altre parti del contratto sarebbe conseguente alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale non è mai spiegato dalla in modo preciso e puntuale. Al contrario la Pt_1 declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sostituita dalla norma imperativa o considerare non apposta. Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo impiegato dall'appellata da quando prende l'auto aziendale e attiva il sistema operativo e si reca dal cliente come avveniva prima del contratto aziendale.
Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in ordine al contratto di prossimità e alla sua Pt_1 validità ed estensione nonché relative al comportamento dell'appellata. L'appellata è un lavoratore subordinato che aveva accettato le nuove modalità di prestazione lavorativa perché non poteva fare diversamente. Non poteva conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla sua posizione.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna parte appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.888,00, oltre iva e cpa e rimborso spese generali con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il pag. 14/15 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.4.25
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1987/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.741/2022 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 10.2.2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa da avv.ti M. Marazza e D. De Feo
APPELLANTE
E rappresentata e difesa da avv.to E. M. Cirillo Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c., dipendente della Controparte_1 società con mansioni di tecnico on field, ha Parte_1 dedotto, in via principale, la nullità parziale del contratto collettivo aziendale sottoscritto il 27 marzo 2013 dalla società allora convenuta nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina presso il luogo individuato per lo svolgimento della prestazione, senza includere i tempi di spostamento per recarsi presso il primo cliente e quelli impiegati per il rientro dal sito dell'ultimo intervento, per i quali è prevista una cosiddetta franchigia, chiedendo di “1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/07/2013, nella parte in cui prevedendo Pt_1
“nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex. Art. 1419, 2 comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003. 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale
del 27/07/2013, sempre nella parte in cui prevedendo Pt_1
“nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 minuti giornalieri (30 min. inizio lavoro e 30 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario così da considerare come clausola non apposta. 3) in via ancora più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale
del 27/03/2013. 4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, Pt_1 che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta
“franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 5) condannare la convenuta alla refusione delle spese e delle competenze
pag. 2/15 professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva la società contestando in Parte_1 fatto e in diritto le avverse domande e chiedendone l'integrale reiezione.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dichiarando la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti e, per l'effetto, dichiarava che il tempo impiegato dalla ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale era da considerarsi orario di lavoro, con condanna della datrice al pagamento della metà delle spese di lite che per il resto compensava.
In particolare, il Tribunale, a fondamento della decisione, osservava quanto segue:
-che prima dell'accordo del 27.03.2013 i tecnici dovevano recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per Pt_1 timbrare il cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività e che, al termine dell'orario di lavoro, dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale,
-che con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 si introduceva per
i lavoratori in ambito Open Access (RETE), il cosiddetto progetto
“tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della
pag. 3/15 prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa, stabilendo che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”, prevedendosi una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento (franchigia di massimo 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore) nonché con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa una ulteriore franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura,
-che, pertanto, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati più nell'orario di lavoro;
-che i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata
l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività e non possano utilizzare l'auto per scopi privati, inoltre, il
RS ER , oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori,
pag. 4/15 -che la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003 prevede “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”,
-che secondo i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE
(nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de
Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro
[...]
si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, Controparte_2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”,
-che per configurare il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione come parte dell'orario di lavoro sono necessarie due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento,
-che nel caso di specie ricorrevano entrambe le condizioni, per cui il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, faceva parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di
pag. 5/15 questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti.
