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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
A seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9307/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. DAL PAN GIULIANA, in forza Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI
UGHETTI: “chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto l'immobile oggetto di causa
è stato liberato e riconsegnato alla proprietaria in data 16 dicembre 2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per Parte_1 Controparte_1
morosità dall'immobile sito in Torino, corso Sebastopoli n. 48, in considerazione del mancato pagina 1 di 4 pagamento di canoni e spese per complessivi € 3.761,00.
All'udienza del 21.05.2024 è comparso personalmente il conduttore che ha dichiarato di non aver mai avuto le coordinate bancarie della locatrice e di aver pagato i canoni in contanti.
Il Giudice, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la morosità non è stata contestata, né è stato indicato alcun grave motivo contrario all'emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c., ha ordinato il rilascio, fissando all'uopo termine fino al 27.06.2024.
La locatrice ha depositato memoria integrativa in data 20.09.2024 nella quale ha dato atto che la morosità persiste e ha insistito nella domanda di risoluzione, chiedendo anche la condanna al pagamento dei canoni e delle spese.
Nelle note scritte del 2.02.2025, ha dichiarato che l'immobile è stato Parte_1
liberato e riconsegnato in data 16.12.2024 e ha precisato le conclusioni chieddendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
*
1. La locatrice ha dato atto di aver ottenuto il rilascio dell'immobile e si è limitata a chiedere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Viste le conclusioni assunte dalla difesa di – che ha implicitamente rinunciato alla richiesta di pagamento dei canoni Parte_1
insoluti – va dato atto che il contratto di locazione si è risolto e che l'immobile è stato rilasciato;
va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. La pronuncia sulle spese va emessa in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Infatti, come affermato anche dalla Suprema Corte, “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. civ. n. 24714 del
11/08/2022; Cass. civ. n. 24234 del 29/11/2016).
Al riguardo si osserva che la domanda di risoluzione proposta da con Parte_1
l'intimazione di sfratto era fondata, considerato che:
pagina 2 di 4 • l'attrice ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la propria domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 7.04.2021, registrato il 6.05.2021 (doc. 1);
• il conduttore, onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni, non ha fornito tale prova;
infatti, all'udienza del 21.05.2024, si
è limitato ad affermare di aver pagato i canoni a mezzo contanti ma non ha allegato alcuna documentazione a supporto. Ha anzi dichiarato di non avere mai ottenuto le ricevute di pagamento. Pertanto, in difetto di prova dell'integrale e tempestivo pagamento dei canoni, la domanda di sfratto era originariamente fondata
3. L'originaria fondatezza della domanda giustifica la condanna del conduttore all'integrale rimborso delle spese processuali in favore di Le spese sono liquidate come Parte_1
segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come aggiornato con D.M. 147/2022), tenendo conto della minima complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 530
• fase introduttiva € 494
• fase decisoria € 426
E dunque in totale € 1.450, oltre € 90 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti in data
7.04.2021, registrato il 6.05.2021, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, corso Sebastopoli n. 48
e, per l'effetto, dato atto del rilascio dell'immobile, dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 di 4 condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di liquidandole in € 1.450, oltre € 90 per spese vive;
spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge.
Torino, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
A seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9307/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. DAL PAN GIULIANA, in forza Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI
UGHETTI: “chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto l'immobile oggetto di causa
è stato liberato e riconsegnato alla proprietaria in data 16 dicembre 2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per Parte_1 Controparte_1
morosità dall'immobile sito in Torino, corso Sebastopoli n. 48, in considerazione del mancato pagina 1 di 4 pagamento di canoni e spese per complessivi € 3.761,00.
All'udienza del 21.05.2024 è comparso personalmente il conduttore che ha dichiarato di non aver mai avuto le coordinate bancarie della locatrice e di aver pagato i canoni in contanti.
Il Giudice, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la morosità non è stata contestata, né è stato indicato alcun grave motivo contrario all'emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c., ha ordinato il rilascio, fissando all'uopo termine fino al 27.06.2024.
La locatrice ha depositato memoria integrativa in data 20.09.2024 nella quale ha dato atto che la morosità persiste e ha insistito nella domanda di risoluzione, chiedendo anche la condanna al pagamento dei canoni e delle spese.
Nelle note scritte del 2.02.2025, ha dichiarato che l'immobile è stato Parte_1
liberato e riconsegnato in data 16.12.2024 e ha precisato le conclusioni chieddendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
*
1. La locatrice ha dato atto di aver ottenuto il rilascio dell'immobile e si è limitata a chiedere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Viste le conclusioni assunte dalla difesa di – che ha implicitamente rinunciato alla richiesta di pagamento dei canoni Parte_1
insoluti – va dato atto che il contratto di locazione si è risolto e che l'immobile è stato rilasciato;
va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. La pronuncia sulle spese va emessa in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Infatti, come affermato anche dalla Suprema Corte, “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. civ. n. 24714 del
11/08/2022; Cass. civ. n. 24234 del 29/11/2016).
Al riguardo si osserva che la domanda di risoluzione proposta da con Parte_1
l'intimazione di sfratto era fondata, considerato che:
pagina 2 di 4 • l'attrice ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la propria domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 7.04.2021, registrato il 6.05.2021 (doc. 1);
• il conduttore, onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni, non ha fornito tale prova;
infatti, all'udienza del 21.05.2024, si
è limitato ad affermare di aver pagato i canoni a mezzo contanti ma non ha allegato alcuna documentazione a supporto. Ha anzi dichiarato di non avere mai ottenuto le ricevute di pagamento. Pertanto, in difetto di prova dell'integrale e tempestivo pagamento dei canoni, la domanda di sfratto era originariamente fondata
3. L'originaria fondatezza della domanda giustifica la condanna del conduttore all'integrale rimborso delle spese processuali in favore di Le spese sono liquidate come Parte_1
segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come aggiornato con D.M. 147/2022), tenendo conto della minima complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 530
• fase introduttiva € 494
• fase decisoria € 426
E dunque in totale € 1.450, oltre € 90 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti in data
7.04.2021, registrato il 6.05.2021, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, corso Sebastopoli n. 48
e, per l'effetto, dato atto del rilascio dell'immobile, dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 di 4 condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di liquidandole in € 1.450, oltre € 90 per spese vive;
spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge.
Torino, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4