Sentenza 29 aprile 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/2005, n. 8949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8949 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI NI elettivamente domiciliato in Roma PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUDIERI ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA SABATINI rappresentato e difeso dall'avvocato FOGLIETTA ANTONIO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del giudice di pace di PESCARA, depositato 11 15/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 01/04/2005 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceniccola con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il sig. NI LO con ricorso depositato il giorno 14 gennaio 2002 nella cancelleria del Giudice pace di Pescara, proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada dei vigili urbani di Pescara notificatogli il 15 novembre 2001. Il Giudice di pace, con ordinanza 15 gennaio 2002, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981. L'opponente ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale ordinanza, con atto notificato al comune di Pescara il giorno 8 febbraio 2002. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 20 marzo 2002.
Il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso l'opponente deduce che nel verbale notificatogli era stato indicato che il termine per proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace era di giorni sessanta termine entro il quale era stata preposta l'opposizione. Ha chiesto pertanto che l'ordinanza impugnata, con la quale l'opposizione stata dichiarata inammissibile perché proposta oltre di termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 689 del 1981 sia cassata. Va pregiudizialmente respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per genericità, risultando dal ricorso ben definita la censura formulata, consistente nell'erronea affermazione dell'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta entro il termine indicato nel verbale di accertamento.
Nel merito il ricorso è manifestamente fondaco nei sensi appresso indicati.
Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione, depositata il 14 gennaio 2002, nel presupposto che all'impugnazione del verbale di accertamento, notificato il 15 novembre 2001, fosse applicabile il termine di trenta giorni previsto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e non quello di sessanta indicato nel verbale.
In proposito va considerato che l'art. 203 codice della strada prevede che l'interessato, in materia di violazioni relative alla circolazione stradale possa proporre, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione. La norma, stante la incompatibilità con il sistema costituzionale della sua interpretazione come istituente un ricorso amministrativo che costituisca presupposto processuale per adire il giudice, è stata interpretata nel senso dell'alternatività del ricorso amministrativo con quello giurisdizionale (Corte cost. sentenze nn. 255 e 311 del 1994; 437 del 1995; Cass. SS.UU. 21 dicembre 2001 n. 16181; Cass. 26 luglio 2001, n. 10194; 5 aprile 2003., n. 5046). Questa Corte, secondo il più recente orientamento (Cass. 24 settembre 2002, n. 13872; 29 settembre 1999 n. 10768), ha affermato che il termine per impugnare in via giurisdizionale il verbale, trattandosi dell'esperimento di un rimedio alternativo con il ricorso amministrativo, debba ritenersi il medesimo previsto per tale ricorso, e cioè di sessanta giorni.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere cassata per tale assorbente ragione, con rinvio al Giudice di pace di Pescara, in persona di altro magistrato, che statuirà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Pescara in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005