Propone appello la censurando la sentenza e rilevando: Pt_1
-che in data 27.3.13 erano stati conclusi vari accordi collettivi in rapporto di interdipendenza tra di loro e che la definizione delle nuove modalità della prestazione lavorativa si poneva all'interno di una cornice più ampia volta a contemperare l'esigenza di riduzione degli esuberi con la necessità di migliorare, attraverso l'organizzazione del lavoro, la produttività del personale interessato al fine di essere competitivi sul mercato,
-che la clausola impugnata non prevedeva una riduzione dell'orario ma incideva esclusivamente sulle modalità organizzative del lavoro,
-che la possibilità di utilizzare l'automezzo sociale assegnato anche per coprire il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa aveva portato benefici per la lavoratrice in termini di tempo, risparmio e comodità,
-che essa Azienda si era impegnata, in ogni caso, ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento fossero compresi nella franchigia,
-che il domicilio e la sede aziendale più vicina al suddetto domicilio non erano “luoghi di lavoro” bensì siti volontariamente individuati dal lavoratore per il ricovero ed il parcheggio dell'automezzo, alla stregua di vere e proprie rimesse delle vetture aziendali,
-che nel tragitto necessario per raggiungere il primo luogo di intervento, dopo aver accettato le prestazioni da eseguire, i tecnici, tra cui l'odierna appellata, non adempiono ad alcuna pag. 6/15 attività preparatoria e/o accessoria all'esecuzione della prestazione sul luogo di lavoro,
-che la norma collettiva impugnata costituisce, pertanto, una clausola collettiva di miglior favore per l'appellata,
-che il GL avrebbe dovuto ritenere non ammissibile la richiesta di nullità parziale ex art. 1419 c.c. atteso che l'accordo costituiva un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data, per cui non sarebbe evidentemente stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa,
-che il GL non aveva considerato che le cd. franchigie non risultavano in alcun modo compatibili con le nozioni relative all'orario di lavoro, poiché in base a quanto previsto dall'art. 8
d.lgs. n. 66/2003 il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria soltanto qualora sia funzionale rispetto alla prestazione, mentre la mera comunicazione degli interventi sul ER di servizio nel momento in cui il lavoratore entra in possesso del mezzo di trasporto non può certo qualificarsi come esercizio del potere direttivo, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla appellata nel giudizio di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
La avversa l'appello richiamando le sentenze della CP_1
Suprema Corte nn. 27920/2021, 31340/2021, 37286/2021 in materia nonché le numerose sentenze delle Corti di Appello (ivi compresa quella di Napoli) a lei favorevoli.
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Come già statuito da questa Corte in plurime pronunce (citate anche dalla appellata) l'appello è infondato.
pag. 7/15 Richiamando quanto già statuito in analoghe controversie (art.118 disp. att. cpc) ad avviso della Corte sono corrette e pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale, peraltro supportate anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 27920/2021,) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Nel caso di specie, in cui il dipendente è impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati, lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Correttamente, dunque, nella sentenza oggetto del gravame, si è ritenuta la nullità della clausola contrattuale poiché non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, è stato, nel caso di specie, condivisibilmente disapplicato.
E' infondato, dunque, l'assunto della società appellante secondo cui il tempo in cui il lavoratore si reca dalla propria abitazione pag. 8/15 al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio non siano tempo di lavoro.
Tempo di lavoro è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104, alla stregua delle
Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo di accordo sindacale, che sia a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione, peraltro monitorata dall'azienda e potendo il lavoratore solo scegliere il luogo in cui ritirare e consegnare il mezzo aziendale utilizzato per lo spostamento.
Nella fattispecie il lavoratore ritira il mezzo aziendale presso la sede della società a lui più vicina ed il tempo di franchigia calcolato dalla società per il tragitto è di 30 minuti giornalieri.
Ad avviso della Corte non ci sono dubbi circa la natura di prestazione lavorativa nel momento in cui il lavoratore entra nell'auto aziendale, accende il sistema operativo che lo collega alla sede e si reca presso il primo cliente per effettuare Pt_1 il suo intervento.
Ed infatti il tecnico appena entra nell'auto aziendale non è libero di andare dove vuole ma deve andare sul luogo del primo intervento programmato e stabilito dalla . Pt_1
pag. 9/15 Già nell'auto, come era certo prima del contratto aziendale del marzo 2013, si svolge la prestazione lavorativa perché il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative e così anche quando torna dall'ultima prestazione lavorativa perché ha l'obbligo di ricoverare l'auto aziendale nel posto prescelto senza poter recarsi dove desidera.
Gli spostamenti che determinate categoria di lavoratori, semmai con l'auto aziendale, devono effettuare per poter svolgere la loro attività è tempo di lavoro anche perché gli stessi spostamenti avvengono sotto il controllo anche gerarchico - disciplinare del datore di lavoro.
Se infatti il dipendente non andasse nel luogo indicato dal datore di lavoro direttamente potrebbe andare incontro a delle sanzioni disciplinari per non aver adempiuto a dei precisi ordini lavorativi.
D'altra parte se così non fosse la franchigia dovrebbe estendersi anche agli altri spostamenti diversi dal primo e dall'ultimo.
