Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4839/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
………………………….
CONTRO
I DANNI, pendente TRA Parte_1
p.iva: ), in persona dei legali rappresentanti p.t.
[...] P.IVA_1 sig.ra e sig. , con sede in Nocera Inferiore, alla via Parte_1 Parte_2
Barbarulo n. 98, rappresentata e difesa, in virtù di procura posta su foglio separato, dall'avv. Alessandro Mauriello (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._1 in NOCERA INFERIORE VIA MATTEOTTI 14, presso il loro studio ATTORE E
(già ) (cod. fisc. e p. I.V.A. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del dott. , munito di poteri procuratori in P.IVA_3 CP_3 forza di atto del notaio di Milano, rep. 21881 racc. 11.670 (doc. 1), Persona_1 con sede per l'Italia in piazza della Vetra 17, Milano, e quivi elettivamente domiciliato in via M. e G. Savarè 1, presso lo studio dell' avv. Salvatore Penza (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la (già
[...] Controparte_1
) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: in via assolutamente preliminare, accertare e dichiarare che la Controparte_4
(p.iva: ), in forza della Polizza Crime Agenti di Assicurazione n.
[...] P.IVA_4
IFL0005145, con scadenza il 31.12.2008 è tenuta a manlevare l'attrice – per sorta capitale,
N.R.G. 4838/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
è stato tratto per rispondere dei reati di cui agli artt. 485, 640, 646 cod. pen. – compiuti
[...] in funzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen. ed aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen.; accertare e dichiarare, in via ulteriore, la mala gestio della
[...]
in ragione dell'inadempimento esposto in Controparte_4 premessa e, per l'effetto, condannare la medesima a tenere indenne l'attrice dei maggiori importi medio tempore maturati a suo debito per interessi e spese, anche oltre il limite dei massimali di polizza .Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. A fondamento della domanda, l'attrice premetteva che: era stato Parte_3 tratto in giudizio innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore nel proc. n. 4810/13/21T R.G.N.R. per rispondere dei reati di cui agli artt. 485, 640, 646 cod. pen., compiuti in funzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen. ed aggravati dalle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen., in danno di una serie di persone con le quali sarebbe venuto in contatto per promuovere la stipula di prodotti assicurativi;
all'esercizio dell'azione penale nei confronti del predetto l'Autorità Giudiziaria era pervenuta a seguito della ricezione di numerose querele, ivi compresa quella intervenuta su iniziativa dei titolari della società attrice, poi costituitisi parte civile contro l'imputato; a formalizzare la costituzione di parte civile aveva provveduto, tra gli altri, anche la sig.ra ; quest'ultima aveva allegato di aver consegnato Persona_2 al sig. “titolare di un'agenzia assicuratrice sita in Angri alla via Corso Italia 130, che Parte_3 agiva in nome e per conto delle compagnie assicurative e ”, somme di denaro al CP_5 CP_6 fine di sottoscrivere delle polizze vita, di cui l'accipiente si sarebbe inopinatamente appropriato, distraendole dalla finalità concordata;
una delle dazioni, effettuata in contanti per € 9.000,00, avrebbe riguardato la proposta n. 0000 00008758; per la restituzione di detta somma, e per il risarcimento dei danni comunque occorsi in conseguenza della condotta tenuta dall'imputato, l'interessata era stata autorizzata a citare in giudizio la Parte_1 quale responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen.; tanto era avvenuto sul
[...] presupposto che l'impresa avesse in corso un rapporto di subagenzia con l'accusato; nel resistere alla pretesa della sig.ra , la Per_2 Parte_1 aveva eccepito l'insussistenza del fatto storico
[...] dedotto a fondamento della responsabilità del , l'assorbente condotta colposa Parte_3 della presunta vittima del raggiro e, in ogni caso, l'estraneità agli addebiti in discussione;
della richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, la società esponente aveva dato tempestiva comunicazione alla per il tramite della Ius Controparte_2
Insurance, chiedendo di beneficiare della manleva;
ed infatti, con la predetta compagnia di assicurazioni l'attore, quale intermediario UnipolSai, aveva stipulato la garanzia collettiva “Polizza Crime Agenti di Assicurazione” n. IFL0005145, destinata a coprire, tra l'altro, anche il rischio connesso al comportamento infedele dei subagenti;
dopo una serie di comunicazioni interlocutorie, la con messaggio di posta CP_2
N.R.G. 4838/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 elettronica del 29.12.2017, aveva fatto sapere di non essere in grado di confermare la copertura assicurativa, attendendo la chiamata in manleva;
la posizione espressa dalla controparte rendeva assolutamente incerta l'esistenza della garanzia invocata e pregiudicava il diritto della società attrice ad esercitare fin da subito i diritti nascenti dal contratto di assicurazione;
né il codice di rito concedeva al responsabile civile per il fatto dell'imputato di estendere il contraddittorio in sede penale nei confronti di un terzo;
