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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4917/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa all'udienza del 30.9.2025, vertente 1
TRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Danielli e Costantino Aprea.
APPELLANTI
E
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1 P.IVA_2
Santopietro.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Accertare e dichiarare la legittimità ad agire in giudizio del sig. in proprio, tanto per la dedotta Parte_1 responsabilità precontrattuale che per quella contrattuale, limitatamente ai conti correnti personali, della
CA convenuta.
- Accertare e dichiarare, in virtù di quanto in narrativa esposto, la responsabilità della convenuta per CP_2 culpa in contrahendo in quanto responsabile della violazione dei doveri di buona fede e trasparenza nelle trattative, oltre che di colpevole omissione di informazioni al cliente di importanza capillare.
- Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per illegittima revoca degli affidamenti concessi alla sul conto corrente num. 58178212237. Parte_2
- Per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. CP_1 Parte_1
nelle qualità in epigrafe emarginate, per l'importo pari ad € 500.000,00, o nella misura maggiore o
[...] minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di Legge.”.
2 L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, non sussistendo le condizioni di legge. In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova formulata dall'appellante, per i motivi di cui in premessa. In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello, per i motivi di cui in premessa. Nel merito rigettare l'appello in quanto pretestuoso ed infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza n. 11803, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVII, Dott. Franco Basile in data 4 giugno 2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, in misura da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'appellante ha ritenuto temerariamente e con argomentazioni pretestuose e palesemente infondate di introdurre la controversia e resistere nonostante che la prova documentale e quella testimoniale abbiano dimostrato in maniera palese l'infondatezza delle pretese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la (d'ora in poi anche Controparte_1
solo , chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale CP_2
della CA e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni,
quantificati in complessivi € 500.000,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Riferiva di esercitare da diverso tempo attività imprenditoriale nel settore dell'editoria e che a lui facevano riferimento le società Editing Group e Nuovo Studio Editoriale.
Nell'aprile 2010 l'attore aveva presentato alla CA un progetto, di cui chiedeva il finanziamento, che prevedeva un sistema di società "satelliti" che avrebbero fatto riferimento a un'unica società in modo da garantire l'intera filiera editoriale.
La CA faceva presente la necessità, al fine di concedere la liquidità necessaria, di garantire il finanziamento mediante una garanzia fideiussoria e suggeriva, quale società di garanzia del credito, la DI s.c.p.a.. Inoltre veniva indotto, sia dalla CA che Pt_1
dalla DI, alla formazione di una nuova società, la in data 9.2.2011, che Parte_2
3 andava a sostituirsi a una diversa società di che si trovava in stato di liquidazione Pt_1
volontaria.
L'attore lamentava che, nonostante in data 12.8.2011 la DI avesse deliberato il rilascio di garanzia su un finanziamento di € 1.200.000,00 nella misura del 60%, la CP_2
pretendeva ulteriore documentazione e il rilascio di ulteriori garanzie personali, omettendo di riferire a del rilascio della garanzia di DI e della durata di questa di tre mesi, Pt_1
e così precludendo all'attore di chiedere finanziamenti ad altre banche.
Solo dopo la scadenza della garanzia di DI la aveva comunicato di non potere CP_2
concedere il finanziamento e anzi aveva preteso l'immediato rientro da un affidamento concesso alla Nuovo Studio Editoriale, oltre che alla chiusura improvvisa di conti personali dell'attore e alla sospensione immotivata di fidi alle società da quest' ultimo amministrate.
L'attore quindi lamentava, a titolo di danno emergente, le spese affrontate per soddisfare le richieste della convenuta nella fase delle trattative per l'erogazione del finanziamento e quelle poi affrontate per far fronte all'improvvisa ed illegittima richiesta di rientro dai fìdi
e dalle aperture di credito in precedenza concesse.
A titolo di lucro cessante l'attore lamentava il mancato guadagno che invece avrebbe dovuto scaturire dal progetto di riassetto delle società, finalizzato a consentire una presenza stabile e maggiore nel campo editoriale.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11803/2019, rigettava le domande attoree.
Preliminarmente riteneva la carenza di di legittimazione attiva ad agire in proprio, Pt_1
dato che il finanziamento non erogato dalla CA riguardava la società e anche Parte_2
l'abusiva interruzione del credito aveva riguardato una serie di rapporti con la o con Pt_2
altre società non parti del presente giudizio.
Nel merito della responsabilità precontrattuale, il Tribunale osservava che non era risultata vera, all'esito dell'istruttoria, la circostanza secondo cui non aveva avuto Pt_1
notizia del rilascio della garanzia temporanea da parte di DI, essendo stato avvisato direttamente da quest'ultima. Inoltre correttamente la a fronte di una disponibilità CP_2
4 di DI a un rilascio di fideiussione di soli € 720.000,00, aveva ribadito all'attore la necessità di acquisire ulteriori garanzie.