Ed infine, sul punto, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna previsione espressa della franchigia se quel tempo non fosse stato considerato tempo di lavoro. Se non era tempo di lavoro nessuna retribuzione era dovuta senza necessità di regolare con un contratto il predetto tempo di spostamento.
Se quindi la prestazione lavorativa inizia con la presa in possesso dell'auto aziendale e il coevo collegamento con il sistema operativo e finisce con il ricovero dell'auto aziendale con lo spegnimento dello stesso sistema allora la stessa deve essere retribuita.
L'art. 1 co. 2 lettera a) del d. lgs n.66 del 2003 prevede che orario di lavoro è “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Il decreto poi stabilisce la pag. 10/15 durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 17 del detto decreto, richiamato dalla prevede una possibilità di deroga ma non in ordine Pt_1 alla retribuzione ma all'orario per il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno.
La fattispecie in esame è del tutto diversa e riguarda la natura giuridica della franchigia e se la stessa possa e debba essere retribuita.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del Consiglio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia UE ha stabilito nella pronuncia del
10.9.2015 in causa C – 266 /14 Federacion de servicios privados del sindacato obreras contro CP_3 Controparte_2 che l'art. 2 punto 1 della direttiva 2003/08 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
Quindi siamo in presenza di norme imperativa di derivazione sovranazionale.
pag. 11/15 L'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 prevede all'art. 2 la possibilità di contratti di prossimità anche in deroga alla legge ma sulla disciplina dell'orario di lavoro non sulla retribuzione e sulla possibilità di rendere gratuita una parte della prestazione lavorativa che invece è l'oggetto del contendere.
Inoltre i contratti di prossimità, come impone il comma 2 bis del predetto articolo, non possono derogare alla Costituzione nonché ai vincoli derivanti dalle normative comunitarie.
Se quindi il periodo di franchigia è periodo di lavoro esso non può essere prestato gratuitamente come il contratto di prossimità prevede. Difatti la materia del contendere in questo caso è che a fronte della prestazione lavorativa per il tempo di 30 minuti giornalieri o di 15 minuti non vi sia retribuzione. Parte della prestazione è gratuita.
Ciò non solo non è possibile regolare con il contratto di prossimità ma è in contrasto sia con l'art. 36 della Cost che con l'art. 2094 cc non espressamente derogato.
L'appellata in altri termini lavora per il tempo previsto dal contratto di prossimità, svolge la sua attività a favore dell'azienda ma non viene remunerato.
Di qui il termine franchigia intesa come esenzione dall'obbligo di pagamento dell'azienda di una determinata prestazione lavorativa per un determinato tempo.
Ma il decreto legislativo non consente alle parti di non pagare una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge
148 regola questa ipotesi ma quella relativa all'orario di lavoro come regolarlo se in più o in meno. Il contratto aziendale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che un determinato tempo della prestazione lavorativa sia gratuito.
pag. 12/15 L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativamente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone l'onerosità della prestazione, di tutta la prestazione lavorativa, mentre nel caso di specie (invece) una parte del lavoro non ha retribuzione.
La stessa Cassazione con un orientamento pacifico ha affermato il principio secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive
(modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie,
l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche)” (Cass. 28.3.2017 n.7925). Di conseguenza a fronte della gratuita di una parte della prestazione lavorativa, le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere il corrispettivo economico o il vantaggio immediato e certo e non un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Né può essere condivisa la prospettazione dell'appellante circa l'impossibilità di una nullità parziale ex art. 1419 cc attesa l'inscindibilità delle clausole dell'accordo, atteso che la pag. 13/15 declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali prevede la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Quale annullamento di altre parti del contratto sarebbe conseguente alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale non è mai spiegato dalla in modo preciso e puntuale. Al contrario la Pt_1 declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sostituita dalla norma imperativa o considerare non apposta. Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo impiegato dall'appellata da quando prende l'auto aziendale e attiva il sistema operativo e si reca dal cliente come avveniva prima del contratto aziendale.
Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in ordine al contratto di prossimità e alla sua Pt_1 validità ed estensione nonché relative al comportamento dell'appellata. L'appellata è un lavoratore subordinato che aveva accettato le nuove modalità di prestazione lavorativa perché non poteva fare diversamente. Non poteva conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla sua posizione.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna parte appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.888,00, oltre iva e cpa e rimborso spese generali con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il pag. 14/15 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.4.25
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15