Articolo 1859 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1858Articolo 1860
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9 ottobre 2010
Art. 1859. Navigazione mercantile 1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare e' computabile, in ragione della meta' della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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