Quanto ai profili di responsabilità contrattuale per la revoca dell'affidamento sul conto corrente n. 581/821237 di titolarità della non era stata fornita prova dell'assenza Parte_2
di giusta causa del recesso. Anzi invece il mancato rientro da parte della
[...]
e il mancato accordo sul piano di rientro giustificava anche la revoca degli Parte_3
affidamenti concessi all trattandosi di società facente parte del medesimo Parte_2
gruppo gestito da Pt_1
3. sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della ha Pt_1 Parte_2
proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato l'errata valutazione del compendio probatorio risultante sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria orale, relativo ai profili della responsabilità precontrattuale della che aveva unilateralmente scelto l'DI per CP_2
l'erogazione della garanzia, aveva preteso la revoca della liquidazione della Comunication
Please s.r.l. e successivo cambio di nominativo in e non aveva informato Parte_2 Pt_1
dell' emissione della delibera fideiussoria da parte del consorzio DI.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata affermata la carenza di legittimazione di parte attrice ad agire in proprio, sulla base della considerazione per cui le doglianze riguardavano la responsabilità precontrattuale della
CA, per non aver la stessa erogato il finanziamento in favore della quando Parte_2
invece le trattative avevano avuto inizio proprio tra in proprio quale imprenditore Pt_1
e la CA convenuta.
Anche con riferimento alla responsabilità contrattuale la stessa sentenza dava atto della chiusura di rapporti personali di Pt_1
Con lo stesso motivo d'appello, sempre con riferimento alla responsabilità contrattuale della CA, per aver richiesto, senza giustificato motivo, il rientro da affidi concessi al in proprio e alla è stato censurato l'assunto del giudice di primo grado Pt_1 Parte_2
5 secondo cui parte attrice si era limitata a dedurre l'assenza di una giusta causa del recesso della CA senza assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, quando invece la condotta andava valutata quale corollario delle condotte illecite della CA nella gestione della trattative.
4. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle memorie di replica, essendo stata revocata l'assegnazione dei termini a seguito della rimessione della causa sul ruolo per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
Dall'istruttoria non è in realtà emerso alcun elemento certo secondo cui la CA avrebbe preteso la creazione di una apposita società ai fini dell'erogazione del finanziamento,
essendo tuttavia comprensibile che una società in liquidazione non era candidata ideale per tale scopo.
Quanto alla conoscenza della manifestazione della disponibilità di DI a rilasciare la garanzia per € 720.000, dalla documentazione in atti è emerso che la CA ( in particolare la funzionaria si è limitata solamente a indicare un nominativo di consorzio Parte_4
fidi, ma il rapporto col consorzio è stato poi gestito, ai fini del rilascio della garanzia, da tramite i suoi collaboratori, come si evince dallo scambio epistolare tra la signora Pt_1
e il sig. (collaboratore di il quale riferisce alla prima che stanno Pt_4 Tes_1 Pt_1
lavorando la pratica tramite DI e che le avrebbe fatto sapere a breve chi stava lavorando la pratica e la soluzione (v. documenti allegati alla seconda memoria istruttoria della . CP_2
L'ostacolo al rilascio del finanziamento non è stato la mancata conoscenza tempestiva della disponibilità di DI a rilasciare in misura parziale la fideiussione, quanto l'insufficienza della garanzia ai fini della concessione del finanziamento nella misura richiesta inizialmente.
La e-mail del 27.1.2012 inviata da alla CA conferma la conoscenza della Pt_1
difficoltà a ottenere un finanziamento in favore della e il vaglio di ulteriori ipotesi di Pt_2
6 finanziamenti, tra cui la proposta di un fido di € 250.000,00 subordinato alla garanzia di una polizza assicurativa Zurich del valore di € 380.000,00.
Non emerge quindi che la CA abbia mai indotto la a fare affidamento Pt_2
sull'ottenimento di un finanziamento nella misura desiderata.
6. Quanto al secondo motivo d'appello, l'assenza di profili d'illiceità della condotta nella fase della conduzione delle trattative finalizzate all'erogazione di un finanziamento in favore della comporta anche l'infondatezza della doglianza relativa alla ingiustizia Pt_2
della revoca degli affidamenti.
Quanto pure al profilo specifico della legittimazione ad agire di in proprio, Pt_1
l'infondatezza delle pretese assorbe anche il profilo di merito della legittimazione ad agire,
dovendosi comunque rilevare che dal momento della revoca della liquidazione della società
Comunication Please s.r.l. e successivo cambio di nominativo in il Parte_2
finanziamento, così come la garanzia fideiussoria sono sempre stati richiesti per conto della
Pt_2
Anche quanto alla dedotta responsabilità contrattuale per revoca degli affidamenti,
nessun rapporto direttamente intestato a viene specificamente indicato nell'atto di Pt_1
citazione.
7. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014,
tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della controversia.
Si ritiene difatti, conformemente a quanto di recente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni
7 equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori, che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (v., tra le più recenti, Cass. n. 10984/2021).
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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