tanto comportava la necessità che il Tribunale adito dichiarasse la tenuta CP_2 all'obbligo di prestare manleva, da ritenersi comprensivo tanto delle causali riguardate dall'assicurazione quanto delle ulteriori spese e danni cagionati, in maniera diretta o mediata, dalla dedotta mala gestio, anche oltre i limiti dei massimali di polizza. Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, chiedeva la Controparte_1 sospensione del giudizio civile, in attesa della definizione del giudizio penale;
eccepiva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, la società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. Verificata la rituale instaurazione del giudizio, il Giudice concedeva termine per esperire la mediazione, che aveva esito negativo. All'udienza del 19/11/2024, la causa è stata riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. La domanda è procedibile, in seguito alla esperita procedura di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 introdotta dalla società attrice su invito del Giudice e conclusasi negativamente, come documentalmente provato. Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 co. 2 cod. civ., sollevata dalla convenuta, che prevede espressamente un termine di prescrizione di due anni per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione che, secondo parte convenuta nel caso di specie sarebbe decorso, posto che il subagente era stato revocato dal suo Parte_3 incarico l'8/7/2013 e che l'attrice aveva depositato denuncia querela nei suoi confronti il 12/7/2013, come si evince anche dall'atto di citazione, mentre il sinistro era stato denunciato alla Compagnia solamente il 4/10/2017, ben quattro anni dopo. Va rilevato che, nel 2013, l'attrice era mandataria solo di Controparte_7 Cont e e non pure di e pertanto non risultava prevedibile la CP_6 CP_5 possibilità di dover rispondere nei confronti della parte civile che, Controparte_9 solo con la chiamata in causa del responsabile civile, notificata a mezzo plico raccomandato spedito il 13/09/2017, ha riferito di un preteso danno di importo assai più consistente (euro 9.000,00) e legato alla proposta di sottoscrizione di prodotti asseritamente gestiti dalla Parte_1
[...]
Ai sensi dell'art. 2952, comma 3, cod. civ. nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine biennale di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La Cassazione, con la sentenza n. 2971 del 31.01.2019: “In tema di assicurazione contro di danni, il disposto dell'art. 2952 cod. civ. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza
N.R.G. 4838/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di avvisare con urgenza l'assicuratore”. Nel caso di specie il termine di prescrizione decorre dal 13/9/2017 e quindi non è decorso il termine di prescrizione essendo la denuncia all'assicurazione effettuata il 26/9/2017.
2. Sul merito. La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto Controparte_1 alla domanda azionata nei suoi confronti per mancata operatività del contratto, dal momento che il contratto assicurativo in vigore tra le parti non era stipulato perché la Compagnia intervenisse per la responsabilità civile dell'assicurato, a garanzia e manleva, ma, come si legge in modo evidente dal testo di polizza, per “…tenere indenne l'assicurato del danno scoperto durante il periodo di assicurazione e causato da un comportamento infedele …” (pag. 3 doc. 2). Oggetto del contratto sarebbe dunque l'indennizzo contrattuale del danno che l'agenzia può subire “… come conseguenza diretta del comportamento infedele …” dell'agente (pag. 3 doc. 2). L'eccezione è infondata. Il patto di manleva è un accordo tra due soggetti, dove il primo si obbliga a tenere indenne il secondo soggetto da pretese patrimoniali avanzate per quest'ultimo. Come previsto dal contratto, oggetto dello stesso è un obbligo di tenere indenne l'assicurato del danno scoperto durante il periodo di assicurazione causato da un comportamento infedele di un dipendente o di un collaboratore dell'assicurato. Accanto alla condotta dolosa del dipendente, volta a danneggiare l'assicurato e a procurare un vantaggio ingiusto l'art. 1 del contratto precede che tale condotta debba aver cagionato una perdita di denaro. In primo luogo, va rilevato che il contratto, stipulato per il periodo 1/1/2018- 1/1/2019, retroagisce all'1/1/2012, come previsto dall'art.8 dello stesso.
Nel caso di specie sussiste la qualifica di subagente del , il comportamento Parte_3 infedele (la condotta dolosa del dipendente) volto a danneggiare l'assicurato e a procurare un ingiusto vantaggio a se stesso e la perdita di denaro derivante da tale condotta, consistente nella somma che dovrà essere versata alla parte civile. La domanda attorea va pertanto parzialmente accolta sussistendo l'obbligo della convenuta di tenere indenne l'attrice della somma che la stessa debba essere tenuta a versare alla a seguito della eventuale condanna ex art. 83 c.p.c. CP_9 Con Non si ritiene sussistere alcuna mala gestio della , con conseguente rigetto dell'ulteriore domanda.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e delle peculiarità della vicenda le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
N.R.G. 4838/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4839/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente tra
[...]
, Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a tenere Controparte_1 indenne Parte_1 nei limiti dei massimali di polizza, della
[...] somma che la stessa debba essere tenuta a versare alla a seguito della CP_9 eventuale condanna ex art. 83 c.p.c.
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4838/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5