CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356/2024 R. G. V.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, riservata per la decisione nella udienza camerale del 8.1.2025, e vertente
TRA
(codice fiscale: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ricorrente
nonché da
(codice fiscale: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 9 febbraio 1964 ricorrente congiunto
entrambi rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dagli avv.ti Avvocati Carmen
CAFARO (codice fiscale: ) e Raffaele GRANATA (codice fiscale: C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dei predetti - C.F._4
PEC: e Email_1 Email_2
1 NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti congiunti e il P.G. presso la Corte hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
-1. Con ricorso congiunto, depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 16/2/2024, e hanno congiuntamente proposto ricorso Parte_1 Parte_2
a questa Corte per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 15 febbraio 2023 e pubblicata il 5 luglio 2023 con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio tra di loro contratto per “ il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte convenuta (Can. 1095, § 2 e 3
, C.D.C ). ”
La sentenza non impugnata è stata dichiarata esecutiva con decreto del 30 gennaio 2024 emesso dalla della Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
All'odierna udienza del 8/1/2025, i procuratori dei ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento della domanda;
il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la Corte ha riservato la causa in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
-2. Tanto premesso osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente
2 prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente
Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello emessa il 15 febbraio 2023 e pubblicata il 5 luglio 2023 e del successivo decreto di esecutività della sentenza canonica emesso dal Tribunale della Segnatura Apostolica il 30 gennaio 2024.
La sentenza è intervenuta in merito al matrimonio concordatario contratto in data 30 maggio
2000 in Napoli regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune (N. 87, parte II serie A –Anno 2000).
Il motivo di nullità accertato dal Tribunale ecclesiastico è costituito dall'esclusione dell'indissolubilità del sacramento da parte del ricorrente accertata sulla base della Pt_2
confessione rese dal predetto nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi dalle quali è emersa la prova della incapacità del marito ad assumere, in modo adeguato, gli obblighi matrimoniali.
In proposito va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei
"bona matrimonii", poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell' ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale
Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (Cass.n.5292/09).
Come risulta dalla sentenza, è stato assicurato, nel giudizio canonico, il pieno diritto di difesa ad entrambe le parti e la decisione non è contraria all'ordine pubblico italiano;
sussistono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge
25.3.1985 n. 121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il Tribunale ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla
3 domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95,alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).
Va pertanto accolta la domanda, con le conseguenti statuizioni.
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese per difetto di soccombenza
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello emessa il 15 febbraio 2023
e pubblicata il 5 luglio 2023, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 30 gennaio 2024 che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 30 maggio 2000 da nata a [...] il Parte_1
05.05.1974 e da nato a [...] il [...] e Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (N. 87, parte II serie A -
Anno 2000);
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti dello stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.1. 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio Il Presidente
dott.ssa Efisia Gaviano
4